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Solidarietà Via Fornace, 23 - 60030 Moie di Maiolati Sp. AN- ITALY tel/fax 0731703327 grusol@grusol.it |
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(indice Voce sul sociale) Gruppo Solidarietà - Il Mosaico - Anffas Via S. D'acquisto 7, 60030 Moie di Maiolati (AN) Tel. e fax 0731/703327. E mail: grusol@grusol.it - Sindaco Comune di Jesi 10 agosto 2000 Oggetto: Servizi per l'handicap. Contribuzione a carico degli utenti dei servizi. Con nostre precedenti note avevamo (in particolare lettera del 24.1.2000 e del 23.2.2000) richiesto che nei servizi rivolti a persone in situazione di handicap venisse prevista una contribuzione che avesse come riferimento il solo reddito del richiedente la prestazione; in particolare facevamo riferimento alla nota inviata dal Capo dell'Ufficio legislativo del Ministro per la solidarietà sociale in data 15 ottobre 1999 all'ANCI che ha confermato la validità del parere espresso dal Ministero dell'Interno in data 8 giugno 1999 (di conferma del precedente parere espresso dallo stesso Ministero in data 27.12.93 e condiviso dal Dipartimento Affari sociali con le note del: 15.4.'94, 28.10.'95 e 29.7.'97) in base al quale le amministrazioni pubbliche non possono imporre contribuzioni a carico dei familiari degli utenti maggiorenni dei servizi socio assistenziali (inclusi quelli tenuti agli alimenti). Tale interpretazione è stata, successivamente, confermata dall'art. 2 comma 6 del Dlgs 130/2000 che ha confermato che non subiscono alcuna modifica le norme del codice civile sugli alimenti (art. 433-438). Tali richieste non hanno ricevuto risposta, se non una interlocutoria datata 4 aprile 2000 nella quale si comunicava che della materia erano stati investiti gli organismi ministeriali; questo, nonostante che la nota del 15.10.99, sopra citata, dell'Ufficio legislativo del Ministero della Solidarietà sociale, avesse fatto già chiarezza. Dopo le indicazioni dell'art. 2 comma 6 del Dlgs 130/2000, non crediamo siano necessarie ulteriori chiarificazioni. Nei giorni scorsi abbiamo ricevuto il parere del CORECO Marche riferito alla applicazione dell'art. 3, comma 4 del Dlgs 130/2000; è evidente che le questioni riferite all'applicazione di tale articolo sono di natura diversa da quella riguardante l'obbligazione alimentare, oggetto delle nostre richieste. Giunti a questo punto ribadiamo la richiesta avanzata in data 23.2.2000; ovvero se le Pubbliche amministrazioni possono, ai sensi della legislazione vigente, imporre contributi economici ai parenti degli assistititi maggiorenni; se, come pare, ciò non è possibile è necessario che a questa indicazioni, ci si adegui; come ad ogni altra norma in vigore. Vogliamo ricordare che le norme riguardanti l'obbligo alimentare, non hanno subito modificazioni e dunque erano in vigore da prima dell'emanazione delle norme riguardanti il "riccometro"; che pur richiamando da diversi anni queste norme, abbiamo formulato in data 11.1.'99 una proposta che andava in una prospettiva di mediazione, per i motivi espressi al momento della formulazione della proposta; che tale proposta non è mai stata presa in considerazione; che a tutt'oggi ci sono utenti che a causa della mancata differenziazione tra interventi e servizi arrivano a pagare quote mensili vicino alle 500.000 L. mensili (e ciò non appare molto equo); che tale cifra può essere pagata anche da famiglie con un reddito complessivo lordo di L. 20.000.001, che ciò nonostante i Comuni associati ritengono che "il contributo richiesto alle famiglie è di proporzioni assai contenute" (verbale, riunione Comuni associati del 15.2.2000) e per tale motivo in questi anni non hanno ritenuto di modificare un sistema contributivo in vigore dal 1996 alla cui lettura, per meglio comprenderne la complessità, si rimanda. Per tutti questi motivi, giunti a questo punto, ribadiamo che se le norme stabiliscono che le Pubbliche Amministrazioni non possono imporre contributi ai parenti degli assistiti maggiorenni esse vanno applicate senza ulteriori rinvii. Si inviano distinti saluti Per le associazioni Fabio Ragaini |