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7 giugno 2000

Oggetto: D. Lgs 130/2000 di modifica del "Riccometro.

Il Consiglio dei Ministri lo scorso 3 maggio ha approvato il decreto legislativo n. 130/2000 che modifica le norme riguardanti il cosiddetto "riccometro (contenute nei decreti legislativi 109/1998 e 221/1999). Il decreto, su iniziativa del Ministro per la solidarietà sociale, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 118 dello scorso 23 maggio, ha stabilito che per le prestazioni sociali "erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo, rivolte a persone con handicap permanente grave di cui all'articolo 3 della legge 104/1992, nonché a soggetti ultrasessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalle Aziende Unità Sanitarie" verrà presa in considerazione la situazione economica del solo assistito e non quella del nucleo familiare o dei parenti "tenuti agli alimenti".
Ciò significa che dovranno essere riviste le norme riguardanti la partecipazione al costo del servizio in tutti i casi nei quali, per i soggetti e per i servizi sopra elencati, vengono presi a riferimento anche altri redditi oltre a quello del richiedente la prestazione.
In sostanza, per le prestazioni sociali riguardanti, ad esempio, i soggetti con handicap grave, i malati di Alzheimer e gli anziani cronici non autosufficienti, il trattamento previsto è uguale a quello da anni stabilito dalle leggi per la concessione delle pensioni sociali e di invalidità e per l'integrazione al minimo delle pensioni INPS: in tutti questi casi, infatti, non si fa mai riferimento al reddito familiare, ma esclusivamente a quello della persona interessata.
Nel nuovo decreto, è inoltre stabilito che non subiscono alcuna modifica le norme del codice civile sugli alimenti, compreso l'art. 438, che recita quanto segue: "Gli alimenti possono essere chiesti solo da chi versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento". Resta dunque confermato che solo l'interessato ha la piena e assoluta facoltà di chiedere gli alimenti ai propri congiunti, mentre restano fermi i doveri di cura e di assistenza attribuiti dalle leggi vigenti agli enti pubblici. Questi ultimi, precisa il decreto, non possono sostituirsi all'interessato nella richiesta degli alimenti.

Si viene pertanto con la presente a chiedere l'adeguamento dei regolamenti riguardanti i servizi rivolti ai soggetti indicati dal decreto che usufruiscono di servizi domiciliari diurni e residenziali.

Si inviano distinti saluti


Per Coordinamento
Fabio Ragaini