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COMUNICATO STAMPA


Il Consiglio dei Ministri lo scorso 3 maggio ha approvato il decreto legislativo n. 130/2000 che modifica le norme riguardanti il cosiddetto "riccometro (contenute nei decreti legislativi 109/1998 e 221/1999). Il decreto, su iniziativa del Ministro per la solidarietà sociale, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 118 dello scorso 23 maggio, ha stabilito che per le prestazioni sociali "erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo, rivolte a persone con handicap permanente grave di cui all'articolo 3 della legge 104/1992, nonché a soggetti ultrasessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalle Aziende Unità Sanitarie" verrà presa in considerazione la situazione economica del solo assistito e non quella del nucleo familiare o dei parenti "tenuti agli alimenti". Ciò significa che dovranno essere riviste le norme riguardanti la partecipazione al costo del servizio in tutti i casi nei quali, per i soggetti e per i servizi sopra elencati, vengono presi a riferimento anche altri redditi oltre a quello del richiedente la prestazione.
In sostanza, per le prestazioni sociali riguardanti, ad esempio, i soggetti con handicap grave, i malati di Alzheimer e gli anziani cronici non autosufficienti, il trattamento previsto è uguale a quello da anni stabilito dalle leggi per la concessione delle pensioni sociali e di invalidità e per l'integrazione al minimo delle pensioni INPS: in tutti questi casi, infatti, non si fa mai riferimento al reddito familiare, ma esclusivamente a quello della persona interessata.
Nel nuovo decreto, è inoltre stabilito che non subiscono alcuna modifica le norme del codice civile sugli alimenti, compreso l'art. 438, che recita quanto segue: "Gli alimenti possono essere chiesti solo da chi versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento". Resta dunque confermato che solo l'interessato ha la piena e assoluta facoltà di chiedere gli alimenti ai propri congiunti, mentre restano fermi i doveri di cura e di assistenza attribuiti dalle leggi vigenti agli enti pubblici. Questi ultimi, precisa il decreto, non possono sostituirsi all'interessato nella richiesta degli alimenti.
La precisazione conferma quanto disposto dalle note del Direttore generale del Ministero dell'interno del Capo dell'Ufficio legislativo del Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e dalla lettera inviata dal Capo dell'Ufficio legislativo del Ministro per la solidarietà sociale in data 15 ottobre 1999, all'ANCI nazionale.

Coordinamento Volontariato Vallesina

2 giugno 2000