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Solidarietà Via Fornace, 23 - 60030 Moie di Maiolati Sp. AN- ITALY tel/fax 0731703327 grusol@grusol.it |
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(indice Voce sul sociale) Gruppo Solidarietà - Il Mosaico - Anffas Via S. D'acquisto 7, 60030 Moie di Maiolati (AN) Tel. e fax 0731/703327 - Assessore Servizi sociali Comune di Jesi e p.c. - Sindaci e assessori servizi sociali Comuni associati - Presidente II Commissione Consiliare - CGIL-CISL-UIL 23 febbraio 2000 Oggetto: Applicazione ISEE nei servizi per l'handicap. Riunione dei Comuni aderenti al servizio associato dello scorso 15 febbraio. In riferimento alle decisioni prese dai Comuni associati nella riunione in oggetto così come dal verbale inviato si ritiene necessario precisare quanto segue: la richiesta di prevedere una diversa applicazione del "riccometro" è stata avanzata dal Gruppo Solidarietà e dalle due associazioni degli utenti presenti nel territorio: L'ANFFAS di Jesi e Il Mosaico avente sede a Moie di Maiolati. La risposta dell'assemblea dei Comuni fa riferimento unicamente alla nostra richiesta di considerare il reddito del solo richiedente la prestazione agevolata (diversa composizione del nucleo familiare); si sorvola invece totalmente sull'aspetto a monte della richiesta e posto al punto precedente; infatti la nota dell'Ufficio legislativo del Ministero della solidarietà sociale del 15.10.1999 (applicazione del D. Lgs 109/98 e obbligazione alimentare) ha confermato la validità del parere espresso dal Ministero dell'Interno in data 8 giugno 1999 (di conferma del precedente parere espresso dallo stesso Ministero in data 27.12.93 e condiviso dal Dipartimento Affari sociali con le note del: 15.4.'94, 28.10.'95 e 29.7.'97, documenti in possesso del Comune capofila) in base al quale le amministrazioni pubbliche non possono imporre contribuzioni a carico dei familiari degli utenti dei servizi socio assistenziali (inclusi quelli tenuti agli alimenti). E' evidente allora che l'attuale regolamentazione riguardante la contribuzione (che prevede l'imposizione di contributi economici a carico dei tenuti agli alimenti) contrasta con la citata nota del Ministero per la solidarietà sociale. Questa è la questione fondamentale (dal punto di vista normativo) cui occorre dare risposta. In sostanza i Comuni devono chiarire (ed è questa la risposta che chiediamo) se possono imporre contributi ai parenti degli assistiti maggiorenni. Se non possono farlo, come la legislazione fa presumere, prendere a riferimento il reddito del richiedente la prestazione non assume più carattere facoltativo e discrezionale. L'unica possibilità (cfr. nota del Ministero della solidarietà sociale del 28.10.95) di richiesta di contribuzione deriverebbe solo da un accordo convenzionale tra le parti. Dunque la questione posta attiene esclusivamente al piano normativo ed è su questo piano che dobbiamo misurarci con chiarezza. Altro aspetto è quello riguardante l'analisi dell'attuale regolamentazione. Riguardo l'attuale regolamentazione della contribuzione, anche in riferimento a quanto indicato al punto 5 del verbale, è opportuno ricordare che nel solo 1999 ben quattro volte in maniera formale le nostre associazioni hanno posto all'attenzione tale questione (11.1, 15.3, 20.5, 22.7.) e molte altre volte è stata posta negli incontri di predisposizione dei regolamenti attuativi dei servizi (da settembre 1998 a febbraio 1999). Oltre ai problemi sopra evidenziati circa la legittimità della richiesta di contributo si evidenziava, ed alle nostre precedenti note si rimanda, la caotica ed iniqua situazione riguardante la contribuzione stessa in assenza della mancata differenziazione tra interventi e servizi. Riguardo invece il riferimento al tema della residenzialità sullo stesso il Gruppo Solidarietà produrrà nei prossimi giorni un proprio contributo. In conclusione ci preme ribadire che la questione posta con la nostra richiesta dello scorso 24 gennaio pone un problema di natura strettamente normativo. I pareri interpretativi espressi dagli uffici legislativi del Ministero degli Interni e Dipartimento affari sociali sono di sicura autorevolezza. Le norme possono, naturalmente, piacere, non piacere o apparire più o meno eque, ma crediamo vadano rispettate sempre anche quando i destinatari hanno pochi strumenti per farle valere. In attesa di riscontro in particolare in merito al punto b) si coglie l'occasione per inviare cordiali saluti Gruppo Solidarietà - Il Mosaico - Anffas P.S. Nella nostra nota non abbiamo peraltro fatto riferimento alle norme riguardanti i servizi a domanda individuale dalle quali (art. 3 legge. 51/82) si evidenzia la gratuita dei servizi a domanda individuale rivolti all'inserimento sociale dei soggetti handicappati così come evidenziato in numerose sentenze e anche dal parere espresso dall'Ufficio legislativo della Regione Marche in data 17.5.1988 ("Devono ritenersi esenti dall'obbligo di contribuzione quei servizi che il Comune istituisce come rivolti specificatamente ed esclusivamente ai portatori di handicaps - es. Centri diurni di assistenza, laboratori protetti, ecc…-, non quelli cui i portatori di handicaps fruiscono allo stesso titolo degli altri utenti). |