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(indice Voce sul sociale) - Assessore servizi sociali, Comune di Jesi e p.c. - Presidente e componenti IIª Commissione Consiliare lì, 24 gennaio 2000 Oggetto: Applicazione ISEE per servizi socio assistenziali rivolti a persone con grave handicap fisico o intellettivo. Da tempo le nostre associazioni chiedono una revisione delle tariffe riguardanti i servizi socio assistenziali per persone con grave handicap (vedi ultime del 20.5.1999, 15.03.1999). Tale revisione dovrebbe essere ispirata al principio che la contribuzione al costo del servizio debba avere come riferimento il reddito (compresi i beni mobili e immobili) del richiedente la prestazione. Su questi aspetti va infatti ricordato che dal 1993 ad oggi sia il Ministero dell'interno che la Presidenza del Consiglio dei ministri con successive note hanno sempre confermato che ai familiari (tenuti agli alimenti), di utenti maggiorenni dei servizi socio assistenziali non possa essere imposta la partecipazione alle spese di gestione di tali servizi. In riferimento alla prossima approvazione del regolamento applicativo dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) le nostre associazioni, anche a seguito dei chiarimenti dell'Ufficio legislativo del Ministero della solidarietà sociale (vedi: risposta all'ANCI, del 15.10.99 e al Coordinamento Volontariato Vallesina del 13.12.99) ritengono che nell'adozione di tale provvedimento nei servizi socio assistenziali rivolti a persone con gravi handicap debba essere preso a riferimento esclusivamente la condizione reddituale del richiedente la prestazione (compresi i patrimoni). Infatti le citate note hanno confermato che: le disposizioni dei decreti 109/1998 e 221/1999 non modificano la disciplina relativa alla obbligazione alimentare; viene infatti confermato il parere espresso dal Ministero dell'Interno in data 8 giugno 1999 in base al quale le pubbliche amministrazioni non possono imporre contribuzioni a carico dei familiari degli utenti dei servizi socio assistenziali, inclusi quelli tenuti agli alimenti (art. 433 codice civile); per particolari prestazioni è possibile che sia assunto a riferimento un nucleo composto da una sola persona; tale situazione, peraltro, è stata già prevista nella normativa riguardante il "sanitometro" (anziano convivente di età superiore ai 65 anni). Si chiede pertanto all'interno del regolamento di applicazione dell'ISEE di voler accogliere le nostre proposte. Si coglie l'occasione per inviare cordiali saluti Gruppo Solidarietà - Il Mosaico - Anffas |