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(indice Voce sul sociale) Presidente Centro Servizi Anziani Direttore Centro Servizi Anziani Sindaco Comune di Jesi Assessore Servizi Sociali Comune di Jesi Presidente Commissione Consiliare n. 2 CGIL-CISL-UIL Jesi, 13.12.1999 Oggetto: Interventi e servizi erogati dall'Istituzione. Facendo seguito, in particolare, ai contenuti dell'audizione del presidente e del direttore del CSA in occasione della riunione della Commissione Consiliare n. 2 (26 ottobre u.s.) e al successivo invio della documentazione riguardante la regolamentazione del SAD e dell'assistenza economica si trasmettono le seguenti osservazioni. Servizio Assistenza Domiciliare: Il non aver approvato il nuovo regolamento e aver contestualmente provveduto ad applicare una nuova regolamentazione appare incredibile e di assoluta gravità e non può non lasciare stupiti. E' davvero strana la concezione che si ha del ruolo degli strumenti normativi, considerati, di fatto, degli optional (soprattutto quando riguardano gli altri e specificamente i soggetti più deboli). Non vorremmo si dimenticasse che di interventi pubblici stiamo parlando. In una evoluzione del rapporto fornitore-utente nel quale la trasparenza vuole essere sempre più alla base di un rinnovato patto, l'Istituzione che vorrebbe proporsi come nuovo modello di gestione degli interventi, nello specifico, non pare offrirsi da esempio. Dunque in base a quale criterio "sono state valutate nuove richieste, ma gli interessati hanno rinunciato per motivi di reddito. Sono sospese 23 domande" (Dal verbale dell'Audizione del 26 ottobre). Appare anche chiaro il motivo per cui, come da nostra richiesta del 25.02.1999 all'assessore ai servizi sociali, l'Atto approvato non è stato mai inviato. Contestualmente non si riesce a capire l'"assenza" dell'Amministrazione Comunale; competente, ai sensi del vigente Regolamento dell'Istituzione, dell'approvazione dei Regolamenti dei servizi delegati all'Istituzione. In merito invece al testo inviato ai fini dell'erogazione del servizio si ritiene necessario: fissare il livello base del minimo vitale al di sotto del quale non può essere chiesta alcuna partecipazione dell'utente al costo del servizio; avere come riferimento dell'intervento il nucleo familiare dell'assistito del quale debbono essere considerati tutti i redditi (compresi i patrimoni) ad esclusione dell'indennità di accompagnamento le rendite INAIL e l'indennità spettante ai cittadini affetti da TBC. Ciò significa che nessun ricorso dovrà essere fatto nei confronti altri soggetti non conviventi; non prevedere alcun limite d'età riguardo i destinatari del servizio. Contestualmente all'approvazione del Regolamento del SAD si ritiene necessario apportare le opportune modifiche al "regolamento di assistenza" (Del. 285 del 17.6.1991). Anche per quanto riguarda l'assistenza economica, in occasione dell'Audizione, abbiamo avuto l'impressione che scarso uso si sia fatto del Regolamento attualmente in vigore, certamente datato e necessitante di opportune modifiche. D'altra parte su specifica domanda del sottoscritto in merito alla presenza di un Atto regolamentare di riferimento, non è stata data risposta. Siamo del parere che i Regolamenti del SAD e dell'assistenza economica debbano essere approvati contemporaneamente fissando alcuni criteri che debbano valere per l'uno e per l'altro Atto (vedi definizione della soglia del minimo vitale al fine di accedere all'intervento). In merito invece alla Relazione dell'attività realizzata da ottobre 1998 a luglio 1999 (settembre 1999) si sottopongono alcuni quesiti: perché (luglio '99) dei 45 posti riconosciuti come "residenzialità protetta" con parziale onere della retta a carico dell'AUSL n. 5, ne sono utilizzati solo 36, quando, come riaffermato anche nell'audizione, molto più di 45 sono gli anziani malati attualmente residenti che avrebbero diritto di rientrare tra i posti letto della Residenzialità protetta? Vengono considerati come "rettanti in proprio", sempre a luglio 99, n. 40 soggetti. Dovrebbero essere soggetti autosufficienti o parzialmente non autosufficienti (dunque con la retta più bassa) che non dovrebbero beneficiare di alcun intervento sanitario (neanche in ADI) e con reddito sufficiente per non chiedere l'intervento comunale; ma il costo complessivo della retta giornaliera secondo i nostri calcoli non rientra tra la tipologia di assistito sopra citato. Se non abbiamo fatto errori verrebbe una quota media giornaliera di L. 162.000 per utente (40); un costo superiore di 40.000 L. a quello del reparto protetto a cui accedono i pazienti più gravi. Considerate infine le consistenti deleghe affidate all'Istituzione, si chiede che la proposta di modifica del Regolamento che dovrebbe entro poco tempo essere approvata venga inviata preliminarmente anche a questo Coordinamento per le eventuali osservazioni. In attesa di riscontro, si inviano cordiali saluti Coordinamento Volontariato Vallesina |