(indice Voce sul sociale)
C.A.T.
Comitato Associazioni di Tutela |
Associazioni aderenti:
Aism Regionale
Alzheimer Marche
Anffas Jesi
Anglat Marche
Angsa Marche
Ass. Free Woman
Ass. Libera Mente
Ass. Paraplegici Marche
Centro H
Gruppo Solidarietà
Tribunale della salute Ancona
Uildm Ancona
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Ancona, 6 gennaio 2005
Ai Membri del Consiglio regionale
Ai Gruppi Consiliari
Oggetto: Proposte di modifica alla pdl 261. Norme regionali
per l’occupazione la tutela e la qualità del lavoro
Si riportano le proposte di modifica alla pdl in oggetto. Confidando nell’accoglienza
delle stesse si inviano
cordiali saluti
il Comitato
Art. 6 - (Commissione regionale per il lavoro)
Comma 3, punto m), così riscritto: due rappresentanti delle associazioni
di cui alle legge 24/85 nominati dalla Consulta regionale delle persone
disabili di cui alla legge regionale 18/96 e successive modificazioni
Motivazione: Se l’obiettivo è quello di dare rappresentanza alle associazioni,
si ritiene opportuno che queste esprimano i propri rappresentanti. Si
segnala inoltre che il Coordinamento regionale per la tutela delle persone
disabili è composto anche - in prevalenza - da operatori e politici.
Art. 8 - (Commissioni provinciali per il lavoro).
Comma 4, punto f), così riscritto: due rappresentanti delle associazioni
di cui alle legge 24/85 nominati dalla Consulta regionale delle persone
disabili di cui alla legge regionale 18/96 e successive modificazioni
Stessa motivazione punto precedente.
Art. 25 - (Promozione dell’integrazione lavorativa delle persone
disabili).
Il comma 4 e 5 sono così riscritti: Comma 4. La programmazione
regionale promuove e sostiene sia le azioni di avvio al lavoro
e primo inserimento che quelle di accompagnamento ad una positiva e stabile
integrazione nell’ambiente di lavoro. Comma 5. La Regione individua
i requisiti professionali dei tutori aziendali, degli operatori della
mediazione e incentiva e sostiene appositi corsi di formazione.
- del comma 6 (La Regione promuove e sostiene l’istituzione della figura
del difensore civico dei disabili), si chiede l’abrogazione
Motivazione. Per il comma 4; si ritiene che la programmazione regionale
non debba limitarsi a “favorire”, ma debba impegnarsi fattivamente in
un opera di promozione e sostegno. Per il comma 5; si ritiene di fondamentale
importanza ai fini del collocamento al lavoro la figura dell’operatore
della mediazione che necessita anch’essa della definizione del requisito
professionale. Quanto al comma 6, si giudica del tutto negativa e l’istituzione
di un difensore civico dei disabili. Spetta al difensore civico regionale
intervenire in difesa dei diritti di tutte e persone, disabili compresi.
Art. 27 - (Commissione paritetica per il collocamento dei disabili).
Comma 2, punto f), dopo “tre rappresentanti delle associazioni rappresentative
dei disabili di cui alla l.r. 30 aprile 1985, n. 24 (Interventi per favorire
il funzionamento degli organi e delle strutture delle associazioni che
perseguono la tutela e la promozione sociale dei cittadini invalidi, mutilati
e handicappati) aggiungere “eletti all’interno della Consulta regionale
di cui all’art. 6 della legge regionale 18/1996 e successive modificazioni”.
Si chiede inoltre di aggiungere: g) due rappresentanti delle
cooperative sociali di tipo b, iscritte all’albo regionale e da queste
eletti.
Motivazione: per il punto f); si ritiene sia competenza della Consulta
regionale - costituita dalle associazioni di cui alle legge 24 - la nomina
dei rappresentanti; l’aggiunta del punto g), ha il significato di riconoscere
anche alle cooperative sociali di tipo b) una funzione importante ai fini
del collocamento delle persone disabili.
Art. 28 - (Criteri per la validazione delle convenzioni)
Al comma 1, così modificato : “La Giunta regionale, sentite
le associazioni dei datori di lavoro, dei lavoratori, dei disabili
e della cooperazione sociale comparativamente più rappresentative,
al fine di …..”
Motivazione: Si ritiene che sia l’associazionismo dei disabili che la
cooperazione sociale debbano essere consultate al pari delle altre organizzazioni.
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