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Ancona, 11 aprile 2005

- Assessore alla sanità Regione Marche
- Assessore Servizi Sociali Regione Marche
e p.c. - CGIL - CISL - UIL regionale
- ANCI Regionale


Oggetto: DGR 323-2005. Criteri tariffari RSA anziani. Ruolo UVD.


In merito alla delibera in oggetto, riguardo i nuovi criteri tarriffari riguardati le RSA si fa presente quanto segue:

- si ribadisce la necessità di emanare apposite Linee Guida nelle quali giungere ad una armonizzazione della attuale legislazione (oggi inserita in diversi atti normativi: DGR 3240-92, l.r. 36/95, PSR 2003-06, DGR 2200/00, DGR 323/05). Armonizzazione che non può prescindere dalla definizione dello standard assistenziale presente in maniera contraddittoria nelle prime due norme citate. Ogni struttura mantiene un proprio standard assistenziale. Le attuali strutture classificate come RSA anziani prevedono oggi tariffe diverse (costo degenza, costo alberghiero, periodo degenza gratuita) e utenza differenziata. Si vedano ad es. quelle derivanti dalla disattivazione ospedaliera del 1992 dalle altre.

- Nella delibera in oggetto si ridisegna la modalità di partecipazione economica dell’assistito senza ridefinire i percorsi; si prevede un automatismo che come tale rischia di essere rigido, prefissato ed iniquo. Nessun riferimento viene fatto alle condizioni di salute del soggetto ricoverato. Sono i soli giorni di degenza o la presenza di posti di lungodegenza in una determinata zona che determinano le modalità della compartecipazione. Non le condizioni cliniche e la non autosufficienza. Ci si può trovare in una Zona con posti di lungodegenza e inviare in RSA un malato con requisiti da lungodegenza. C’è poi da chiarire il significato della “disponibilità dei posti di lungodegenza” (quelli “che ci sono”, quelli “che dovrebbero esserci”, ….). Si può anche inviare in RSA malati con requisiti da riabilitazione ospedaliera o extraospedaliera intensiva. In quest’ultimo caso, la normativa prevede che si può arrivare fino a 120 giorni di degenza a completo carico del Fondo sanitario.

- Per parte nostra, si potrebbe anche dal primo giorno di degenza far pagare la quota alberghiera a patto che la persona ricoverata sia effettivamente valutata “non autosufficiente, non curabile a domicilio, stabilizzata”. Condizioni queste che non ricorrono quasi mai nei ricoveri in RSA; In queste condizioni dalla RSA, in genere, si viene fatti uscire.

- C’è poi da spiegare e da chiarire di quali servizi ha diritto l’utente che paga la quota alberghiera. Ad oggi si configura sostanzialmente come un ticket sulla degenza (di fatto ospedaliera). L’utente ha invece il diritto di conoscere i servizi che sono ricompresi in tale quota (lavanderia, stireria, ecc…) e quelli che non lo sono. Così come ha diritto di essere informato previamente al ricovero sulla appropriatezza dei percorsi (ad esempio: riabilitazione ospedaliera ed extra ospedaliera, lungodegenza). Va ricordato che nel caso ricorressero le condizioni per l’inserimento in detti regimi, l’utente ricoverato in RSA verrebbe a fruire di un servizio di livello inferiore di quello cui avrebbe diritto e con scatto della quota alberghiera in quarantacinquesima giornata di degenza.

- Porre la questione dei criteri e della appropriatezza richiama il ruolo e la modalità di funzionamento delle Unita Valutative Distrettuali che hanno la responsabilità della valutazione e della definizione dei percorsi assistenziali (vedi, da ultimo, anche le indicazioni contenute nel P.O. Anziani). La UVD - riteniamo - dovrà valutare (sulla base di precisi criteri) quali sono i regimi più appropriati ai bisogni dell’assistito e non


prevedere l’inserimento - come purtroppo spesso accade - presso le strutture, ancorché inappropriate presenti.

E’ però necessario che si rispetti le indicazioni della normativa vigente. “Il progetto stilato dall’UVD definisce il percorso di assistenza e di cura, le figure responsabili, i servizi che provvedono alle prestazioni, la durata del percorso stesso”. Risulta evidente che per esercitare questa funzione le UVD non possono esercitare una mera funzione amministrativa.
In questo senso continua a non essere chiaro il significato della valutazione attraverso il sistema RUG. Essa sembra sempre più assumere una valenza statistica e non essere concepito come strumento per la definizione dei percorsi assistenziali. Non si capisce infatti in base a quali criteri soggetti con valutazione RUG ad es. da RSA anziani o addirittura da Comi persistenti possano essere inviati in Residenze protette o in Case di Riposo.

In considerazione di quanto esposto, in attesa di meglio definire questi aspetti per i quali chiediamo di essere ascoltati, si chiede di sospendere l’applicazione della parte della delibera in oggetto.


Cordiali saluti

il Comitato