(indice Voce sul sociale)
C.A.T.
Comitato Associazioni di Tutela |
Associazioni aderenti:
Aism Regionale
Alzheimer Marche
Anffas Jesi
Anglat Marche
Angsa Marche
Ass. Free Woman
Ass. Libera Mente
Ass. Paraplegici Marche
Centro H
Gruppo Solidarietà
Tribunale della salute Ancona
Uildm Ancona
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Ancona, 11 aprile 2005
- Assessore alla sanità Regione Marche
- Assessore Servizi Sociali Regione Marche
e p.c. - CGIL - CISL - UIL regionale
- ANCI Regionale
Oggetto: DGR 323-2005. Criteri tariffari RSA anziani. Ruolo UVD.
In merito alla delibera in oggetto, riguardo i nuovi criteri tarriffari
riguardati le RSA si fa presente quanto segue:
- si ribadisce la necessità di emanare apposite Linee Guida nelle quali
giungere ad una armonizzazione della attuale legislazione (oggi inserita
in diversi atti normativi: DGR 3240-92, l.r. 36/95, PSR 2003-06, DGR 2200/00,
DGR 323/05). Armonizzazione che non può prescindere dalla definizione
dello standard assistenziale presente in maniera contraddittoria nelle
prime due norme citate. Ogni struttura mantiene un proprio standard assistenziale.
Le attuali strutture classificate come RSA anziani prevedono oggi tariffe
diverse (costo degenza, costo alberghiero, periodo degenza gratuita) e
utenza differenziata. Si vedano ad es. quelle derivanti dalla disattivazione
ospedaliera del 1992 dalle altre.
- Nella delibera in oggetto si ridisegna la modalità di partecipazione
economica dell’assistito senza ridefinire i percorsi; si prevede un automatismo
che come tale rischia di essere rigido, prefissato ed iniquo. Nessun riferimento
viene fatto alle condizioni di salute del soggetto ricoverato. Sono i
soli giorni di degenza o la presenza di posti di lungodegenza in una determinata
zona che determinano le modalità della compartecipazione. Non le condizioni
cliniche e la non autosufficienza. Ci si può trovare in una Zona con posti
di lungodegenza e inviare in RSA un malato con requisiti da lungodegenza.
C’è poi da chiarire il significato della “disponibilità dei posti di lungodegenza”
(quelli “che ci sono”, quelli “che dovrebbero esserci”, ….). Si può anche
inviare in RSA malati con requisiti da riabilitazione ospedaliera o extraospedaliera
intensiva. In quest’ultimo caso, la normativa prevede che si può arrivare
fino a 120 giorni di degenza a completo carico del Fondo sanitario.
- Per parte nostra, si potrebbe anche dal primo giorno di degenza far
pagare la quota alberghiera a patto che la persona ricoverata sia effettivamente
valutata “non autosufficiente, non curabile a domicilio, stabilizzata”.
Condizioni queste che non ricorrono quasi mai nei ricoveri in RSA; In
queste condizioni dalla RSA, in genere, si viene fatti uscire.
- C’è poi da spiegare e da chiarire di quali servizi ha diritto l’utente
che paga la quota alberghiera. Ad oggi si configura sostanzialmente come
un ticket sulla degenza (di fatto ospedaliera). L’utente ha invece il
diritto di conoscere i servizi che sono ricompresi in tale quota (lavanderia,
stireria, ecc…) e quelli che non lo sono. Così come ha diritto di essere
informato previamente al ricovero sulla appropriatezza dei percorsi (ad
esempio: riabilitazione ospedaliera ed extra ospedaliera, lungodegenza).
Va ricordato che nel caso ricorressero le condizioni per l’inserimento
in detti regimi, l’utente ricoverato in RSA verrebbe a fruire di un servizio
di livello inferiore di quello cui avrebbe diritto e con scatto della
quota alberghiera in quarantacinquesima giornata di degenza.
- Porre la questione dei criteri e della appropriatezza richiama il ruolo
e la modalità di funzionamento delle Unita Valutative Distrettuali che
hanno la responsabilità della valutazione e della definizione dei percorsi
assistenziali (vedi, da ultimo, anche le indicazioni contenute nel P.O.
Anziani). La UVD - riteniamo - dovrà valutare (sulla base di precisi criteri)
quali sono i regimi più appropriati ai bisogni dell’assistito e non
prevedere l’inserimento - come purtroppo spesso accade - presso le strutture,
ancorché inappropriate presenti.
E’ però necessario che si rispetti le indicazioni della normativa vigente.
“Il progetto stilato dall’UVD definisce il percorso di assistenza e
di cura, le figure responsabili, i servizi che provvedono alle prestazioni,
la durata del percorso stesso”. Risulta evidente che per esercitare
questa funzione le UVD non possono esercitare una mera funzione amministrativa.
In questo senso continua a non essere chiaro il significato della valutazione
attraverso il sistema RUG. Essa sembra sempre più assumere una valenza
statistica e non essere concepito come strumento per la definizione dei
percorsi assistenziali. Non si capisce infatti in base a quali criteri
soggetti con valutazione RUG ad es. da RSA anziani o addirittura da Comi
persistenti possano essere inviati in Residenze protette o in Case di
Riposo.
In considerazione di quanto esposto, in attesa di meglio definire questi
aspetti per i quali chiediamo di essere ascoltati, si chiede di sospendere
l’applicazione della parte della delibera in oggetto.
Cordiali saluti
il Comitato
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