(indice Voce sul sociale)
Gruppo Solidarietà - Il Mosaico, Anffas Jesi
Via S. D’acquisto 7, 60030 Moie di Maiolati (AN). Tel. – fax 0731703327
lì 28.05.2005
- Sindaco Comune di Staffolo
Assessore servizi sociali Comune di Staffolo
e p.c. - Sindaco e Assessore servizi sociali comune di Jesi
comune capofila gestione associata
- Sindaci Comuni associati
Coordinatore D’ambito sociale 9 - Jesi
Oggetto: Servizi Handicap. Partecipazione al costo del servizio.
Riferimento lettera inviata alle famiglia di F.G. il 21.5.2005.
In riferimento alla lettera in oggetto si ricorda la la Sig.ra F.G. ha
provveduto, insieme a molti altri utenti del servizio associato handicap,
il 20-9-2002 ad inviare la lettera di disdetta, per conoscenza pervenuta
anche alle nostre associazioni, nella quale motivava tale scelta nel rispetto
della normativa vigente come da decreto legislativo 109/98, modificato
dal D. lgs 130/2000.
Si ricorda inoltre che:
- la Regolamentazione che il Comune di Staffolo ritiene doversi rispettare
non tiene in alcun conto della normativa Isee e disattende le indicazioni
del D. lgs 130/2000 (art. 1, comma 2), che obbliga entro 6 mesi dall’emanazione
del decreto previsto dall’art. 2, comma 3 (del 4.4.01), ad applicare tale
normativa. Tale Regolamentazione chiede contribuzioni economiche ad utenti
in situazione di handicap grave aventi redditi familiari lordi annui
pari a 20 milioni delle vecchie lire. Il Comune di Staffolo ritiene
dunque equo ed eticamente accettabile che un reddito familiare mensile
lordo pari L. 1.600.000 giustifichi la richiesta di contributo
economico?
- più volte le scriventi associazioni hanno invitato i comuni associati,
nel rispetto della normativa vigente, a definire una regolamentazione
comune ritenendo del tutto inaccettabile che utenti che fruiscono di uno
stesso servizio gestito in forma associata siano assoggettati a diverse
modalità regolamentari.
- negli ultimi mesi hanno applicato la normativa sopra citata anche i
Comuni di Castelbellino e Monteroberto, che si sono aggiunti a quelli
di Jesi, Maiolati Spontini, Monsano, Rosora, S.Marcello, Belvedere, Morro
d’Alba, Mergo e Castelplanio.
- anche il Difensore Civico di Jesi il 6 luglio 2004 ha espresso un parere,
in vostro possesso, nel quale ribadisce che “il contributo richiesto deve
fare riferimento ai soli redditi e beni dell’assistito e non ai redditi
dei familiari, per cui l’utente può essere chiamato a contribuire solo
nel limiti del suo reddito personale (pensione ed eventuale indennità
di accompagnamento nel caso di ricovero presso struttura) e del suo patrimonio
(alloggi, terreni ecc.)”.
Quanto alla legislazione vigente in tema di contribuzione economica degli
utenti si rammenta che:
1) L’art. 25 della legge di riforma dell’assistenza n. 328/2000 stabilisce
che «ai fini dell’accesso ai servizi (di assistenza) disciplinato
dalla presente legge, la verifica della condizione economica del richiedente
è effettuata secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio
2000, n. 130».
2) Il 6° comma dell’art. 2 del decreto legislativo 109/1998, modificato
dal decreto legislativo 130/2000 sancisce quanto segue: «Le disposizioni
del presente decreto non modificano la disciplina relativa ai soggetti
tenuti agli alimenti ai sensi dell’art. 433 del codice civile e non possono
essere interpretate nel senso dell’attribuzione agli enti erogatori della
facoltà di cui all’articolo 438, primo comma, del codice civile nei confronti
dei componenti il nucleo familiare del richiedente le prestazioni sociali
agevolate». (Vedere punto 5).
3) Il comma 2 ter dei sopra citati decreti legislativi prevede quanto
segue: «Limitatamente alle prestazioni sociali agevolate assicurate
nell’ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria,
erogate a domicilio o in ambito residenziale a ciclo diurno o continuativo,
rivolte a persone con handicap permanente grave, di cui all’articolo
3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertato ai sensi dell’articolo
4 della stessa legge, nonché a soggetti ultrasessantacinquenni
la cui non autosufficienza sia stata accertata dalle aziende unità sanitarie
locali, le disposizioni del presente decreto si applicano nei limiti stabiliti
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro per la solidarietà sociale e della sanità. Il suddetto decreto
è adottato, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, al fine di favorire
la permanenza dell’assistito presso il nucleo familiare di appartenenza
e di evidenziare la situazione economica del solo assistito, anche
in relazione alle modalità di contribuzione al costo della prestazione,
e sulla base delle indicazioni contenute nell’atto di indirizzo e coordinamento
di cui all’articolo 3 septies, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni».
4) Il DPCM previsto (e non ancora emanato), che ha lo scopo di “favorire
la permanenza dell’assistito presso il nucleo familiare di appartenenza”
è un atto di natura amministrativa che non può: a) modificare le disposizioni
del D. lgs 130/2000 che stabiliscono che la contribuzione deve far riferimento
alla situazione economica del solo assistito; b) indurre cambiamenti nelle
norme stabilite dal decreto legislativo (che ha valore di legge) 130/2000.
5) Il 1° comma dell’articolo 438 del codice civile dispone che «gli
alimenti possono essere chiesti SOLO da chi versa in stato di bisogno
e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento». (Vedere anche
il punto 2).
6) Il terzo comma dell’articolo 441 del codice civile prescrive che «se
gli obbligati non sono concordi sulla misura, sulla distribuzione e sul
modo di somministrazione degli alimenti, provvede l’autorità giudiziaria
secondo le circostanze». Ne deriva che i Comuni e gli altri enti pubblici
non solo non possono pretendere contributi economici dai parenti degli
assistiti maggiorenni ma non possono stabilire con propria delibera gli
importi che i parenti sarebbero tenuti a versare.
Per tutti questi motivi si invita il Comune di Staffolo, nella persona
del sindaco e dell’assessore ai servizi sociali, al rispetto della normativa
vigente ed al conseguente ritiro della minaccia di “riscossione coattiva”.
Restando in attesa di riscontro della presente si inviano distinti saluti
Le associazioni
|