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lì 28.05.2005

- Sindaco Comune di Staffolo
Assessore servizi sociali Comune di Staffolo
e p.c. - Sindaco e Assessore servizi sociali comune di Jesi
comune capofila gestione associata
- Sindaci Comuni associati
Coordinatore D’ambito sociale 9 - Jesi



Oggetto: Servizi Handicap. Partecipazione al costo del servizio. Riferimento lettera inviata alle famiglia di F.G. il 21.5.2005.


In riferimento alla lettera in oggetto si ricorda la la Sig.ra F.G. ha provveduto, insieme a molti altri utenti del servizio associato handicap, il 20-9-2002 ad inviare la lettera di disdetta, per conoscenza pervenuta anche alle nostre associazioni, nella quale motivava tale scelta nel rispetto della normativa vigente come da decreto legislativo 109/98, modificato dal D. lgs 130/2000.

Si ricorda inoltre che:

- la Regolamentazione che il Comune di Staffolo ritiene doversi rispettare non tiene in alcun conto della normativa Isee e disattende le indicazioni del D. lgs 130/2000 (art. 1, comma 2), che obbliga entro 6 mesi dall’emanazione del decreto previsto dall’art. 2, comma 3 (del 4.4.01), ad applicare tale normativa. Tale Regolamentazione chiede contribuzioni economiche ad utenti in situazione di handicap grave aventi redditi familiari lordi annui pari a 20 milioni delle vecchie lire. Il Comune di Staffolo ritiene dunque equo ed eticamente accettabile che un reddito familiare mensile lordo pari L. 1.600.000 giustifichi la richiesta di contributo economico?

- più volte le scriventi associazioni hanno invitato i comuni associati, nel rispetto della normativa vigente, a definire una regolamentazione comune ritenendo del tutto inaccettabile che utenti che fruiscono di uno stesso servizio gestito in forma associata siano assoggettati a diverse modalità regolamentari.

- negli ultimi mesi hanno applicato la normativa sopra citata anche i Comuni di Castelbellino e Monteroberto, che si sono aggiunti a quelli di Jesi, Maiolati Spontini, Monsano, Rosora, S.Marcello, Belvedere, Morro d’Alba, Mergo e Castelplanio.

- anche il Difensore Civico di Jesi il 6 luglio 2004 ha espresso un parere, in vostro possesso, nel quale ribadisce che “il contributo richiesto deve fare riferimento ai soli redditi e beni dell’assistito e non ai redditi dei familiari, per cui l’utente può essere chiamato a contribuire solo nel limiti del suo reddito personale (pensione ed eventuale indennità di accompagnamento nel caso di ricovero presso struttura) e del suo patrimonio (alloggi, terreni ecc.)”.

Quanto alla legislazione vigente in tema di contribuzione economica degli utenti si rammenta che:

1) L’art. 25 della legge di riforma dell’assistenza n. 328/2000 stabilisce che «ai fini dell’accesso ai servizi (di assistenza) disciplinato dalla presente legge, la verifica della condizione economica del richiedente è effettuata secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130».
2) Il 6° comma dell’art. 2 del decreto legislativo 109/1998, modificato dal decreto legislativo 130/2000 sancisce quanto segue: «Le disposizioni del presente decreto non modificano la disciplina relativa ai soggetti tenuti agli alimenti ai sensi dell’art. 433 del codice civile e non possono essere interpretate nel senso dell’attribuzione agli enti erogatori della facoltà di cui all’articolo 438, primo comma, del codice civile nei confronti dei componenti il nucleo familiare del richiedente le prestazioni sociali agevolate». (Vedere punto 5).
3) Il comma 2 ter dei sopra citati decreti legislativi prevede quanto segue: «Limitatamente alle prestazioni sociali agevolate assicurate nell’ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria, erogate a domicilio o in ambito residenziale a ciclo diurno o continuativo, rivolte a persone con handicap permanente grave, di cui all’articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertato ai sensi dell’articolo 4 della stessa legge, nonché a soggetti ultrasessantacinquenni la cui non autosufficienza sia stata accertata dalle aziende unità sanitarie locali, le disposizioni del presente decreto si applicano nei limiti stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale e della sanità. Il suddetto decreto è adottato, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, al fine di favorire la permanenza dell’assistito presso il nucleo familiare di appartenenza e di evidenziare la situazione economica del solo assistito, anche in relazione alle modalità di contribuzione al costo della prestazione, e sulla base delle indicazioni contenute nell’atto di indirizzo e coordinamento di cui all’articolo 3 septies, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni».
4) Il DPCM previsto (e non ancora emanato), che ha lo scopo di “favorire la permanenza dell’assistito presso il nucleo familiare di appartenenza” è un atto di natura amministrativa che non può: a) modificare le disposizioni del D. lgs 130/2000 che stabiliscono che la contribuzione deve far riferimento alla situazione economica del solo assistito; b) indurre cambiamenti nelle norme stabilite dal decreto legislativo (che ha valore di legge) 130/2000.
5) Il 1° comma dell’articolo 438 del codice civile dispone che «gli alimenti possono essere chiesti SOLO da chi versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento». (Vedere anche il punto 2).
6) Il terzo comma dell’articolo 441 del codice civile prescrive che «se gli obbligati non sono concordi sulla misura, sulla distribuzione e sul modo di somministrazione degli alimenti, provvede l’autorità giudiziaria secondo le circostanze». Ne deriva che i Comuni e gli altri enti pubblici non solo non possono pretendere contributi economici dai parenti degli assistiti maggiorenni ma non possono stabilire con propria delibera gli importi che i parenti sarebbero tenuti a versare.

Per tutti questi motivi si invita il Comune di Staffolo, nella persona del sindaco e dell’assessore ai servizi sociali, al rispetto della normativa vigente ed al conseguente ritiro della minaccia di “riscossione coattiva”.

Restando in attesa di riscontro della presente si inviano distinti saluti

Le associazioni