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C.A.T.
Comitato Associazioni di Tutela

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Anffas Jesi
Anglat Marche
Angsa Marche
Ass. Free Woman
Ass. La Crisalide
Ass. La Meridiana
Ass. Libera Mente
Ass. Paraplegici Marche
Centro H
Gruppo Solidarietà
Tribunale della salute Ancona
Uildm Ancona



Ancona, 10 novembre 2005

- Assessore alla sanità Regione Marche
- Direttore Dipartimento Servizi alla Persona
e p.c. - Direttore generale ASUR


Oggetto: Decreto 501/SOS del 2.11.2005. Attuazione DGR 323-2005.


In riferimento al decreto in oggetto si espone quanto segue:

a) Criteri tariffari RSA
A seguito della delibera 323/2005 questo Comitato è intervenuto (vedi la nota del 11 aprile 2005) per segnalare l’iniquità delle norme riguardanti i criteri tariffari delle RSA anziani, chiedendone conseguentemente la sospensione dell’attuazione.
Tale richiesta è motivata dalla situazione di forte ambiguità della gran parte delle strutture classificate come RSA anziani. Queste strutture, come è noto, anche in mancanza dei posti letto di riabilitazione e lungodegenza ospedaliera, ne vicaria la funzione ospitando quasi sempre pazienti in post acuzie con trattamenti volti alla riabilitazione e alla stabilizzazione del quadro clinico. Giunto alla “stabilizzazione” il paziente (che in questa situazione dovrebbe essere accolto) viene invece dimesso.
La richiesta di sospensione trova ragione nella necessità di prevedere una revisione della normativa sulle RSA anziani che si caratterizza - come ben sapete - per essere incompleta e contraddittoria. Rivedere i criteri tariffari senza andare alla ridefinizione della normativa regionale sulle RSA anziani determina confusione ma soprattutto danni agli utenti. Con la nota di accompagnamento della delibera in oggetto a firma del dott. Zuccatelli si fissa la data del 1º gennaio per l’applicazione dei criteri tariffari delle RSA (che sottoriportiamo) e delle RP previsti nella delibera 323.

1.1 Compartecipazione alberghiera in RSA
Il valore medio regionale di riferimento della compartecipazione (retta) alberghiera nelle RSA è pari a 33€. Le rette alberghiere delle RSA saranno progressivamente allineate a tale valore, tenuto conto dei costi di gestione e delle specificità locali, e non potranno eccedere l’intervallo di minimo e massimo 33€ +/-25% nell’anno 2005.

1.2 Criteri di esenzione dalla compartecipazione alberghiera in RSA
I primi 45 giorni di permanenza presso le RSA sono esenti dalla compartecipazione alberghiera.
Deroghe: 1) pagamento dal 31 giorno in caso di provenienza da lungodegenza; 2) pagamento dal 61 giorno in caso di provenienza da una Zona territoriale senza disponibilità di posti letto di lungodegenza

E’ evidente che con l’applicazione di questa normativa occorre essere coscienti che è ancora più inaccettabile che le strutture classificate come RSA anziani accolgano soggetti in post acuzie. Con i nuovi criteri tariffari “l’assimilabilità” delle strutture - finora, illecitamente, praticata in molte Zone con il beneplacito regionale – ha necessità di essere superata. Nelle RSA, devono pertanto essere accolti, come specifica il vigente Piano sanitario, “pazienti non autosufficienti, non curabili a domicilio, che si trovano in
una condizione stabilizzata ma che richiedono una intensità assistenziale alta a causa della presenza di patologie croniche multiproblematiche
”. Ricordiamo inoltre che sempre secondo tale normativa “La durata della degenza è prolungata e può essere permanente, previa valutazione periodica delle UVD”.
Come ripetiamo da tempo l’accoglienza di questa tipologia di malati in RSA permette di assegnare effettivamente alle RP la gestione di pazienti a basso carico sanitario.






Come abbiamo già fatto notare con la delibera 323/2005:
- si ridisegna la modalità di partecipazione economica dell’assistito senza ridefinire i percorsi (nessun riferimento alla funzione delle UVD); si prevede, conseguentemente, un automatismo che come tale è rigido, prefissato ed iniquo.
- nessun riferimento viene fatto alle condizioni di salute del soggetto ricoverato. Sono i soli giorni di degenza, non le condizioni cliniche e la non autosufficienza, o la presenza di posti di lungodegenza in una determinata zona che determinano le modalità della compartecipazione.
- Ci si può trovare in una Zona con posti di lungodegenza e inviare in RSA un malato con requisiti da lungodegenza o riabilitazione e questo in 45ª giornata si troverebbe a pagare un ticket sulla degenza.
- Cosa significa “disponibilità dei posti di lungodegenza”. Sono quelli “che ci sono”, o quelli “che dovrebbero esserci”?

Si ricorda che a tutt’oggi in RSA anziani vengono inviati anche malati con requisiti da riabilitazione ospedaliera o extraospedaliera intensiva. In quest’ultimo caso, la normativa prevede che si può arrivare fino a 120 giorni di degenza a completo carico del Fondo sanitario. L’utente ricoverato in RSA viene invece a fruire di un servizio di livello inferiore di quello cui avrebbe diritto e con scatto della quota alberghiera in quarantacinquesima giornata di degenza.
Non si può inoltre accettare che si continui a non definire quali sono i servizi ricompresi all’interno della quota alberghiera. L’utente ha il diritto di conoscere i servizi che sono ricompresi in tale quota (lavanderia, stireria, ecc…) e quelli che non lo sono. Così come ha diritto (e le strutture hanno il dovere di farlo) di essere informato previamente al ricovero sulla appropriatezza dei percorsi (ad esempio, riabilitazione ospedaliera ed extra ospedaliera, lungodegenza).

Riteniamo che con l’applicazione del nuovo criterio tariffario la regione Marche invece di incamminarsi - come dice di voler fare - verso una ridefinizione organizzativa dei percorsi di continuità assistenziale avendo come base appropriatezza, equità e rispetto dei diritti, continua invece, a nostro parere, con interventi parziali a introdurre modifiche che determinano ulteriore iniquità.

Per questi motivi chiediamo nuovamente alla regione Marche che venga sospesa la nuova definizione dei criteri tariffari delle RSA anziani fino alla emanazione di apposite (urgenti) Linee Guida che giungano ad un effettiva riarmonizzazione della legislazione regionale in materia.


b) Criteri tariffari Residenze protette
In alcune delle Convenzioni in atto tra Zone ed Enti gestori è previsto uno standard assistenziale superiore a quello previsto dal Regolamento 1/2004 ed un finanziamento giornaliero del servizio sanitario superiore ai 33 €. Tale standard è motivato dalla condizione di gravità dei malati presenti che per la stragrande maggioranza dei casi ha i requisiti per essere accolto in RSA anziani o anche nei Nuclei per stati vegetativi persistenti. E’ evidente che in queste strutture, per la tipologia di utenza ospitata, è impensabile un abbassamento degli standard assistenziali presenti (a meno che non si voglia scegliere il trasferimento degli stessi in RSA anziani), così come un mantenimento dello standard, riducendo però la quota sanitaria ed aumentando la quota sociale (che deve rimanere al 50%). Si chiede pertanto di tener conto delle convenzioni già in atto - scaturite dall’analisi dei bisogni - mantenendo inalterato il costo retta giornaliero e la ripartizione tra quota sanitaria e quota sociale. Non si può dimenticare infatti che lo standard di personale previsto nelle RP è determinato su una tipologia di utenza non autosufficiente stabilizzata a basso carico sanitario. Nel momento in cui, come accade oggi, ciò non si verifica è evidente l’incompatibilità tra le esigenze dei malati e l’offerta assistenziale della struttura.





c) Incremento assistenza sociosanitaria agli anziani ospiti di Case di Riposo
Si chiede, sulla scorta del prospetto (riepilogo ripartizione posti letto e modalità per l’incremento dell’assistenza) che i direttori di zona dovranno inviare entro il 15 novembre che venga verificato che anche a partire dall’ultimo bimestre 2005:
- le risorse aggiuntive del fondo sanitario regionale determinino effettivamente assistenza aggiuntiva senza oneri a carico degli utenti;
- le risorse non vadano a coprire spese già preventivate da convenzioni in atto tra Zone ed enti gestori;
- nel caso in cui le strutture beneficiarie del finanziamento già erogavano assistenza sociosanitaria per minutaggi vicini a quelli della “intensità media” e comunque superiori a quelli previsti dalla convenzione in atto con la Zona e dunque si scegliesse per le stesse il finanziamento dell’assistenza già fornita, se la stessa gravava sulla retta dell’utente, risulta evidente che - per il periodo finanziato - la retta a carico dell’ospite deve essere decurtata della cifra ricevuta.

Cordiali saluti


il Comitato