(indice Voce sul sociale)
C.A.T.
Comitato Associazioni di Tutela |
Associazioni aderenti:
Aism Regionale
Alzheimer Marche
Anffas Jesi
Anglat Marche
Angsa Marche
Ass. Free Woman
Ass. La Crisalide
Ass. La Meridiana
Ass. Libera Mente
Ass. Paraplegici Marche
Centro H
Gruppo Solidarietà
Tribunale della salute Ancona
Uildm Ancona
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Ancona, 10 novembre 2005
- Assessore alla sanità Regione Marche
- Direttore Dipartimento Servizi alla Persona
e p.c. - Direttore generale ASUR
Oggetto: Decreto 501/SOS del 2.11.2005. Attuazione DGR 323-2005.
In riferimento al decreto in oggetto si espone quanto segue:
a) Criteri tariffari RSA
A seguito della delibera 323/2005 questo Comitato è intervenuto (vedi
la nota del 11 aprile 2005) per segnalare l’iniquità delle norme riguardanti
i criteri tariffari delle RSA anziani, chiedendone conseguentemente la
sospensione dell’attuazione.
Tale richiesta è motivata dalla situazione di forte ambiguità della gran
parte delle strutture classificate come RSA anziani. Queste strutture,
come è noto, anche in mancanza dei posti letto di riabilitazione e lungodegenza
ospedaliera, ne vicaria la funzione ospitando quasi sempre pazienti in
post acuzie con trattamenti volti alla riabilitazione e alla stabilizzazione
del quadro clinico. Giunto alla “stabilizzazione” il paziente (che in
questa situazione dovrebbe essere accolto) viene invece dimesso.
La richiesta di sospensione trova ragione nella necessità di prevedere
una revisione della normativa sulle RSA anziani che si caratterizza -
come ben sapete - per essere incompleta e contraddittoria. Rivedere i
criteri tariffari senza andare alla ridefinizione della normativa regionale
sulle RSA anziani determina confusione ma soprattutto danni agli utenti.
Con la nota di accompagnamento della delibera in oggetto a firma del dott.
Zuccatelli si fissa la data del 1º gennaio per l’applicazione dei criteri
tariffari delle RSA (che sottoriportiamo) e delle RP previsti nella delibera
323.
1.1 Compartecipazione alberghiera in RSA
Il valore medio regionale di riferimento della compartecipazione (retta)
alberghiera nelle RSA è pari a 33€. Le rette alberghiere delle RSA saranno
progressivamente allineate a tale valore, tenuto conto dei costi di gestione
e delle specificità locali, e non potranno eccedere l’intervallo di minimo
e massimo 33€ +/-25% nell’anno 2005.
1.2 Criteri di esenzione dalla compartecipazione alberghiera in RSA
I primi 45 giorni di permanenza presso le RSA sono esenti dalla compartecipazione
alberghiera.
Deroghe: 1) pagamento dal 31 giorno in caso di provenienza da lungodegenza;
2) pagamento dal 61 giorno in caso di provenienza da una Zona territoriale
senza disponibilità di posti letto di lungodegenza
E’ evidente che con l’applicazione di questa normativa occorre essere
coscienti che è ancora più inaccettabile che le strutture classificate
come RSA anziani accolgano soggetti in post acuzie. Con i nuovi criteri
tariffari “l’assimilabilità” delle strutture - finora, illecitamente,
praticata in molte Zone con il beneplacito regionale – ha necessità di
essere superata. Nelle RSA, devono pertanto essere accolti, come specifica
il vigente Piano sanitario, “pazienti non autosufficienti, non curabili
a domicilio, che si trovano in
una condizione stabilizzata ma che richiedono una intensità assistenziale
alta a causa della presenza di patologie croniche multiproblematiche”.
Ricordiamo inoltre che sempre secondo tale normativa “La durata della
degenza è prolungata e può essere permanente, previa valutazione periodica
delle UVD”.
Come ripetiamo da tempo l’accoglienza di questa tipologia di malati in
RSA permette di assegnare effettivamente alle RP la gestione di pazienti
a basso carico sanitario.
Come abbiamo già fatto notare con la delibera 323/2005:
- si ridisegna la modalità di partecipazione economica dell’assistito
senza ridefinire i percorsi (nessun riferimento alla funzione delle UVD);
si prevede, conseguentemente, un automatismo che come tale è rigido, prefissato
ed iniquo.
- nessun riferimento viene fatto alle condizioni di salute del soggetto
ricoverato. Sono i soli giorni di degenza, non le condizioni cliniche
e la non autosufficienza, o la presenza di posti di lungodegenza in una
determinata zona che determinano le modalità della compartecipazione.
- Ci si può trovare in una Zona con posti di lungodegenza e inviare in
RSA un malato con requisiti da lungodegenza o riabilitazione e questo
in 45ª giornata si troverebbe a pagare un ticket sulla degenza.
- Cosa significa “disponibilità dei posti di lungodegenza”. Sono quelli
“che ci sono”, o quelli “che dovrebbero esserci”?
Si ricorda che a tutt’oggi in RSA anziani vengono inviati anche malati
con requisiti da riabilitazione ospedaliera o extraospedaliera intensiva.
In quest’ultimo caso, la normativa prevede che si può arrivare fino a
120 giorni di degenza a completo carico del Fondo sanitario. L’utente
ricoverato in RSA viene invece a fruire di un servizio di livello inferiore
di quello cui avrebbe diritto e con scatto della quota alberghiera in
quarantacinquesima giornata di degenza.
Non si può inoltre accettare che si continui a non definire quali sono
i servizi ricompresi all’interno della quota alberghiera. L’utente ha
il diritto di conoscere i servizi che sono ricompresi in tale quota (lavanderia,
stireria, ecc…) e quelli che non lo sono. Così come ha diritto (e le strutture
hanno il dovere di farlo) di essere informato previamente al ricovero
sulla appropriatezza dei percorsi (ad esempio, riabilitazione ospedaliera
ed extra ospedaliera, lungodegenza).
Riteniamo che con l’applicazione del nuovo criterio tariffario la regione
Marche invece di incamminarsi - come dice di voler fare - verso una ridefinizione
organizzativa dei percorsi di continuità assistenziale avendo come base
appropriatezza, equità e rispetto dei diritti, continua invece, a nostro
parere, con interventi parziali a introdurre modifiche che determinano
ulteriore iniquità.
Per questi motivi chiediamo nuovamente alla regione Marche che venga
sospesa la nuova definizione dei criteri tariffari delle RSA anziani fino
alla emanazione di apposite (urgenti) Linee Guida che giungano ad un effettiva
riarmonizzazione della legislazione regionale in materia.
b) Criteri tariffari Residenze protette
In alcune delle Convenzioni in atto tra Zone ed Enti gestori è previsto
uno standard assistenziale superiore a quello previsto dal Regolamento
1/2004 ed un finanziamento giornaliero del servizio sanitario superiore
ai 33 €. Tale standard è motivato dalla condizione di gravità dei malati
presenti che per la stragrande maggioranza dei casi ha i requisiti per
essere accolto in RSA anziani o anche nei Nuclei per stati vegetativi
persistenti. E’ evidente che in queste strutture, per la tipologia di
utenza ospitata, è impensabile un abbassamento degli standard assistenziali
presenti (a meno che non si voglia scegliere il trasferimento degli stessi
in RSA anziani), così come un mantenimento dello standard, riducendo
però la quota sanitaria ed aumentando la quota sociale (che deve rimanere
al 50%). Si chiede pertanto di tener conto delle convenzioni già in atto
- scaturite dall’analisi dei bisogni - mantenendo inalterato il costo
retta giornaliero e la ripartizione tra quota sanitaria e quota sociale.
Non si può dimenticare infatti che lo standard di personale previsto nelle
RP è determinato su una tipologia di utenza non autosufficiente stabilizzata
a basso carico sanitario. Nel momento in cui, come accade oggi, ciò non
si verifica è evidente l’incompatibilità tra le esigenze dei malati e
l’offerta assistenziale della struttura.
c) Incremento assistenza sociosanitaria agli anziani ospiti di Case
di Riposo
Si chiede, sulla scorta del prospetto (riepilogo ripartizione posti letto
e modalità per l’incremento dell’assistenza) che i direttori di zona dovranno
inviare entro il 15 novembre che venga verificato che anche a partire
dall’ultimo bimestre 2005:
- le risorse aggiuntive del fondo sanitario regionale determinino
effettivamente assistenza aggiuntiva senza oneri a carico degli
utenti;
- le risorse non vadano a coprire spese già preventivate da convenzioni
in atto tra Zone ed enti gestori;
- nel caso in cui le strutture beneficiarie del finanziamento già erogavano
assistenza sociosanitaria per minutaggi vicini a quelli della “intensità
media” e comunque superiori a quelli previsti dalla convenzione in atto
con la Zona e dunque si scegliesse per le stesse il finanziamento dell’assistenza
già fornita, se la stessa gravava sulla retta dell’utente, risulta evidente
che - per il periodo finanziato - la retta a carico dell’ospite deve essere
decurtata della cifra ricevuta.
Cordiali saluti
il Comitato
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