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lì 18.11.2005


- Difensore Civico Regione Marche
E p. c. - Presidente Consiglio regionale
- Presidente giunta regionale



Oggetto: Richieste pareri in merito alla legislazione vigente riguardante la contribuzione al costo dei servizi al costo dei servizi socio assistenziali.


Dal 2003 a più riprese Le abbiamo chiesto un parere in riferimento:
- alla mancata applicazione da parte degli enti erogatori di servizi sociali delle indicazioni contenute nel decreto legislativo 130/2000 che stabilisce che per i soggetti con handicap grave e per gli anziani ultrasessantacinquenni non autosufficienti certificati dalle aziende sanitarie locali la partecipazione economica al costo dei servizi socio assistenziali deve essere parametrata sul solo reddito del richiedente la prestazione e non sul nucleo familiare;
- alla diffusa prassi degli enti erogatori di servizi sociali di richiedere contributi economici ai parenti degli assistiti maggiorenni considerando che l’art. 438 del codice civile specifica che ‘Gli alimenti possono essere chiesti solo da chi versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento’.

Segnalavamo inoltre che “diversi Difensori Civici regionali si erano già espressi su questo aspetto”; avevamo provveduto ad inviare anche documentazione al riguardo. Purtroppo non ha mai risposto alle nostre richieste; si è solo limitato a trasmettere all’assessorato competente le nostre istanze.

Siamo noi ora a comunicarle che a seguito della interrogazione dei Consiglieri Binci e Altomeni, la giunta ha risposto tramite l’assessore ai servizi sociali Marco Amagliani confermando che “Il servizio politiche sociali, su richiesta dei Comuni, ha più volte espresso il proprio parere circa l'applicazione del D. L.vo 130/2000, ribadendo che il calcolo del reddito vada effettuato in modo individuale, e non del nucleo familiare, per i soggetti portatori di. disabilità e per gli ultra sessantacinquenni. Inoltre, anche per quanto riguarda la compartecipazione dei familiari, si è precisato che, in base all'articolo 433 del codice civile, questa deve essere chiesta solo dall'interessato e non direttamente dall’ente erogante il servizio. Peraltro va ricordato che ai sensi della L.R. 43/88, articolo 6, al soggetto istituzionalizzato deve comunque essere garantita la disponibilità personale di una somma pari al 60 % di una pensione sociale, e comunque non meno di lire 250.000 (anno 1988). Ogni comportamento diverso da parte degli enti erogatori del servizio si configura come comportamento in contrasto con le norme vigenti”.

Non possiamo che constatare, purtroppo, che nessun aiuto abbiamo ricevuto dal suo ufficio per questioni che riguardano migliaia di cittadini affetti da gravi malattie che fruiscono di servizi sociosanitari.

Cordiali saluti


le associazioni