(indice Voce sul sociale)
Gruppo Solidarietà - Ass. Il Mosaico , Via S. D’acquisto
7, 60030 Moie di Maiolati (AN). Tel. e fax 0731.703327
lì 18.11.2005
- Difensore Civico Regione Marche
E p. c. - Presidente Consiglio regionale
- Presidente giunta regionale
Oggetto: Richieste pareri in merito alla legislazione vigente
riguardante la contribuzione al costo dei servizi al costo dei servizi
socio assistenziali.
Dal 2003 a più riprese Le abbiamo chiesto un parere in riferimento:
- alla mancata applicazione da parte degli enti erogatori di servizi sociali
delle indicazioni contenute nel decreto legislativo 130/2000 che stabilisce
che per i soggetti con handicap grave e per gli anziani ultrasessantacinquenni
non autosufficienti certificati dalle aziende sanitarie locali la partecipazione
economica al costo dei servizi socio assistenziali deve essere parametrata
sul solo reddito del richiedente la prestazione e non sul nucleo familiare;
- alla diffusa prassi degli enti erogatori di servizi sociali di richiedere
contributi economici ai parenti degli assistiti maggiorenni considerando
che l’art. 438 del codice civile specifica che ‘Gli alimenti possono essere
chiesti solo da chi versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere
al proprio mantenimento’.
Segnalavamo inoltre che “diversi Difensori Civici regionali si erano già
espressi su questo aspetto”; avevamo provveduto ad inviare anche documentazione
al riguardo. Purtroppo non ha mai risposto alle nostre richieste; si è
solo limitato a trasmettere all’assessorato competente le nostre istanze.
Siamo noi ora a comunicarle che a seguito della interrogazione dei Consiglieri
Binci e Altomeni, la giunta ha risposto tramite l’assessore ai servizi
sociali Marco Amagliani confermando che “Il servizio politiche sociali,
su richiesta dei Comuni, ha più volte espresso il proprio parere circa
l'applicazione del D. L.vo 130/2000, ribadendo che il calcolo del reddito
vada effettuato in modo individuale, e non del nucleo familiare, per i
soggetti portatori di. disabilità e per gli ultra sessantacinquenni. Inoltre,
anche per quanto riguarda la compartecipazione dei familiari, si è precisato
che, in base all'articolo 433 del codice civile, questa deve essere chiesta
solo dall'interessato e non direttamente dall’ente erogante il servizio.
Peraltro va ricordato che ai sensi della L.R. 43/88, articolo 6, al soggetto
istituzionalizzato deve comunque essere garantita la disponibilità personale
di una somma pari al 60 % di una pensione sociale, e comunque non meno
di lire 250.000 (anno 1988). Ogni comportamento diverso da parte degli
enti erogatori del servizio si configura come comportamento in contrasto
con le norme vigenti”.
Non possiamo che constatare, purtroppo, che nessun aiuto abbiamo ricevuto
dal suo ufficio per questioni che riguardano migliaia di cittadini affetti
da gravi malattie che fruiscono di servizi sociosanitari.
Cordiali saluti
le associazioni
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