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Ancona, 18 ottobre 2006


Sindaco Comune di Ancona
- Assessore servizi sociali comune di Ancona


Oggetto: Servizio Trasporto per persone disabili. Nuova regolamentazione


In riferimento alla nuova Regolamentazione del servizio trasporto - che prevede anche la compartecipazione da parte degli utenti e dei familiari al costo del servizio - riteniamo che il criterio della compartecipazione non possa essere indistintamente previsto a prescindere dalla funzione dello stesso (scuola, lavoro, tempo libero, centri socio-educativi).

- In particolare in riferimento alla scuola dell’obbligo si ricorda che la normativa vigente ne prevede la gratuità (Art. 28, comma 1 della legge 118/71).

- Per quanto riguarda la scuola superiore, la normativa vigente, non ne specifica la gratuità anche se la recente sentenza del TAR Campania (Sentenza 167 del 22.2.2006) dispone, attraverso l’interpretazione della normativa, per la gratuità del servizio (cfr. anche art. 139 d. lgs 112/98 e Sent. Corte Costituzionale 215/1987). Nel contempo specifica - insieme ad altre sentenze - che la competenza dello stesso non sia del Comune ma della Provincia. Per parte nostra riteniamo che possa essere accettabile il pagamento del trasporto allo stesso prezzo della tariffa di tutti gli altri compagni (vedi l.n. 67/06 sulla non discriminazione). In questo senso va tenuto presente che il servizio scuolabus (se non erriamo) è previsto per la sola scuola dell’obbligo; per la scuola superiore si utilizzano i normali mezzi pubblici rispetto ai quali l’attuale normativa regionale (DGR 1021-2006) ne prevede la gratuità per i soggetti con invalidità.
Ne discende, a nostro parere, che - stante la richiamata competenza provinciale per il servizio - la tariffa a carico dell’utente non può che essere quella del normale servizio pubblico per il quale la normativa regionale prevede l’esenzione.

- Per i trasporti verso i Centri socio educativi la tariffa, se cos’ì non fosse, deve essere ricompresa all’interno di quella del servizio. In questo caso il riferimento del reddito deve essere quello dell’assistito (D.lgs. 109 come modificato dal D. lgs 130/2000; normativa confermata anche dall’assessore regionale alle politiche sociali del 15.11.05 e da una recente nota del Difensore Civico regionale, 16.1.06 e 22.6.06).

Si ritiene inoltre che il servizio trasporto rivolto alle persone disabili non debba essere considerato come un servizio assistenziale (vedi art. 2 bozza di Regolamento); la persona disabile riceve servizi specifici (sanitari, sociosanitari e sociali), ma fruisce anche di interventi che sono rivolti alla generalità della popolazione e dunque quand’anche debba fruire - come in questo caso - di specifici adattamenti, si tratta sempre di un servizio che fa riferimento alla mobilità e non all’assistenza sociale.

Confidando nell’accoglienza della presente si inviano cordiali saluti


il Comitato


Ancona, 18 ottobre 2006


Sindaco Comune di Ancona
- Assessore servizi sociali comune di Ancona


Oggetto: Servizio Trasporto per persone disabili. Nuova regolamentazione


In riferimento alla nuova Regolamentazione del servizio trasporto - che prevede anche la compartecipazione da parte degli utenti e dei familiari al costo del servizio - riteniamo che il criterio della compartecipazione non possa essere indistintamente previsto a prescindere dalla funzione dello stesso (scuola, lavoro, tempo libero, centri socio-educativi).

- In particolare in riferimento alla scuola dell’obbligo si ricorda che la normativa vigente ne prevede la gratuità (Art. 28, comma 1 della legge 118/71).

- Per quanto riguarda la scuola superiore, la normativa vigente, non ne specifica la gratuità anche se la recente sentenza del TAR Campania (Sentenza 167 del 22.2.2006) dispone, attraverso l’interpretazione della normativa, per la gratuità del servizio (cfr. anche art. 139 d. lgs 112/98 e Sent. Corte Costituzionale 215/1987). Nel contempo specifica - insieme ad altre sentenze - che la competenza dello stesso non sia del Comune ma della Provincia. Per parte nostra riteniamo che possa essere accettabile il pagamento del trasporto allo stesso prezzo della tariffa di tutti gli altri compagni (vedi l.n. 67/06 sulla non discriminazione). In questo senso va tenuto presente che il servizio scuolabus (se non erriamo) è previsto per la sola scuola dell’obbligo; per la scuola superiore si utilizzano i normali mezzi pubblici rispetto ai quali l’attuale normativa regionale (DGR 1021-2006) ne prevede la gratuità per i soggetti con invalidità.
Ne discende, a nostro parere, che - stante la richiamata competenza provinciale per il servizio - la tariffa a carico dell’utente non può che essere quella del normale servizio pubblico per il quale la normativa regionale prevede l’esenzione.

- Per i trasporti verso i Centri socio educativi la tariffa, se cos’ì non fosse, deve essere ricompresa all’interno di quella del servizio. In questo caso il riferimento del reddito deve essere quello dell’assistito (D.lgs. 109 come modificato dal D. lgs 130/2000; normativa confermata anche dall’assessore regionale alle politiche sociali del 15.11.05 e da una recente nota del Difensore Civico regionale, 16.1.06 e 22.6.06).

Si ritiene inoltre che il servizio trasporto rivolto alle persone disabili non debba essere considerato come un servizio assistenziale (vedi art. 2 bozza di Regolamento); la persona disabile riceve servizi specifici (sanitari, sociosanitari e sociali), ma fruisce anche di interventi che sono rivolti alla generalità della popolazione e dunque quand’anche debba fruire - come in questo caso - di specifici adattamenti, si tratta sempre di un servizio che fa riferimento alla mobilità e non all’assistenza sociale.

Confidando nell’accoglienza della presente si inviano cordiali saluti

il Comitato