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(indice Voce sul sociale)

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Centro H
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Tribunale della salute Ancona
Uildm Ancona



Ancona, 17 ottobre 2007

- Al Ministro della solidarietà sociale
- Al ministro della salute

Oggetto: Bozza delega al governo in materia di promozione sociale e cura delle persone non autosufficienti.


Abbiamo preso visione della bozza di delega dei primi di ottobre. Con la presente veniamo ad esprimere le seguenti perplessità:

a) il testo modifica l’attuale normativa in materia di compartecipazione alla spesa per i servizi socio assistenziali per soggetti con handicap grave e per anziani ultrasessantacinquenni non autosufficienti certificati dalla ASL, prevedendo l’obbligo di contribuzione con riferimento ai redditi del nucleo familiare e non invece su quelli del solo assistito (come saprete in questo senso si sono pronunciate diverse sentenze del Tar della Sicilia, Toscana e Marche). Il fatto che tale norma sia generalmente disattesa dai comuni i quali lamentano l’impossibilità di coprire le spese di assistenza se ai soli redditi dell’assistito ci si riferisce, non deve far dimenticare che il problema principale rispetto alle rette per i servizi dipende soprattutto dalla mancata assunzione degli oneri da parte del servizio sanitario secondo le quote di spettanza. Nelle Marche, ad esempio, nelle residenze sociosanitarie per anziani non autosufficienti la regione ha previsto una compartecipazione al 50% tra sanità e sociale, ma ad oggi solo per 360 anziani su 4000 ricoverati in condizione di non autosufficienza la sanità assume tale onere; per gli altri il finanziamento arriva ad un massimo del 25%; ciò determina che la quota sociale che viene richiesta all’assistito e ai suoi familiari oscilla tra il 75 e il 90% del costo retta. La questione fondamentale dunque non è legittimare la richiesta di contributo alle famiglie ma l’assunzione delle quote sanitarie, all’interno dei servizi sociosanitari, così come indicate dal DPCM 14.2.2001 e dalla normativa sui LEA.
Si ribadisce pertanto la richiesta di non modificare la normativa vigente in materia di compartecipazione alla spesa.

b) all’art. 2, si rimanda all’emanazione di un DPCM per determinare le prestazioni sociali a rilievo sanitario, quelle sanitarie a rilevanza sociale, i costi a carico della sanità e del Comune; ci si chiede per quali motivi si rimandi ad un ulteriore provvedimento quando già il DPCM 14-2-2001 e il DPCM 29.11.2001 hanno indicato tali prestazioni con le quote a carico della sanità e del sociale.

Nell’uno e nell’altro caso inoltre le indicazioni sono così generiche che non possono non destare preoccupazione se riferite ad una delega al governo che con grande discrezionalità potrà intervenire su problemi di grande rilevanza che investono moltissime famiglie in particolare situazione di debolezza.

Si chiede pertanto di rivedere nella direzione sopra esposta il testo in oggetto

cordiali saluti


il Comitato