(indice Voce sul sociale)
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Ancona, 1 febbraio 2008
Sindaco e assessore servizi sociali Comune Serra De’ Conti
E p.c. - Sindaco e assessore servizi sociali Comune Ostra Vetere
Oggetto: Contribuzione degli utenti frequenza CSER Ostra Vetere
Questo Comitato è stato informato da alcune famiglie (Cesaretti e Quagliani)
residenti nel Comune di Serra de Conti della situazione riguardante la
contribuzione economica richiesta alle famiglie ai fini della fruizione
del Centro diurno in oggetto e della contribuzione richiesta per gli anni
2005-2006.
Con ogni franchezza non ci saremmo mai aspettati di trovarci di fronte
a servizi operanti in una totale assenza di regolamentazione. Il fatto
poi che retroattivamente si chiedano ulteriori contribuzioni, rispetto
a quanto già versato, è fatto di assoluta gravità. Peraltro vi è noto
che in quegli stessi anni la Regione non ha diminuito il contributo ai
centri diurni, mantenendo la quota pari al 50% del costo del personale,
ha soltanto dato il contributo non sulla cifra a preventivo, considerato
che molti enti locali gonfiavano gli stessi, ma a consuntivo. Pare davvero
incredibile che a fronte di tutto ciò siano gli utenti a dovere integrare
le già cospicue somme a loro carico. Sarebbe peraltro utile sapere quanto
per gli anni 2005-06 e precedenti il Comune di Serra de’ Conti metteva
a bilancio per la frequenza del Centro diurno degli ospiti residenti nel
Comune.
Quanto ai criteri di compartecipazione, vi è nota l’obbligatorietà a seguito
dei decreti legislativi 109/1998 e 130/2000 e degli atti applicativi degli
stessi che per le prestazioni sociali agevolate come quelle in questione
i Comuni sono obbligati all’utilizzo dell’Isee per regolamentare la contribuzione
degli utenti al costo del servizio. Vi è altresì noto che con il d.lgs
130/2000 sì è stabilito che per soggetti in situazione di grave disabilità
ai sensi dell’art. 3 della legge 104/1992 la partecipazione al costo del
servizi deve essere prevista avendo come riferimento il reddito del solo
richiedente la prestazione e non del nucleo familiare; la mancata emanazione
del dpcm - come evidenzia la recente sentenza del TAR Marche che si allega
- non può impedire l’applicazione del decreto legislativo sopra citato.
Di tutto questo non c’è traccia nei criteri con i quali viene calcolata
la partecipazione dell’utente al costo del servizio.
Alleghiamo anche, al riguardo, il dettagliato parere del Difensore Civico
della Regione Marche del 23 gennaio 2007 che dovrebbe essere a vostra
conoscenza.
In attesa di conoscere in base a quale normativa viene assoggettata alle
famiglie una corresponsione come quella prevista, si inviano cordiali
saluti
il Comitato
All. 1- Sentenza Tar Marche
All. 2 – Parere difensore civico regione Marche
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