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Riportiamo di seguito alcuni interventi del Gruppo Solidarietà e della CGIL Marche in merito al Regolamento regionale concernente 'Disciplina in materia di autorizzazione delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale, ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 6 novembre 2002, n. 20'. Il regolamento è attualmente all'esame della competente Commissione Consiliare



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21 settembre 2003


Comunicato stampa


Regolamenti regionali per l'autorizzazione delle strutture sociali e socio sanitarie. Il Gruppo Solidarietà chiede modifiche sostanziali


Il Gruppo Solidarietà chiede alla regione Marche di apportare ai Regolamenti delle strutture sociali e socio sanitarie ora all'esame della Commissione Consiliare Sanità e assistenza delle modifiche sostanziali.

Il Gruppo ritiene assolutamente necessario modificare gli standard di personale previsti per le strutture (residenze protette) che dovranno ospitare soggetti anziani non autosufficienti e soggetti affetti da demenza (in particolare malati d'Alzheimer). I Regolamenti in fase di approvazione non prevedono per ogni nucleo di 30 persone una presenza oraria settimanale minima del medico; la presenza infermieristica è non superiore alle 10 ore al giorno, la presenza di personale addetto all'assistenza è largamente insufficiente.

Il Gruppo rileva che nella varie stesure che si sono susseguite tali standard sono andati progressivamente riducendosi in base non alle esigenze dei ricoverati ma alla necessità di ridurre i costi delle strutture. Si fa presente inoltre che gli stessi standard strutturali (ad esempio dimensioni delle camere, bagni, presenza di barriere architettoniche, ecc…), sono stati via via resi meno rigidi sia riguardo i tempi di adeguamento (per la maggior parte 5 anni) che alle richieste. Basti pensare ai soli servizi igienici. Il Regolamento prevede possibile nelle residenze per anziani non autosufficienti e malati di Alzheimer un servizio igienico ogni 4 letti con un tempo di adeguamento di 5 anni. Ciò significa che da qui al 2008 le strutture potranno avere al loro interno servizi igienici senza alcuna regolamentazione e che dal 2008 si ritiene accettabile per le strutture 1 servizio igienico ogni 4 ospiti. Il Gruppo fa presente inoltre che la regolamentazione proposta dalla regione Marche è addirittura inferiore agli standard previsti dalla normativa nazionale.
Inoltre strutture (NAR) che avrebbero dovuto entro il 2003 adeguare alcuni standard con la proposta in discussione possono rimandare l'adeguamento di ulteriori 3 o 5 anni.
Pare del tutto evidente che la definizione degli standard per le strutture rivolte ad anziani non autosufficienti e malati d'Alzheimer sta avvenendo sulla base delle esigenze: - del bilancio regionale con l'abbassamento degli standard di personale; - delle strutture di ricovero che chiedono di ridurre al massimo ogni modifica strutturale e dunque i costi dell'adeguamento; in pochissimo conto vengono invece tenute le esigenze dei malati ricoverati.
Viene fatto presente inoltre come la previsione di 2500 posti letto di residenze protette prevista dal Piano sanitario recentemente approvato sia di gran lunga inferiore al numero di anziani malati non autosufficienti attualmente ricoverati all'interno delle Case di riposo della regione marche. Ciò significherà che per circa 1000 malati non cambierà nulla.

Il Gruppo chiede inoltre alla regione Marche di definire per le strutture il costo retta giornaliero e le quote a carico della sanità e dei cittadini (e dei servizi sociali). In ogni caso non è pensabile che i costi derivanti dal rispetto dei requisiti possano essere caricati (pensiamo, in particolare, alle strutture per anziani) sugli utenti dei servizi.
Chiede anche di vietare accorpamenti tra strutture per evitare la realizzazione di mega strutture con centinaia di posti letto con l'evidente rischio di isolamento dai normali contesti abitativi.

Gruppo Solidarietà

FP-CGIL
Marche


" Assistenza agli anziani: dalle parole ai fatti "


Bene ha fatto nei giorni scorsi il Gruppo Solidarietà a sollevare sulla stampa locale il problema degli standard assistenziali che si stanno definendo all'interno dei Regolamenti regionali per l'autorizzazione alle strutture sociali e sociosanitarie.
C'è il rischio, infatti, che nel silenzio dei media passi un'operazione volta non tanto a dare finalmente dignità a soluzioni residenziali e semiresidenziali rivolte agli anziani (e non solo) della nostra Regione, quanto piuttosto a modificare la "targa" davanti alle attuali strutture (leggi: case di riposo) lasciando però tutto quello che c'è dietro esattamente come prima, con buona pace di quanti si affannano - un giorno si e l'altro pure - a ricordarci che il problema dell'assistenza agli anziani in una regione come la nostra, in particolare, è il problema dei problemi e che quindi se c'è da stornare risorse, lì vanno indirizzate, ecc. ecc.
Vale la pena ricordare che il precedente piano sanitario regionale aveva dato (virtualmente, visto il numero di RSA realizzate …) una soluzione prevalentemente sanitaria al problema: il nuovo ha ricalibrato (più sulla scorta di compatibilità finanziarie che di un mutato quadro riferito ai bisogni) l'offerta riconvertendo parte di quelle strutture (a totale carico del Servizio Sanitario Regionale) in strutture socio sanitarie (Residenze protette), che in quanto tali ricadono sulle spalle (per gli oneri da sostenere) non più solo del SSR ma anche degli utenti e/o degli Enti Locali, nei casi di indigenza dei medesimi.
Ma ciò evidentemente non basta ancora per riequilibrare le esauste "casse regionali" e quindi si propongono standard assistenziali, in particolare riferiti al personale, minimali; si legittima anche per il futuro la commistione (già oggi presente) di utenze ragionevolmente incompatibili (vedi non autosufficienti psichici); si traguardano tempi biblici per portare a regime standard strutturali di elementare civiltà.
Di più: nulla si dice in riferimento a quanto dovrà gravare sull'utenza (o sui Comuni) per accedere a tali strutture, superando il "far-west" attualmente imperante!
E' opportuno dunque, che la competente commissione consiliare che deve esprimere un parere su tale normativa e la stessa Giunta Regionale che dovrà emanarla successivamente esercitino le proprie prerogative con la consapevolezza e la sensibilità che materie così delicate impongono, facendo tesoro delle osservazioni di merito che da più parti (tra cui la nostra) sono state fatte pervenire affinché venga data una soluzione civile e dignitosa ad un problema che merita la dovuta attenzione.

Ancona, 23 settembre 2003 Il Segretario Generale
Prot. 0309231o FP-CGIL Marche
Gabriele Paolucci



Gruppo Solidarietà
, Via S. D'acquisto 7, 60030 Moie di Maiolati (AN), Tel. e fax 0731.703327. grusol@grusol.it


Lì 26 giugno 2003

Presidente e Componenti V Commissione
e p. c - Gruppi Consiglio Regionale


Oggetto: Regolamenti strutture legge 20/2002.


Si allegano le osservazioni al "Regolamento regionale concernente 'Disciplina in materia di autorizzazione delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale, ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 6 novembre 2002, n. 20'. Ricordando la richiesta di audizione formulata lo scorso 16 giugno, salutiamo cordialmente


Gruppo Solidarietà



ANZIANI


Casa di Riposo.
- N.P. 1; si chiede tempo di adeguamento di 1 anno invece di 3. la struttura deve comunque essere priva di barriere architettoniche. Per strutture di 80-120 p.l. che possono ospitare anche persone in carrozzina, non pare possibile pensare l'assenza di ascensore o servoscala (compatibili con la presenza di una carrozzina e non di una sedia a ruote) per la mobilità delle persone disabili.

- N.P. 7; chiediamo il ritorno alla definizione di una precedente stesura. "Per ogni camera da letto a 2 posti o per ogni due camere ad un posto è presente un servizio igienico". La versione approvata "E' presente un servizio igienico ogni 2 camere e, in ogni caso, almeno uno ogni 4 ospiti", prevede inoltre un tempo di adeguamento di 5 anni. Si chiede il ritorno alla prima formulazione e adeguamento a 3 anni.

Casa Protetta.
Il Regolamento prevede che le strutture che hanno chiesto l'autorizzazione per NAR (legge 20/2000), dovranno ora presentare domanda per RP. Si ritiene che per quanto riguarda i requisiti comuni anche alle RP queste strutture dovranno adeguarsi non secondo i tempi previsti dai regolamenti delle legge 20 ma secondo quelli previsti dai NAR. Ciò infatti significherebbe un regalo di anni per l'adeguamento degli standard a tutto svantaggio delle esigenze delle persone ricoverate.
- N.P. 1; E' un requisito che deve essere presente al momento della richiesta di autorizzazione. Come pensare che in una RP non ci sia ascensore e montalettighe.
- N.P. 7; Tempi di adeguamento: 3 invece di 5
- N.P. 9; stesso discorso del punto 7 della Casa di Riposo.
- N.P. 13; Tempi di adeguamento: 3 invece di 5;
- N.P. 29-37; le indicazioni che seguono tengono conto delle indicazioni normative sulle RSA (a tutt'oggi rimane indefinito/contraddittorio lo standard previsto). Aumento di 20 minuti (29 e 34) dell'assistenza per ospite. Presenza (30 e 35) dell'infermiere su 24 ore. Presenza definita del fisioterapista (1 per 4/50) ospiti; presenza definita del medico (almeno 10 ore per nucleo da 30).

Centro diurno.
Vi è una indefinizione della tipologia di utenza (autosufficienti, parzialmente autosufficienti, non autosufficienti) che contrasta anche con le indicazioni della legge 20 (comma 4, art. 3), ciò determina l'impossibilità della definizione dello standard assistenziale

DISABILI


Residenza protetta.
Si rimanda a quanto già inviato in occasione della discussione del PSR 2003-05 (si ricorda che per le attuali Rsa disabili non è definita la capacità recettiva) in riferimento alle strutture extraospedaliere per disabili. Si ribadisce la necessità di una chiara scelta verso la costituzione di piccole strutture residenziali (Comunità socio educativa riabilitativa) all'interno di ogni Ambito territoriale. Tale scelta deve peraltro essere fortemente sostenuta dalla Regione, in quanto ragioni di ordine strettamente economico determineranno la realizzazione di strutture di grandi dimensioni. Si ritiene pertanto accettabile questo modello di Residenza se questa recupera posti già classificati come RSA disabili.


Centro Socio educativo riabilitativo diurno.
Nella definizione, dopo "soggetti disabili" inserire "con grave deficit psico-fisico per i quali non è prevedibile un percorso di inserimento lavorativo", togliere poi "con notevole compromissione delle autonomie funzionali". Con l'attuale definizione Il Centro potrebbe essere fruito anche da soggetti che potrebbero intraprendere percorsi lavorativo o peggio ancora da disabili esclusivamente motori. Pertanto nella tipologia di utenza dopo "autonomie funzionali" va inserito "per le quali non è programmabile alcun percorso di inserimento lavorativo.

Per quanto riguarda invece l'articolato del Regolamento non è chiaro al comma 4 dell'art 4, quali sono le altre strutture (oltre le case di riposo che hanno chiesto autorizzazione per i NAR) "provvisoriamente autorizzate" ai sensi della 20/2000 "che rientrano tra le tipologie di cui alla legge regionale 20/2002". Si segnala inoltre che nel caso in cui il Comune disponga di proprie strutture è lo stesso Comune competente ai fini del rilascio dell'autorizzazione.


Si formulano inoltre le seguenti considerazioni. Riteniamo infatti che alcuni punti hanno urgente necessità di definizione:

La definizione del costo retta e quote a carico della sanità e dei cittadini (e dei servizi sociali). E' necessario che venga formulata una proposta riguardante la definizione del costo retta e delle conseguenti quote. In particolare chiarezza deve esserci circa l'applicazione del DPCM 14-2-2001 e 29-11-2001. In ogni caso non è pensabili che i costi derivanti dal rispetto dei requisiti possano essere caricati (pensiamo, in particolare, alle strutture per anziani) sugli utenti dei servizi.
Accorpamenti delle strutture. Occorre definire oltre quale capacità recettiva si vuole andare. Si pensi alla possibile somma dei p.l. delle case albergo (max 40), case di riposo (max 80-120), Case Protette (max 80-120), vicine magari a Rsa anziani, disabili, malati mentali. Stesso discorso vale per le strutture residenziali per persone disabili (CoSER, CP). I rischi sono evidenti sia in accorpamenti di strutture sia tra quelle sociali della legge 20 che a cavallo con quelle extraospedaliere sanitarie.



CGIL CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO
Marche


Al Presidente
V Commissione Consiliare

Consiglio Regione Marche


OGGETTO: Parere scritto sulla "Approvazione del regolamento regionale concernente: disciplina in materia di autorizzazione delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale, ai seni dell'art. 9 della legge regionale 6/11/2002 n. 20".

La CGIL Regionale Marche, unitamente alle Segreterie Regionali dello SPI-CGIL e della FP-CGIL, non potendo partecipare all'audizione del 18/09/2003 per comuni impegni inderogabili, vogliono al contempo esprimere in forma scritta le proprie osservazioni al provvedimento in esame.

Distinti saluti.

Le Segreterie Regionali La Segreteria Regionale
SPI-Cgil FP-Cgil Cgil Marche

ALLEGATI: n. 1

Bozza provvisoria

OSSERVAZIONI sul
PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE
E DEI SERVIZI SOCIALI A CICLO RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE
AI SENSI DELL'ART. 9 DELLA LEGGE REGIONALE 6/11/2002 N. 20


Una premessa di carattere generale intorno al metodo con cui si è giunti alla definizione di questo regolamento è a nostro avviso necessaria.

Le scriventi Organizzazioni avevano segnalato che L.R. 20/2002 lasciava al Regolamento di attuazione buona parte dei contenuti inerenti una effettiva e cogente forma di autorizzazione: questa scelta ha permesso in realtà solo di guadagnare tempo sulle scadenze previste dalla normativa nazionale.
Il presunto confronto di merito, rinviato, sui contenuti di questo Regolamento non è stato possibile portarlo fino in fondo.
La commissione "tecnica" a cui abbiamo partecipato ed in cui ci si è confrontati non è mai approdata infatti ad un lavoro istruttorio condiviso.
Tutto si è fermato ad alcune riunioni che non hanno visto trasferire compiutamente nel testo molte delle osservazioni da noi avanzate e che quindi siamo costretti a ripresentare.

___________________

Il Regolamento proposto - ed è uno dei suoi limiti maggiori - prevede una potestà sanzionatoria da parte degli enti locali che autorizzano le strutture a prevalente interesse sociale, senza però fornire loro gli strumenti concreti per intervenire, lasciando inalterato un sistema confuso in cui gli stessi enti concorrono alla gestione dei servizi sociali (o a determinarne comunque le modalità).

Quindi quanto previsto all'art. 4 (autorizzazione al funzionamento di nuove strutture) comma 3 in ordine alla possibilità dei Comuni di verificare le richieste di autorizzazione con una commissione tecnico consultiva in ciascuno degli ambiti sociali, non dovrebbe essere lasciato alla volontà dei singoli Comuni facenti parte dell'ambito stesso, ma reso obbligatorio in quanto il Piano sociale regionale rinvia a questa dimensione la lettura e la gestione degli interventi socio-sanitari.
Chiediamo quindi che questa clausola venga resa vincolante e non facoltativa.

Sempre in riferimento al controllo e alla verifica dei requisiti posseduti dalle strutture sociali che richiedono l'autorizzazione occorre prevedere in uno specifico articolo del Regolamento una possibilità concreta di verifica anche da parte dell'Assessorato Regionale, qualora i rappresentanti degli utenti o associazioni che intervengono in ambito sociale chiedano alla Regione, in assenza di iniziative dei Comuni competenti, interventi in tal senso.
Il Regolamento, o un Atto ad esso collegato, dovrebbe prevedere inoltre tempi di messa a norma più rapidi e comunque riconoscere a tutte quelle strutture che già oggi hanno i requisiti o si impegnano ad averli in tempi più brevi da quelli previsti dal regolamento, un riconoscimento "premiale" che valorizzi (ed incentivi) il miglior servizio reso.
Sarebbe stato utile, poi, procedere - contestualmente alla redazione del presente Regolamento di autorizzazione - anche al Regolamento per l'accreditamento delle strutture (art. 13 comma 2 L.R. 20 del 6/11/2002) nonché l'Atto di fabbisogno (art. 13 comma 6 L.R. 20 del 6/11/2002).
L'assenza di una legge regionale (o di un Atto di Giunta) che definisca le tariffe onnicompresive delle rette (finanziamento pubblico e quota richiesta agli utenti) da corrispondere ai soggetti accreditati (art. 13 comma 5 L.R. 20 del 6/11/2002), determina una situazione a livello regionale confusa in quanto ogni singola struttura socio-sanitaria conserva un rapporto non legato ai servizi resi agli utenti che ne usufruiscono in base a dei parametri regionali,ma ad una contrattazione autonoma con i singoli enti locali e le strutture sanitarie territoriali.

A fronte di un fabbisogno regionale stimato su un 2% (6300) di non autosufficienti per una popolazione di circa 315.000 ultrasessantacinquenni, i posti letto previsti nelle RSA (1320) dal piano sanitario e quelli di fatto declassati in residenze protette per anziani (2500) portano ad un totale di 3820.
Queste previsioni, oltre a non essere adeguate alla situazione reale odierna riferita al numero di non autosufficienti anziani presenti nelle case di riposo, lasciano aperto il problema della permanenza di non autosufficienti nelle case di riposo, non essendo ancora funzionante in maniera credibile l'ADI a cui si lascia il compito di assistere il 40% degli anziani non autosufficienti non istituzionalizzati.
Per questioni finanziarie che penalizzano l'assistenza territoriale e per assecondare le forti pressioni che provengono dalle strutture oggi presenti sul fronte dell'offerta, ci si consegna un modello con strutture di assistenza socio-sanitaria che rischia dunque di non risolvere i problemi derivanti dalle commistioni e promiscuità oggi presenti.
Nel merito più specifico dell'articolato (e delle schede allegate) del Regolamento proposto all'audizione del 18/9/2003 si vuole osservare quanto segue.
Nonostante le sollecitazioni proposte in sede di confronto a livello di Assessorato regionale, nella attuale formulazione in tutte le strutture in cui sono presenti anziani non autosufficienti (casa di riposo, residenza protetta, centro diurno anziani) non siano state accettate (e per questo le riproponiamo), ci sembra importante segnalare l'esigenza di non far convivere (se non in aree separate) non autosufficienti per ragioni non psichiche con coloro che presentano anche problemi di carattere psichico (anche se determinati da demenza senile).
Ciò in quanto la realtà da noi verificata (e tutti gli studi di settore), denunciano un grave deterioramento della vita nella struttura a causa della convivenza tra soggetti affetti da patologie psichiche e non.

Altro elemento di carattere generale che vogliamo segnalare è la eccessiva disponibilità di tempo prevista per gli adeguamenti dei requisiti minimi strutturali ed organizzativi.
In nessun caso può essere previsto un tempo di messa a norma di cinque anni se non dettato da obiettive carenze ed impossibilità (adeguatamente documentate) ad adottare i requisiti richiesti.
Nel caso delle qualifiche del personale socio-sanitario il regolamento di attuazione deve prevedere con atto separato, la riqualificazione obbligatoria degli addetti in servizio con oneri a carico dei datori di lavoro sia pubblici che privati o del privato sociale e processi di formazione di nuovo personale da parte della Regione, il tutto da attuarsi in un periodo non superiore a tre anni.

Nel merito delle singole tipologie di strutture:


Case di riposo

Quanto alla capacità ricettiva non è sufficiente indicare quella massima: occorre anche indicare il numero minimo.
Occorre inoltre superare la formulazione: "omissis….garantisce la continuità dell'accoglienza agli ospiti che presentano una parziale e temporanea riduzione dei livelli di autosufficienza entro limiti compatibili con i servizi nella struttura e sulla base delle valutazioni del UVD integrata con professionalità sociale nell'ambito territoriale"
Questa formulazione ricrea le condizioni per cui non autosufficienti permangano in una struttura in cui debbono essere ospitati soltanto anziani autosufficienti.
La contemporanea possibilità di strutture che possano essere autorizzate anche come residenza protetta richiede una chiara separazione tra le funzioni e i servizi resi in qualità di casa di riposo e le funzioni e i servizi resi in qualità di residenza protetta per anziani, senza confusioni negli standard di assistenza.
Quanto agli standard di assistenza, riteniamo non sufficiente la previsione di "assistenza diretta agli ospiti in misura di almeno 20 minuti pro die pro capite" da parte dell'operatore socio-sanitario. Occorre a nostro avviso, prevedere esplicitamente la presenza almeno di un operatore socio-sanitario ogni 12 ospiti con presenza nelle 24 ore.
Inoltre, accanto alla presenza programmata dell'infermiere occorre prevedere anche quella del terapista della riabilitazione.
La tolleranza sulle dimensioni delle camere appare inoltre eccessiva nella percentuale prevista per le strutture preesistenti: in 9 mq. circa dovrebbe esserci un armadio, un letto, una sedia, un tavolino (una finestra?) e forse …. un anziano!

Residenza protetta per anziani

L'osservazione relativa al numero minimo in ordine alla capacità ricettiva vale anche per questa tipologia di strutture.
Quanto alla residenza protetta per anziani, è da escludere - come già detto - la compresenza, con gli anziani non autosufficienti, di anziani con forme di demenza. L'assistenza per costoro, molto più appropriatamente, dovrebbero essere ricondotta ad altre tipologie residenziali (sanitarie) quali le RSA appositamente dedicate.
E' in conseguenza di ciò che, in questa sede non si ritiene di fare osservazioni in ordine ai requisiti minimi organizzativi riferiti all'assistenza a tale tipologia di utenza riportati nel Regolamento. Cogliamo però l'occasione per ribadire la necessità di provvedere quanto prima alla definizione degli standard assistenziali delle RSA (stralciati a suo tempo dal manuale di autorizzazione relativo alle strutture sanitarie) per mettere ordine e fare chiarezza in una materia tuttora piuttosto confusa e controversa.
Per l'assistenza ad anziani non autosufficienti riteniamo invece che gli 80 minuti di assistenza diretta pro capite pro die da parte dell'operatore socio-sanitario siano insufficienti: occorre al contrario prevedere esplicitamente la presenza di almeno 1 O.S.S. ogni 2,5 ospiti.
Quanto all'infermiere, 20 minuti di assistenza pro capite pro die previsti sono insufficienti. Va invece prevista la presenza esplicitamente di tale figura professionale nelle 24 ore nel numero di 1 ogni 12 ospiti.
Altrettanto, per quanto riguarda il terapista della riabilitazione, va prevista la presenza nel numero di 1 ogni 40 ospiti.
Così come ci pare debba essere prevista la presenza di un educatore ogni 60 ospiti.
Infine, il medico di Medicina Generale dovrà garantire una presenza di almeno 10 ore alla settimana ogni 30 ospiti.
Occorrerà poi considerare la necessità di prevedere 1 coordinatore per il personale socio-sanitario ogni 120 ospiti ed 1 infermiere abilitato a svolgere funzioni direttive anch'esso ogni 120 posti.

Per la particolare funzione che devono svolgere queste strutture sono inoltre eccessivi i tempi previsti per la messa a norma su:
barriere architettoniche,
funzionamento di un sistema di riscaldamento e di controllo
dell'umidità e di ricambio dell'aria,
la presenza di linee telefoniche e impianti televisivi ,
l'ampiezza delle camere singole o doppie ,
la presenza di servizi igienici attrezzati ogni due camere,
la presenza di dispositivi di chiamata di allarme,
l'assenza di strutture quali ambulatorio, spazio palestra con relative
strutture ausiliarie nonché idonei locali per la conservazione dei farmaci.

In particolare, segnaliamo che nel Regolamento si prevede un anno di deroga per quelle strutture che non sono dotate di letti articolati con sponde, materassi e cuscini antidecubito, apparecchiature per la somministrazione dell'ossigeno, ecc.
Tutto ciò è da ritenersi inaccettabile in quanto queste dotazioni rientrano tra quelle indispensabili per svolgere questa funzione.

Centro diurno per anziani

L'osservazione che si vuol fare a tal proposito è che pur trovandoci a doverci riferire ad una struttura oggi quasi assente nel territorio regionale è necessario prevedere che il servizio sia reso per almeno sei giorni la settimana e per almeno 11 ore al giorno in quanto tale struttura dovrebbe come affermato, garantire anche una funzione di sollievo per le famiglie.
Solo con questi orari è possibile dunque non vanificare l'investimento in una struttura così importante per ridurre il ricovero a tempo indeterminato di molti soggetti che se "aiutati" nella propria famiglia potrebbero trovare giovamento nella loro qualità della vita e contemporaneamente far risparmiare risorse aggiuntive che comporta ogni forma di ricovero a tempo indeterminato.
Inoltre, nel centro diurno per anziani, sembra opportuno prevedere personale educativo almeno in un rapporto di 1 ogni 12 ospiti. Così come, per il personale socio-sanitario, il rapporto da indicare, a nostro avviso, è di 1 ogni 4 ospiti. Sia l'infermiere che il terapista della riabilitazione, infine, riteniamo debbano essere presenti in forma strutturata nel centro, e non solo con interventi programmati o addirittura solo su prescrizione specialistica.

_______________

Riteniamo infine sia il caso di dare una "ripulitura" al testo laddove risente di un deficit in termini di aggiornamento: ad esempio "l'infermiere professionale" non esiste più, perché il profilo professionale corrispondente ha assunto la denominazione semplicemente di "infermiere".
Così come, "il diploma universitario" (triennale) oggi si chiama "laurea", da non confondere con la "laurea specialistica", che prevede due ulteriori anni di studio.

Laddove si fa riferimento a personale volontario, obiettori, giovani in servizio civile, occorre sempre specificare che si deve intendere in termini aggiuntivi, integrativi e non sostitutivi del personale così come previsto dagli standard riferiti alle varie tipologie di strutture.
Quanto al testo del Regolamento vero e proprio si propone inoltre di modificare l'art. 3 c. 2 come segue:
"Ferma restando l'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro (e dei relativi accordi integrativi) stipulati dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative nelle categorie di appartenenza, il soggetto titolare della struttura deve garantire la presenza di figure professionali qualificate per le funzioni di coordinamento, educative e socio-sanitarie, secondo quanto previsto dall'allegato B".

Si propone poi di aggiungere all'art. 4 c. 2 punto e) …. "nonché del CCNL applicato".

Nell'allegato 1 al Regolamento, in aderenza a quanto sopra, occorre aggiungere - tra le dichiarazioni - quella relativa alla dotazione del personale in servizio con indicazione delle ore settimanali di servizio prestate e della relativa qualifica professionale, nonché il CCNL applicato. Ciò rende superflua l'ultima frase riportata nel citato allegato 1 ("Il sottoscritto si impegna …. nelle categorie di appartenenza").

Occorre infine aggiungere una dichiarazione in ordine alla stipula - da parte del titolare della struttura - di apposita assicurazione nei confronti del personale esposto a rischi di possibili infezioni e/o contagi in conseguenza di contatti con utenza potenzialmente a rischio (dando per scontato ovviamente l'espletamento di tutte le misure di prevenzione e sicurezza atte ad impedire simili eventualità).


Giugno 2003