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Lì 5.1.2003

- Gent.mo Marcello Secchiaroli, Assessore servizi sociali, Regione Marche



Oggetto: Proposta criteri l. 18/96, 2003. Parte relativa all'Assistenza domiciliare indiretta.



Ci si riferisce esclusivamente alla parte riguardante l'assistenza domiciliare indiretta, unica parte che è stato possibile visionare.

- Viene reintrodotta la possibilità di usufruire del beneficio ai soggetti frequentanti il Centro socio educativo per un orario non superiore ad un terzo. Seppur viene apportata una correzione agli ingiusti criteri dello scorso anno (vedi nostra nota del 19.9.2002) si ritiene che tale correzione non modifichi una situazione di palese ingiustizia. Infatti in un CD aperto per 35 ore settimanali, una frequenza pari a 13 ore determinerebbe l'automatica esclusione del beneficio. Non altrettanto per uno stesso utente di pari gravità che frequenta la scuola o riceve un intervento domiciliare. Ma non solo, nella scuola la frequenza può essere anche pari a quella di un CD a tempo pieno, nel domiciliare, nessun limite viene posto.
Particolarmente iniqua è la differenziazione con la frequenza scolastica. Lì un soggetto più giovane (e dunque anche con un nucleo familiare generalmente più forte) che frequenta la scuola per 30 ore può ricevere il beneficio; qui bastano 13 ore, anche in un quadro di nucleo familiare molto più fragile e di grave disabilità adulta per non avere i requisiti per accedere al contributo. Non si vorrebbe che qualche utente riducesse poi la frequenza del CD per arrivare ad un orario inferiore al terzo previsto per accedere al contributo. Non sarebbe una grande conquista. Francamente non si riesce a capire perché si vuole continuare a penalizzare gli utenti dei CD, che dovrebbero essere utenti particolarmente gravi. Si chiede pertanto di escludere dal beneficio il solo disabile ricoverato presso una struttura residenziale.
Di riconoscere all'utente frequentante, qualsiasi centro diurno rivolto a soggetti in situazione di handicap (e quindi anche quelli riabilitativi in ex art. 26), un monte ore massimo convenzionale:
pari a 20 ore se frequentante il CD a tempo pieno (come punto A)
pari a 30 ore se frequentante il CD a tempo parziale e comunque per una frequenza oraria non superiore alle 20 ore (come punto C).

- Sulla nuova scheda di valutazione. Si premette la possibilità che non si sia compresa in maniera corretta la modalità di compilazione della scheda. Se comunque l'accesso al contributo è condizionato dal raggiungimento (punteggio massimo) di 4 delle 6 condizioni previste e che per molti soggetti anche gravissimi risulta decisiva l'acquisizione della condizione 6 (grado di funzionalità dell'ambiente fisico e sociale), tale condizione, se non si è interpretato male, si raggiunge se: a) si è completamente soli e assistiti saltuariamente da familiari non conviventi, b) se si deve assistere anche uno o più soggetti disabili in maniera continuativa e globale, c) quando si raggiunge il punteggio massimo delle voci classificabili, che, lo ripetiamo, se non abbiamo interpretato male significa arrivare a 12 punti. Ora considerato che le prime due condizioni possono riguardare un ridottissimo numero di persone (per la prima poi pare difficile che il soggetto non sia già in residenza), il raggiungimenti dei 12 punti non pare facilmente raggiungibile a meno che non si sovrappongono condizioni così pesanti e sfavorevoli difficilmente augurabili a chi è già così fortemente provato da una malattia così grave da richiedere assistenza continuativa. Lo ripetiamo, forse abbiamo interpretato male, ma ci auguriamo che una attentissima valutazione abbia guidato la definizione di tale scheda e la modalità per raggiungere le condizioni di accesso al contributo. Si avrà comunque modo, ce lo auguriamo vivamente, prima di arrivare alla stesura definitiva del provvedimento di verificarne meglio la ricaduta.

Ma più in generale sul provvedimento, come più volte è stato argomentato, si ribadisce:
- non si riesce a capire per quale motivo si ritiene di dovere inserire l'indiretta all'interno dei criteri della legge 18; questo intervento ha infatti come riferimento il finanziamento della legge 162/98 (seppur integrato dalla regione come lo scorso anno) e può avere (dal nostro punto di vista dovrebbe) una sua autonomia (tanto più che si continua a non prevedere nessun intreccio con i servizi); come aveva proposto il Gruppo che ha lavorato sulla proposta di Vita Indipendente (che ancora una volta rimane al palo), tutti gli interventi di natura economica potevano essere ricondotti all'interno di un unico provvedimento in uno stretto legame (responsabilità) con i servizi del territorio.
- perché si vuole mantenere inalterato un provvedimento che taglia fuori (e conseguentemente deresponsabilizza) completamente il territorio non concependolo come un servizio (in questo caso di natura economica), accanto agli altri (si veda ad esempio un recente provvedimento in proposito della regione Emilia Romagna). Peraltro dopo aver verificato che questo intervento (che ricerca affannosamente ogni anno criteri più selettivi, che porteranno con ogni probabilità ad una crescita di contenziosi, di esclusione al fine di ridurre il numero di beneficiari non porti a grandi risultati come conferma la situazione del 2002, che doveva portare ad un drastico ridimensionamento dei beneficiari, avendo peraltro escluso tutti in soggetti frequentanti con qualsiasi dotazione oraria i Centri diurni) nel migliore dei casi offre un contributo pari a quello di un assegno di cura (nel 2002, dopo aver cercato di contrarre al massimo i beneficiari, max 675.000 L. al mese), con il continuo passaggio attraverso Commissioni mediche di accertamento, con schede ogni anno riviste e con continue modifiche dei percorsi di accertamento.
- si chiede se non vada verificato se sia ancora valido il meccanismo previsto dalla legge 18 - con criteri annuali di finanziamento di alcuni degli interventi previsti dalla legge - con un finanziamento arrivato per i Comuni singoli al 9%; un meccanismo di finanziamento che non da certezza agli enti locali, con una continua sovrastima della spesa da parte degli stessi, al fine di ottenere maggiori finanziamenti regionali. D'altra parte è questo un meccanismo che risale alla vecchia 18 del 1982 e che forse necessita dopo venti anni di una rivisitazione. Se legge di settore deve esserci, forse vale la pena verificare su quali interventi e servizi ci si vuole effettivamente concentrare con contributi abbastanza certi e di un certo rilievo.

In conclusione, le questioni poste (ribadiamo che abbiamo visionato solo la parte della delibera riguardante l'indiretta) riguardano aspetti tra loro diversi: a) i criteri previsti per il 2003 dell'assistenza indiretta; b) l'inserimento di tale provvedimento all'interno dei criteri della 18; c) il meccanismo di finanziamento della stessa.
Ci si augura che per il 2003 si possano modificare i primi due punti e che si possa, per l'anno successivo, anche in relazione alle strutture e ai finanziamenti previsti per le strutture sociali e socio sanitarie così come previste dalla legge 20/2002, rivedere il meccanismo di finanziamento della legge 18.

Cordiali saluti

Gruppo Solidarietà