(indice Voce sul sociale)
Gruppo Solidarietà, Via S. D'acquisto 7, 60030 Moie di
Maiolati (AN). Tel. e fax 0731.703327, grusol@grusol.it
Lì 5.1.2003
- Gent.mo Marcello Secchiaroli, Assessore servizi sociali, Regione Marche
Oggetto: Proposta criteri l. 18/96, 2003. Parte relativa all'Assistenza
domiciliare indiretta.
Ci si riferisce esclusivamente alla parte riguardante l'assistenza domiciliare
indiretta, unica parte che è stato possibile visionare.
- Viene reintrodotta la possibilità di usufruire del beneficio ai soggetti frequentanti
il Centro socio educativo per un orario non superiore ad un terzo. Seppur
viene apportata una correzione agli ingiusti criteri dello scorso anno (vedi
nostra nota del 19.9.2002) si ritiene che tale correzione non modifichi una
situazione di palese ingiustizia. Infatti in un CD aperto per 35 ore settimanali,
una frequenza pari a 13 ore determinerebbe l'automatica esclusione del beneficio.
Non altrettanto per uno stesso utente di pari gravità che frequenta la scuola
o riceve un intervento domiciliare. Ma non solo, nella scuola la
frequenza può essere anche pari a quella di un CD a tempo pieno, nel domiciliare,
nessun limite viene posto.
Particolarmente iniqua è la differenziazione con la frequenza scolastica. Lì
un soggetto più giovane (e dunque anche con un nucleo familiare generalmente
più forte) che frequenta la scuola per 30 ore può ricevere il beneficio; qui
bastano 13 ore, anche in un quadro di nucleo familiare molto più fragile e di
grave disabilità adulta per non avere i requisiti per accedere al contributo.
Non si vorrebbe che qualche utente riducesse poi la frequenza del CD per arrivare
ad un orario inferiore al terzo previsto per accedere al contributo. Non sarebbe
una grande conquista. Francamente non si riesce a capire perché si vuole continuare
a penalizzare gli utenti dei CD, che dovrebbero essere utenti particolarmente
gravi. Si chiede pertanto di escludere dal beneficio il solo disabile
ricoverato presso una struttura residenziale.
Di riconoscere all'utente frequentante, qualsiasi centro diurno rivolto
a soggetti in situazione di handicap (e quindi anche quelli riabilitativi in
ex art. 26), un monte ore massimo convenzionale:
pari a 20 ore se frequentante il CD a tempo pieno (come punto A)
pari a 30 ore se frequentante il CD a tempo parziale e comunque per una frequenza
oraria non superiore alle 20 ore (come punto C).
- Sulla nuova scheda di valutazione. Si premette la possibilità che non si sia
compresa in maniera corretta la modalità di compilazione della scheda. Se comunque
l'accesso al contributo è condizionato dal raggiungimento (punteggio massimo)
di 4 delle 6 condizioni previste e che per molti soggetti anche gravissimi
risulta decisiva l'acquisizione della condizione 6 (grado di funzionalità
dell'ambiente fisico e sociale), tale condizione, se non si è interpretato
male, si raggiunge se: a) si è completamente soli e assistiti saltuariamente
da familiari non conviventi, b) se si deve assistere anche uno o più soggetti
disabili in maniera continuativa e globale, c) quando si raggiunge il punteggio
massimo delle voci classificabili, che, lo ripetiamo, se non abbiamo interpretato
male significa arrivare a 12 punti. Ora considerato che le prime due condizioni
possono riguardare un ridottissimo numero di persone (per la prima poi pare
difficile che il soggetto non sia già in residenza), il raggiungimenti dei 12
punti non pare facilmente raggiungibile a meno che non si sovrappongono condizioni
così pesanti e sfavorevoli difficilmente augurabili a chi è già così fortemente
provato da una malattia così grave da richiedere assistenza continuativa. Lo
ripetiamo, forse abbiamo interpretato male, ma ci auguriamo che una attentissima
valutazione abbia guidato la definizione di tale scheda e la modalità per raggiungere
le condizioni di accesso al contributo. Si avrà comunque modo, ce lo auguriamo
vivamente, prima di arrivare alla stesura definitiva del provvedimento di verificarne
meglio la ricaduta.
Ma più in generale sul provvedimento, come più volte è stato argomentato, si
ribadisce:
- non si riesce a capire per quale motivo si ritiene di dovere inserire l'indiretta
all'interno dei criteri della legge 18; questo intervento ha infatti come riferimento
il finanziamento della legge 162/98 (seppur integrato dalla regione come lo
scorso anno) e può avere (dal nostro punto di vista dovrebbe) una sua autonomia
(tanto più che si continua a non prevedere nessun intreccio con i servizi);
come aveva proposto il Gruppo che ha lavorato sulla proposta di Vita Indipendente
(che ancora una volta rimane al palo), tutti gli interventi di natura economica
potevano essere ricondotti all'interno di un unico provvedimento in uno stretto
legame (responsabilità) con i servizi del territorio.
- perché si vuole mantenere inalterato un provvedimento che taglia fuori (e
conseguentemente deresponsabilizza) completamente il territorio non concependolo
come un servizio (in questo caso di natura economica), accanto agli altri (si
veda ad esempio un recente provvedimento in proposito della regione Emilia Romagna).
Peraltro dopo aver verificato che questo intervento (che ricerca affannosamente
ogni anno criteri più selettivi, che porteranno con ogni probabilità ad una
crescita di contenziosi, di esclusione al fine di ridurre il numero di beneficiari
non porti a grandi risultati come conferma la situazione del 2002, che doveva
portare ad un drastico ridimensionamento dei beneficiari, avendo peraltro escluso
tutti in soggetti frequentanti con qualsiasi dotazione oraria i Centri diurni)
nel migliore dei casi offre un contributo pari a quello di un assegno di cura
(nel 2002, dopo aver cercato di contrarre al massimo i beneficiari, max 675.000
L. al mese), con il continuo passaggio attraverso Commissioni mediche di accertamento,
con schede ogni anno riviste e con continue modifiche dei percorsi di accertamento.
- si chiede se non vada verificato se sia ancora valido il meccanismo previsto
dalla legge 18 - con criteri annuali di finanziamento di alcuni degli interventi
previsti dalla legge - con un finanziamento arrivato per i Comuni singoli al
9%; un meccanismo di finanziamento che non da certezza agli enti locali, con
una continua sovrastima della spesa da parte degli stessi, al fine di ottenere
maggiori finanziamenti regionali. D'altra parte è questo un meccanismo che risale
alla vecchia 18 del 1982 e che forse necessita dopo venti anni di una rivisitazione.
Se legge di settore deve esserci, forse vale la pena verificare su quali interventi
e servizi ci si vuole effettivamente concentrare con contributi abbastanza certi
e di un certo rilievo.
In conclusione, le questioni poste (ribadiamo che abbiamo visionato solo la
parte della delibera riguardante l'indiretta) riguardano aspetti tra loro diversi:
a) i criteri previsti per il 2003 dell'assistenza indiretta; b) l'inserimento
di tale provvedimento all'interno dei criteri della 18; c) il meccanismo di
finanziamento della stessa.
Ci si augura che per il 2003 si possano modificare i primi due punti e che si
possa, per l'anno successivo, anche in relazione alle strutture e ai finanziamenti
previsti per le strutture sociali e socio sanitarie così come previste dalla
legge 20/2002, rivedere il meccanismo di finanziamento della legge 18.
Cordiali saluti
Gruppo Solidarietà
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