(indice Voce sul sociale)
Gruppo Solidarietà, Via S. D'acquisto 7, 60030 Moie di
Maiolati (AN). Tel. e fax 0731.703327, grusol@grusol.it
- Assessore regionale ai servizi sociali
- Presidente componenti V Commissione Consiliare
- Capigruppo Consiglio regionale
lì 30.11.2002
Oggetto: contributo al costo dei servizi socio assistenziali. Applicazione
Decreto legislativo 130/2000
Con la presente veniamo a sollecitare nuovamente un intervento regionale riguardo
l'applicazione del decreto legislativo 130/2000 al fine di darne effettiva applicazione
nella parte in cui ha stabilito che per le prestazioni sociali "erogate a
domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo, rivolte
a persone con handicap permanente grave di cui all'articolo 3 della legge 104/1992,
nonché a soggetti ultrasessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o
psichica sia stata accertata dalle Aziende Unità Sanitarie" verrà presa in
considerazione la situazione economica del solo assistito e non quella del
nucleo familiare o dei parenti "tenuti agli alimenti". Dal punto di vista
formale tale Atto attende un ulteriore DPCM ma è del tutto evidente, in particolare
dopo l'emanazione dell'Atto di indirizzo sull'integrazione socio sanitaria (DPCM
14.2.2001), che la mancata applicazione di tale previsione ha l'unico fine di
ritardarne il più possibile l'applicazione per evitare l'aumento dei costi a
carico degli enti locali.
Peraltro il D. lgs 130/2000 ha stabilito in maniera inequivocabile che non subiscono
alcuna modifica le norme del codice civile sugli alimenti, compreso l'art. 438,
"Gli alimenti possono essere chiesti solo da chi versa in stato di bisogno
e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento". Resta dunque
confermato che solo l'interessato ha la piena e assoluta facoltà di chiedere
gli alimenti ai propri congiunti, mentre restano fermi i doveri di cura e di
assistenza attribuiti dalle leggi vigenti agli enti pubblici. Questi ultimi,
precisa il decreto, non possono sostituirsi all'interessato nella richiesta
degli alimenti.
Nonostante ciò, ed in contrasto con quanto sopra, è sotto gli occhi di tutti
le cifre esorbitanti richieste ad esempio agli anziani malati non autosufficienti
ed ai loro parenti ricoverati presso residenze sociali o socio-sanitarie, ma
anche a soggetti con handicap o con malattia mentale ricoverati presso strutture
assistenziali. In alcuni casi poi per aggirare le norme sull'ISEE si prende
(nei servizi domiciliari e diurni) in considerazione il reddito dell'assistito
ma conteggiando, del tutto illegittimamente, anche l'indennità di accompagnamento,
determinando così un reddito ben superiore a quello riferibile al minimo vitale
e dunque giustificando la partecipazione al costo da parte dell'assistito.
Sollecitiamo pertanto nuovamente un intervento regionale nei confronti degli
enti locali che richiami l'applicazione alle norme sopra indicate.
Distinti saluti
Gruppo Solidarietà
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