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Integrazione
scolastica: (torna all'indice informazioni) Interessanti alcuni passaggi dell'Ordinanza, quanto al diritto allo studio "si tratta di un diritto inviolabile non suscettibile di degradazione". L'Amministrazione scolastica, durante il procedimento civile, obiettava l'impossibilità
ad aumentare il numero delle ore di sostegno, pena lo "sfondamento dell'organico
di diritto" costituito dai posti assegnati La decisione è importante perché viene affermato non solo l'esistenza
del diritto allo studio come inviolabile dalla pubblica amministrazione per
motivi burocratici, ma anche perché precisa che il Giudice ordinario
può La decisione diviene ancora più importante in presenza dell'art. 34 c. 7 della nuova Finanziaria, L. 289/2002, che prevede espressamente le deroghe per le ore di sostegno nei confronti di alunni dichiarati con handicap in situazione di gravità. Ciò non comporterà, ovviamente, in tutti i casi un'assegnazione di ore con rapporto 1:1 (che normalmente nuoce all'integrazione dell'alunno isolandolo dai compagni e favorendo la delega degli insegnanti curricolari al solo insegnante per il sostegno). Il senso della Sentenza è invece quello di garantire ai casi più gravi un numero di ore di sostegno superiore alla media in risposta agli effettivi bisogni educativi evidenziati dal Piano Educativo Personalizzato. L'Ordinanza è pure importante perché ribadisce, nella scia di recenti sentenze, anche del Consiglio di Stato, l'importanza della qualità dell'integrazione scolastica, alla quale la scuola deve sempre più puntare. Và dato atto ai genitori che con il loro ricorso per ottenere un provvedimento d'urgenza ai sensi dell'art. 700 del Codice di Procedura Civile ( http://www.econet.it/jura/Codici/CPC/cpc41.htm#Titolo I), hanno contribuito a rafforzare il diritto allo studio, ed a migliorare le condizioni della qualità dell'integrazione scolastica. I genitori facciano presente questa Sentenza a quei Dirigenti scolastici che
rifiutassero aprioristicamente, sia pure in presenza di una situazione accertata
di gravità, l'assegnazione di ore di sostegno in deroga, Roma, 21 febbraio 2003 |