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Regolamentazione dell'accesso a strutture diurne e residenziali da parte delle associazioni dell'utenza e dei movimenti di base con facoltà di osservazione e verifica della gestione

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Il Consorzio intercomunale dei servizi alla persona tra i Comuni di Collegno e di Grugliasco nella costruzione della rete dei servizi e delle prestazioni rivolte ai cittadini dell'area intercomunale ha operato - nel rispetto del proprio Statuto - secondo un metodo che favorisce il confronto e la verifica con le forze sociali ed, in particolare, con i movimenti di base operanti nel settore socio assistenziale e socio sanitario e con le associazioni di utenti.

Tale confronto - che si è concretamente realizzato attraverso la consultazione di tutti i soggetti sociali interessati prima di procedere all'adozione dei più significativi regolamenti consortili - si è rivelato nel tempo assai utile per i contributi positivi pervenuti per questa via all'Amministrazione, oltre ad essere una occasione di crescita della partecipazione democratica nel territorio consortile.

Pare ora opportuno formalizzare tali rapporti con riferimento ai movimenti di base ed alle associazioni operanti nel settore socio assistenziale e socio sanitario, prevedendo in particolare:

  1. un flusso di informazioni sui servizi che l'Amministrazione si impegna a fornire;
  2. la possibilità per i movimenti di base di prendere conoscenza diretta e verificare il funzionamento dei servizi;

Tali modalità devono essere finalizzate a consentire alle associazioni ed ai movimenti di base di conoscere meglio e più direttamente l'effettivo stato e andamento dei servizi, allo scopo di formulare le osservazioni critiche e le proposte sui servizi stessi direttamente all'Amministrazione Consortile cui spetta il potere - dovere sia politico che amministrativo di controllo e vigilanza sui servizi e sulle strutture diurne e residenziali operanti sul territorio del Consorzio.

E' pertanto opportuno prevedere quanto segue:

  1. L'Amministrazione Consortile assicura alle associazioni dell'utenza e ai movimenti di base che ne facciano richiesta la facoltà di accesso alle proprie strutture diurne e residenziali - siano esse gestite direttamente, in convenzione o accreditate - al fine di osservarne e verificarne la gestione sia dal punto di vista dell'idoneità delle sedi che della rispondenza delle prestazioni educative ed assistenziali ai criteri generali affermati negli atti regolamentari vigenti. Sono ovviamente escluse dalla facoltà di accesso le residenze personali di utenti tra loro conviventi in quanto civili abitazioni e, come tali, non assoggettate alla normativa nazionale e regionale relativa ai presidi socio - assistenziali.
  2. L'Amministrazione Consortile fornisce quindi alle suddette associazioni e movimenti di base l'elenco delle proprie strutture aggiornandolo ogni qualvolta vengono attivati nuovi servizi e fornisce altresì, ogni sei mesi, i dati aggiornati sul numero degli ospiti nelle proprie strutture diurne e residenziali e in quelle convenzionate o accreditate.
  3. Le associazioni di utenti e i movimenti di base ammessi a svolgere l'attività di cui sopra devono presentare all'Amministrazione Consortile i nominativi delle persone incaricate; alle stesse l'Amministrazione rilascia apposito tesserino di riconoscimento personale valido per l'accesso ai servizi ed alle strutture di cui ai punti precedenti per le finalità indicate. Per le associazioni dell'utenza ed i movimenti di base che sono attivi solo in un settore particolare, la facoltà di esercitare l'attività sopra specificata è limitata alle strutture riguardanti quel settore socio assistenziale o socio sanitario. L'accesso è consentito in qualsiasi momento, salvo gravi ed eccezionali motivi dipendenti da cause di servizio che l'Amministrazione provvederà a giustificare.
  4. Gli incaricati di cui sopra possono accedere alle strutture indicate ai punti precedenti, osservando le seguenti modalità:
    1. le visite sono consentite esclusivamente alle persone munite di tesserino validamente rilasciato dall'Amministrazione consortile;
    2. l'accesso è consentito solo a gruppi costituiti da un minimo di due persone ed un massimo di quattro;
      gli incaricati delle associazioni di utenti e dei movimenti di base non possono interferire sul lavoro svolto dai servizi, né manifestare durante le visite giudizi di alcun genere; in caso di inosservanza l'Amministrazione potrà ritirare il tesserino;
    3. eventuali giudizi, osservazioni, critiche, proposte sono presentate dalle associazioni di utenti e dei movimenti di base al Presidente del Consorzio con relazione scritta e firmata.
    4. Il Presidente, sentiti i soggetti interessati, decide entro trenta giorni dal ricevimento della relazione fornendo risposta scritta. Decorso inutilmente tale periodo le associazioni di utenza e dei movimenti di base hanno facoltà di intraprendere ogni ulteriore iniziativa volta a tutelare l'utenza rappresentata.
  5. L'Amministrazione Consortile si impegna a far sì che nei rapporti che verranno formalizzati con soggetti gestori terzi o accreditati vengano inserite clausole vincolanti che consentano alle associazioni di utenza e dei movimenti di base di esercitare l'attività oggetto del presente regolamento nel pieno rispetto dello stesso.
  6. Ai fini del riconoscimento della facoltà di accesso alle strutture ed ai servizi l'Amministrazione Consortile potrà richiedere, alle associazioni di utenti e ai movimenti di base, copia degli atti costitutivi ed ogni altre documentazione idonea a verificarne le effettive finalità ed il settore di attività.