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Regione Veneto: Linee Guida per l'istituzione del SIL nelle ULSS del Veneto
Riportiamo le Linee Guida della Regione Veneto riguardanti l'istituzione e l'articolazione dei SIL, allegate alla DGR 3350/2001, "Norme di organizzazione del Servizio di Integrazione Lavorativa presso le Aziende ULSS - Art. 12, Legge Regionale 16 del 3.8.2001". La L. R. 16 è applicativa della l. 68/99.

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1. Finalità del servizio di integrazione Lavorativa

Il SIL (Servizio Integrazione Lavorativa) ha lo scopo di promuovere e sostenere l’integrazione lavorativa delle persone svantaggiate, realizzando interventi di orientamento, di formazione e di mediazione per favorire il positivo incontro tra la persona ed il contesto lavorativo.

Il SIL persegue i seguenti obiettivi:

  1. consentire alle persone svantaggiate di ottenere, mediante un ruolo lavorativo, quell’identità sociale che costituisce un’autentica riabilitazione;
  2. migliorare la qualità della vita delle persone più deboli favorendo la loro capacità di diventare esse stesse protagoniste del proprio progetto;
  3. mantenere il più a lungo possibile i soggetti nell’ambiente sociale evitando o ritardando l’inserimento in strutture occupazione socio-sanitarie;
  4. promuovere sinergie atte a concretizzare l’integrazione lavorativa e sociale delle persone svantaggiate nel loro contesto di vita.

Per il perseguimento di tali obiettivi prevede lo sviluppo delle seguenti strategie;

  • la definizione di risposte adeguate ai diversi bisogni espressi dai cittadini svantaggiati mediante l’elaborazione e la realizzazione di progetti individualizzati e mirati di integrazione lavorativa;
  • la promozione di un sistema d’interventi fondato sul raccordo tra le diverse componenti istituzionali, socio sanitarie ed economiche del territorio e sul ruolo attivo da parte di tutti gli attori coinvolti;
  • la verifica dei risultati in termini di efficacia, efficienza e qualità.
2. Destinatari

Sono destinatari degli interventi del SIL:

  • persone disabili di cui all’articolo 1 della legge n. 68/99;
  • persone riconosciute in stato di handicap ai sensi della legge n. 104/92;
  • persone svantaggiate inviate dai servizi socio sanitari;
  • persone svantaggiate per le quali sia stata data delega all’Azienda ULSS da parte degli enti competenti.
3. Compiti

L’operatività del SIL, come indicato dall’articolo 11 della legge regionale n. 16/2001, si esplica attraverso:

  • la conoscenza e la valutazione delle potenzialità e dei bisogni individuali delle persone e delle aziende;
  • la programmazione e la gestione di percorsi individualizzati individualizzati d’integrazione lavorativa per un positivo incontro tra domanda ed offerta di lavoro;
  • il monitoraggio delle esperienze;
  • la promozione di collaborazione fra soggetti istituzionali del mondo imprenditoriale, del sistema della formazione professionale e della cooperazione sociale, del volontariato che opera specificatamente nel settore e delle associazioni dei disabili e dei familiari.

Il SIL per lo svolgimento dei suindicati compiti:

  • collabora per il raccordo della rete dei servizi del sistema socio sanitario e dei servizi del sistema scolastico, della formazione professionale e dei servizi per l’impiego;
  • collabora con gli altri servizi socio-sanitari per la presa in carico globale della persona e della famiglia;
  • predispone adeguati interventi di accompagnamento lavorativo;
  • collabora con i Servizi per l’impiego, ai fini di un’efficace applicazione della legge 68/99, nell’attività di conoscenza diretta delle aziende attive nel territorio di riferimento, anche allo scopo di meglio governare l’incontro coerente fra domanda ed offerta, fra bisogni e risorse;
  • partecipa con un proprio operatore al Comitato tecnico provinciale previato dalla legge 68/99;
  • stabilisce un collegamento organico con la commissione sanitaria integrata per l’accertamento delle condizioni di disabilità di cui all’articolo 4 della legge n. 104/92;
  • promuove iniziative di informazione e sensibilizzazione per favorire una crescita culturale di tutta la comunità;
  • partecipa, congiuntamente ai diversi soggetti locali, alla realizzazione di progetti finanziati, dalla Regione, da Fondazione e Organismi privati, dall’Unione Europea.

Il SIL per raggiungere l’obiettivo dell’integrazione lavorativa assume il criterio e il metodo della programmazione, realizzando i seguenti progetti personalizzati, diversificati in funzione dei bisogni delle persone svantaggiate:

  • Orientamento, per valutare in situazione di lavoro le potenzialità ed attitudini della persona sul piano dell’autonomia, dell’apprendimento, nonché per agevolare l’apprendimento di regola di base per un inserimento lavorativo.
  • Formazione in situazione, finalizzata alla maturazione complessiva della personalità, alla riabilitazione di funzioni e competenze nella sfera psicologica; psicomotoria e/o relazionale all’acquisizione di competenze sociali, all’apprendimento di abilità lavorative.
  • Mediazione al collocamento, per favorire l’apprendimento di abilità lavorative specifiche, il raggiungimento e il mantenimento di un rapporto di lavoro.

Questi progetti prevedono l’abbinamento tra persona e azienda, la preparazione del sistema sociale dell’impresa, l’analisi e la scelta delle mansioni, l’eventuale adeguamento del posto di lavoro, l’individuazione delle modalità di ingresso dei lavoratori in azienda, il supporto al lavoratore, alla famiglia e all’impresa.

La durata di ogni singolo progetto è proporzionale ai bisogni dell’utente e comprende l’eventuale sostegno alla persona anche dopo l’instaurarsi del rapporto di lavoro.

Per realizzare questi progetti di integrazione l’ULSS può:

  • avvalersi di più tirocini regolamentati secondo la normativa vigente con la possibilità di erogare un contributo economico alla persona quale incentivo motivazionale o a titolo di rimborso spese;
  • erogare contributi economici alle aziende che assumono persone svantaggiate al di fuori dell’ambito di applicazione della legge 68/99 e di altre opportunità offerte da disposizioni a carattere nazionale e/o locale.

Le ULSS possono inoltre elaborare e realizzare progetti di integrazione sociale in ambiente lavorativo per consentire a persone con gravi disabilità e residuali capacità lavorative e relazionali di mantenere una discreta autonomia a favorire la loro partecipazione alla vita sociale. Le modalità di attuazione dei progetti di integrazione sociale in ambiente lavorativo saranno definite con specifico provvedimento della Giunta Regionale.

4. Assetto organizzativo

Il Direttore Generale dell’Azienda ULSS con proprio provvedimento definisce:

  • la collaborazione del SIL nell’organizzazione aziendale;
  • l’organizzazione interna e la dotazione organica del servizio.

Il SIL è un’unità operativa dell’Azienda ULSS che agisce in stretto collegamento con le altre unità operative, i dipartimenti e i medici di medicina generale e le altre agenzie del territorio. In generale e per economia organizzativa si ritiene più idonea la presenza di un unico servizio in tutta la ULSS, che articola la sua operatività nei distretti socio sanitari.

Per quanto riguarda l’organizzazione del servizio si precisa che:

  • deve essere individuato un responsabile, preferibilmente con adeguata esperienza nel settore dell’inserimento lavorativo
  • deve essere assicurato un numero di operatori sufficiente a garantire un adeguato funzionamento del servizio, tenuto conto delle funzioni attribuite, delle caratteristiche del territorio e della situazione demografica di riferimento.;
  • occorre assicurare uno specifico supporto alle attività del servizio sul piano amministrativo

Nella realtà territoriale veneta i SIL sono già stati attivati in tutte le ULSS; con riferimento alle qualifiche professionali attualmente non esiste un’unica figura di riferimento e nei servizi attivati vi sono operatori che hanno sviluppato nel tempo specifiche competenze professionali.

Nel confermare le scelte che sono state operate dalle singole ULSS, si delineano di seguito i criteri generali da valutare per migliorare la qualità dei servizi esistenti.

Per quanto concerne le caratteristiche professionali, si evidenziano alcuni elementi di conoscenza e competenza che devono costituire patrimonio comune degli operatori del SIL:

  • possedere strumenti e metodi specifici per valutare le possibilità della persona svantaggiata e programmare interventi che ne favoriscano la maturazione affettiva e la strutturazione dell’identità personale;
  • possedere le competenze necessarie a leggere e comprendere i diversi contesti sociali (famiglia, impresa, servizio, ecc…) e a introdurre elementi di trasformazione;
  • essere a conoscenza dei meccanismi che regolano il mondo del lavoro e preparati a comprendere l’azienda nelle sue componenti organizzative, tecniche, produttive, sociali;
  • operare per progetti, assegnando un ruolo alla persona e elaborando un percorso nel mondo del lavoro armonico rispetto al suo progetto di vita complessivo;
  • saper gestire con autonomia decisionale i percorsi di integrazione lavorativa attivando le risorse esistenti nel territorio in funzione di un progetto di cambiamento ed agendo in modo coordinato in una logica di rete;
  • essere interlocutori attivi e credibili delle parti sociali, capaci di interagire con il sistema produttivo, la persona svantaggiata e la sua famiglia, le istituzioni.

Pertanto fermo restando la necessità di assicurare a tutti gli operatori una formazione adeguata, l’organizzazione dei SIL può prevedere qualifiche diverse, così come oggi presenti nella realtà delle diverse ULSS; in grado di assicurare una adeguata autonomia professionale ed una assunzione di responsabilità.

Le qualifiche professionali che comunque si ritengono più idonee per tale servizio sono: l’educatore professionale e l’assistente sociale.

Per quanto concerne le responsabilità dei SIL, si ritiene possa essere affidata ad un operatore in possesso del diploma di laurea (preferibilmente in psicologia, sociologia, scienze dell’educazione, scienze politiche o diploma equipollente) o ad altre figure professionali (assistente sociale, educatore, terapista occupazionale) in possesso del diploma di abilitazione alla specifica professione previsto dalla vigente legislazione, unitamente ad una esperienza professionale quinquennale nel settore, con funzioni di coordinamento.

L’attività del SIL è programmata all’interno della rete dei servizi del Piano di zona, la cui elaborazione e realizzazione viene garantita dal Direttore dei Servizi Sociali, con riferimento alla Legge Regionale 56 del 14 settembre 1994.

La Regione all’interno dei percorsi di aggiornamento per gli operatori dell’area socio-sanitaria, promuove la formazione e l’aggiornamento degli operatori coinvolti nei processi di integrazione lavorativa.

5. Rapporti tra i servizi integrazione lavorativa

Considerata la complessità e la novità della materia, allo scopo di favorire il confronto e l’interscambio tra le soluzioni organizzative, operative e procedurali è istituito il coordinamento regionale dei SIL. Il Coordinamento regionale dei SIL è presieduto dalla Direzione Regionale per i servizi Sociali di concerto con la Direzione Regionale del Lavoro, ed ha lo scopo di elaborare proposte ed osservazioni sulle diverse materie di competenza.