Repubblica Italiana
Reg. Ord. 2212
Reg. Gen. 3199
Anno 2002
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - Sezione staccata di Catania
- Sezione terza, composto dai signori Magistrati:
Dott. Italo Vitellio Presidente
Dott. Ettore Leotta Consigliere rel. Estensore
Dott. Paola Puliani Consigliere
Ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso n. 3403/2002 R.G. proposto dalla Sig. D'angelo Annalisa Maria, rappresentata
e difesa dagli Avv.ti Nicolò Amato e Francesco Amato, presso lo studio dei quali,
sito in Catania, Piazza Verga n. 29, è elettivamente domiciliata;
contro
il Comune di Acicatena, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e
difeso dall'Avv. Alfio Ferito, selettivamente domiciliato in Catania, via Umberto
n. 265, presso la sede dell'Avvocatura dell'Ente;
l'Istituto Tecnico Industriale Statale "G.Marconi" di Catania, in persona del
dirigente pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Catania, domiciliataria ex lege; per l'annullamento previa sospensione:
1) della nota prot. N. 25 24 del 15 giugno 2002 (conosciuta dopo il 21 giugno
2002), con la quale la Provincia Regionale di Catania ha dichiarato la propria
incompetenza per l'assegnazione di un assistente igienico - personale ed ha
invitato i responsabili scolastici ad individuare i collaboratori scolastici
cui affidare il compito dell'assistenza, personale carente dei requisiti specifici
per svolgere l'assistenza a soggetti portatori di handicap;
2) della mancata risposta da parte del Comune di Acicatena alla richiesta del
17 maggio 2002, volta ad ottenere l'istituzione di trasporto scolastico e l'assegnazione
di assistente igienico - personale per l'anno scolastico 2002 - 2003;
3) della mancata assegnazione di assistente igienico - personale presso l'Istituto
scolastico frequentato dalla ricorrente ed alla mancata assegnazione di servizio
di trasporto scolastico;
4) del silenzio serbato dal Comune di Acicatena e dall'Istituto Tecnico Industriale
"G.Marconi" - oltre successiva diffida per telegramma - sulla domanda inoltrata
tramite legale dei genitori della ricorrente;
5) di ogni altro precedente, coevo e successivo con cui l'Amministrazione nega
l'istituzione dei due servizi;
per declaratoria
che il comportamento dell'Amministrazione merita di essere censurato sotto i
molteplici profili della violazione di legge dell'eccesso di potere per carenza
del provvedimento e di conseguenza di qualsiasi motivazione e che, conseguenza
di qualsiasi motivazione e che conseguentemente, merita l'annullamento anche
lo stesso comportamento illegittimamente tenuto dalle Amministrazioni che non
hanno garantito la prestazione di servizi a tutela di diritti fondamentali del
cittadino disabile.
Visto il ricorso con i relativi allegati.
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate.
Designato relatore per la Camera di consiglio del 5 novembre 2002 il Consigliere
Dott. Ettore Leotta.
Uditi gli Avvocati delle parti come da verbale.
Visto l'art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
A - Visto l'art. 10 della L.R. 18 aprile 1981, n. 68, in base al quale i Comuni
sono tenuti a promuovere l'inserimento dei soggetti portatori di handicap nelle
istituzioni educative e scolastiche normali,. Mediante "assegnazione di personale
adeguato, compreso quello addetto all'assistenza igienica personale dei soggetti
portatori di handicap, per soddisfare le esigenze di integrata permanenza e
di socializzazione graduale".
Visto l'allegato alla L.R. 28 marzo 1986, n. 16, che, alla lettera a), prescrive
l'adozione da parte dei Comuni dei seguenti specifici interventi:
- l'assegnazione di personale addetto all'assistenza igienico - personale per
soggetti non autosufficienti sul piano motorio o insufficienti mentali, che
non hanno il controllo degli sfinteri, nella misura di una unità per 4 - 5 soggetti
handicappati inseriti;
- il trasporto, con mezzi adeguati e con accompagnatore, dei soggetti portatori
di handicap inseriti nella scuola;
Considerato che tale originario quadro normativo è stato rimodulato dall'art.
12 comma 2, della L.R. 24 febbraio 2002, n. 6, che ha attribuito "i servizi
di supporto organizzativo dell'istruzione per gli alunni con handicap o con
situazione di svantaggio" alle province, in relazione all'istruzione secondaria
superiore ed ai comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola.
Visto il C.C.N.L. del personale della scuola sottoscritto il 29 maggio 1999,
che alla tabella A, A/2: Profilo: Collaboratore scolastico, prescrive che i
collaboratori scolastici delle scuole statali, oltre a svolgere mansioni di
"ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree
esterne alle strutture scolastiche e nell'uscita da esse", possono svolgere
"assistenza agli alunni portatori di handicap all'interno delle strutture scolastiche,
nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale";
Rilevato che la disposizione da ultimo citata è stata sostanzialmente ribadita
nella tabella D allegata al C.C.N.L. del personale scolastico sottoscritto il
15 dicembre 2001, A/"Profilo, Collaboratore scolastico, laddove si prescrive
che:
- i collaboratori scolastici svolgono mansioni di "ausilio materiale agli alunni
portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche
e all'uscita di esse";
- in relazione alle esigenze emergenti nel sistema formativo, con riguardo all'integrazione
di alunni portatori di handicap e alla prevenzione della dispersione scolastica,
gli stessi partecipano a specifiche iniziative di formazione ed aggiornamento;
- vanno comunque garantite, anche attraverso particolari forme di organizzazione
del lavoro e l'impiego di funzioni aggiuntive o l'erogazione di specifici compensi,
le attività di ausilio materiale agli alunni portatori di handicap per esigenze
di particolare disagio e per le attività di cura alla persona ed ausilio materiale
ai bambini e bambine della scuola materna nell'uso dei servizi igienici e nella
cura dell'igiene personale";
Ritenuto che con la disposizione contrattuale da ultimo riportata è stata affermata
la necessità di:
- garantire, con l'apporto dei collaboratori scolastici, le attività di ausilio
materiale agli alunni portatori di handicap per esigenze di particolare disagio
e per le attività di cura alla persona (ipotesi già contemplata dal C.C.N.L.
sottoscritto il 29 maggio 1999);
- garantire, sempre con apporto dei collaboratori scolastici, l'ausilio materiale
ai bambini ed alle bambine della scuola materna nell'uso dei servizi igienici
e nella cura dell'igiene personale (ipotesi che nel precedente C.C.N.L. sottoscritto
il 29 maggio 1999 non era espressamente contemplata);
- conseguire tali risultati tramite particolari forme di organizzazione del
alvoro, l'impiego di funzioni aggiuntive o l'erogazione di specifici compensi
(nella nuova ottica dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, introdotta
dalla L.R. 24 febbraio 2000 n. 6 e dalla normativa statale da questa recepita);
Considerato che, in base al vigente quadro normativo, come sopra ricostruito:
- il trasporto con mezzi adeguati e con accompagnatore, degli alunni con grave
handicap che frequentano le scuole secondarie superiori, come la ricorrente,
deve essere curato dalla Provincia competente per territorio, mentre l'assistenza
igienico personale degli stessi alunni deve essere garantita dai collaboratori
scolastici in servizio presso l'istituzione scolastica frequentata dagli interessati;
- Ritenuto, per tali ragioni, di fare obbligo alla Provincia regionale di Catania
di attivare immediatamente il servizio di trasporto della ricorrente, con mezzi
adeguati e con accompagnatrice, dal luogo di residenza all'Istituto scolastico
della stessa frequentato e viceversa;
Ritenuto altresì di fare obbligo al Dirigente dell'Istituto Tecnico Industriale
"G. Marconi" di Catania di garantire l'assistenza igienico - personale della
ricorrente a mezzo collaboratrici scolastiche in servizio nell'Istituto, disponendo
particolari forme organizzazione del alvoro, ovvero impiegando le lavoratrici
interessate in funzioni aggiuntive, nel qual caso verranno erogati specifici
compensi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo regionale per la Sicilia - sezione staccata di Catania
- Sezione Terza accoglie la domanda cautelare proposta con il ricorso in epigrafe
e, per l'effetto, ordina al presidente della Provincia regionale di Catania
ed al dirigente dell'Istituto Tecnico Industriale " G.Marconi di Catania di
attivare immediatamente i servizi richiesti, nei modi di cui in motivazione.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione; essa viene depositata
in segreteria, che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Catania, 5 novembre 2002
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 6 NOVEMBRE 2002
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