Gruppo Solidarietà
Via D'Acquisto, 7
- 60030 Moie di Maiolati Sp. AN- ITALY
tel/fax 0731703327
grusol@grusol.it
 
Il materiale presente nel sito può essere ripreso citando la fonte
Home page - Indietro

 

PAA 100

ARTICOLO 26 DELLA L.R. 4 GIUGNO 1996, N. 18 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
DEFINIZIONE DEI CRITERI E DELLE MODALITA' DI ATTUAZIONE
DEGLI INTERVENTI PER L'ANNO 2003
MODALITA' DI IMPIEGO DELLE RISORSE E TETTI DI SPESA

Nuova titolazione

DEFINIZIONE DEI CRITERI E DELLE MODALITA' DI ATTUAZIONE
DEGLI INTERVENTI PER L'ANNO 2003 AI SENSI DELL'ARTICOLO 26 della L.R. 4 GIUGNO 1996, N. 18 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.

TESTO PROPOSTA

(torna all'indice informazioni)


IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'articolo 26 della l.r. 4 giugno 1996, n. 18, come da ultimo modificata ed integrata con l.r. 21 novembre 2000, n. 28 e 25 novembre 2002, n. 25, di seguito denominata l.r. 18/1996, il quale stabilisce che il Consiglio regionale approvi i criteri e le modalità di attuazione, con valenza anche pluriennale, degli interventi previsti dalla medesima legge, nonché le modalità di impiego delle risorse e gli eventuali tetti di spesa;
Ritenuto necessario procedere alla definizione dei criteri e delle modalità di attuazione degli interventi di cui alla l.r. 18/1996 nonché delle modalità di impiego delle risorse e dei tetti di spesa limitatamente all'anno 2003 per meglio monitorare l'efficacia e l'efficienza dei provvedimenti e delle iniziative che col presente atto si andranno a sostenere;
Atteso che, ai fini della definizione dei criteri e delle modalità complessivi per l'attuazione degli interventi di cui agli articoli 12, 13, 14, 16, 17, 20 e 21 della l.r. 18/1996, si intende adottare:
a) il programma degli interventi che si ritiene di dover maggiormente promuovere sul territorio regionale in favore dei soggetti in situazione di disabilità;
b) gli interventi da escludere dal finanziamento regionale in quanto ai fini dell'attuazione degli stessi devono essere adottati successivi provvedimenti attuativi;
c) i criteri e le modalità attuative degli interventi;
d) le modalità di impiego delle risorse e i tetti di spesa;
e) le modalità per la presentazione dei piani di intervento da parte degli Ambiti territoriali sociali e delle Province (queste ultime per gli interventi di cui all'articolo 17);
f) le modalità per la liquidazione ed erogazione del fondo;
g) le disposizioni speciali;
Vista la proposta della Giunta regionale;
Visto il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), della l.r. 15 ottobre 2001, n. 20 in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del Dirigente del servizio servizi sociali, nonché l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può comunque derivare un impegno di spesa a carico della Regione in quanto questo verrà assunto con successivi provvedimenti di attuazione, resi nella proposta della Giunta regionale;
Visto l'articolo 21 dello Statuto regionale;


D E L I B E R A

di approvare per l'anno 2003 i seguenti criteri e le modalità di attuazione degli interventi di cui alla l.r. 18/1996:

A) Programma degli interventi che si ritiene di dover maggiormente promuovere sul territorio regionale in favore delle persone disabili
I piani di intervento di cui alla l.r. 18/1996 sono presentati dall'ente locale capofila di ciascun ambito territoriale sociale e sono elaborati in collaborazione con il Coordinamento d'ambito per la tutela delle persone disabili e con il supporto del Coordinatore della rete dei servizi di ogni ambito territoriale.
Sono ammessi a finanziamento i piani di intervento in riferimento a quanto previsto agli articoli seguenti:
- articolo 12, comma 1, lettera a) - Assistenza domiciliare domestica ed educativa, prioritariamente rivolta a persone con disabilità gravissima in attuazione della legge 21 maggio 1998, n. 162
-- articolo 12, comma 1, lettera c) - Progetti di integrazione e socializzazione nei centri sociali e di aggregazione;
- articolo 12, comma 1, lettera e) - Trasporto;
- articolo 12, comma 1, lettera f) - Esigenze specifiche;
- articolo 13 - esclusivamente in riferimento ai centri socio-educativi diurni;
- articolo 14, commi 2, 3 e 3 bis - Integrazione scolastica;
- articolo 16, comma 1, lettere a), b) e c) - Integrazione lavorativa;
- articolo 17, commi 1 e 2 - Tirocini e borse lavoro (per la tipologia degli interventi previsti i progetti possono essere presentati anche dalle Amministrazioni provinciali);
- articolo 20, commi 1 e 2 - Eliminazione delle barriere di comunicazione;
- articolo 21, comma 1, lettere a), b) e c) - Acquisto ed installazione automatismi di guida nell'auto di proprietà, acquisto mezzi speciali per il trasporto di disabili motori gravissimi, acquisto ausili tecnici.

B) Interventi da escludere dal finanziamento regionale
Articolo 12, comma 1, lettera d) e articolo 13 bis - Strutture residenziali anche temporanee.
Articolo 12, lettera f) - Limitatamente ai progetti pilota.
Articolo 27 - Progetti a gestione integrata.

C) Criteri e modalità attuative degli interventi
Beneficiari degli interventi previsti dalla l.r. 18/1996 sono le persone in situazione di handicap così come definite all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e riconosciute ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge dalla competente commissione sanitaria.
Solo in casi particolari, qualora trattasi di minori la cui situazione di handicap non sia stata ancora ben definita, l'ente locale può prescindere da tale attestazione e avvalersi di altra documentazione sanitaria similare attestante la patologia rilasciata dalla ASL ovvero dal centro privato autorizzato.
Per tale tipologia di utenza non si applica, laddove previsto, il monte ore maggiorato per le situazioni di gravità.
Per i disabili affetti da disturbi mentali, non in possesso dell'attestazione di handicap, è sufficiente un'attestazione del dipartimento di salute mentale.
Rientrano nelle provvidenze di cui alla l.r. 18/1996 i soggetti che alla data del 31 dicembre 2003 non hanno compiuto 65 anni. I soggetti ultrasessantacinquenni beneficiano esclusivamente delle provvidenze previste agli articoli 12, lettera e), 20 e 21, lettere a), b) e c).
I soggetti affetti da disturbi mentali usufruiscono esclusivamente delle provvidenze previste all'articolo 17, commi 1 e 2.
I benefici di cui alla l.r. 18/1996 non sono cumulabili con quelli previsti allo stesso titolo da altre leggi regionali e nazionali, ad eccezione di quelli previsti all'articolo 16, comma 1, lettera c) e all'articolo 12, comma 1, lettera a) - Assistenza domiciliare indiretta al disabile in situazione di particolare gravità.
Per quanto riguarda i rapporti tra enti locali e privato sociale per gli interventi previsti dal presente atto si ribadiscono i principi della l.r. 18 dicembre 2001, n. 34 e successivi criteri e direttive emanate dalla Regione.
In rapporto alle varie tipologie di prestazioni fornite e quindi della preparazione professionale dell'operatore che eroga il servizio vanno rispettate le tariffe derivanti dagli accordi nazionali di categoria e dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Articolo 12 - Integrazione sociale
Gli interventi previsti all'articolo 12 mirano a favorire la permanenza del disabile all'interno del proprio nucleo familiare e nel contempo ad offrirgli una serie di supporti e servizi che consentano un ottimale inserimento nel contesto sociale.
In riferimento a tali finalità si evidenzia quanto segue:

Articolo 12, comma 1, lettera a) ASSISTENZA DOMICILIARE DOMESTICA
Il servizio di assistenza domiciliare domestica viene fornito esclusivamente dai Comuni facenti parte di ciascun ambito territoriale tramite proprio personale ovvero tramite operatori esterni, cooperative, società.
Il servizio di assistenza domiciliare non può, in alcun modo, essere equiparato all'elargizione, da parte dell'ente locale, di un contributo alla famiglia ove vive un soggetto disabile.
Tale fattispecie, infatti, non rientra tra gli interventi finanziabili con i fondi di cui alla l.r. 18/1996, se non per i disabili in situazione di particolare gravità di cui al punto successivo.
La quantificazione oraria ammissibile tiene conto dell'età del soggetto e dei bisogni che presenta in relazione alla tipologia della disabilità. Nel caso di soggetti in situazione di gravità il monte ore massimo convenzionale è elevabile a diciotto settimanali.

ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRETTA AL DISABILE IN SITUAZIONE DI PARTICOLARE GRAVITA'
L'assistenza domiciliare indiretta è fornita da un familiare, convivente o non con il disabile in situazione di particolare gravità, ovvero da un operatore esterno individuato dal disabile stesso o dalla famiglia.

Requisiti per l'accesso al contributo
L'intervento è rivolto unicamente ai portatori di handicap già riconosciuti in situazione di gravità dalla Commissione sanitaria di cui all'articolo 4 della legge 104/1992 e per i quali un'apposita Commissione sanitaria provinciale, costituita dalla giunta regionale entro trenta giorni dall'approvazione della presente deliberazione, previa contestuale revoca della deliberazione del 7 maggio 2002 n. 799, abbia valutato la presenza di disabilità di particolare gravità.
Per disabilità di particolare gravità, ai fini della presente disposizione, si intende quella in cui la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in grado tale da rendere necessario un intervento assistenziale nella sfera individuale che deve essere permanente, per tutto il tempo a venire, continuativo per tutta la durata della giornata e globale per tutte le principali attribuzioni dell'autonomia personale.
Sono escluse le disabilità derivanti da patologie connesse ai processi di invecchiamento o a malattie degenerative (demenza, malattia di Alzheimer, ecc.) nonché a patologie in fase terminale (AIDS, tumori, ecc.).
Sono inoltre esclusi dal beneficio economico in questione i soggetti ospiti di strutture residenziali o semiresidenziali di qualsiasi tipo ad eccezione dei soggetti inseriti nei centri socio-educativi diurni di cui all'articolo 13 della l.r. 18/1996 per i quali la competente UMEA, sulla base di un piano educativo individualizzato, ne abbia previsto l'inserimento per non più di venti ore settimanali
La valutazione della disabilità di particolare gravità che consente l'accesso al contributo regionale deve essere effettuata in correlazione dell'età del soggetto.
Per ciascun soggetto la Commissione sanitaria provinciale deve attestare su apposita scheda di valutazione "A", allegata alla presente delibera quale parte integrante e sostanziale della stessa, la presenza della disabilità di particolare gravità secondo le modalità indicate nella scheda medesima.
La disabilità di particolare gravità che consente l'accesso al contributo regionale è riconosciuta a coloro che nella scheda di valutazione "A" abbiano raggiunto il punteggio massimo in almeno tre delle quattro condizioni così raggruppate: condizioni 1, 2, 3,6 oppure condizioni 3, 4, 5, 6.
Il punteggio massimo in una delle tre condizioni viene riconosciuto anche quando in uno degli items (voci che la compongono) il punteggio è tre invece che quattro.

La predetta valutazione deve essere effettuata dopo l'applicazione di protesi e/o ausili, se indicati nel caso specifico, e deve essere svolta a domicilio del disabile qualora lo stesso sia impossibilitato, stante la patologia, a recarsi alla visita ovvero qualora la stessa Commissione sanitaria provinciale lo ritenga opportuno.
La Commissione sanitaria provinciale, ai fini della valutazione del caso, utilizza una relazione redatta dalla competente Unità multidisciplinare secondo la scheda di valutazione di cui all'allegato "B", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
La valutazione inerente la condizione n. 6 "Grado di funzionalità dell'ambiente sociale e fisico" viene effettuata dalla competente Unità multidisciplinare secondo la scheda "sub A" allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa. Del risultato di tale valutazione la Commissione sanitaria provinciale prende atto e la trascrive sulla scheda di valutazione "A".
L'Unità multidisciplinare, ai fini della compilazione delle schede "sub A" e "B", si reca al domicilio del disabile qualora lo stesso, stante la patologia, non possa recarsi al colloquio ovvero qualora la stessa Unità multidisciplinare lo ritenga necessario.
La Commissione sanitaria provinciale, ai fini della valutazione complessiva del caso e della compilazione della scheda "A", è integrata dalla presenza di un referente della competente Unità multidisciplinare di riferimento del comune di residenza del soggetto esaminato, il quale controfirma la scheda stessa.
E' facoltà della Commissione sanitaria provinciale, qualora lo ritenga opportuno, richiamare a valutazione i soggetti già riconosciuti in situazione di particolare gravità e rivedere, se del caso, la valutazione già espressa.
Analogamente la valutazione della situazione di particolare gravità può essere rivista nel caso in cui la competente Unità multidisciplinare, in collaborazione con l'ente locale, ritenga che la situazione complessiva del soggetto si sia modificata.
La Giunta regionale provvede alla costituzione della Commissione sanitaria regionale di revisione alla quale possono rivolgersi coloro che nella valutazione effettuata dalla Commissione sanitaria provinciale abbiano avuto riconosciuto il punteggio massimo in almeno due delle quattro condizioni così raggruppate: condizioni 1, 2 3, 6 oppure condizioni 3, 4, 5, 6 previste nella scheda "A"

Modalità di attuazione
Ai fini dell'attuazione del presente intervento, l'ente locale pubblica entro il 30 aprile 2003 un apposito bando con il quale fornisce tutte le possibili informazioni in riferimento all'intervento in questione.
Individua, inoltre, un proprio referente, preferibilmente l'assistente sociale, ovvero altra figura, diversa dall'assistente sociale, purché svolga già mansioni nel campo sociale.
Il disabile, o la sua famiglia, presenta domanda al Presidente della Commissione sanitaria provinciale presso il Servizio di medicina legale dell'ASL capoluogo di provincia.
Il modello di domanda, redatto secondo lo schema di cui agli allegati "E/1" ed "E/2", parte integrante e sostanziale del presente atto, è a disposizione presso i Comuni, le Comunità montane, i servizi di medicina legale delle ASL capoluogo di provincia.
Le richieste di visita, presentate dopo il 31 maggio 2003 non saranno prese in considerazione.
Alla domanda il richiedente allega la documentazione che ritiene comprovi l'esistenza della particolare gravità (es. certificato del medico curante, eventuale copia di cartelle cliniche e/o certificazioni specialistiche, ecc.) nonché l'autocertificazione dello stato di famiglia, secondo le modalità di cui al d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445.
La Commissione sanitaria, qualora valuti congrua la documentazione presentata, segnala il caso alla competente Unità multidisciplinare la quale redige la scheda di valutazione "B" nonché la scheda "sub A" che illustrerà, tramite un proprio referente, alla Commissione sanitaria medesima al momento della valutazione congiunta ai fini della compilazione della scheda "A".
Al disabile al quale sulla base dei criteri e dei punteggi previsti nella presente deliberazione, viene riconosciuta la situazione di particolare gravità, o alla sua famiglia, viene inviata, da parte della predetta Commissione sanitaria, copia della scheda di valutazione "A". Analoga copia viene trasmessa alla competente Unità multidisciplinare.
Il disabile o la sua famiglia devono, poi, prendere contatti con il proprio Comune di residenza ai fini dello svolgimento dei successivi adempimenti.
Il referente dell'Ente locale, unitamente al referente dell'Unità multidisciplinare, convocano il disabile o la sua famiglia per la compilazione e la firma della scheda di impegno di cui al modello "C", allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa, dove, tra l'altro, su indicazione dell'Unità multidisciplinare e del referente dell'ente locale, vengono individuate le diverse tipologie di prestazioni che devono essere rese al disabile.
Qualora sia un operatore esterno alla famiglia a fornire le prestazioni assistenziali deve anch'egli partecipare all'incontro.
In quella stessa sede viene elaborato il programma assistenziale inerente il disabile in questione e sottoscritta da parte dello stesso o della famiglia la richiesta al comune per accedere al contributo.
La richiesta va redatta secondo il modello di cui all'allegato "F", che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
E' competenza dell'Unità multidisciplinare, in collaborazione con il referente dell'ente locale, verificare semestralmente le modalità di svolgimento del servizio, la qualità delle prestazioni erogate nonché, all'occorrenza, rivedere la situazione e proporre nuovi o diversi interventi assistenziali. Ai fini della verifica di che trattasi viene utilizzata una scheda, secondo il modello "D" allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso, controfirmato dal referente dell'Unità multidisciplinare e dal referente dell'ente locale.
Il beneficio in questione viene sospeso qualora il disabile venga ricoverato per un periodo superiore ad un mese presso strutture ospedaliere, case di cura, RSA, comunità alloggio, strutture temporanee e di emergenza, ecc., e riattivato solo al rientro del soggetto presso la propria abitazione. In casi particolari il beneficio può essere mantenuto qualora l'Unità multidisciplinare, in collaborazione con il referente dell'ente locale e con il referente della struttura ospitante, ritengano che la situazione complessiva del soggetto sia di tale gravità che la struttura stessa non è in grado di garantirgli un'assistenza adeguata alle necessità.
Il monte ore massimo convenzionale riconosciuto in termini economici è il seguente:
a) n. 20 ore settimanali nel caso in cui il disabile stia adempiendo all'obbligo scolastico o all'obbligo formativo ovvero sia inserito in un centro socio-educativo diurno di cui all'articolo 13 della l.r. 18/1996 sulla base di un piano educativo individualizzato predisposto dalla competente UMEA che ne preveda l'inserimento per un orario non superiore a venti ore settimanali;
b) n. 60 ore settimanali nel caso in cui il soggetto, stante la gravità della disabilità che presenta, viva stabilmente in casa ovvero, pur potendo essere trasportato su mezzi speciali, abbia bisogno, comunque, di assistenza continua in ogni spostamento;
c) n. 30 ore settimanali nel caso in cui il genitore o, nel caso di sua scomparsa, il fratello o la sorella conviventi con il disabile, che si trova nella condizione di cui al punto b) usufruisca del congedo di cui all'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (ex legge n. 53/2000 sui congedi parentali
La quantificazione del monte ore settimanale assegnabile a ciascun soggetto compete all'ente locale, sentita la competente Unità multidisciplinare.

ASSISTENZA EDUCATIVA
Il servizio di assistenza educativa è rivolto unicamente a quei disabili gravi per i quali l'Unità multidisciplinare per l'età evolutiva o per l'età adulta della ASL, i centri autorizzati ovvero le équipe comunali o le équipe di strutture convenzionate con i comuni ritengono necessario l'intervento di un operatore che abbia una specifica professionalità ed esperienza nel campo della disabilità il quale, nell'ambito del progetto educativo individualizzato, funge da rafforzo nello sviluppare le potenzialità residue del soggetto e nel creare o favorire le condizioni ottimali per un inserimento nel contesto sociale ove l'utente abitualmente vive.
Tale servizio è rivolto a minori e adulti che non abbiano superato i trentacinque anni di età.
Il monte ore massimo convenzionale assegnabile per ciascun soggetto in possesso dei requisiti dianzi indicati è così distinto:
a) soggetti da zero anni fino al compimento dei corsi di studio, esclusi quelli universitari e compresi i corsi di formazione professionale: 500 ore annue;
b) soggetti che hanno terminato i corsi di studio fino al compimento dei trentacinque anni: 800 ore annue.
Almeno ogni sei mesi gli organismi sopra citati, a seconda dei casi, procedono alla verifica del lavoro svolto dall'operatore e dei risultati raggiunti, nonché all'eventuale adeguamento dell'intervento in atto.
Qualora trattasi di interventi già in atto per i quali si chiede nel 2003 il rifinanziamento in favore dei medesimi soggetti, è necessario che la competente unità multidisciplinare dell'ASL, i centri privati autorizzati, le équipe comunali o le équipe di strutture convenzionate con i Comuni inviino, per le valutazioni del caso, al Comune di residenza di ciascun soggetto nonché al Comune e alla Comunità montana che eventualmente gestiscono l'intervento su delega, una relazione che indichi, rispetto agli obiettivi prefissati, i risultati raggiunti sulla base delle verifiche effettuate che giustifichino la prosecuzione del servizio.
La predetta relazione va obbligatoriamente trasmessa in copia ai coordinamenti d'ambito per la tutela delle persone disabili di cui all'articolo 1 bis della l.r. 18/1996.
Il monte ore massimo convenzionale previsto in relazione all'età di ciascun soggetto viene assegnato solo nel caso in cui gli organismi di cui sopra certifichino al competente ente locale, nonché al Comune e alla Comunità montana che eventualmente gestiscono il servizio su delega, situazioni di particolare gravità o, nel caso di servizio già in atto dall'anno precedente, situazioni per le quali una diminuzione del numero delle ore risulti di pregiudizio per i risultati prefissati.

Articolo 12, comma 1, lettera b) CENTRI SOCIO-EDUCATIVI
(L'intervento è descritto all'articolo 13).

Articolo 12, comma 1, lettera c) PROGETTI DI INTEGRAZIONE E SOCIALIZ-ZAZIONE
L'integrazione del disabile nel contesto sociale è una tra le finalità principali da perseguire. Vengono, pertanto, incentivate le iniziative realizzate presso strutture sociali aperte alla collettività in cui il disabile possa vivere momenti di aggregazione comunque finalizzati a svilupparne l'autonomia e le potenzialità sulla base del progetto educativo individualizzato, la cui verifica è affidata all'Unità multidisciplinare per l'età evolutiva o per l'età adulta ovvero agli altri organismi precedentemente citati.
Sono ammesse a finanziamento le spese inerenti il personale educativo o di animazione impiegato per le specifiche attività in favore dei soggetti disabili le quali devono comunque prevedere il coinvolgimento della collettività.

Articolo 12, comma 1, lettera e) TRASPORTO
I Comuni dell'ambito territoriale sociale attivano specifici servizi di trasporto individuale o collettivo, a seconda delle esigenze, attraverso mezzi propri, convenzioni con auto pubbliche o con organizzazioni del settore privato sociale.
Vengono ammessi a contributo il costo del carburante, la prestazione effettuata dall'autista del mezzo e dall'assistente accompagnatore, qualora previsto.
Solo nel caso in cui l'ente locale non abbia attivato servizi di trasporto, l'intervento di che trattasi è parimenti ammesso a finanziamento qualora sia la famiglia o lo stesso disabile ad effettuare con propri mezzi il trasporto; in tal caso viene ammesso a contributo il costo del carburante e dell'accompagnatore, qualora necessario.
Non è ammesso a finanziamento il servizio di trasporto scolastico ad eccezione di quello per la scuola dell'infanzia, la scuola superiore, l'università e per la frequenza ai corsi di formazione professionale.
E' inoltre ammessa a finanziamento la spesa per l'acquisto di pulmini attrezzati per il trasporto di disabili, da parte dei Comuni dell'ambito territoriale che gestiscono congiuntamente il servizio di trasporto.

Articolo 12, comma 1, lettera f) OGNI ALTRA ATTIVITA' VOLTA AL CONSEGUIMENTO DELLE FINALITA' DELLA LEGGE
ESIGENZE SPECIFICHE

Per l'anno 2003 non si procede al finanziamento dei progetti pilota in attesa di definire specifici criteri circa la tipologia degli interventi che tali progetti devono contenere nonché le modalità di verifica degli stessi.
Si procede, invece al finanziamento del servizio di ippoterapia, inteso quale esigenza specifica prevedendo un contributo sulla quota della spesa annua a carico della famiglia o del disabile stesso che usufruisce del servizio.

Articolo 13 CENTRI SOCIO-EDUCATIVI DIURNI
Il centro socio-educativo diurno è un punto di riferimento dal quale si diramano varie attività di pre-formazione professionale, terapie occupazionali, riabilitative, sportive, culturali, ricreative, sociali in cui vengono inseriti i disabili, sulla base di una precisa programmazione individuale, al fine di offrire loro una rete di servizi ottimali.
Nelle more dell'approvazione del regolamento circa i requisiti, le procedure e le modalità per l'accreditamento delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, in attuazione della l.r. 6 novembre 2002, n. 20, ogni centro socio-educativo diurno predispone un proprio regolamento in cui fissa, tra l'altro, in collaborazione con l'Unità multidisciplinare per l'età adulta, le modalità per la programmazione e gestione delle attività nonché della struttura prevedendo un comitato di coordinamento a prevalente componente istituzionale.
Il centro deve garantire il funzionamento per almeno 11 mesi nell'arco dell'anno, un'apertura di almeno 5 giorni la settimana per almeno 7 ore al giorno.
Sono ammesse a finanziamento le spese inerenti il personale del centro socio-educativo diurno nelle figure: del coordinatore del centro, che può anche essere un operatore privato esterno alla struttura, degli educatori, degli eventuali esperti di laboratorio e degli assistenti tutelari per un orario massimo pro-capite convenzionale di 36 ore settimanali.
Per quanto attiene il coordinatore del centro si applica lo stesso monte ore massimo convenzionale qualora egli svolga anche le funzioni di educatore all'interno della struttura.
Nel caso invece in cui sia un operatore privato esterno alla struttura il monte ore massimo convenzionale ammissibile è di 15 ore settimanali.
Sono inoltre ammesse a finanziamento le spese per l'acquisto di attrezzature e materiale strettamente necessario allo svolgimento delle attività del centro nonché le spese di gestione relative a: acqua, luce, riscaldamento e piccola manutenzione ordinaria.

Articolo 13 bis STRUTTURE RESIDENZIALI
Si soprassiede dal finanziamento delle spese inerenti l'istituzione e il funzionamento di micro strutture residenziali temporanee o permanenti in attesa:
a) dell'approvazione da parte della Giunta regionale del regolamento circa i requisiti, le procedure e le modalità per l'accreditamento delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, in attuazione della l.r. 20/2002;
b) dell'approvazione dell'atto regionale di indirizzo in materia di prestazioni socio-sanitarie.

Articolo 14, commi 2, 3 e 3 bis INTEGRAZIONE SCOLASTICA
Quanto più precoce è l'inserimento del bambino disabile in un contesto sociale protetto tanto più si favorisce lo sviluppo delle sue potenzialità psico-fisiche.
Vengono quindi incentivati gli interventi che gli enti locali pongono in essere per adeguare la programmazione svolta presso gli asili nido e le scuole materne a gestione comunale alle esigenze del bambino disabile.
Sono pertanto ammesse a finanziamento le spese che i Comuni singoli o associati e le Comunità montane sostengono per l'assegnazione di operatori educatori specializzati presso l'asilo nido e di personale docente specializzato presso la scuola materna a gestione comunale.
Il monte ore massimo convenzionale ammissibile di finanziamento per l'educatore specializzato che segue il soggetto inserito presso l'asilo nido è di 880 ore annue, 20 ore settimanali per 44 settimane - tenuto conto dei periodi di chiusura del nido - elevabili a 1320 annue, 30 ore settimanali per 44 settimane qualora il soggetto sia in situazione di gravità.
Il monte ore massimo convenzionale ammissibile di finanziamento per il docente specializzato che segue ciascun soggetto inserito presso la scuola materna a gestione comunale è di 720 ore annue, 20 ore settimanali, elevabili a 1080 annue, 30 ore settimanali, qualora il soggetto sia in situazione di gravità.
Viene inoltre ammessa a finanziamento la spesa che le predette amministrazioni sostengono per l'assegnazione alle scuole di ogni ordine e grado, ivi compresa la scuola superiore, di operatori che garantiscono l'assistenza scolastica per l'autonomia, la socializzazione e la comunicazione.
Il monte ore massimo convenzionale ammissibile a finanziamento per ciascun soggetto che usufruisce del servizio di che trattasi è di 432 ore annue, 12 ore settimanali, per 36 settimane. Qualora il soggetto sia in situazione di gravità il monte ore massimo convenzionale è elevabile a 648 ore annue, 18 ore settimanali.
L'intervento sopra indicato non deve essere sostitutivo né alternativo alle prestazioni fornite dall'insegnante di sostegno, ma integrativo delle stesse e quantificato caso per caso dalle Unità multidisciplinari dell'età evolutiva, UMEE, indipendentemente dal monte ore stabilito dall'amministrazione scolastica per gli insegnanti di sostegno.
Al fine di offrire all'alunno disabile frequentante la scuola superiore un concreto approccio col mondo del lavoro viene ammessa a finanziamento la spesa di un tutor che lo affianchi in stage formativi presso ditte, imprese, cooperative sulla base di un progetto redatto dalla UMEE in collaborazione con l'ente locale e la scuola frequentata dal disabile, la quale individua un proprio referente. Il tutor può essere identificato nell'assistente per l'autonomia e la comunicazione di cui all'articolo 13 della legge 104/1992 qualora abbia frequentato specifici corsi di formazione riferiti all'educazione dei soggetti disabili o sia in possesso di una esperienza almeno triennale nel campo della disabilità.
Il progetto può avere una durata massima triennale eventualmente prorogabile per ulteriori due anni.
Lo stage formativo può svolgersi in tutto o in parte in orario scolastico o extrascolastico e proseguire anche durante il periodo di chiusura estiva della scuola.
L'UMEE è referente per quanto riguarda la valutazione circa l'andamento dell'inserimento e ogni quadrimestre attiva una verifica con l'ente locale, la scuola e il tutor per stabilire eventuali modifiche o adattamenti del percorso in atto.
Il monte ore massimo convenzionale ammissibile a finanziamento è di 384 ore annue, 8 ore settimanali per 52 settimane. Se il tutor è identificato nell'assistente per l'autonomia e la comunicazione e lo stage si svolge in orario extrascolastico tale monte ore va a sommarsi a quello già stabilito per l'assistenza svolta in orario scolastico.

Articolo 16, comma 1, lettere a), b) e c) INTEGRAZIONE LAVORATIVA
Le provvidenze economiche di cui alla lettera a) sono estese anche alle spese sostenute nell'anno 2002 dai datori di lavoro privati nel caso in cui gli stessi, per ragioni diverse, non abbiano usufruito del beneficio per lo stesso anno 2002.
Le provvidenze economiche di cui alle lettere b) e c) sono concesse per non più di due anni consecutivi o per due volte a favore del medesimo soggetto che svolge la propria attività in proprio, tramite il telelavoro o che è inserito presso la medesima azienda.

Articolo 17, commi 1 e 2 TIROCINI E BORSE LAVORO
L'inserimento in ambiente lavorativo dei disabili si realizza attraverso le seguenti modalità:

TIROCINI: i tirocini, di cui al comma 1 dell'articolo 17, sono rivolti a quei disabili non collocabili in ambienti lavorativi che possiedono discrete capacità relazionali, di adattamento e di comunicazione per le quali l'inserimento in realtà produttive, ai fini terapeutici socio-assistenziali, può favorire lo sviluppo dell'autonomia personale e sociale.
Tale tipologia di intervento deve, comunque, far parte di un progetto educativo complessivo redatto dalla Provincia o dal Comune singolo od associato o dalla Comunità montana congiuntamente all'Unità multidisciplinare per l'età adulta della ASL o dal Dipartimento di salute mentale, qualora il soggetto interessato sia in carico allo stesso, sentito il Coordinamento d'ambito per la tutela delle persone disabili e deve prevedere lo svolgimento di attività diverse, non solo di tipo occupazionale, che trovano concreta applicazione sia presso una struttura specifica di riferimento che in ambito generico presente sul territorio.
La durata del tirocinio viene determinata nel piano educativo complessivo e l'attuazione dell'intervento richiede la presenza costante degli operatori preposti i quali verificano e relazionano semestralmente sull'andamento dell'inserimento.

BORSE LAVORO: le borse lavoro, di cui al comma 2 dell'articolo 17, si rappresentano quali tirocini finalizzati all'assunzione, disciplinati dall'articolo 13, comma 3, della legge 68/1999.
Sono rivolte a quei disabili che, pur non avendo ancora raggiunto una compiuta maturazione della personalità e/o acquisizione di professionalità, possiedono quelle abilità-potenzialità di base che possono essere sviluppate attraverso modalità propedeutiche all'inserimento lavorativo in contesti produttivi.
I progetti di tirocinio, tramite borsa lavoro, non possono superare i tre anni di durata e richiedono un adeguato supporto produttivo, educativo/formativo da parte degli operatori preposti.
All'Unità multidisciplinare per l'età adulta o al Dipartimento di salute mentale compete la verifica circa l'andamento dell'inserimento che va comunicata all'ente locale competente.
I tirocini, tramite borse lavoro, vanno attuati, di norma, mediante la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 11 della legge 68/1999.
In tal caso, l'Unità multidisciplinare per l'età adulta o il Dipartimento di salute mentale si raccordano con gli uffici competenti di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 68/1999 e con il comitato tecnico di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b) della medesima legge.

Articolo 20, commi 1 e 2 BARRIERE DI COMUNICAZIONE
Al fine di concorrere all'eliminazione delle barriere di comunicazione la Regione finanzia interventi che prevedono servizi di accompagno per i non vedenti e di interpretariato per non udenti.

Articolo 21, comma 1, lettere a), b) e c) AUSILI TECNICI
In riferimento all'intervento di cui alla lettera a) è ammessa a finanziamento la spesa per l'acquisto e l'installazione di automatismi di guida nell'auto di proprietà guidata dal disabile.
In riferimento all'intervento di cui alla lettera b) è ammessa a finanziamento la spesa necessaria per l'acquisto di un idoneo mezzo attrezzato, che non sia una normale autovettura ma un furgonato provvisto di elevatore, che consenta il trasporto del disabile motorio gravissimo che a causa della sua patologia non può essere trasportato all'interno dell'abitacolo di un'autovettura normale.
L'impossibilità da parte del disabile di poter essere trasportato all'interno dell'abitacolo di un'autovettura normale deve essere accertata da un medico specialista dell'ASL o di un centro privato autorizzato.
E' inoltre ammessa a finanziamento, in riferimento all'intervento di cui alla lettera b), la spesa per l'installazione su un'autovettura normale guidata da terzi di idonei ausili (sedile girevole, cinghie regolabili speciali, maniglie adattate, ecc.) che consentano al disabile motorio di essere trasportato in situazione di comfort e sicurezza.
In tal caso è ammessa a finanziamento soltanto la spesa per l'installazione degli ausili e non anche per l'acquisto del mezzo.
In riferimento all'intervento previsto alla lettera c) è ammessa a finanziamento la spesa per l'acquisto di computer (hardware) anche adattati e non anche di programmi didattici.

Articolo 27 PROGETTI A GESTIONE INTEGRATA
Per l'anno 2003 non si procede al finanziamento di progetti a gestione integrata in attesa che, in collaborazione con il coordinamento regionale per la tutela delle persone disabili, si definiscano criteri operativi e modalità omogenei per tutto il territorio regionale.


D) Modalità di impiego delle risorse e tetti di spesa Impiego delle risorse
Il fondo regionale è ripartito in percentuale tra i Comuni capofila degli ambiti territoriali sociali e le Province (queste ultime limitatamente agli interventi di cui all'articolo 17, commi 1 e 2) in maniera proporzionale alla cifra ammessa a finanziamento.
Per gli interventi di seguito elencati si procede come appresso indicato:
1) articolo 12, comma 1, lettera a) - Assistenza domiciliare indiretta al disabile in situazione di particolare gravità. Per il finanziamento dell'intervento viene utilizzata una quota parte delle risorse statali finalizzate alla disabilità grave (legge 162/1998), come previsto dalla delibera della Giunta regionale 25 settembre 2002, n. 1719, il cui ammontare verrà definito con successivo decreto dirigenziale;
2) articolo 12, comma 1, lettera e) - Servizio di trasporto di soggetti frequentanti la scuola superiore: percentuale di contributo: 40 per cento della cifra ammessa;
3) articolo 12, comma 1, lettera e) - Acquisto da parte dell'ente locale che gestisce il servizio di trasporto su delega di pulmini attrezzati: percentuale di contributo: 40 per cento della cifra ammessa;
4) articolo 13 - Centri socio-educativi diurni: percentuale di contributo: 50 per cento della cifra ammessa a finanziamento per il personale;
5) articolo 14, comma 3 - Integrazione scolastica presso la scuola superiore: percentuale di contributo: 40 per cento della cifra ammessa a finanziamento;
6) articolo 16, comma 1, lettera a) - Oneri previdenziali ed assistenziali: percentuale di contributo: 100 per cento della cifra ammessa;
7) articolo 17, commi 1 e 2 - Tirocini e borse lavoro realizzati presso enti pubblici: percentuale di contributo: 50 per cento della cifra ammessa;
8) articolo 17 - Tirocini e borse lavoro realizzati presso enti privati: percentuale di contributo: 80 per cento della cifra ammessa.
Al fine di favorire l'associazionismo tra enti locali, quale strumento che consente una migliore organizzazione e gestione dei servizi nonché una razionalizzazione delle risorse, ai Comuni che si associano per l'attuazione degli interventi, per i quali non viene stabilita, col presente atto, una percentuale già determinata, viene assegnata una percentuale di contributo maggiorata dell'80 per cento rispetto a quella assegnata per gli interventi realizzati dai Comuni singoli e comunque sino alla concorrenza massima di contributo pari al 90 per cento della spesa ammessa.
La maggiorazione di che trattasi non viene applicata per i sottoelencati interventi per i quali l'ente locale non assume una funzione gestionale diretta:
1) articolo 12, comma 1, lettera e) - Trasporto svolto da disabile o da un familiare;
2) articolo 12, comma 1, lettera a) - Assistenza domiciliare indiretta al disabile in situazione di particolare gravità;
3) articolo 12, comma 1, lettera f) - Ippoterapia;
4) articolo 16, comma 1, lettere b) e c) - Acquisto di attrezzature di lavoro;
5) articolo 21, comma 1, lettere a), b) e c) - Acquisto di automatismi di guida, di idonei mezzi attrezzati, di ausili da installare nell'auto che trasporta un disabile, di computer.

Tetti di spesa
Nei casi di: trasporto svolto dal familiare e assistenza domiciliare indiretta svolta dal familiare si individua un tetto massimo convenzionale di costo orario di euro 9,80.
Per quanto riguarda l'acquisto, da parte degli enti locali, di pulmini attrezzati, si individua un tetto di costo massimo convenzionale omnicomprensivo ammissibile di euro 51.645,00.
Per quanto riguarda l'acquisto di attrezzature e materiale necessari per lo svolgimento delle attività presso i centri socio-educativi diurni (articolo 13) si individua un tetto massimo convenzionale di costo di euro 516,00 annuo per ogni disabile frequentante.
Per quanto riguarda l'intervento di cui all'articolo 17 si individua un tetto massimo convenzionale di costo ammissibile così distinto:
a) tirocini finalizzati al potenziamento dell'autonomia personale e sociale nonché all'acquisizione di esperienze formative e di orientamento:
a1) per i soggetti che beneficiano delle provvidenze di legge (pensione di invalidità e/o indennità di accompagno): euro 103,00 mensili;
a2) per i soggetti che non beneficiano delle provvidenze di legge: euro 206,00 mensili;
b) tirocini tramite borse lavoro finalizzate al pre-inserimento lavorativo:
b1) per i soggetti che beneficiano delle provvidenze di legge (pensione di invalidità e/o indennità di accompagno): euro 154,00 mensili;
b2) per i soggetti che non beneficiano delle provvidenze di legge: euro 309,00 mensili.
Per quanto riguarda l'intervento di cui all'articolo 21, comma 1, lettera a) "Acquisto e installazione di automatismi di guida nell'auto di proprietà guidata dal disabile" si specifica che qualora trattasi di cambio automatico di serie il contributo regionale viene conteggiato su un tetto massimo convenzionale di costo di euro 1.549,00.
Per quanto riguarda l'intervento di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b) "Acquisto mezzi di trasporto privati per soggetti con disabilità gravissima" si individua un tetto massimo convenzionale di costo omnicomprensivo ammissibile di euro 28.405,00 per l'acquisto del mezzo attrezzato completo di elevatore e degli altri eventuali ausili necessari.
Non si fissa un tetto di spesa per quanto riguarda l'acquisto dei soli ausili da installare nell'autovettura normale che trasporta il disabile.

E) Modalità per la presentazione dei piani di intervento
Il Comune capofila dell'ambito territoriale sociale, con apposita deliberazione, presenta al servizio servizi sociali, unitamente al piano di zona per l'anno 2003, di cui alla deliberazione consiliare 1° marzo 2000, n. 306 e alla deliberazione della Giunta regionale 12 gennaio 2002, n. 1968, un piano relativo agli interventi di cui agli articoli 12, 13, 14, 16, 17, 20 e 21 della l.r. 18/1996 che i Comuni dell'ambito intendono realizzare nell'anno.
Anche le amministrazioni provinciali presentano, con apposita deliberazione, i progetti di tirocinio e borse lavoro di cui all'articolo 17, commi 1 e 2, della l.r. 18/96, entro lo stesso termine di presentazione del piano di zona.
I piani di intervento devono essere redatti ai soli fini dei finanziamenti della l.r. 18/1996, pertanto debbono attenersi scrupolosamente ai criteri e alle indicazioni fornite con il presente atto.
Il dispositivo della delibera di approvazione del piano di interventi deve indicare per gli interventi propri dell'ente locale l'ammontare della quota complessiva di cofinanziamento di cui lo stesso obbligatoriamente si fa carico, che può comprendere anche la parte del costo del servizio e/o intervento a carico dell'utente.
La deliberazione di approvazione del piano deve confermare il possesso, agli atti d'ufficio, delle attestazioni di handicap relative ai soggetti inseriti nel piano stesso.
Qualora il piano di interventi preveda provvidenze in favore di disabili in situazione di gravità per i quali si chiede il monte ore maggiorato, previsto con la presente delibera per alcuni interventi, va espressamente indicato nella deliberazione di approvazione del piano stesso, il possesso da parte degli utenti di che trattasi, dell'attestazione di handicap che riconosce tale specifico requisito (articolo 4 della legge 104/1992).
Qualora la delibera non contenga tale precisazione non sarà applicata in favore dei soggetti interessati la maggiorazione del monte ore previsto, col presente atto, per alcuni interventi.
Il servizio servizi sociali effettua controlli, anche a campione, al fine di verificare la reale rispondenza dei piani presentati ai servizi erogati e ai costi effettivamente previsti e sostenuti dagli enti locali richiedenti.
Il piano di interventi deve essere compilato su supporto informatico, sulla base del programma informatico fornito dal servizio servizi sociali e stampato su carta.
Il rappresentante legale del Comune capofila dell'ambito territoriale allega al piano di interventi una propria attestazione in cui dichiara d'aver verificato che il contenuto dei dati immessi e il contenuto riportato nel materiale cartaceo sono identici; ciò al fine di evitare difformità nei dati.
Qualora il piano di interventi contenga per la prima volta interventi proposti su delega di altri Comuni allo stesso devono essere allegate le deliberazioni di delega dei Comuni interessati.
Qualora trattasi di interventi già in atto è sufficiente che la deliberazione di approvazione del piano attesti l'avvenuta presentazione dei predetti atti formali di delega all'atto della presentazione del piano degli interventi dell'anno precedente.
Inoltre, il piano può prevedere anche interventi gestiti congiuntamente da Comuni di ambiti territoriali diversi. In tal caso viene individuato l'Ambito territoriale di riferimento il cui ente locale capofila, su delega formale dell'altro o degli altri ambiti, da allegare al piano di interventi, inoltra richiesta di contributo alla Regione. Gli interventi di che trattasi devono comunque essere inseriti all'interno dei piani di zona dei rispettivi ambiti territoriali.
Oltre alla deliberazione, al piano su carta, agli eventuali atti di delega e all'attestazione circa la corrispondenza dei dati, per i sottoriportati interventi deve essere trasmessa alla Giunta regionale la seguente documentazione accanto a ciascuno indicata:
1)articolo 12, comma 1, lettera a) Assistenza domiciliare indiretta al disabile in situazione di particolare gravità: per quei disabili, per i quali viene richiesto un monte ore settimanale superiore a 30 ore, occorre una dichiarazione dell'ente locale la quale attesti che il familiare avente diritto non usufruisce del congedo di cui all'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (ex legge n. 53/2000 sui congedi parentali);
2) articolo 13 - Centri socio-educativi diurni: dettagliata relazione circa l'attività svolta dal centro nell'arco dell'anno precedente, qualora trattasi di centro già funzionante, o l'attività che intende svolgere nell'anno, qualora trattasi di centro di nuova istituzione;
3) articolo 21, comma 1, lettera b) - Acquisto mezzi di trasporto privati per soggetti con disabilità gravissima: attestazione del medico specialista dell'ASL o di un centro privato autorizzato la quale motiva che il soggetto non può essere trasportato in una normale autovettura, pur se dotata di specifici adattamenti;
4) articolo 21, comma 1, lettera c): una dettagliata relazione, rilasciata dalla competente Unità multidisciplinare, che motivi la richiesta.

F) Modalità per la liquidazione ed erogazione del fondo
I contributi regionali vengono assegnati, liquidati ed erogati in due tranche: il 60 per cento all'atto della ripartizione dei fondi e il 40 per cento entro il 31 dicembre 2003 ad eccezione dell'intervento di assistenza domiciliare indiretta al disabile in situazione di particolare gravità il cui contributo viene liquidato ed erogato in unica soluzione.
Entro e non oltre il 28 febbraio 2004 l'ente locale capofila di ciascun ambito territoriale sociale e le province, per gli interventi di cui all'articolo 17, trasmettono alla Giunta regionale, in attuazione dell'articolo 68 della l.r. 11 novembre 2001, n. 31, delle schede informatizzate riassuntive degli interventi realizzati in esecuzione del piano finanziato, realizzate sulla base di un apposito programma predisposto dal servizio servizi sociali.

G) Disposizioni speciali
Una quota dello 0,75 per cento del fondo regionale per l'anno 2003 di cui all'articolo 21 della l.r. 18/1996, sino alla concorrenza massima di euro 67.139,00, è riservata al Comune di Potenza Picena quale contributo suppletivo per l'intervento di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a) "Assistenza domiciliare domestica" a fronte delle ingenti spese che deve sostenere per tale servizio rivolto a circa 260 disabili provenienti da altre regioni, dimessi dall'Istituto S. Stefano e divenuti cittadini residenti.


H) Deroghe
Il termine di presentazione delle richieste di contributo riguardanti l'intervento di assistenza domiciliare indiretta al disabile in situazione di particolare gravità è fissato al 31 ottobre 2003.
La richiesta di contributo, redatta con apposita deliberazione dell'ente locale capofila dell'ambito territoriale sociale, deve essere corredata, per ciascun soggetto, dalla seguente documentazione:
a) scheda di valutazione "A" rilasciata dalla commissione sanitaria provinciale il cui modello è approvato con la presente deliberazione ovvero scheda di valutazione "A" rilasciata dalla Commissione regionale di revisione di cui alla deliberazione della giunta regionale 10 novembre 2002 n. 1979; ;
b) dichiarazione di impegno, scheda "C".
Qualora trattasi di soggetti che hanno già usufruito del contributo per l'anno 2002, di cui al decreto dirigenziale n. 268/2002, la scheda di valutazione "A" da allegare è quella rilasciata, a suo tempo, dalla competente commissione sanitaria provinciale secondo il modello approvato con deliberazione n. 65/2002.
Relativamente ai medesimi soggetti occorre, inoltre, allegare la scheda "D" di verifica circa l'attuazione dell'intervento.
Relativamente ai soggetti per i quali si prevede un monte ore di assistenza superiore a 30 occorre che l'ente locale attesti per ciascuno, anche cumulativamente, che il genitore o, in caso di dipartita, il fratello o la sorella del disabile non usufruisce del congedo di cui all'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (ex legge n. 53/2000 sui congedi parentali).

Allegato A

REGIONE MARCHE
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N.__________

SCHEDA PER LA VALUTAZIONE DEL DISABILE
IN SITUAZIONE DI PARTICOLARE GRAVITA'
(L.R. 18/1996 e successive modificazioni : Assistenza domiciliare indiretta al disabile in situazione di particolare gravità)

Sig. ____________________________________________ nato a _______________________________

il ___________________ residente a _____________________ in via ____________________________


Disabilità e condizioni accertate che determinano una situazione di particolare gravità con grave limitazione dell'autonomia personale


Codice ICF

Condizione 1

Mobilità

cambiare e mantenere una posizione corporea (d 410 - d 429) 0 1 2 3 4 9

camminare e spostarsi (d 450 - d 465) 0 1 2 3 4 9

trasportare, spostare e maneggiare oggetti (d 430 - d 449) 0 1 2 3 4 9


Condizione 2

Cura della propria persona

mangiare/bere (d 550 - d 560) 0 1 2 3 4 9

bisogni corporali (d 530) 0 1 2 3 4 9

lavarsi/prendersi cura del corpo (d 510 - d 520) 0 1 2 3 4 9

vestirsi (d 540) 0 1 2 3 4 9


Condizione 3


Compiti e richieste generali intraprendere compiti semplici (d 2100) 0 1 2 3 4 9

eseguire la routine quotidiana (d 230) 0 1 2 3 4 9

gestire la tensione (d 240) 0 1 2 3 4 9



Condizione 4

Apprendimento e applicazione delle conoscenze

guardare (d 110) 0 1 2 3 4 9

pensare (d 163) 0 1 2 3 4 9

focalizzazione dell'attenzione (d 160) 0 1 2 3 4 9

lettura (d 166) 0 1 2 3 4 9


Condizione 5

Comunicazione

ricevere messaggi verbali (d 310) 0 1 2 3 4 9

ascoltare (d 115) 0 1 2 3 4 9

parlare (d 330) 0 1 2 3 4 9

scrivere messaggi (d 345) 0 1 2 3 4 9


Condizione 6 (Allegato sub A)

Grado di funzionalità dell'ambiente sociale e fisico 0 4



GIUDIZIO FINALE



Soggetto in situazione di particolare gravità SI NO


La Commissione dispone accertamento per revisione da effettuarsi tra: _____________________________

Data _____________________

LA COMMISSIONE

Presidente

Componente

Componente

Componente

Operatore sociale

Responsabile UMEA/UMEE

Segretaria

La valutazione del grado di limitazione di ciascuna abilità (0, 1, 2, 3, 4, 9) deve essere espletata secondo le seguenti linee:
0 = nessun problema
1 = problema lieve
2 = problema medio
3 = problema grave
4 = problema completo
9 = non applicabile

La condizione n. 6 si intende acquisita con il punteggio di 4.

I Codici ICF sono tratti dalla "Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute" Organizzazione Mondiale della Sanità - Edizione Erickson, 2002.

NOTA BENE: copia della presente scheda deve essere consegnata da parte del disabile o della sua famiglia al proprio Comune di residenza per i successivi adempimenti di competenza dell'ente locale.

Allegato sub A

AZIENDA UNITA'SANITARIA LOCALE N.___________
Unità Multidisciplinare per l'età ______________

SCHEDA PER LA VALUTAZIONE DELLA CONDIZIONE N. 6:
GRADO DI FUNZIONALITA' DELL'AMBIENTE SOCIALE E FISICO


Di cui alla scheda "A" per la valutazione del disabile in situazione di particolare gravità
(L.R. 18/1996 e successive modificazioni - Assistenza domiciliare indiretta al disabile in situazione di particolare gravità)

1. Numero familiari o altre persone che prestano assistenza 1 3 6
Il punteggio 1 viene assegnato a chi ha entrambi i genitori che possono farsi carico della situazione, ove il punteggio 3 viene assegnato a chi ha un solo genitore o il coniuge o altro familiare che si occupa dell'assistenza e il punteggio 6 viene assegnato a chi è completamente solo o a chi è assistito da familiari non conviventi.

2. Età dei familiari che prestano assistenza 1 2 3

Il punteggio 1 viene assegnato quando entrambi i genitori o il coniuge sono sotto i 50 anni, il punteggio 2 quando almeno uno dei genitori o il coniuge supera i 50 anni, il punteggio 3 quando entrambi i genitori o il coniuge hanno oltre i 65 anni. In caso di assenza dei genitori o del coniuge si prende in considerazione l'età del familiare che si occupa dell'assistenza.

3. Condizione di salute dei familiari che prestano assistenza 1 2 3
Il punteggio 1 viene assegnato a coloro i quali hanno familiari che si occupano dell'assistenza senza importanti problemi di salute, il punteggio 2 a chi, pur avendo più familiari che si occupano dell'assistenza, almeno uno di questi presenta gravi problemi di salute tali da limitare un'adeguata assistenza al disabile o comunque di rischiare di aggravare ulteriormente la propria salute; il punteggio 3 a chi ha i familiari che si occupano dell'assistenza con gravi problemi di salute tali da causare inadeguata assistenza al disabile o comunque di rischiare di aggravare ulteriormente la propria salute. Tale condizione va rilevata sulla base di documentazione sanitaria prodotta dall'utente (copia verbali d'invalidità civile o altre certificazioni) e valutata congiuntamente con il medico dell'Unità Multidisciplinare.

4. Presenza di altri familiari in situazione di disabilità, che necessitano di assistenza
1 3 6

Il punteggio 1 viene assegnato a chi non altri familiari conviventi in difficoltà, il punteggio 3 a chi ha un altro familiare convivente da assistere in maniera parziale e il punteggio 6 a chi si trova ad assistere uno o più soggetti disabili in maniera globale continuativa (tale situazione deve essere verificata attraverso documentazione sanitaria).

5. Collocazione dell'abitazione in relazione ai servizi 1 2 3
Il punteggio 1 viene assegnato a chi abita in una zona con elevata possibilità di accedere a servizi di svariato genere (trasporti, servizi socio-sanitari, servizi di prima necessità), il punteggio 2 a chi vive in una zona con limitata possibilità di accedere a servizi di svariato genere, il punteggio 3 a chi vive in zona con scarsa possibilità di accedere a servizi di svariato genere.

6. Utilizzo di altre forme di assistenza (domiciliare domestica o educativa, ovvero obiettori di coscienza o altro personale fornito dall'Ente locale, ecc.)
1 2 3


Il punteggio 1 viene assegnato a coloro che usufruiscono da 13 a 18 ore settimanali di assistenza, il punteggio 2 a coloro che usufruiscono da 7 a 12 ore settimanali, il punteggio 3 a coloro che usufruiscono da 0 a un massimo di 6 ore di assistenza settimanali.

7. Valutazione dell'efficacia dell'intervento richiesto in funzione della permanenza e autonomia della persona a domicilio

1 3 6
Il punteggio di 1 viene assegnato quando l'intervento si ritiene scarsamente efficace, il punteggio 3 quando l'intervento si ritiene parzialmente efficace, il punteggio 6 quando l'intervento si ritiene particolarmente efficace.



Acquisita Non acquisita
q q

Per l'équipe multidisciplinare:

Il Responsabile ___________________________
L'assistente sociale _______________________


Si considera pienamente acquisita tale condizione quando si raggiunge la metà dei punteggi massimi delle voci classificabili ovvero quando si raggiunge il punteggio massimo al punto 1 o 4.


Allegato B
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. _______
Unità Multidisciplinare per l'età ______________

RELAZIONE VALUTATIVA
(L.R. 18/1996 e successive modificazioni - Assistenza domiciliare indiretta al disabile in situazione di particolare gravità)

Sig.

Nato a ______________________________ il

Residente _____________________________ Via ______________________________ n.


Condizione n. 1

Mobilità








Condizione n. 2

Cura della propria persona








Condizione n. 3

Compiti e richieste generali







Condizione n. 4

Apprendimento e applicazione delle conoscenze







Condizione n. 5

Comunicazione







Il Responsabile
dell'Unità Multidisciplinare per l'età ____________
________________________________________
Allegato C

Comune di ___________________________

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N.___
Unità Multidisciplinare per l'età __________


DICHIARAZIONE DI IMPEGNO PER L'ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRETTA AL DISABILE
IN SITUAZIONE DI PARTICOLARE GRAVITA'


Io sottoscritto

Residente _____________________________ Via ______________________________ n.

in qualità di: familiare q (1)

operatore esterno q (1)


MI IMPEGNO ED OBBLIGO:

1) a garantire, nell'ambito del programma di assistenza domiciliare definito con l'Unità Multidisciplinare per l'età ______________________ e il Comune, le prestazioni assistenziali di seguito elencate in favore di:
Sig. ___________________________________ nato a ___________________ il ________________
Residente a _________________________________ Via ___________________________________

2) a collaborare con il referente dell'Unità Multidisciplinare e con il referente dell'ente locale per il puntuale svolgimento del programma assistenziale;

3) a comunicare tempestivamente all'ufficio competente dell'Amministrazione comunale l'eventuale ricovero del Sig. ________________________________ in altre strutture per periodi superiori a 1 mese.

________________
(1) Barrare la voce che interessa

ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI
A. Somministrazione dei pasti
B. Assistenza ed aiuto nella deambulazione, mobilizzazione, vestizione e nella gestione delle attività quotidiane
C. Controllo e sorveglianza notturni
D. Attività per il mantenimento di idonee condizioni igieniche dell'ambiente di vita del disabile
E. Attività di stimolo per il mantenimento di possibili relazioni sociali
F. Aiuto o controllo nell'espletamento delle normali attività quotidiane sia all'interno dell'abitazione che in rapporto con l'esterno

IL DICHIARANTE (2)
____________________________________________

Per l'Unità Multidisciplinare per l'età__________ Per l'Amministrazione comunale

_______________________________________ ___________________________________

Data ______________________

______________

(2) Familiare o operatore esterno
Allegato D


Comune di ___________________________

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE_____
Unità Multidisciplinare per l'età __________


SCHEDA DI VERIFICA CIRCA L'ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO


Disabile

residente __________________________________ Via

familiare referente Sig.

operatore esterno referente Sig.


Valutazione relativa a:

1) Cura dell'alimentazione 1 2 3

2) Assistenza e aiuto nella deambulazione, mobilizzazione, vestizione
e nella gestione delle attività quotidiane 1 2 3

3) Controllo e sorveglianza per il riposo notturno 1 2 3

4) Attività di mantenimento di idonee condizioni igieniche dell'ambiente
di vita del disabile 1 2 3

5) Attività di stimolo per il mantenimento di possibili relazioni sociali 1 2 3

6) Aiuto o controllo nell'espletamento delle normali attività quotidiane
sia all'interno dell'abitazione che in rapporto con l'esterno 1 2 3
Note valutative di sintesi:








Per l'Unità Multidisciplinare per l'età_________ Per l'Ente Locale


______________________________________ ___________________________________


Data ______________________



Allegato E/1

MODELLO DI DOMANDA REDATTA DAL DISABILE


Al Presidente della Commissione
sanitaria provinciale
c/o SERVIZIO DI MEDICINA LEGALE

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N._________
(capoluogo di provincia) _________
Via ___________________________
Città __________________________



Il/La sottoscritto/a sig./ra

Nato a ______________________________ il

Residente a _____________________________ Via ______________________________ n.

tel. ________________________

già riconosciuto "portatore di handicap in situazione di gravità" (ex articolo 3 legge 104/1992) dalla Commissione sanitaria dell'ASL n. ______________ di ____________________ in data ___________________


CHIEDE


di essere sottoposto a visita medico-collegiale da parte della Commissione sanitaria provinciale al fine della valutazione della condizione di "particolare gravità" (L.R. 18/1996 e successive modificazioni: Assistenza domiciliare indiretta al disabile in situazione di particolare gravità).

Allega la documentazione comprovante la situazione di particolare gravità (es.: certificato del medico curante, eventuale copia di cartelle cliniche e/o certificazioni specialistiche, ecc.).

Allega autocertificazione dello stato di famiglia secondo le modalità di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Firma ________________________________

Data _____________________________


Allegato E/2

MODELLO DI DOMANDA REDATTA DA TERZI


Al Presidente della Commissione
sanitaria provinciale
c/o SERVIZIO DI MEDICINA LEGALE

AZIENDA UNITA 'SANITARIA LOCALE N.______
(capoluogo di provincia) _________
Via ___________________________
Città __________________________



Il/La sottoscritto/a sig./ra

Residente a _____________________________ Via ______________________________ n.

in qualità di:

? familiare
? esercente la potestà o tutela

CHIEDE

per:

Nome e cognome

Nato a ______________________________ il

Residente a _____________________________ Via ______________________________ n.


tel. ________________________

già riconosciuto "portatore di handicap in situazione di gravità" (ex articolo 3 legge 104/1992) dalla Commissione sanitaria dell'ASL n. ______________ di ____________________ in data ___________________


che venga sottoposto a visita medico-collegiale da parte della Commissione sanitaria provinciale al fine della valutazione della condizione di "particolare gravità" (L.R. 18/1996 e successive modificazioni: Assistenza domiciliare indiretta al disabile in situazione di particolare gravità).

Allega la documentazione comprovante la situazione di particolare gravità (es.: certificato del medico curante, eventuale copia di cartelle cliniche e/o certificazioni specialistiche, ecc.).

Allega autocertificazione dello stato di famiglia del disabile secondo le modalità di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Firma ________________________________

Data _____________________________


Allegato F

Al Signor Sindaco del Comune di

_____________________________

DOMANDA DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO PER L'ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRETTA
AL DISABILE IN SITUAZIONE DI PARTICOLARE GRAVITA' - ANNO 2003
(L.R. 18/1996 e successive modificazioni - articolo 12, comma 1, lettera a)



Il/La sottoscritto/a

codice fiscale n.

Nato/a a ______________________________ il

Residente a _____________________________ Via ______________________________ n.

tel. ________________________


in qualità di:

q persona disabile in situazione di particolare gravità

q genitore

q familiare

q esercente la potestà o tutela per il sig./sig.ra _______________________________ persona disabile in

situazione di particolare gravità nato/a il ___________________ a _____________________________

residente in ____________________________ Via _______________________ tel ______________


CHIEDE il contributo previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera a) della l.r. 18/1996 e successive modificazioni per il servizio di assistenza domiciliare indiretta al disabile in situazione di particolare gravità fornito da un familiare, convivente o non con il disabile, ovvero da un operatore esterno, in regola con le norme contrattuali in materia di lavoro, individuato dal disabile stesso o dalla famiglia.
E' consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del codice penale secondo quanto prescritto dall'articolo 76 del d.p.r. 445/2000 e che, inoltre, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento, eventualmente emanato, sulla base della dichiarazione non veritiera (articolo 75 del d.p.r. 445/2000).

Dichiara che la persona disabile in situazione di particolare gravità:

q sta adempiendo all'obbligo scolastico o all'obbligo formativo;

q convive con un genitore o, nel caso di sua scomparsa, con un fratello o una sorella, il quale usufruisce
del congedo di cui all'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (ex legge n. 53/2000 sui
congedi parentali)

q vive stabilmente in casa.
Il richiedente
________________________________


Data _____________________________

______________________________________________


q Si allega copia fotostatica del documento di riconoscimento.

q La firma del richiedente viene apposta in presenza del dipendente addetto alla ricezione.

L' Addetto alla ricezione

Ass. Soc. __________________________


ovvero altro referente dell'Ente locale __________________________