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Delibera di Giunta - N.ro 2002/1122 - del 1/7/2002 
  OGGETTO: Direttiva per la promozione di progetti personalizzati 
  finalizzati a favorire le condizioni di domiciliarità e le opportunità di vita 
  indipendente dei cittadini in situazione di handicap grave (assegno di cura 
  e di sostegno).  
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  LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA  
  Viste: 
  - la legge 5 febbraio 1992, n.104 "Legge - quadro per l'assistenza, l'integrazione 
    sociale e i diritti delle persone handicappate"; 
 
  - la legge 21 maggio 1998, n.162 "Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n.104, 
    concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave"; 
 
  - la legge regionale 21 agosto 1997, n.29 "Norme per favorire le opportunità 
    di vita autonoma e l'integrazione sociale delle persone disabili& quot;; 
 
  - il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.109, come modificato dal decreto 
    legislativo 3 maggio 2000, n.130; 
 
  - la legge 8 novembre 2000, n.328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema 
    integrato di interventi e servizi sociali"; 
 
   
 
Constatato che le leggi sopracitate richiamano, in riferimento ai cittadini 
  disabili, principi ed obiettivi di prevenzione, di recupero funzionale, di integrazione 
  sociale e di superamento degli stati di emarginazione; 
  Considerato che assicurare ai cittadini disabili, anche in condizioni di gravità, 
  la possibilità di rimanere il più a lungo possibile nel proprio contesto familiare 
  e sociale si colloca non solo in quella logica di rispetto della dignità umana 
  e dei diritti di libertà ed autonomia, richiamati all'art.1 della già citata 
  legge n.104/92, ma rappresenta anche, sulla base delle esperienze fin qui maturate, 
  elemento di rilievo, fondamentale e riconosciuto, per contrastare rischi di 
  emarginazione sociale; 
  Considerato, altresì, che il perseguimento di tale possibilità può trovare efficace 
  realizzazione solo attraverso strategie di collaborazione tra il disabile stesso, 
  la sua famiglia e la rete dei servizi e delle opportunità disponibili sul territorio, 
  con modalità e sinergie da pattuirsi in sede di definizione del "progetto individuale 
  per il disabile" richiamato anche all'art.14 della legge n.328/2000; 
  Dato atto che, pur in presenza di altri servizi ed interventi a sostegno dell'autonomia 
  personale e della permanenza al domicilio, le famiglie al cui interno è presente 
  una persona disabile in situazione di gravità debbono comunque farsi carico 
  di rilevanti oneri di cura e assistenza; 
  Considerato pertanto che si rende indispensabile, al fine di garantire il pi&ugrav 
  e; a lungo possibile la permanenza della persona disabile nel proprio contesto 
  di vita, fornire alla famiglia ogni utile supporto e sostegno affinché possa 
  assolvere al meglio compiti di cura e assistenza nei confronti del proprio familiare; 
  Dato atto altresì che con la legge regionale 21 agosto 1997, n.29 sono già stati 
  promossi interventi finalizzati a favorire l'autonomia personale delle persone 
  in situazione di handicap grave, favorendone anche la permanenza nella propria 
  abitazione; 
  Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 246 del 25 settembre 2001 
  avente per oggetto "Programma degli interventi ed individuazione dei criteri 
  di ripartizione del fondo regionale socio-assistenziale e del fondo nazionale 
  per le politiche sociali per l'anno 2001 - L.R. 2/85 e Legge 328/2000 (proposta 
  della Giunta regionale in data 31 luglio 2001, n. 1776)", esecutiva ai sensi 
  di legge; 
  Richiamati, in particolare, il punto 3 lettera d) del dispositivo nonché il 
  punto C del programma degli interventi allegato, che prevedono l'adozione di 
  apposito atto deliberativo della Giunta regionale per la ripartizione, l'assegnazione 
  e l'impegno di spesa, tra gli altri, della somma di 3.917.325,58 € destinata 
  al Programma regionale per l'area anziani e disabili; 
  Dato atto che l'obiettivo generale del Programma regionale "valorizzazione e 
  sostegno delle responsabilità familiari", approvato con la citata deliberazione 
  del Consiglio regionale n.246/2001, per l'area disabili consiste nell'introduzione 
  sperimentale, secondo modalità da definire con direttiva regionale, dell'assegno 
  di cura per coloro che assistono persone disabili, in situazione di gravità, 
  per potenziarne le opportunità di permanenza al proprio domicilio; 
  Ritenuto pertanto di dover provvedere alla definizio ne delle modalità di attuazione 
  della introduzione sperimentale di strumenti per la predisposizione di progetti 
  personalizzati finalizzati a favorire la permanenza al domicilio e le opportunità 
  di vita indipendente di persone disabili in situazione di gravità, anche attraverso 
  l'assegno di cura e di sostegno;  
  Vista la propria deliberazione n.2503 del 26/11/2001 "Art.41 LR 2/85 - Progetto 
  di iniziativa regionale area anziani e disabili - anno 2001 - Assegnazione e 
  concessione di contributi ai Comuni sede di distretto in attuazione della deliberazione 
  del Consiglio regionale n.246/01"; 
  Considerato che al fine di semplificare le procedure di cui alla sopra richiamata 
  deliberazione n.2503 del 26 novembre 2001, si rende opportuno stabilire che 
  il Responsabile del Servizio regionale competente procederà ad assegnare ed 
  erogare i contributi di cui trattasi direttamente al Soggetto attuatore della 
  sperimentazione promossa con la p resente deliberazione, apportando le modifiche 
  necessarie all'elenco allegato n.1 della citata deliberazione n.2503/2001 e 
  ferma restando l'entità del contributo assegnato ad ogni ambito territoriale, 
  anche nel caso il Soggetto attuatore, sulla base della documentazione inviata 
  dal Comune sede di Distretto, risulti essere un Soggetto diverso dal Comune 
  sede di distretto medesimo, individuato tra quelli indicati al secondo capoverso 
  della direttiva allegata alla presente deliberazione; 
  Tenuto conto della positiva esperienza condotta, a seguito dell'applicazione 
  della propria deliberazione n.5105/1994, successivamente sostituita dalla deliberazione 
  n.1377/1999, con l'introduzione dell'assegno di cura a favore delle famiglie 
  disponibili a mantenere l'anziano non autosufficiente nel proprio contesto e 
  valutata pertanto positivamente l'opportunità di introdurre in via sperimentale 
  una modalità di intervento simile anche a favore dei cittadini disabili in situazione 
  di handicap grave; 
  Sentito in data 7 marzo 2002 e 28 marzo 2002 il parere della "Consulta regionale 
  per le politiche a favore delle persone disabili" di cui all'articolo 11 della 
  legge regionale 21 agosto 1997, n.29 "Norme per favorire le opportunità di vita 
  autonoma e l'integrazione sociale delle persone disabili"; 
  Acquisito il parere della Conferenza Regione - Autonomie locali nella seduta 
  del 27 maggio 2002; 
  Acquisito il parere della Commissione Consiliare Sicurezza sociale nella seduta 
  del 27 giugno 2002; 
  Dato atto, ai sensi dell'articolo 37, 4° comma, della LR 43/01 e della deliberazione 
  n.2774/01: 
  - del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Pianificazione 
    e Sviluppo dei Servizi Sociali e Socio - Sanitari Dr. Graziano Giorgi, in 
    merito alla re golarità tecnica della presente deliberazione; 
 
  - del parere favorevole espresso dal Direttore Generale Sanità e Politiche 
    Sociali Dr. Franco Rossi, in merito alla legittimità della presente deliberazione; 
  
 
 
Su proposta dell'Assessore alle Politiche Sociali, Immigrazione, Progetto Giovani 
  e Cooperazione internazionale - Gianluca Borghi; 
  A voti unanimi e palesi; 
  D E L I B E R A 
  - di emanare ai Comuni e alle Aziende USL la direttiva allegata, parte integrante 
    e sostanziale della presente deliberazione; 
 
  - di stabilire che il Responsabile del Servizio procederà ad assegnare ed 
    erogare i contributi di cui alla propria deliberazione n.2503 del 26 novembre 
    2001 al Soggetto attuatore della sperimentazione promossa con la presente 
    deliberazione individuato dai Comuni tra quelli indicati al secondo capoverso 
    della dir ettiva allegata, apportando le modifiche necessarie rispetto all'elenco 
    dei Comuni di cui all'allegato 1 della citata deliberazione n.2503/2001 e 
    ferma restando l'entità del contributo assegnato ad ogni ambito territoriale; 
  
 
  - di pubblicare la presente deliberazione e l'allegata direttiva nel Bollettino 
    Ufficiale della Regione Emilia Romagna. 
 
 
DIRETTIVA PER LA PROMOZIONE DI PROGETTI PERSONALIZZATI FINALIZZATI A FAVORIRE 
  LE CONDIZIONI DI DOMICILIARITÀ E LE OPPORTUNITÀ DI VITA INDIPENDENTE DEI CITTADINI 
  IN SITUAZIONE DI HANDICAP GRAVE (ASSEGNO DI CURA E DI SOSTEGNO). 
  I Comuni, sentiti gli altri soggetti istituzionali sottoscrittori dell'Accordo 
  di programma che approva il Piano di zona sperimentale ai sensi del punto 3) 
  del Programma degli interventi della Delibera del Consiglio regionale n.246 
  del 25/9/2001, individuano il Soggetto a ttuatore della sperimentazione di cui 
  alla presente direttiva.  
  Tale Soggetto, di norma il Comune sede di Distretto, ovvero altro Comune capofila, 
  ovvero altra forma associativa e di gestione prevista dalla normativa nazionale 
  e regionale vigente, predispone e approva il programma di ambito distrettuale 
  finalizzato ad attivare, in via sperimentale per il biennio 2002/2003, la predisposizione 
  di progetti finalizzati a favorire le condizioni di domiciliarità e le opportunità 
  di vita indipendente dei cittadini in situazione di handicap grave anche attraverso 
  l'introduzione sperimentale di un contributo economico, denominato "assegno 
  di cura e di sostegno", secondo le modalità e i criteri di seguito indicati. 
   
  1) Finalità dell'intervento  
  Finalità dell'intervento è quella di potenziare le opportunità di permanenza 
  nel proprio contesto di vita dei cittadini disabili in situazion e di gravità 
  riconoscendo un contributo economico a sostegno dell'accoglienza e del lavoro 
  di cura svolto dalle famiglie o da altri care givers al fine anche di 
  evitare, o posticipare il più a lungo possibile, il ricorso ai servizi residenziali. 
  Il Progetto personalizzato finalizzato a favorire il mantenimento della persona 
  disabile presso il domicilio è predisposto dai Servizi territorialmente competenti 
  sulla base di una valutazione globale del bisogno e di un progetto assistenziale 
  individualizzato, concordato con il disabile e/o la sua famiglia, per la realizzazione 
  del quale può essere previsto un contributo economico denominato assegno di 
  cura e di sostegno. 
  Tale contributo, alternativo al ricovero in strutture residenziali, integra 
  e non sostituisce l'accesso alle altre opportunità della rete dei servizi disponibili 
  sul te rritorio così come individuati nel Piano di Zona ed è erogato a riconoscimento 
  dell'impegno per attività socio-sanitarie richieste per il mantenimento al domicilio 
  di persone che necessitano di assistenza permanente, continuativa e globale 
  nella sfera individuale ed in quella di relazione. 
  In fase di valutazione, ai fini della determinazione della natura del bisogno 
  si tiene conto degli aspetti inerenti a: 
  funzioni psicofisiche;  
  natura delle attività del soggetto e relative limitazioni;  
  modalità di partecipazione alla vita sociale;  
  fattori di contesto ambientale, abitativo e familiare che incidono nella risposta 
  al bisogno e nel suo superamento.  
  2) Destinatari dell'intervento di contribuzione  
  I progetti personalizzati finalizzati al mantenimento al do micilio si rivolgono 
  alle persone in situazione di handicap grave e alle famiglie, al cui interno 
  vi sia un componente in situazione di handicap grave che presenti una forte 
  compromissione delle funzioni cognitive o totale dipendenza fisica, che si fanno 
  carico direttamente, o avvalendosi anche della collaborazione di persone non 
  appartenenti al nucleo familiare, di assicurare le prestazioni necessarie al 
  mantenimento della persona disabile stessa nel proprio domicilio, in adesione 
  ad un programma assistenziale personalizzato definito e concordato con i servizi 
  territoriali competenti. 
  Possono essere destinatari del contributo economico: 
  il cittadino disabile non autosufficiente ma autonomo il quale, pur non essendo 
  capace di svolgere da solo le normali attività quotidiane, è comunque capace 
  di auto determinare la propria esistenza e di costruire un proprio progetto 
  di vita;  
  Oppure, quando il disabile stesso non è in grado di compiere scelte autonome 
  o esprime il proprio volere in tal senso: 
  la famiglia del disabile stesso o altra famiglia che si rende disponibile ad 
  accogliere nel proprio ambito la persona disabile rimasta sola;  
  altri soggetti, anche non appartenenti al nucleo familiare, che avendo consolidati 
  e verificabili rapporti di assistenza con la persona disabile si rendono disponibili 
  alla convivenza presso il domicilio del disabile, ovvero ad ospitarlo presso 
  il proprio domicilio, ovvero a garantire una presenza a casa del disabile in 
  relazione alle sue necessità, così come definito nel programma assistenziale 
  personalizzato.  
  3) Compiti dei soggetti istituzionali coinvolti  
  Il Soggetto attuatore della sperimentazione, sentiti i soggetti istituzionali 
  sottoscrittori dell'Accordo di programma, approva il programma distrettuale 
  finalizzato alla re alizzazione di progetti personalizzati tesi a favorire le 
  condizioni di domiciliarità e le opportunità di vita indipendente dei cittadini 
  in situazione di handicap grave attraverso l'introduzione sperimentale dell'assegno 
  di cura e di sostegno. 
  I Comuni e le Aziende USL, promuovendo la collaborazione delle Associazioni 
  rappresentanti i disabili, assicurano la corretta informazione dei cittadini 
  sulle finalità proprie dei piani personalizzati finalizzati al mantenimento 
  della persona disabile al domicilio (assegno di cura e di sostegno), precisando 
  che non si tratta di un contributo economico "a domanda individuale" quanto 
  piuttosto di uno strumento di intervento che integra e non sostituisce gli altri 
  servizi territoriali domiciliari e semi-residenziali. 
  Nel programma della sperimentazione devono essere individuati: 
  il Soggetto attuatore ed il Servizio competente a livello distrettuale alla 
  predisposizione dei progetti di assistenza individualizzati finalizzati al mantenimento 
  al domicilio della persona disabile anche mediante l'assegno di cura e di sostegno; 
   
  l'équipe multiprofessionale e gli strumenti tecnici per la valutazione globale 
  della situazione di bisogno della persona e per la predisposizione del relativo 
  progetto di assistenza individualizzato;  
  le risorse finanziarie da finalizzare ai progetti personalizzati di mantenimento 
  al domicilio, anche attraverso l'assegno di cura e di sostegno;  
  i criteri di priorità e di utilizzo delle risorse finalizzate;  
  la data di avvio e la data di conclusione della sperimentazione, che comunque 
  non potrà concludersi oltre il 31 - 12 - 2003;  
  le modalità di verifica e controllo, che debbono prevedere la partecipazione 
  anche del cittadino disabile e/o dei suoi familiari.  
  Al termine del periodo di sperimentazione i servizi territorialmente competenti 
  assicurano, anche attraverso altri interventi, la continuità dei progetti assistenziali 
  avviati anche al fine di evitare rischi di istituzionalizzazione. 
  La Regione, valutati gli esiti della sperimentazione, si impegna comunque a 
  sostenere la realizzazione di progetti finalizzati a contenere i rischi di istituzionalizzazione. 
  Alla realizzazione in via sperimentale dei progetti personalizzati per i cittadini 
  disabili attivati mediante l'assegno di cura e di sostegno concorrono gli stanziamenti 
  di cui alla Deliberazione della Giunta regionale n.2503/01 e risorse proprie 
  dei Comuni. 
  Al finanziamento della sperimentazione dei piani personalizzati finalizzati 
  al mantenimento al domicilio per i cittadini disabili possono altres&igr ave; 
  concorrere gli stanziamenti di cui: 
  alla Deliberazione della Giunta regionale n.2952 del 28 dicembre 2001 "Assegnazione 
  e concessione contributi ai Comuni sede di distretto della Regione Emilia Romagna 
  per progetti di intervento a favore di soggetti in situazione di handicap grave. 
  Legge 21 maggio 1998, n.162";  
  alla Deliberazione della Giunta regionale n.2953 del 28 dicembre 2001 "Assegnazione 
  e concessione contributi ai Comuni sede di distretto della RER per interventi 
  in favore dei cittadini sordociechi e pluriminorati sensoriali (Legge 28 agosto 
  1997 n.284)", limitatamente ad assegni di cura erogati a favore di cittadini 
  con gravi minorazioni visive associate ad altri deficit.  
  Successivamente potranno essere previste anche altre forme di finanziamento. 
   
  Criteri di priorità per la sperimentazione  
  Nel programma della sperimentazione devono essere definiti i criteri di 
  priorità sulla base delle situazioni di bisogno rilevate a livello distrettuale 
  ed in relazione all'offerta dei servizi esistenti. 
  Ai fini della sperimentazione dell'assegno di cura si propone di assumere come 
  priorità gli interventi a favore di persone in età adulta (19 - 64 anni), con 
  disabilità gravi o gravissime, per le quali i Servizi sociali del territorio 
  non abbiano ancora predisposto alcun progetto di assistenza individualizzato, 
  nonché i nuclei familiari in cui sono presenti più persone in situazione di 
  handicap e le persone disabili che vivono sole. 
  Nella definizione dei criteri di priorità è altresì opportuno tenere conto della 
  disponibilità effettiva di risorse a disposizione del nucleo familiare e del 
  disabi le solo. 
   
  5) Procedure  
  Il Servizio competente alla predisposizione dei piani personalizzati finalizzati 
  al mantenimento al domicilio attiva l'équipe multiprofessionale che valuta le 
  condizioni di bisogno del disabile ed elabora il programma assistenziale individualizzato. 
  Al fine di garantire un'adeguata attività di valutazione della situazione di 
  bisogno, nonché l'attuazione e l'efficacia degli interventi previsti dal programma 
  di assistenza individualizzato, il Servizio competente individua un Responsabile 
  del caso che di norma è membro e partecipa alle attività dell'équipe multiprofessionale. 
  Il Responsabile del caso valuta: 
  la possibilità di assicurare il programma assistenziale individualizzato nel 
  contesto abitativo del disabile;  
  l'eventuale disponibilità della famiglia ad assi curare le attività socio-sanitarie 
  previste nel programma assistenziale individualizzato;  
  il rispetto del limite di reddito di cui al successivo punto 10).  
  Sulla base della disponibilità della famiglia, da sancirsi successivamente mediante 
  un accordo che definisce gli impegni assistenziali a carico della medesima, 
  il Responsabile del caso, previa verifica dei requisiti richiesti da parte del 
  Servizio competente, propone il contributo economico alla famiglia. 
  Il Servizio competente decide in merito agli interventi di sostegno del piano 
  personalizzato (assegno di cura e di sostegno), in conformità ai criteri di 
  priorità definiti a livello distrettuale secondo quanto previsto al punto 4). 
   
  6) Rapporti con le famiglie  
  Al fine di valorizzare e sostenere la "collaborazione" assistenziale della 
  famiglia e/o dei soggetti indicati al precedente punto 2, il Servizio competente 
  assicura una specifica attività informativa: 
  sulla rete delle opportunità e sull'acceso ai servizi;  
  sulla disponibilità di ausili;  
  sulle possibilità di adattamento del domicilio alle esigenze funzionali del 
  disabile.  
  Il Responsabile del caso è il costante riferimento per la famiglia nella gestione 
  complessiva della persona disabile. 
  Il Responsabile del caso, nell'ambito delle sue funzioni, controlla l'attuazione 
  del programma personalizzato di assistenza e verifica l'espletamento degli impegni 
  assunti dalla famiglia con i tempi e le modalità previste dal programma assistenziale 
  e riferisce al Servizio competente che, in caso di gravi inadempienze da parte 
  della famiglia rispetto agli impegni assunti, può proporre la revoca del contributo. 
   
  7) Contenuto e durata degli accordi  
  Nell'accordo debbono essere indicati: 
  il programma assistenziale personalizzato e gli obiettivi da perseguire;  
  le attività assistenziali che la famiglia e/o i soggetti indicati al precedente 
  punto 2 si impegnano ad assicurare;  
  la durata dell'accordo, che di norma non potrà avere durata inferiore a sei 
  mesi;  
  le modalità, gli strumenti ed i tempi della verifica da parte dei servizi e 
  da parte della famiglia;  
  l'entità del contributo, i tempi e le modalità di erogazione dello stesso.  
  Limitatamente al periodo della sperimentazione, l'accordo non potrà avere una 
  durata superiore a quella della sperimentazione medesima.< /P>  
  8) Compiti del Responsabile del caso 
  Il Responsabile del caso, anche attraverso una apposita scheda di valutazione, 
  controlla tra l'altro: 
  che il disabile sia adeguatamente assistito e si trovi in buone condizioni; 
   
  che siano rispettati il programma personalizzato e gli impegni assunti dalla 
  famiglia in particolare relativamente a:  
  igiene e cura della persona;  
  igiene e mantenimento dell'ambiente di vita;  
  condizione dell'alimentazione;  
  vita di relazione e socializzazione;  
  che vi sia un corretto utilizzo degli ausili forniti per la gestione delle attività 
  quotidiane e per la prevenzione ed il mantenimento delle condizioni di salute 
  della persona disabile;  
  che siano assolte le necessità della persona disabile in rapporto con l'ambiente 
  esterno e sul piano relazionale.  
  9) Entità dell'assegno di cura e di sostegno 
  L'entità del contributo è da prevedersi in relazione alla gravità della 
  condizione di non autosufficienza e non autonomia della persona disabile, alle 
  sue necessità assistenziali ed alle attività di assistenza garantite direttamente 
  dalla famiglia. 
  Nella fase sperimentale il contributo giornaliero è fissato di norma in 15,49 
  €. A fronte di situazioni di impegno assistenziale ridotto e nell'ambito di 
  progetti assistenziali individualizzati che prevedono il ricorso anche ad altri 
  servizi o interventi, il Servizio competente può proporre un contributo giornaliero 
  fissato in 10,33 €. 
   
  10) Verifica della condizione economica del nucleo familiare  
  La fruizione dell'assegno di cura e di sostegno è subordinata ad una verifica 
  della condizione economica del nucleo familiare del soggetto beneficiario, effettuata 
  sulla base delle modalità e dei limiti di seguito riportati. 
  Indicatore della Situazione Economica Equivalente  
  Per quanto concerne il requisito di carattere economico per l'accesso all'assegno 
  di cura e di sostegno, l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) 
  del nucleo familiare del soggetto beneficiario, calcolato secondo quanto previsto 
  decreto legislativo n. 109 del 31 marzo 1998 e successive modifiche ed integrazioni, 
  non dovrà essere superiore a 34.000 € annui. 
  Il Soggetto attuatore della sperimentazione è tenuto a svolgere la funzione 
  di controllo sulle domande presentate dai beneficiari, così come previsto all'articolo 
  4, comma 7, del decreto legislativo n.109 del 31 marzo 1998 e successive modifiche 
  ed integrazioni. 
  Per la compilazione della Dichiarazione sostitutiva unica ai fini del calcolo 
  dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) il destinario 
  dell'intervento di sostegno economico può fare riferimento agli enti e ai soggetti 
  previsti dal decreto legislativo n. 109 del 31 marzo 1998 e successive modifiche 
  ed integrazioni o a soggetti indicati dal Soggetto attuatore. 
  Criteri alternativi all'ISEE adottabili in via transitoria  
  Qualora sul territorio non risulti ancora possibile ricorrere all'utilizzo dell'ISEE 
  ed al fine di non ritardare l'avvio della sperimentazione, per la verifica della 
  condizione economica del nucleo familiare possono essere utilizzati, in alternativa 
  all'utilizzo dell'ISEE e comunque in via transitoria sino al 31 /12/2003, i 
  criteri di seguito indicati nelle successive lettera a), b) e c). 
  a) Formazione del reddito 
  Ai fini della determinazione del limite di reddito di cui alla successiva lettera 
  c) va considerata la somma dei redditi imponibili percepiti dai componenti il 
  nucleo familiare, considerati al netto di quanto dovuto ai fini IRPEF. Nel caso 
  il disabile per il quale viene concesso il beneficio sia titolare di indennità 
  di accompagnamento o analoga provvidenza, l'importo di tale prestazione non 
  si considera ai fini della determinazione del reddito familiare. Il reddito 
  da calcolare è quello percepito nell'anno solare precedente. Qualora sia documentabile 
  un sostanziale mutamento tra il reddito dell'anno in corso e quello dell'anno 
  precedente, è possibile fare riferimento (mediante autocertificazione) al reddito 
  presunto dell'anno in corso, previo impegno al rimborso del contributo qualora 
  il reddi to effettivo risultasse maggiore dei limiti indicati alla successiva 
  lettera d). La verifica periodica sul rispetto dei limiti massimi di reddito 
  coincide di norma con l'ultimo termine per la dichiarazione dei redditi delle 
  persone fisiche.  
   
  b)Composizione del nucleo familiare  
  Il nucleo familiare di riferimento, ai fini della determinazione del reddito 
  complessivo, è costituito da tutti i soggetti conviventi, compreso il disabile 
  senza eccezione alcuna.  
   
  c)Limiti di reddito per la concessione del contributo economico in relazione 
  al numero dei componenti il nucleo familiare: 
  numero componenti il nucleo limiti di reddito  
  - 1 persona 24.192,91 € 
  - 2 persone 31.145,45 € 
  - 3 persone 38.097,99 € 
  - 4 persone & #9;44.215,42 € 
  - 5 persone 49.777,15 € 
  - Ogni persona oltre le prime 5 4.243,21 € 
  Per ogni persona riconosciuta in situazione di handicap grave o anziano certificato 
  non autosufficiente presenti nel nucleo familiare, oltre la persona disabile 
  per la quale si propone l'assegno di cura e di sostegno, deve essere considerato 
  il limite di reddito della fascia superiore.  
  I limiti di cui sopra sono rivalutati annualmente, al 31/12, in misura pari 
  alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo calcolato dall'ISTAT, 
  con determinazione del Responsabile del Servizio competente. 
   
  11) Flussi informativi  
  I Soggetti attuatori della sperimentazione sono tenuti a trasmettere alla 
  Regione una relazione sulla sperimentazione effettuata alla data del 31/12/2002 
  e del 30/09/2003. 
 
 
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