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D.G.R. 1965 del 12.11.2002, LR n. 18/1996 e successive modificazioni ed integrazioni - criteri per la costituzione e la dotazione di personale delle unità multidisciplinari e modalità per la collaborazione delle stesse con le commissioni sanitarie di cui all'art. 4 della L. n. 104/92 e con gli organismi previsti dalla L. n. 68/99 (B.U.R., n. 126 del 29.11.2002).

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DEFINIZIONE E FINALITA' DELLE UNITA' MULTIDISCIPLINARI

- Le unità multidisciplinari sono unità operative semplici, con personale dedicato, dotate di autonomia gestionale e tecnico professionale, collocate a livello distrettuale o interdistrettuali quali servizi integrati territoriali di cui al Piano Sanitario Regionale 1998-2000, approvato con L.R. 20.10.98 n. 34.
Tali unità operative hanno compiti di informazione, prevenzione, diagnosi, cura e
riabilitazione, nonché di valutazione, programmazione e verifica degli interventi educativi,
riabilitativi, d'integrazione scolastica, sociale e lavorativa dei soggetti in condizione di difficoltà, di menomazione, disabilità e/o handicap, come indicato dal Piano Sanitario Regionale al paragrafo 4.2.3.4. "Servizi Integrati Territoriali".

- Tra le attività svolte dalle unità multidisciplinari particolare rilievo assume la prevenzione

- Le unità multidisciplinari svolgono funzioni di "Sportello unico" per la presa in carico degli utenti e per la gestione e il coordinamento degli interventi da attivare. Raccolgono e conservano in un unico fascicolo, che viene gestito nel rispetto della legge sulla privacy, copia della documentazione relativa a ciascun soggetto. Tale fascicolo raccoglie copia dei documenti eventualmente custoditi dai familiari e dei documenti prodotti da vari servizi della AUSL.

- Le Commissioni sanitarie, ex art. 4 L. n. 104/92 inviano alle unità multidisciplinari copia di tutta la documentazione, dalle stesse redatta, relativa ai soggetti riconosciuti in situazione di handicap.

- Le Commissioni per l'accertamento dell'invalidità civile di cui all'art. 1 della legge 15.10.90 n. 295 forniscono la documentazione in possesso, su richiesta delle unità multidisciplinari e per una adeguata presa in carico dell'utente.

- Le unità multidisciplinari assicurano l'integrazione socio-sanitaria, così come previsto dal Piano regionale per un sistema integrato di interventi e servizi sociali 2000/2002, approvato con deliberazione amministrativa n. 306 del 1 marzo 2000.
Collaborano, inoltre, con i presidi pubblici e privati di riabilitazione, accreditati ai sensi della normativa vigente, con gli enti locali, le autonomie scolastiche, i centri per l'impiego e le organizzazioni del privato sociale.


UNITA' MULTIDISCIPLINARE DELL'ETA' EVOLUTIVA - UMEE
- Le UMEE elaborano, dandone poi attuazione, percorsi d'integrazione e raccordo con il dipartimento materno-infantile, i pediatri di libera scelta ed ospedalieri, con i servizi di neuropsichiatria infantile e con gli altri servizi, anche residenziali, comunque interessati, con le unità multidisciplinari per l'età adulta e con i consultori familiari. Esse operano anche in favore di soggetti con disturbi dello sviluppo psicofisico dell'infanzia e dell'adolescenza.
- Ciascuna AUSL costituisce nel proprio territorio, ai sensi dell'art. 9, comma, 5 della L.r. n. 18/96, una o più UMEE, secondo l'organizzazione ritenuta più funzionale.
- Le AUSL, nella predisposizione delle piante organiche, prevedono le figure professionali di cui all'articolo 10 della L.r. n. 18/696, come stabilito dal Piano sanitario regionale e più precisamente:
Specialisti ed operatori strutturati presso le UMEE: assistente sociale, neuropsichiatra infantile, operatori della riabilitazione, psicologo, pedagogista, ove già attribuito all'UMEE;
Specialisti ed operatori non strutturati: fisiatra, specialisti consulenti per la patologia segnalata, altri tecnici della riabilitazione.

- All'interno delle unità multidisciplinari, tra le figure ivi strutturate a tempo pieno, i direttori generali individuano un responsabile.
- Ai fini della costituzione delle UMEE, i Direttori generali provvedono, entro centoventi giorni dalla approvazione della presente deliberazione, a determinarne la dotazione organica. Il relativo provvedimento aziendale è sottoposto al controllo preventivo della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 28, comma 2, lettera c), della L.r. 17 luglio 1996, n. 26 e successive modificazioni e della deliberazione della Giunta regionale del 9.5.2001, n. 943. La deliberazione, concernente il suindicato controllo preventivo, è adottata su proposta congiunta del Servizio Servizi Sociali e del Servizio Sanità della Regione. La consistenza della dotazione organica, che deve in ogni caso essere basata sull'analisi dei bisogni della popolazione di riferimento e sulla programmazione annuale e pluriennale delle attività, deve essere definita in ambito aziendale dai Direttori generali con riferimento ai nuovi ambiti territoriali dei distretti in corso di definizione da parte dei competenti organi regionali coincidenti con gli ambiti territoriali sociali, previsti dal Piano regionale per un sistema integrato di interventi e servizi sociali 2000/2002
- Gli operatori che compongono le UMEE debbono possedere competenze ed esperienze specifiche nel campo dell'età evolutiva, dare garanzia di stabilità dei componenti, di unitarietà e continuità degli interventi professionali.


UNITA' MULTIDISCIPLINARE DELL'ETA' ADULTA - UMEA
- Le UMEA elaborano ed attuano percorsi d'integrazione e raccordo con i dipartimenti e/o servizi di neurologia e riabilitazione, il dipartimento di salute mentale, i medici di medicina generale, il servizio di assistenza domiciliare integrata (ADI), le residenze socio-sanitarie e con altri servizi, anche residenziali, comunque interessati.
- Ciascuna AUSL costituisce nel proprio territorio ai sensi dell'art. 9, comma 5, della L.r. n. 18/96, una o più UMEA, secondo l'organizzazione ritenuta più funzionale.
- Le AUSL, nella predisposizione delle piante organiche, prevedono le figure professionali di cui all'articolo 11 della L.r. n. 18/86, come stabilito dal Piano sanitario regionale e più precisamente:
Specialisti ed operatori strutturati presso l'UMEA: assistente sociale, educatore professionale/
/operatore della riabilitazione, fisiatra, neurologo, psicologo sociologo;
b) Specialisti ed operatori non strutturati: altri tecnici della riabilitazione, specialisti consulenti
per la patologia segnalata.

- All'interno delle unità multidisciplinari, tra le figure ivi strutturate a tempo pieno, i direttori generali individuano un responsabile.

Ai fini della costituzione delle UMEA, al cui composizione è stabilita all'art. 11, comma 1, della L.r. n. 18/96, i direttori generali provvedono, entro centoventi giorni dall'adozione della presente deliberazione, a determinarne la dotazione organica. Il relativo provvedimento aziendale è sottoposto al controllo preventivo della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 28, comma 2, lettera c), della L.r. 17 luglio 1996, n. 26 e successive modificazioni e della deliberazione della Giunta regionale del 9.5.2001, n. 943. La deliberazione, concernente il suindicato controllo preventivo, è adottata su proposta congiunta del Servizio Servizi Sociali e del Servizio Sanità della Regione. . La consistenza della dotazione organica, che deve in ogni caso essere basata sull'analisi dei bisogni della popolazione di riferimento e sulla programmazione annuale e pluriennale delle attività, deve essere definita in ambito aziendale dai Direttori generali con riferimento ai nuovi ambiti territoriali dei distretti in corso di definizione da parte dei competenti organi regionali coincidenti con gli ambiti territoriali sociali, previsti dal Piano regionale per un sistema integrato di interventi e servizi sociali 2000/2002.
- Gli operatori che compongono le UMEA debbono possedere competenze ed esperienze specifiche nel campo dell'età adulta, dare garanzia di stabilità dei componenti, di unitarietà e continuità degli interventi professionali.

OMOGENEITA' DEGLI INTERVENTI SANITARI
- Al fine di assicurare l'omogeneità degli interventi sanitari, è costituito, presso ciascuna AUSL, un Coordinamento dek quale fanno parte: i responsabili delle UMEE e delle UMEA, delle Commissioni sanitarie di cui all'art. 4 della legge n. 104/92, delle Unità valutative distrettuali nonchè specialisti di settore che collaborano con l'area distrettuale.
Il Coordinamento è convocato almeno ogni sei mesi dal direttore sanitario o dal direttore di distretto sanitario da lui delegato.
In particolare, il Coordinamento:
a. svolge attività di collegamento per gli aspetti organizzativi generali riguardanti l'intervento sanitario sull'handicap;
b. promuove studi epidemiologici volti a definire incidenza, prevalenza e gravità dell'handicap nel territorio;
c. definisce, su proposta delle unità multidisciplinari, i bisogni formativi e di aggiornamento degli operatori delle stesse unità multidisciplinari.


RAPPORTO CON ALTRI ORGANISMI PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE E REGIONALE
- Al fine di assicurare l'omogeneità degli interventi si definiscono le seguenti modalità di collaborazione:
l'Unità valutativa distrettuale si avvale della presenza delle unità multidisciplinari per la presa in carico delle persone in situazione di handicap, per la valutazione dei bisogni e la ricerca delle risposte sanitarie e socio-assistenziali le quali saranno erogate direttamente dalle unità multidisciplinari o indirettamente tramite i servizi della AUSL o strutture accreditate. Per quanto riguarda l'ambito socio-sanitario saranno attivati, secondo la normativa vigente, tutti gli strumenti necessari per assicurare l'unitarietà dell'intervento.
Le Commissioni sanitarie di cui all'art. 4 della L. n. 104/92, nelle funzioni ad esse attribuite dalla normativa vigente, sono integrate con la presenza del responsabile o suo delegato e dell'assistente sociale dell' UMEE e dell' UMEA che hanno in carico il soggetto disabile e si avvalgono inoltre degli specialisti delle unità multidisciplinari stesse. Le UMEA ai fini della compilazione, da parte delle medesime Commissioni, delle schede per la definizione della capacità utile per lo svolgimento dell'attività lavorativa di cui al DPCM 13.1.2000: "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di collocamento obbligatorio dei disabili, a norma dell'art. 1, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68" collaborano all'accertamento collegiale di cui alla Legge n. 68/99 e alla compilazione delle stesse schede fornendo ogni informazione utile in loro possesso.Più specificatamente, allo scopo di individuare la capacità globale della persona disabile al fine di consentirne il collocamento "mirato" previsto dalla normativa sopra citata, le UMEA collaborano, ai fini dell'accertamento espletato dalla Commissione Sanitaria di cui alla Legge n. 104/92, alla redazione dell'apposita scheda relativa al "profilo socio-lavorativo" che formerà parte integrante della relazione conclusiva redatta ai sensi dell'art. 6 del DPCM 13.1.2000.
Le UMEA per favorire l'inserimento e l'integrazione lavorativa dei soggetti disabili collaborano con i Centri per l'impiego e i Servizi provinciali per la formazione e per il collocamento obbligatorio in un sistema di rete al fine di attivare uno spazio di mediazione tra handicap e sistema produttivo e garantire il monitoraggio in itinere dell'inserimento lavorativo.
Le UMEE e le UMEA collaborano con i Comuni e con le Commissioni sanitarie di cui all'art. 4 della Legge n. 104/92 ai fini della individuazione e della successiva valutazione dei portatori di handicap in situazione di particolare gravità rientranti nei benefici di cui all'art. 39 lettera l ter) della legge n 104/92 e della L.r. n. 18/96.

CENTRI E SERVIZI DI RIABILITAZIONE ACCREDITATI

Per lo svolgimento delle funzioni attribuite alle unità multidisciplinari, le AUSL, mediante accordi, possono avvalersi dei centri e presidi di riabilitazione funzionale, autorizzati e accreditati, operanti nell'ambito aziendale.
In tal caso questi ultimi devono trasmettere alle AUSL, con cadenza periodica, una comunicazione circa i casi trattati completa del progetto riabilitativo multidisciplinare inerente ciascun soggetto in carico.
Le prestazioni erogate nell'esercizio delle funzioni delle unità multidisciplinari di cui al comma uno sono parificate, ai fini economici, alle prestazioni ambulatoriali.