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Legge 6 novembre 2002
Disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale

B.U.R. n. 120 del 14.11.2002

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Art. 1 (Finalità e oggetto)
1. La Regione, mediante l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale, garantisce la qualità delle prestazioni socio-assistenziali e socio-sanitarie erogate.
2. La presente legge, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e del decreto del Ministro per la solidarietà sociale 21 maggio 2001, n. 308, disciplina i requisiti per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e per l'accreditamento delle strutture e dei servizi a ciclo diurno e residenziale.


Art. 2 (Soggetti destinatari)

1. Le strutture di cui alla presente legge sono gestite dai soggetti pubblici o privati di cui all'articolo 1, commi 4 e 5, della legge 328/2000, nel rispetto di quanto stabilito nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001 (Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie), e sono rivolte a:
a) minori, per interventi socio-assistenziali ed educativi integrativi o temporaneamente sostitutivi delle famiglie;
b) disabili, per interventi socio-assistenziali e socio-sanitari finalizzati al mantenimento ed al recupero dei livelli di autonomia della persona e al sostegno delle famiglie;
c) anziani, per interventi socio-assistenziali e socio-sanitari, finalizzati al mantenimento ed al recupero della capacità di autonomia della persona e al sostegno delle famiglie;
d) persone con problematiche psico-sociali, che necessitano di assistenza e risultano prive del necessario supporto familiare o per le quali la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o definitivamente impossibile o contrastante con il progetto individuale.


Art. 3 (Tipologie delle strutture)
1. Le strutture di cui alla presente legge sono articolate per tipologie funzionali in relazione alla natura del bisogno, all'intensità assistenziale ed alla complessità dell'intervento e vengono distinte ai sensi dei commi 2, 3 e 4.
2. Le strutture con funzione abitativa e di accoglienza educativa, caratterizzate da bassa intensità assistenziale, sono destinate a soggetti autosufficienti privi di un valido supporto familiare e distinte in:
a) strutture per minori: comunità familiare;
b) strutture per disabili: comunità alloggio;
c) strutture per anziani: comunità alloggio e casa-albergo;
d) strutture per persone con problematiche psico-sociali: comunità alloggio, comunità familiare, alloggio sociale per adulti in difficoltà e centro di pronta accoglienza per adulti.
3. Le strutture con funzione tutelare, caratterizzate da media intensità assistenziale, sono destinate a soggetti fragili e a rischio di perdita di autonomia, privi di un valido supporto familiare e distinte in:
a) strutture per minori: comunità educativa, comunità di pronta accoglienza, comunità alloggio per adolescenti;
b) strutture per disabili: comunità socio-educativa-riabilitativa;
c) strutture per anziani: casa di riposo;
d) strutture per persone con problematiche psico-sociali: casa famiglia, centro di accoglienza per ex detenuti o per soggetti comunque sottoposti a misure restrittive della libertà personale da parte dell'autorità giudiziaria, casa di accoglienza per donne, anche con figli minori, vittime di violenza o vittime della tratta a fine di sfruttamento sessuale.
4. Le strutture con funzione protetta, caratterizzate da un alto livello di intensità e complessità assistenziale, sono destinate a soggetti non autosufficienti che necessitano di protezione a ciclo diurno o di residenzialità permanente o temporanea con funzione di sollievo alle famiglie e sono distinte in:
a) strutture per disabili: residenza protetta e centro diurno socio-educativo-riabilitativo;
b) strutture per anziani: residenza protetta e centro diurno.


Art. 4 (Strutture per minori)
1. La comunità familiare di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), è una struttura educativa residenziale caratterizzata dalla convivenza continuativa e stabile di un piccolo gruppo di minori con due o più adulti che assumono le funzioni genitoriali.
2. La comunità educativa di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), è una struttura educativa residenziale a carattere comunitario, caratterizzata dalla convivenza di un gruppo di minori con un'équipe di operatori che svolgono la funzione educativa come attività di lavoro.
3. La comunità di pronta accoglienza di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), è una struttura educativa residenziale a carattere comunitario, caratterizzata dalla continua disponibilità e temporaneità dell'accoglienza di un piccolo gruppo di minori con un gruppo di educatori che a turno assumono la funzione di adulto di riferimento.
4. La comunità alloggio per adolescenti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), è una struttura educativa residenziale a carattere comunitario, caratterizzata dalla convivenza di un gruppo di ragazzi e ragazze con la presenza di referenti adulti.


Art. 5 (Strutture per disabili)
1. La comunità alloggio di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), è una struttura residenziale parzialmente autogestita destinata a soggetti maggiorenni in condizioni di disabilità, privi di validi riferimenti familiari, che mantengono una buona autonomia tale da non richiedere la presenza di operatori in maniera continuativa.
2. La comunità socio-educativa-riabilitativa di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b), è una struttura residenziale a carattere comunitario rivolta a persone maggiorenni in condizioni di disabilità, con nulla o limitata autonomia e non richiedenti interventi sanitari continuativi, temporaneamente o permanentemente prive del sostegno familiare o per le quali la permanenza nel nucleo familiare sia valutata temporaneamente o definitivamente impossibile o contrastante con il progetto individuale.
3. La residenza protetta di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), è una struttura residenziale destinata a persone, in condizioni di disabilità con gravi deficit psico-fisici, che richiedono un elevato grado di assistenza con interventi di tipo educativo, assistenziale e riabilitativo con elevato livello di integrazione socio-sanitaria.
4. Il centro diurno socio-educativo-riabilitativo di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), è una struttura territoriale a ciclo diurno rivolta a soggetti in condizioni di disabilità, con notevole compromis-sione delle autonomie funzionali, che abbiano adempiuto l'obbligo scolastico e per i quali non è prevedibile nel breve periodo un percorso di inserimento lavorativo o formativo.


Art. 6 (Strutture per anziani)

1. La comunità alloggio di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), è una struttura residenziale, totalmente o parzialmente autogestita, consistente in un nucleo di convivenza a carattere familiare per anziani autosufficienti che scelgono una vita comunitaria e di reciproca solidarietà.
2. La casa albergo di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), è una struttura residenziale a prevalente accoglienza alberghiera destinata ad anziani autosufficienti, costituita di spazi abitativi individuali o familiari di varia tipologia e di servizi collettivi a disposizione di chi li richiede.
3. La casa di riposo di cui all'articolo 3, comma 3, lettera c), è una struttura residenziale a prevalente accoglienza alberghiera destinata ad accogliere, temporaneamente o permanentemente, anziani autosufficienti che per loro scelta preferiscono avere servizi collettivi o che per senilità, per solitudine o altro motivo, richiedono garanzie di protezione nell'arco della giornata e servizi di tipo comunitario e collettivo.
4. La residenza protetta di cui all'articolo 3, comma 4, lettera b), è una struttura residenziale con elevato livello di integrazione socio-sanitaria, destinata ad accogliere, temporaneamente o permanentemente, anziani non autosufficienti, con esiti di patologie fisiche, psichiche, sensoriali o miste, non curabili a domicilio e che non necessitano di prestazioni sanitarie complesse.
5. Il centro diurno di cui all'articolo 3, comma 4, lettera b), è una struttura a regime semi-residenziale, con un elevato livello di integrazione socio-sanitaria, destinata ad accogliere anziani non autosufficienti, con esiti di patologie fisiche, psichiche, sensoriali o miste.


Art. 7 (Strutture per persone con problematiche psico-sociali)
1. La comunità alloggio di cui all'articolo 3, comma 2, lettera d), distinta per persone con disturbi mentali, per ex tossicodipendenti, per gestanti o per madri con figli a carico, è un servizio residenziale a carattere temporaneo o permanente per persone che, prive di validi riferimenti familiari o per le quali si reputi opportuno l'allontanamento dal nucleo familiare, necessitano di sostegno nel percorso di autonomia e di inserimento o reinserimento sociale.
2. La comunità familiare di cui all'articolo 3, comma 2, lettera d), è una struttura residenziale che accoglie, in via temporanea o permanente, soggetti svantaggiati, sia minori che adulti, anche con limitata autonomia personale, caratterizzata dalla convivenza continuativa, stabile ed impostata sul modello familiare, con persone adulte che svolgono la funzione di accompagnamento sociale ed educativo.
3. L'alloggio sociale per adulti in difficoltà di cui all'articolo 3, comma 2, lettera d), è una struttura residenziale che offre una risposta, di norma temporanea, alle esigenze abitative e di accoglienza alle persone con difficoltà di carattere sociale, prive del sostegno familiare o per le quali la permanenza nel nucleo familiare sia valutata tempora- neamente o permanentemente impossibile o contrastante con il progetto individuale.
4. Il centro di pronta accoglienza per adulti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera d), è una struttura residenziale a carattere comunitario dedicata esclusivamente alle situazioni di emergenza.
5. Il centro di accoglienza per ex detenuti o per soggetti comunque sottoposti a misure restrittive della libertà personale, da parte dell'autorità giudiziaria, di cui all'articolo 3, comma 3, lettera d), è una struttura residenziale a carattere comunitario che offre ospitalità completa o diurna ai medesimi.
6. La casa famiglia, di cui all'articolo 3, comma 3, lettera d), è una struttura residenziale destinata ad accogliere soggetti temporaneamente o permanentemente privi di sostegno familiare, anche con età e problematiche psico-sociali composite, improntata sul modello familiare e con la presenza stabile di adulti che per scelta svolgono funzioni educative e socio-assistenziali.
7. La casa di accoglienza per donne di cui all'articolo 3, comma 3, lettera d), è una struttura residenziale a carattere comunitario che offre ospitalità e appoggio a donne vittime di violenza fisica o psicologica, con o senza figli, e a donne vittime della tratta e dello sfruttamento sessuale, per le quali si renda necessario il distacco dal luogo in cui è avvenuta la violenza e l'inserimento in una comunità.


Art. 8 (Autorizzazione)
1. Tutte le strutture e i servizi di cui alla presente legge sono soggetti ad autorizzazione.
2. Sono, altresì, soggette ad autorizzazione le modificazioni delle strutture e dei servizi, già autorizzati ai sensi della presente legge, che comportano variazione dei requisiti stabiliti dal regolamento previsto all'articolo 9, comma 1.


Art. 9 (Requisiti delle strutture e dei servizi soggetti ad autorizzazione)
1. I requisiti, nonché le procedure e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione delle strutture e dei servizi previsti dalla presente legge, sono definiti dalla Giunta regionale con regolamento, sentita la Commissione consiliare competente, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, tenuto conto dei requisiti minimi fissati dalla normativa statale vigente.
2. I requisiti per l'autorizzazione delle strutture e dei servizi previsti dalla presente legge sono aggiornati, ogni qualvolta l'evoluzione tecnologica o normativa lo renda necessario, con le stesse modalità di cui al comma 1.



Art. 10 (Procedura per il rilascio dell'autorizzazione )
1. La domanda di autorizzazione è presentata dal soggetto titolare delle strutture e dei servizi al Comune nel cui territorio è ubicata la struttura. Nel caso di più tipologie, previste all'interno della stessa struttura, il soggetto titolare richiede l'autorizzazione per ciascuna tipologia.
2. Il Comune, accertata la sussistenza dei requisiti, rilascia l'autorizzazione entro novanta giorni dalla presentazione della domanda.
3. I Comuni inviano periodicamente alla Giunta regionale i dati informativi relativi alle strutture e ai servizi autorizzati e accreditati ai sensi della presente legge.


Art. 11 (Sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione)
1. Nel caso di violazione delle norme della presente legge, del venir meno dei requisiti o di altre disfunzioni, il Comune diffida il soggetto autorizzato a provvedere alla regolarizzazione o a presentare eventuali giustificazioni o controdeduzioni entro un congruo termine.
2. Il Comune, qualora non ritenga sufficienti le giustificazioni addotte o nel caso in cui sia trascorso inutilmente il termine di cui al comma 1, ordina la sospensione dell'autorizzazione fino a quando non siano rimosse le cause che hanno determinato il provvedimento.
3. Nel caso di gravi e ripetute infrazioni alle norme della presente legge e del regolamento di cui all'articolo 9, comma 1, nonché nel caso di mancato rispetto delle condizioni apposte nel provvedimento di autorizzazione o di gravi e ripetute disfunzioni, il Comune dispone la revoca dell'autorizzazione.
4. L'autorizzazione decade nei casi di:
a) estinzione della persona giuridica autorizzata;
b) rinuncia del soggetto autorizzato;
c) decesso della persona fisica autorizzata, fatto salvo l'esercizio provvisorio degli eredi ai sensi delle disposizioni vigenti.


Art. 12 (Verifica periodica dei requisiti e vigilanza)
1. Il Comune, anche avvalendosi dei servizi del dipartimento di prevenzione dell'Azienda USL competente per territorio e tenuto conto di quanto stabilito dal regolamento di cui all'articolo 9, comma 1, procede a verifiche ispettive tese all'accertamento della permanenza dei requisiti delle strutture e dei servizi di cui alla presente legge.
2. I soggetti titolari delle strutture e dei servizi di cui alla presente legge inviano al Comune, con periodicità annuale, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente la permanenza del possesso dei requisiti.
3. La Giunta regionale può disporre verifiche e controlli sulle strutture autorizzate e accreditate ai sensi della presente legge.


Art. 13 (Accreditamento)
1. L'accreditamento delle strutture e dei servizi previsti dalla presente legge è condizione per instaurare rapporti con i soggetti pubblici, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, e presuppone il possesso dei requisiti di qualità definiti ai sensi del comma 2.
2. I requisiti, le procedure e le modalità per l'accreditamento sono definiti dalla Giunta regionale con regolamento, sentita la Commissione consiliare competente, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
3. I requisiti per l'accreditamento delle strutture e dei servizi previsti dalla presente legge sono aggiornati, ogni qualvolta l'evoluzione tecnologica o normativa lo renda necessario, con le stesse modalità di cui al comma 2.
4. I Comuni provvedono all'accreditamento delle strutture e dei servizi previsti dalla presente legge, previa verifica dei requisiti e secondo le procedure e le modalità stabiliti con il regolamento di cui al comma 2.
5. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce i criteri per la definizione delle tariffe da corrispondere ai soggetti accreditati con i quali sono instaurati i rapporti di cui al comma 1.
6. La Giunta regionale, sentiti gli enti locali e la Commissione consiliare competente, in armonia con la programmazione sanitaria e sociale, determina, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il fabbisogno delle strutture protette per anziani e disabili.


Art. 14 (Norme transitorie e finali)
1. Le strutture già operanti alla data di entrata in vigore della presente legge, comprese quelle autorizzate provvisoriamente ai sensi delle deliberazioni consiliari n. 272 dell'8 marzo 1995 e n. 54 del 20 marzo 1996 e della deliberazione della Giunta regionale n. 25 del 10 gennaio 2000, devono adeguarsi alle disposizioni della presente legge, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 9, comma 1.
2. Le strutture di nuova istituzione già previste dalla programmazione regionale possono essere provvisoriamente autorizzate ai sensi delle deliberazioni di cui al comma 1.
3. Le case di riposo che hanno presentato domanda di autorizzazione per Nuclei di assistenza residenziale (NAR), presentano la domanda per residenza protetta per anziani, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 9, comma 1.
4. In sede di prima applicazione della presente legge, le procedure di accreditamento per le residenze protette non possono essere avviate dai Comuni in assenza dell'atto di fabbisogno di cui all'articolo 13, comma 6.
5. Sono abrogati gli articoli 9 e 41, comma 2, della l.r. 5 novembre 1988, n. 43 e il regolamento regionale 10 maggio 1989, n. 21.
6. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 9, comma 1, continuano ad applicarsi le norme abrogate dal comma 5 e le corrispondenti disposizioni emanate ai sensi della l.r. 43/1988.