Dal sito www.tutori.it
LA FONDAZIONE PROMOZIONE SOCIALE
Giuseppe D'Angelo
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"Il volontariato dei diritti ha messo altre solide radici".
Ripresa dall'opuscolo informativo della Fondazione promozione sociale, questa
espressione racchiude stringatamente le motivazioni portanti della neonata organizzazione
[1]: apportare nuova linfa per la realizzazione degli obiettivi ed il sostegno
delle attività proprie del cosiddetto "volontariato dei diritti".
La Fondazione promozione sociale sboccia lo scorso anno per volontà di Francesco
Santanera e dei suoi familiari. L'organizzazione è subito iscritta nel registro
delle Onlus - Organizzazioni non lucrative di utilità sociale [2], e di seguito
ottiene il riconoscimento di personalità giuridica da parte della Regione Piemonte
[3].
Nonostante la recentissima costituzione, la Fondazione però non nasce affatto
dal nulla. Anzi, affonda le proprie radici in quell'humus costituito dalle attività
e dalle esperienze pluridecennali delle associazioni aderenti al Csa
(Coordinamento sanità e assistenza fra i movimenti di base di Torino), e in
particolare delle associazioni Anfaa (Associazione nazionale famiglie
adottive e affidatarie), Aps (Associazione promozione sociale), Ulces
(Unione per la lotta contro l'emarginazione sociale), Utim (Unione per
la tutela degli insufficienti mentali).
La Fondazione promuove le iniziative necessarie per garantire i diritti fondamentali
ai cittadini non in grado di auto-difendersi, e in particolare delle persone
malate di Alzheimer o affette da altre forme di demenza senile, degli anziani
e adulti colpiti da altre patologie invalidanti e da non autosufficienza, dei
soggetti con gravi handicap di natura intellettiva, dei minori privi di adeguato
sostegno da parte dei loro congiunti. A questo proposito ricordiamo che la Fondazione
ha rilevato dal Csa il Comitato per la difesa dei diritti degli assistiti
ed ha acquisito dall'Ulces la Scuola dei diritti "Daniela Sessano".
La neonata organizzazione può contare su un patrimonio iniziale di 394.919,00
euro che, grazie alla sua rendita, le permette già di operare con una discreta
autonomia. Oltre a ciò, la Fondazione finanzia le proprie attività attraverso
le oblazioni, le donazioni di enti e persone singole e i lasciti.
Peraltro, le varie erogazioni possono anche essere rivolte a soddisfare quanto
previsto dall'art. 16 dello statuto ([4]), laddove è stabilito che la Fondazione
può prevedere anche l'assunzione diretta della difesa dei diritti e degli interessi
di persone non autosufficienti.
Infatti, la Fondazione può garantire che, in caso di non autosufficienza e incapacità
di autodifendersi, si prenderà cura della persona (o dei suoi cari) affinché
le venga assicurata una vita dignitosa, specialmente se ricoverata. Ricordiamo
subito, a scanso di equivoci, che in base all'art. 3 dello statuto, la Fondazione
non può erogare servizi sanitari e sociali di competenza dei Comuni e delle
Asl; opera, invece, perché sia garantita dagli enti gestori una qualità delle
prestazioni adeguata alle esigenze delle persone malate e/o assistite.
Ma a chi si rivolge l'art. 16 della Fondazione promozione sociale? Hanno bisogno
di una particolare difesa dei loro interessi le persone che, per una o più patologie
invalidanti (a seguito di morbo di Alzheimer, o di una grave forma di ictus,
…), siano divenute non autosufficienti, incapaci di provvedere ai propri interessi
oltrechè, nello stesso tempo, non siano presenti familiari o conoscenti disponibili
e capaci ad esercitare la difesa dei loro diritti, in particolare quelli riguardanti
la salute e l'assistenza. Dunque, si tratta di persone sole, al presente in
buona salute e magari con una non più giovane età, possono pensare al loro futuro
- non solo economicamente - e, in particolare, preoccuparsi del momento in cui
potranno rimanere infermi, non autosufficienti e non più in grado di decidere
per loro stessi. Questa ipotesi può riguardare direttamente ciascuno di noi
o i nostri cari. Hanno, altresì, la necessità di una tutela tutte le persone
con gravi handicap intellettivi qualora rimangano senza congiunti in grado di
prestare le necessarie cure o di difendere i loro interessi. I genitori di una
persona con handicap intellettivo grave possono concordare con la Fondazione
gli interventi - non sostitutivi di quelli dovuti per legge dalle Asl e dai
Comuni - relativi al dopo di noi. In questo secondo caso si tratta di
persone seguite dai propri familiari, i quali si preoccupano del futuro del
loro congiunto incapace di autodifendersi quando verrà meno la loro possibilità
di provvedervi direttamente.
In particolare la Fondazione promozione sociale, potrà verificare, per esempio:
se è adeguata la struttura ove il soggetto è ricoverato; se sono rispettati
gli standard previsti; se è presente nella struttura un numero sufficiente di
operatori, sanitari e non; se è adeguata alle esigenze la competenza, la professionalità
e il numero degli operatori; se l'assistenza erogata dal presidio risponde adeguatamente
(tempi e modi) alle esigenze del tutelato; se è posta nella giusta attenzione
la quotidiana igiene e cura della persona; se è corretta la contribuzione versata
per conto del tutelato per il suo ricovero; se è possibile in base alle disponibilità
economiche del tutelato garantirgli prestazioni aggiuntive a quelle fornite
dall'ente, che gli possano apportare maggior benessere e qualità della vita;
ecc.
Le suddette attività sono svolte a cura della Fondazione tramite il proprio
personale e/o i propri volontari nel rispetto delle indicazioni fornite dai
familiari, oppure - qualora già designato dall'autorità giudiziaria - dalla
persona o dall'ente che esercita la tutela.
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