Nuove norme sull'immigrazione
e sul lavoro irregolare.
Le risposte alle domande più frequenti*
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1) Chi può presentare la dichiarazione di emersione?
Sia la legge 189/2002 che il Decreto Legge 195/2002 prevedono che la dichiarazione
di emersione "è presentata dal richiedente, a proprie spese, agli uffici postali".
Poiché il richiedente è il datore di lavoro, è questi che dovrà recarsi agli
uffici postali per la presentazione della dichiarazione, ovvero conferire apposita
delega da presentare, da parte del delegato, unitamente ad un documento di riconoscimento
del delegante (vedi circolare n. 14).
2) In caso di più datori di lavoro, ognuno di essi deve presentare la dichiarazione
e pagare il contributo forfettario?
Si, ogni datore di lavoro è tenuto a presentare la dichiarazione ed a versare
per intero il contributo forfetario.
3) Che cosa vuol dire "occupati nei tre mesi antecedenti la data di entrata
in vigore della legge Bossi- Fini?
Il termine dei "tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore", dei provvedimenti
interessati, nei quali è necessario aver svolto il lavoro irregolare ai fini
della dichiarazione di regolarizzazione, vanno interpretati in combinato disposto
con le successive disposizioni contenute nella legge 189/2002, e non nella semplice
formulazione letterale, considerata a sé stante. Poiché il contributo forfettario
che il datore versa è "pari all'importo trimestrale corrispondente al rapporto
di lavoro dichiarato", deve prevalere l'interpretazione restrittiva della disposizione
di cui trattasi, per cui può essere regolarizzato solo il lavoratore occupato
almeno per i tre mesi antecedenti la data del 10 settembre 2002, e cioè dalla
data del 10 giugno 2002 (vedi circolare n. 14). Al riguardo. Farà fede la dichiarazione
del datore di lavoro.
4) Chi è in possesso di un permesso di soggiorno per motivi di turismo, di
studio o altro, può usufruire di questa procedura di regolarizzazione?
Si, colui che si trova regolarmente soggiornante in Italia con un permesso di
soggiorno rilasciato con motivazione diversa (turismo, affari, studio, richiesta
di aiuto, ecc.) può accedere alla procedura di regolarizzazione, purché sia
osservata la retribuzione minima prevista per il relativo contratto di lavoro.
5) La domanda deve essere inviata alla Prefettura-UTG di residenza del datore
di lavoro, del lavoratore o dove ha luogo la prestazione di lavoro?
Come indicato nelle istruzioni per la compilazione del modulo per la regolarizzazione
di colf e badanti la Prefettura di competenza a cui presentare la domanda è
quella di residenza del datore di lavoro o quella del luogo dove viene svolta
l'attività lavorativa. Per il lavoro subordinato, in aggiunta alle predette
possibilità, viene indicata anche la Prefettura dove ha sede l'impresa.
6) Il lavoratore che non ha documento di riconoscimento in corso di validità,
può essere regolarizzato?
La domanda di regolarizzazione può essere presentata anche a favore di un extracomunitario
con documento di riconoscimento scaduto, non ancora rinnovato. In ogni caso,
all'atto della sottoscrizione del contratto, il lavoratore deve essere in possesso
di un documento di identificazione in corso di validità. E' ammesso anche l'attestato
di identità rilasciato dalla Rappresentanza Diplomatica del proprio Paese. In
fase di rinnovo, però, il lavoratore dovrà comunque essere munito del passaporto
in corso di validità.
7) Può essere regolarizzato un richiedente asilo?
Il richiedente asilo, in attesa dell'audizione innanzi alla competente Commissione
per il riconoscimento dello status di rifugiato, può accedere alla regolarizzazione,
senza sospendere o annullare l'iter procedurale attivato per il riconoscimento
stesso. Se successivamente gli verrà riconosciuto lo status di rifugiato, potrà
convertire per il permesso di soggiorno per lavoro in quello più favorevole
collegato allo status di rifugiato.
8) Nel caso in cui il datore di lavoro sia impossibilitato a sottoscrivere
il contratto, è consentita la sottoscrizione del contratto da parte di un altro
soggetto?
Si, nel caso di impossibilità per il datore di lavoro di presentarsi personalmente
per stipula del contratto (ad es. per gravi motivi di salute) è sufficiente
una procura in carta semplice non autenticata, accompagnata da un documento
del datore di lavoro e dalla relativa fotocopia. Per ragioni connesse allo stato
di salute, in base a quanto previsto dall'art.4 della legge 445/2000, sono inoltre,
autorizzati alla sottoscrizione il coniuge, i figli, i parenti in linea retta
collaterale fino al terzo grado, in possesso della relativa documentazione attestante
lo status. Il necessario accertamento dell'identità del dichiarante dovrà essere
effettuato dal pubblico ufficiale all'atto della convocazione.
9) Nel caso di soggetto affetto da patologia o handicap che ne limiti l'autosufficienza,
i parenti di cui all'art.4 del DPR 445/2000 possono sottoscrivere il modulo
di dichiarazione di emersione?
Si, possono sottoscrivere i moduli i congiunti di cui al richiamato art.4 (il
coniuge, i figli, i parenti in linea retta o collaterale fino al terzo grado).
Il necessario accertamento dell'identità del dichiarante e del rapporto di parentela
(da dimostrarsi, da parte del dichiarante, con apposita documentazione) dovrà
essere effettuato dal pubblico ufficiale all'atto della convocazione.
10) Può essere datore di lavoro di una collaboratrice domestica un familiare
(figlio) residente in una provincia diversa dal luogo della prestazione di lavoro
(casa genitore)?
Si. In questo caso è conveniente che la domanda venga presentata presso la Prefettura-UTG
nella provincia ove si svolge la prestazione di lavoro (e presumibilmente sede
di residenza del lavoratore).
11) Deve essere restituito il contributo forfettario versato qualora la richiesta
di regolarizzazione venga rigettata?
No. Tale contributo va considerato come versamento "una tantum" per la dichiarazione
del lavoratore "in nero" e non è prevista dalla legge la restituzione, venendo
a sanare la posizione irregolare pregressa del datore di lavoro.
12) A chi va presentato il ricorso del provvedimento di rigetto della richiesta
e quali saranno le conseguenze?
Il mero provvedimento di rigetto, essendo di natura amministrativa, è ricorribile
presso il T.A.R., da parte del datore di lavoro, nei tempi e nelle modalità
previste dalla legge. Allo straniero, quindi, viene notificato il rifiuto di
rilascio del permesso di soggiorno con invito ad allontanarsi dal territorio
nazionale entro 15 giorni. Nel caso in cui non si allontani spontaneamente,
qualora rintracciato, verrà espulso con provvedimento ricorribile presso il
Tribunale in composizione monografica, così come previsto dall'art.13, c. 8,
della legge n.189 del 30 luglio 2002.
13) La certificazione medica - richiesta in caso di regolarizzazione di "badante"
- può essere rilasciata dal medico di famiglia?
Si, non è necessaria alcuna documentazione clinica specialistica.
14) Il lavoratore extracomunitario che aspetta ancora la definizione della
domanda di sanatoria presentata nel 1998, può essere regolarizzato con questa
nuova procedura di emersione?
Si, se in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa.
15) Il minore straniero, divenuto nel frattempo maggiorenne, destinatario
di un provvedimento di rimpatrio assistito a cui non ha ottemperato, può essere
regolarizzato?
Si. Non è necessaria la revoca del provvedimento di rimpatrio in quanto è ormai
divenuto maggiorenne.
16) Qual è il termine per la consegna dei moduli?
Il termine per la consegna delle dichiarazione di emersione, relativo a colf
e badanti, è fissato al giorno 10 novembre 2002. Ma poiché tale giorno è festivo,
il termine viene prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (ex art.
2963 cc), ossia all'11 novembre 2002. Il termine per la consegna della dichiarazione
di legalizzazione del lavoro subordinato è fissato al giorno 11 novembre 2002,
in base al decreto legge 9 settembre 2002 n. 195, convertito definitivamente
in legge nella seduta del 9 ottobre 2002 alla Camera dei Deputati.
17) In caso di datori di lavoro plurimi la richiesta deve essere presentata
in un'unica busta?
No, le richieste dovranno essere presentate in buste separate, possibilmente
presentate contestualmente, per una più rapida connessione delle dichiarazioni,
che comunque sarà effettuata d'ufficio.
18) Quando il datore di lavoro deve garantire il pagamento del viaggio di
rientro del lavoratore straniero nel proprio paese? e qual è il datore di lavoro
su cui ricade questo onere?
La garanzia per il pagamento delle spese di viaggio è fornita dal datore di
lavoro alla Prefettura-UTG e non al lavoratore, disposto dalle Autorità competenti.
In caso di più datori di lavoro, gli stessi sono obbligati in solido. Si terrà
conto dei rapporti di lavoro in atto e per ultimo dichiarati.
19) Può essere regolarizzato un rapporto di lavoro che prevede una durata
di lavoro inferiore o superiore ad un anno?
Il rapporto di lavoro per colf e badanti deve essere almeno non inferiore ad
un anno essendo correlato al permesso di soggiorno che, in base alla norma,
viene rilasciato per la durata di un anno. La durata del rapporto di lavoro
subordinato, come precisa la legge, è a tempo indeterminato o di durata non
inferiore ad un anno.
20) Possono essere cumulate - ai fini raggiungimento del minimo stabilito
- le ore di lavoro prestate come badante con quelle prestate come collaboratrice
domestica?
Si. Il contratto di lavoro a cui si fa riferimento è lo stesso.
21) In caso di licenziamento del lavoratore, successivo alla regolarizzazione,
e tempestivamente segnalato dal datore di lavoro alle questure, l'immigrato
potrà avvalersi dell'iscrizione alle liste di collocamento e di sei mesi di
tempo per la ricerca di un nuovo datore di lavoro?
Si, in questo caso valgono le disposizioni di carattere generale previste dalla
normativa in vigore, che prevedono la possibilità dell'iscrizione per un periodo
non inferiore a sei mesi, salvo un più lungo periodo di residua validità del
permesso di soggiorno.
22) Cosa avviene nei confronti del figlio minore a seguito del lavoratore,
interessato dalla procedura di regolarizzazione?
Il minore verrà iscritto nel permesso di soggiorno rilasciato al genitore a
seguito dell'avvenuta regolarizzazione.
23) Da quando decorre l'onere del pagamento dei contributi Inps?
Il forfait già versato copre soltanto il trimestre dal 10 giugno 2002 al 10
settembre 2002. Per i rimanenti periodi di lavoro, sarà l'INPS a fare i conteggi
ed a comunicarli al datore di lavoro.
* Da "Informacaritas", n. 19 (01.11.2002)
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