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 Salvatore Nocera interviene in merito alla questione sollevata dalle 'Famiglie italiane associate per la difesa dei diritti degli audiolesi' (Fiadda) di Reggio Calabria. In caso di inadempienza da parte delle 'associazioni storiche' chiamate a fare da tramite per il rilascio della tessera per il trasporto gratuito - scrive il vicepresidente della Fish – ci si può rivolgere sia al giudice ordinario che alla magistratura penale. http://www.superabile.it/Superabile/Societa/Nocera_Associazioni_storiche.htm Salvatore Nocera (torna all'indice informazioni) 
 In Italia, le persone con minorazioni non conseguenti da cause di guerra, 
        di servizio o di lavoro sono state distinte dalle varie leggi nazionali 
        in tre 'categorie': i ciechi civili, i 'sordomuti', gli invalidi civili. 
        Queste Queste associazioni successivamente, durante il fascismo, vennero trasformate 
        in enti di diritto pubblico con il 'monopolio della tutela giuridica e 
        della rappresentanza rispettivamente delle tre 'categorie' di minorati. 
        Col DPR n. 616/77, relativo ai primi decentramenti di poteri centrali 
        in campo sociale, questi tre enti furono ridotti allo 'stato laicale', 
        perdendo la qualifica di enti pubblici e fu consentito loro di potersi 
        ricostituire in enti associativi di diritto privato. I decreti amministrativi 
        del riconoscimento dei nuovi statuti associativi però Molte Regioni, sulla base della vecchia tradizione nazionale, hanno emanato 
        leggi che assegnano solo alle sezioni regionali di queste tre associazioni 
        il potere di svolgere alcuni compiti di pubblico interesse, come nel caso 
        specifico di 'essere tramite' per la richiesta delle tessere gratuite 
        di trasporto sui mezzi pubblici, ed hanno attribuito alle stesse grossi 
        contributi finanziari, che si sommano ai grossi contributi finanziari Ora, nel caso di specie, l'art. 22 della l.r. Calabria n.23/99, come modificato dall'art. 4 ter della l.r. 7/01, come ulteriormente modificato dall'art. 1 comma 10 della l.r. 36/04, ribadisce il ruolo di queste tre associazioni, qualificabili come 'soggetti privati incaricati di un pubblico servizio'. Infatti le norme stabiliscono che le persone con disabilità che intendano ottenere una tessera gratuita per il trasporto urbano debbono inoltrare la richiesta all'assessorato regionale 'per il tramite' delle tre associazioni. Le associazioni storiche quindi sono molto semplicemente un 'postino' dell'assessorato regionale, non avendo alcun potere né di pretendere l'iscrizione ad esse di quanti presentano l'istanza, né di riverificare il possesso dei requisiti che danno diritto al rilascio della tessera, bastando la presentazione del certificato medico-legale di riconoscimento o la dichiarazione sostitutiva. Inoltre, i dati personali sensibili dei richiedenti debbono essere rigorosamente custoditi secondo le norme sulla privacy e non possono essere comunicati a soggetti diversi dall'assessorato. Una volta presentata l'istanza, le associazioni storiche hanno l'obbligo 
        legale di trasmetterla immediatamente all'assessorato che deve immediatamente 
        provvedere al rilascio. In caso di ritardo ingiustificato nella trasmissione, 
        l'interessato, trovandosi di fronte un 'privato incaricato di un pubblico 
        servizio', può rivolgersi al giudice ordinario (trattandosi di 
        un diritto soggettivo) per farne constatare l'inadempienza e chiedere 
        il conseguente risarcimento del danno (entro 5 anni dalla data di mancato 
        ed ingiustificato inoltro). 
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