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       Regione Basilicata, legge regionale 
        n. 3 del 19-01-2005, “Promozione della cittadinanza solidale” -  BUR 
        N. 5 del 20 gennaio 2005  
       IL CONSIGLIO REGIONALE 
        ha approvato 
         
        IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
        promulga 
         
        la seguente legge: 
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      ARTICOLO 1 - Natura e finalità dell’intervento 
         
        1. La Regione Basilicata realizza interventi e servizi di cittadinanza 
        solidale quali misure universali e selettive di contrasto della povertà 
        e dell’esclusione sociale attraverso il sostegno delle condizioni economiche 
        e sociali delle persone appartenenti a nuclei familiari esposte al rischio 
        della marginalità sociale ed impossibilitate a provvedere al proprio mantenimento. 
         
        2. Gli interventi previsti dalla presente legge rappresentano azioni di 
        politica attiva e comprendono sussidi monetari di integrazione del reddito 
        e programmi di intervento, strettamente correlati all’obiettivo di perseguimento 
        dell’integrazione sociale e dell’autonomia economica delle persone destinatarie 
        e dei  
        relativi nuclei familiari. 
         
        3. Al perseguimento delle finalità della presente legge concorrono risorse 
        regionali, nazionali e comunitarie appositamente destinate e coordinate. 
        ARTICOLO 2 - Durata e obiettivi del programma 
         
        1. Il programma di interventi, di cui al precedente art.1, riveste carattere 
        sperimentale ed ha una durata non superiore a due anni. 
         
        2. Le finalità della sperimentazione sono: 
         
        a) verificare l’efficacia del programma in termini di accompagnamento 
        della platea dei beneficiari verso un processo di riduzione del bisogno 
        e fuoriuscita dalla marginalità, utilizzando strumenti differenziati; 
        b) verificare l’efficacia e la qualità dei progetti di inserimento, tenendo 
        conto anche della capacità di mobilitazione delle risorse a livello locale 
        e della capacità di integrazione degli strumenti messi in atto. 
         
        3. La sperimentazione sarà oggetto di verifica e valutazione da parte 
        dell’Osservatorio Regionale sulle Politiche Sociali di cui al successivo 
        comma, con il supporto tecnico del Nucleo Regionale di Verifica e Valutazione 
        degli Investimenti Pubblici. 
         
        4. L’Osservatorio Regionale sulle Politiche Sociali è istituito e disciplinato 
        con decreto del Presidente della Giunta Regionale su conforme deliberazione 
        della stessa, previa consultazione delle rappresentanze degli enti locali, 
        delle organizzazioni sindacali e delle associazioni di volontariato. 
         
        5. Alla scadenza della sperimentazione e sulla base dei risultati della 
        valutazione di cui al precedente comma 3, la Giunta Regionale può deliberare, 
        previo parere favorevole delle commissioni consiliari competenti, la proroga 
        del programma di interventi di cui alla presente legge per un periodo 
        non  
        superiore a due anni. 
        ARTICOLO 3- Requisiti di accesso 
         
        1. Gli interventi e i servizi di cui alla presente legge sono destinati 
        alle persone appartenenti a nuclei familiari in particolare stato di difficoltà 
        ed esposti al rischio di marginalità economica e sociale. I componenti 
        maggiorenni, comunitari ed extracomunitari con regolare permesso di soggiorno, 
        dei  
        nuclei familiari richiedenti il beneficio devono risultare, alla data 
        della pubblicazione della presente legge, residenti in un comune della 
        Regione Basilicata da non meno di 24 mesi. Ai fini dell’accesso ai benefici 
        del presente provvedimento, i cittadini italiani emigrati all’estero per 
        motivi di lavoro iscritti all’Anagrafe e Censimento degli Italiani all’estero 
        (AIRE) presso uno dei Comuni della Regione Basilicata e rientrati in Basilicata, 
        devono risultare ivi residenti alla data di pubblicazione della presente 
        legge. Si considerano altresì residenti le persone senza fissa dimora 
        domiciliate da almeno 24 mesi, alla data di pubblicazione della presente 
        legge, in uno dei Comuni della Regione Basilicata o, in mancanza di domiciliazione 
        e qualora non abbiano domicilio in altro Comune d’Italia, nate in uno 
        dei Comuni della Regione e per i quali l’abitualità della dimora sia attestata 
        dal Sindaco del Comune competente. Il requisito della residenza nel territorio 
        regionale deve permanere per tutta la durata della sperimentazione, pena 
        la decadenza dai benefici della presente legge. 
         
        2. Ha titolo ad avanzare richiesta di intervento uno dei componenti maggiorenni 
        dei nuclei familiari con un Indicatore della Situazione Economica (ISE), 
        di cui al D.Lgs. 31 marzo 1998 n.109 e successive modificazioni e integrazioni, 
        che, sulla base dei parametri di equivalenza di cui alla tabella allegata 
        alla presente legge, risulti non superiore alle soglie ivi stabilite e 
        congruente con un indicatore presuntivo del reddito basato sui consumi, 
        la cui formula verrà definitiva nel bando di cui al successivo art. 6 
        comma 1. 
         
        3. I richiedenti l’accesso ai benefici della presente legge devono appartenere 
        a nuclei familiari definiti secondo i criteri previsti dal D. Lgs. N.109/1998 
        e successive modificazioni e integrazioni. Sono esclusi dall’ammissibilità 
        alle opportunità previste dal presente provvedimento i componenti dei 
        nuclei  
        familiari in cui, a partire dai tre mesi precedenti alla data di pubblicazione 
        della presente legge, siano intervenute variazioni nella famiglia anagrafica 
        per ragioni diverse dalla nascita, matrimonio, separazione, divorzio o 
        morte dei componenti. 
         
        4. Ai soggetti beneficiari e agli altri componenti il nucleo familiare 
        è richiesta, pena l’esclusione da tutti i benefici, la disponibilità immediata 
        a partecipare ai programmi di inclusione sociale previsti dall’art. 5 
        comma 2, qualora ricorrano i requisiti soggettivi previsti, nonché, per 
        i soggetti inoccupati ed in età e capacità lavorativa, a partecipare ai 
        programmi di inserimento formativo e lavorativo, previsti dall’art.  
        5, comma 2 lett. b) e la disponibilità immediata allo svolgimento di attività 
        lavorative. Tale disponibilità immediata non è richiesta nei seguenti 
        casi: 
         
        a ) per coloro che sono già impegnati in un programma di recupero scolastico 
        o di formazione professionale, fino alla fine di detto programma; 
        b ) per coloro che attendono alla cura di figli in età inferiore a tre 
        anni o di persone con handicap in situazione di gravità accertato ai sensi 
        dell’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n.104; 
        c ) per coloro che sono impegnati in programmi di recupero terapeutico, 
        certificato ed incompatibile con l’attività lavorativa.I soggetti di cui 
        sopra sono tenuti a presentare apposita documentazione che certifichi 
        l’esistenza di detti requisiti e la data in cui prevedibilmente cesseranno. 
        ARTICOLO 4 - Criteri di determinazione e modalità di erogazione 
         
        1. I benefici di cui alla presente legge sono erogati per un periodo non 
        superiore a 2 anni, a condizione che nel corso di tale periodo permangano 
        i requisiti soggettivi per l’accesso alla misura, fatta salva l’evenienza 
        di cui al successivo comma 3. 
         
        2. Il contributo monetario integrativo mensile viene calcolato come differenza 
        fra l’Indicatore della Situazione Economica (ISE) di cui al precedente 
        art.3 comma 2, e la soglia di cui alla tabella allegata alla presente 
        legge, cui il richiedente viene rapportato in funzione del numero dei 
        componenti il nucleo  
        familiare di appartenenza, divisa per 12, avendo riguardo alle maggiorazioni 
        per le situazioni di particolare disagio esplicitate nella tabella medesima. 
        Al fine di evitare duplicazioni di contributi e sperequazioni sociali, 
        tali maggiorazioni verranno applicate solo se il nucleo familiare del 
        richiedente non percepisca altri sussidi monetari di natura assistenziale, 
        richiamati nel bando e finalizzati a compensare tali situazioni di disagio 
        socio-familiare. Il contributo monetario integrativo viene rideterminato 
        in relazione alle eventuali variazioni derivanti dalla mutate condizioni 
        di reddito e di patrimonio o dalla mutata composizione familiare. Le indennità 
        e le provvidenze per la partecipazione a percorsi di inserimento scolastici, 
        formativi ed occupazionali previsti all’art.5 comma 2 lett. b), e i sussidi 
         
        monetari percepiti per compensare una situazione di disagio economico, 
        come identificati nel bando di cui all’art. 6 comma 1, concorrono alla 
        determinazione del contributo monetario integrativo. 
         
        3. Nell’ipotesi in cui, nel periodo di accesso ai benefici della presente 
        legge, si verifichi un incremento del reddito familiare a seguito di un 
        percorso lavorativo intrapreso dal soggetto richiedente il beneficio o 
        da un componente del suo nucleo familiare, esso continuerà a percepire 
        per i successivi sei mesi il sussidio monetario fino a quel momento erogato, 
        incrementato del dieci per cento a titolo premiale. Analoga premialità 
        incentivante viene riconosciuta, per un periodo di 12 mesi decorrenti 
        dal momento di avvio dell’attività, a coloro che intraprendono un’attività 
        lavorativa autonoma attraverso lo strumento del microcredito di cui al 
        successivo art. 5 comma 2 lett. b). 
         
        4. Il contributo monetario integrativo non è cedibile, né sequestrabile, 
        né pignorabile ed è equiparato ai fini fiscali alla pensione sociale di 
        cui all’articolo 26 della legge n.153/1969 e successive modificazioni 
        ed integrazioni. ARTICOLO 5 - Interventi di inserimento 
         
        1. Gli interventi di inserimento previsti dalla presente legge hanno lo 
        scopo di favorire il superamento dell’emarginazione dei singoli e dei 
        nuclei familiari attraverso la promozione delle capacità individuali e 
        dell’autonomia economica delle persone. 
         
        2. Il contratto di inserimento, di cui al successivo art.8, potrà prevedere 
        le seguenti misure miranti all’integrazione sociale, scolastica, formativa, 
        occupazionale del richiedente e degli altri  
        componenti il nucleo familiare: 
         
        a ) accesso gratuito ad interventi orientati al recupero, alla promozione 
        e allo sviluppo di capacità personali e alla ricostruzione di reti sociali, 
        previsti o appositamente programmati nei Piani Sociali di Zona o nel Piano 
        Sanitario Regionale, quali: 
        - interventi a favore dei minori; 
        - programmi di integrazione socio-relazionale; 
        - programmi di sostegno alla cura e alle reti familiari, compresa l’Assistenza 
        Domiciliare Integrata; 
        - interventi a favore dei disabili; 
        - percorsi riabilitativi e terapeutici; 
         
        b ) interventi di inserimento educativo, formativo ed occupazionale, concernenti: 
        - azioni volte a prevenire la dispersione scolastica; 
        - attività di recupero scolastico e formazione permanente; 
        - servizi di orientamento e formazione professionale, associati ad esperienze 
        lavorative; 
        - borse di inserimento lavorativo; 
        - voucher di conciliazione, ai fini di conciliare l’attività di lavoro 
        e l’attività di cura familiare; 
        - interventi tesi a promuovere l’autoimpiego e l’emersione del lavoro 
        irregolare, attraverso azioni mirate di accompagnamento e tutoraggio nella 
        fase di avvio dell’attività e mediante il ricorso allo strumento del microcredito. 
         
        3. Gli interventi di inserimento educativo, formativo e occupazionale, 
        di cui al comma precedente lett. b), sono previsti o appositamente programmati 
        dalla Regione, d’intesa con le Amministrazioni Provinciali e la Direzione 
        scolastica regionale e previo confronto con le organizzazioni sindacali 
        più rappresentative, nell’ambito della programmazione di riferimento. 
        Una espressa riserva di risorse destinate all’uopo  
        può essere stabilita nell’attuazione dei programmi ordinari. 
         
        4. I contratti di inserimento determinano a favore dei beneficiari una 
        condizione di priorità nelle erogazioni dei contributi a valere sul fondo 
        per il sostegno degli affitti, di cui all’art.11 della legge  
        9 dicembre 1998 n.431, e nelle erogazioni dei contributi per l’acquisto 
        dei libri di testo previsti per la scolarità della fascia dell’obbligo. 
         
        5. Gli interventi di inserimento lavorativo non possono essere svolti 
        presso pubbliche amministrazioni e loro emanazioni. 
        ARTICOLO 6 - Presentazione e selezione delle istanze 
         
        1. Il programma di interventi di cui alla presente legge viene attuato 
        attraverso la pubblicazione di un bando unico emanato dalla Regione Basilicata, 
        in cui sono specificate le modalità ed il termine ultimo di presentazione 
        delle domande. I soggetti aventi i requisiti specificati nell’art.3 della 
        presente legge  
        possono inoltrare al Comune di residenza la domanda di ammissione secondo 
        le modalità specificate nel bando. I soggetti senza fissa dimora, di cui 
        al precedente art.3 comma 1, possono inoltrare la domanda al Comune di 
        domicilio. 
         
        2. I richiedenti dichiarano altresì di avere conoscenza che, nel caso 
        di ammissione ai benefici della presente legge, possono essere eseguiti 
        controlli diretti ad accertare la veridicità delle  
        informazioni fornite, con riferimento sia alla situazione economica, ai 
        sensi del D.Lgs. n.109/1998 e successive integrazioni e modificazioni, 
        sia a quella familiare. Il Comune di residenza provvede ad ogni adempimento 
        conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati. 
         
        3. I Comuni attraverso sportelli aperti al pubblico, allocati possibilmente 
        presso i servizi sociali o servizi di segretariato sociale, effettuano 
        la raccolta delle domande e forniscono tutte le informazioni utili. I 
        Comuni prevedono che il servizio sociale, anche su iniziativa di enti 
        e organizzazioni di volontariato e del  
        privato sociale, possa provvedere d’ufficio all’inoltro della domanda, 
        in sostituzione dei soggetti impossibilitati o incapaci a farlo. I Centri 
        autorizzati di Assistenza Fiscale previsti dalla  
        legge n.413/1991 possono assistere i candidati nella compilazione delle 
        domande, rilasciando una certificazione ai sensi del D.Lgs. n.109/1998. 
         
        4. Ciascun Comune effettua la selezione di ammissibilità delle domande 
        mediante apposita istruttoria affidata agli uffici comunali competenti. 
        L’elenco delle domande viene sottoposto all’esame dei Comitati Locali 
        di Garanzia Sociale, composti da rappresentanti dell’amministrazione comunale 
        e delle  
        organizzazioni sociali e produttive, dell’associazionismo e del volontariato, 
        e successivamente approvato dagli organi municipali. Entro trenta giorni 
        dalla data di scadenza del bando, ciascun Comune invia l’elenco delle 
        domande ritenute ammissibili alla Regione Basilicata. 
         
        5. Entro trenta giorni, la Regione Basilicata procede alla definizione 
        di un’unica graduatoria regionale provvisoria, che verrà ordinata in base 
        al reddito ed ai coefficienti di equivalenza di cui alla tabella allegata 
        alla presente legge, e provvede a comunicare l’accettazione dell’istanza 
        agli interessati, per il  
        tramite dei Comuni competenti. Gli interventi sono finanziati nell’ordine 
        di graduatoria fino ad esaurimento delle risorse. Eventuali ricorsi possono 
        essere indirizzati alla Regione Basilicata entro trenta giorni dalla pubblicazione 
        della graduatoria provvisoria nel Bollettino Ufficiale della Regione. 
         
        6. La Regione esamina i ricorsi e redige, entro quarantacinque giorni 
        dal termine ultimo per la presentazione dei ricorsi, la graduatoria unica 
        definitiva. In caso di rinunce o revoche, è  
        ammesso lo scorrimento della graduatoria. 
        ARTICOLO 7 - Attuazione del programma 
         
        1. L’organizzazione e la gestione del programma è affidata ai singoli 
        Comuni e, per le funzioni di coordinamento e integrazione degli interventi, 
        ai Comuni Capofila dei Piani Sociali di Zona di cui alla L.R. 19 maggio 
        1997 n.25 ed alla legge 8 novembre 2000 n.328, previa intesa con le Amministrazioni 
        Provinciali per quanto di competenza, anche in attuazione del precedente 
        art.5 comma 2. 
         
        2. Ai singoli Comuni compete: 
        a ) l’individuazione del responsabile dei contratti di inserimento di 
        cui al successivo art.8; 
        b ) la stipula del contratto di inserimento con il beneficiario; 
        c ) la gestione amministrativa della misura e l’erogazione del sussidio 
        monetario di integrazione del reddito; 
        d ) la costituzione dei Comitati Locali di Garanzia Sociale, di cui al 
        precedente art.6 comma 6, ed il più efficace supporto agli stessi al fine 
        di consentire loro di: 
        - partecipare all’attività di orientamento e progettazione del contratto 
        di inserimento; 
        - svolgere le attività correlate all’accompagnamento del contratto di 
        inserimento; 
        - procedere al controllo e verifica dell’attuazione del contratto, con 
        riferimento tanto agli obblighi dei beneficiari che alle responsabilità 
        dei soggetti che cooperano per la realizzazione dei programmi di integrazione 
        sociale e lavorativa; 
        - individuare, se opportuno o necessario, i Garanti dei contratti, secondo 
        le modalità di cui al successivo art.9. 
        Le attività dei componenti i Comitati Locali di Garanzia Sociale sono 
        svolte a titolo gratuito. 
         
        3. Ai Comuni capofila dei Piani Sociali di Zona compete di; 
        a ) stabilire rapporti di collaborazione diretta con le Amministrazioni 
        Provinciali, nonché con le istituzioni operanti nel settore socio-sanitario 
        e scolastico (ASL, scuole, ecc.), sottoscrivendo a tale scopo specifici 
        accordi di programma, in cui sono indicate le funzioni che le varie parti 
        firmatarie si impegnano a svolgere per attuare gli interventi di inserimento 
        previsti nell’articolo 5 per le parti di rispettiva competenza; 
        b ) coordinare l’attività di orientamento e progettazione del contratto 
        di inserimento in stretta collaborazione con il Servizio Sociale del Comune 
        di residenza o di domicilio del beneficiario, il relativo Comitato Locale 
        di Garanzia, le Amministrazioni Provinciali e gli altri soggetti sottoscrittori 
        dei Protocolli di Intesa di cui alla precedente lett. a) ed, ove necessario, 
        il Garante del soggetto beneficiario di cui al successivo art.9. Con tale 
        attività, il soggetto beneficiario viene assistito nell’individuazione 
        degli  
        interventi e delle opportunità e orientato, in funzione di una analisi 
        dei suoi fabbisogni e di un colloquio personalizzato, verso i servizi 
        di inserimento sociale e lavorativo maggiormente idonei fra quelli previsti 
        al precedente art.5 della presente legge, definendo quindi il contratto 
        di inserimento di cui al  
        successivo art,8; 
        c ) trasmettere alla Regione informazioni dettagliate sull’andamento della 
        sperimentazione a livello di zona, con particolare riferimento ai soggetti 
        beneficiari, agli interventi promossi, ai risultati conseguiti, ai costi 
        legati all’attuazione, secondo le modalità previste all’art.11 comma 1 
        lett. e); 
        d ) fornire tutte le informazioni necessarie per gli accertamenti e le 
        verifiche di cui all’art.12 della presente legge; 
        e ) proporre alla Regione gli atti sostitutivi eventualmente necessari 
        a fronte di inadempienze di singoli Comuni ricadenti nel Piano Sociale 
        di Zona. 
         
        4. Nell’ipotesi di inerzia o mancato adempimento delle funzioni previste 
        ai precedenti commi 2 e 3 da parte dei singoli Comuni o del Comune capofila, 
        la Regione pone in essere i procedimenti amministrativi sostitutivi stabiliti 
        dalla normativa vigente.  
        ARTICOLO 8 - Contratti di inserimento 
         
        1. L’accesso ai benefici di cui alla presente legge viene regolato attraverso 
        un contratto di inserimento tra il beneficiario e, ove necessario, gli 
        altri componenti maggiorenni del nucleo familiare ed il Comune di residenza 
        in cui sono definiti: 
        a ) i bisogni del nucleo familiare; 
        b ) il progetto di inserimento del beneficiario (e eventualmente dei componenti 
        del nucleo familiare), con l’indicazione degli interventi di cui all’art.5 
        della presente legge a cui è correlato il sussidio monetario integrativo 
        del reddito; 
        c ) gli impegni rispetto al progetto di inserimento, con cadenza delle 
        verifiche e con l’ipotesi di revoca in caso di inadempimenti; 
        d ) la durata del contratto. 
         
        2. Il sostegno monetario integrativo viene erogato sotto forma di assegno 
        mensile non trasferibile intestato al beneficiario, oppure, dietro richiesta 
        per iscritto da parte di quest’ultimo, sotto forma di bonifico sul proprio 
        conto corrente bancario o postale. La liquidazione avverrà ogni mese, 
        per le dodici mensilità di ogni anno, a far data dalla pubblicazione della 
        graduatoria definitiva nel Bollettino Ufficiale della Regione. Nel definire 
        il contratto di inserimento, il Comune opera in modo da avere le maggiori 
        garanzie che il trasferimento monetario sia effettivamente destinato a 
        superare le concrete situazioni di  
        povertà. In particolare, qualora sussistano situazioni di conflitti familiari 
        o inabilità o inaffidabilità nella gestione monetaria accertate dai servizi 
        sociali del Comune o eventualmente dal Garante del contratto, la prestazione 
        può essere erogata a persona appartenente al nucleo familiare diversa 
        dal beneficiario che, sentiti tutti gli altri componenti del nucleo familiare 
        e a giudizio dei servizi sociali del Comune o  
        eventualmente del Garante del contratto, maggiormente garantisca l’effettivo 
        utilizzo della prestazione a beneficio di tutto il nucleo familiare. 
         
        3. I soggetti ammessi ai benefici hanno l’obbligo di: 
        a ) comunicare tempestivamente al Comune ogni variazione, anche derivante 
        dalla mutata composizione familiare, delle condizioni di reddito e di 
        patrimonio dichiarate al momento della presentazione della domanda e comunque 
        confermare ogni sei mesi il persistere delle condizioni stesse; 
        b ) rispettare gli impegni assunti con l’accettazione del progetto di 
        inserimento; 
        c ) per i soggetti inoccupati ed in età e capacità lavorativa, fatti salvi 
        i casi di cui al precedente articolo 3, comma 4, accettare l’eventuale 
        offerta di lavoro anche a tempo determinato che dovessero ricevere, nell’ambito 
        delle disposizioni vigenti in materia di tutela di lavoro. 
         
        4. Il contratto di inserimento deve essere formalizzato entro sessanta 
        giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria definitiva degli 
        aventi diritto nel Bollettino Ufficiale Regionale. Se entro tale termine 
        il contratto di inserimento non viene definito per motivi ingiustificati 
        riconducibili al comportamento del  
        beneficiario, l’erogazione del sussidio monetario viene sospesa fino alla 
        data di definizione del contratto. Ove la mancata definizione del contratto 
        sia imputabile all’amministrazione comunale, si darà luogo agli interventi 
        sostitutivi di cui al precedente art.7 comma 4. 
         
        5. Il Comune sospende o riduce, anche gradualmente e temporaneamente, 
        il sussidio monetario integrativo sulla base della gravità della violazione 
        degli obblighi, anche a seguito di motivata relazione da parte dell’organismo 
        garante del contratto, tenuto conto delle condizioni del soggetto inadempiente. 
        La non ottemperanza degli obblighi di cui al precedente comma 3, lettera 
        b) e c), comporta la revoca del  
        sussidio monetario integrativo. In ogni caso il Comune tiene conto delle 
        situazioni familiari, con particolare riferimento alla presenza dei minori 
        e dei disabili.  
        ARTICOLO 9 - Garanti dei contratti 
         
        1. Possono svolgere la funzione di Garanti dei contratti di inserimento 
        le associazioni di volontariato iscritte nei registri regionali ai sensi 
        della legge 11 agosto 1991, n.266, le organizzazioni non lucrative di 
        utilità sociale (ONLUS) iscritte all’anagrafe unica delle ONLUS ai sensi 
        del D.Lgs. 4 dicembre  
        1997, n.460, nonché le cooperative sociali considerate ONLUS di diritto 
        ai sensi del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n.460, le Fondazioni con personalità 
        giuridica e gli enti ecclesiastici riconosciuti come enti morali appartenenti 
        alle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi 
        ed intese. Ai fini del riconoscimento della funzione di Garante dette 
        organizzazioni devono: 
        a ) svolgere attività nei settori dell’assistenza sociale e socio-sanitaria, 
        beneficenza, istruzione, formazione; 
        b ) avere sede legale in Basilicata, o almeno una sede operativa nel territorio 
        della Regione Basilicata; 
        c ) aver realizzato negli ultimi 2 anni sul territorio della Regione Basilicata 
        interventi o progetti nei settori di attività di cui alla precedente lett. 
        a), documentabili mediante bilanci o rendiconti ufficiali. 
         
        2. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, i Comuni 
        promuovono mediante avviso pubblico le manifestazioni di interesse da 
        parte delle organizzazioni interessate a svolgere funzioni di Garanti 
        dei contratti. Esse possono presentare domande per più ambiti territoriali. 
         
        3. Entro sessanta giorni dalla ricezione delle domande di cui al comma 
        2 del presente articolo, i Comuni verificano la presenza dei requisiti 
        ai fini dell’accoglimento della domanda relativa e ne comunicano l’esito 
        alla Regione Basilicata. 
         
        4. I soggetti abilitati alla funzione di Garanti dei contratti di inserimento 
        di cui alla presente legge: 
        a ) promuovono l’animazione del territorio in merito alle opportunità 
        fornite dalla presente legge; 
        b ) prestano assistenza ai soggetti nella progettazione degli interventi 
        di inserimento sociale e lavorativo da includere nei contratti di inserimento, 
        accompagnando i soggetti in tutto l’iter amministrativo ed attuativo del 
        contratto di inserimento e collaborando con il Comune nell’attività di 
        verifica dell’attuazione, con riferimento agli obblighi dei beneficiari; 
        c ) segnalano tempestivamente fatti ed eventi che modifichino la situazione 
        di bisogno espressa dal soggetto beneficiario; 
        d ) assicurano l’effettivo adempimento, da parte del beneficiario, dei 
        compiti assegnatigli tramite il contratto di inserimento stipulato. 
         
        5. Per ogni contratto di inserimento gestito, il soggetto garante del 
        contratto percepisce un contributo di rimborso spese pari a cento euro. 
        Ciascuna organizzazione impegnata quale garante dei contratti di cui al 
        presente articolo non potrà cumulare contributi complessivamente superiori 
        a duemilacinquecento  
        euro. In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui al precedente 
        comma 4, l’organizzazione decade da detto beneficio, con l’obbligo di 
        restituire le somme eventualmente percepite.  
        ARTICOLO 10 - Compiti delle Amministrazioni Provinciali 
         
        1. Le Amministrazioni Provinciali partecipano alla programmazione regionale 
        degli interventi nelle materie di propria competenza e curano l’organizzazione 
        e la gestione degli interventi di inserimento educativo, formativo e occupazionale 
        dei nuclei familiari beneficiari di cui al precedente articolo 5, comma 
        2, lett. b), avvalendosi dei Centri per l’Impiego nonché delle Agenzie 
        provinciali per la formazione professionale, l’orientamento e l’impiego 
        di cui all’art.16 della L.R. 11 dicembre 2003 n.33. 
         
        2. Ai fini dello svolgimento degli interventi di cui al precedente comma 
        1, i Comuni Capofila dei Piani Sociali di Zona sottoscrivono con le Amministrazioni 
        Provinciali un Accordo di Programma, in cui si specificano le modalità 
        di collaborazione per la progettazione del contratto di inserimento di 
        cui all’art.8,  
        per l’attuazione degli interventi e per la condivisione delle informazioni 
        relative ai soggetti beneficiari.  
        ARTICOLO 11 - Funzioni della Regione 
         
        1. La Regione adotta tutte le misure utili alla regolare e proficua attuazione 
        della presente legge, sovrintendendo allo svolgimento delle funzioni attribuite 
        agli enti locali e predisponendo adeguati strumenti di conoscenza e di 
        controllo. A tal fine essa predispone un sistema informativo per il  
        monitoraggio della sperimentazione, collegato all’Osservatorio Regionale 
        sulle Politiche Sociali, di cui al precedente art.2, ed al sistema informativo 
        integrato del settore. 
         
        2. La Regione assicura ai Comuni il supporto, l’assistenza tecnica e l’accompagnamento 
        nella fase di sperimentazione della misura, con particolare riguardo alla 
        formazione del personale, all’attività di progettazione, tutoraggio e 
        verifica dei contratti di inserimento, nonché al monitoraggio della  
        sperimentazione. Analoga attività di accompagnamento è assicurata anche 
        ai Servizi per l’Impiego delle Amministrazioni Provinciali per la progettazione 
        degli interventi di inserimento lavorativo. 
         
        3. Sulla base dei risultati del monitoraggio, la Giunta Regionale, previo 
        parere delle Commissioni Consiliari Competenti, può impartire direttive 
        ai Comuni per migliorare l’attuazione del Programma. ARTICOLO 12 - Accertamenti 
        e verifiche 
         
        1. La Regione Basilicata effettua i controlli diretti ad accertare la 
        veridicità delle informazioni fornite con riferimento sia alla situazione 
        economica sia a quella anagrafica dei nuclei familiari richiedenti il 
        beneficio, avvalendosi dei dati informativi a disposizione degli enti 
        erogatori di prestazioni previdenziali  
        ed assistenziali e degli uffici fiscali. A tal fine la Regione Basilicata 
        provvederà, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, 
        ad estendere il Protocollo di Intesa già sottoscritto con il Comando Regionale 
        della Guardia di Finanza ai fini del coordinamento dei controlli e lo 
        scambio di informazioni relative alla effettiva situazione reddituale 
        e patrimoniale dei beneficiari degli interventi della presente legge. 
         
        2. Fatte salve le eventuali conseguenze di natura penale o civile, i beneficiari 
        che, a seguito dei controlli, risulteranno privi dei requisiti stabiliti 
        dall’art.3 decadranno dal beneficio ed incorreranno nell’obbligo di restituire 
        le somme eventualmente già percepite, con la maggiorazione degli interessi 
        legali. Può  
        comportare l’esonero da tale obbligo soltanto la stipula di un contratto 
        di emersione dal lavoro irregolare. 
        ARTICOLO 13 - Norma finanziaria 
         
        1. Alla copertura degli oneri derivanti dall’attuazione della presente 
        legge si provvederà con le risorse individuate nelle leggi di approvazione 
        del bilancio regionale per gli esercizi finanziari 2005 e 2006. 
        ARTICOLO 14 - Norma finale 
         
        1. La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale 
        della Regione. 
        2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare 
        come legge della Regione Basilicata. 
         
        Potenza, 19 gen. 05 
         
        BUBBICO ALLEGATO 1:  
         
        Tabella A - ARTICOLO 1  
        Individuazione delle soglie per l’accesso ai benefici della presente legge 
        e per la determinazione del sussidio monetario integrativo di reddito 
        annuo al netto del prelievo fiscale. 
      
         
          Composizione 
              del  
              Nucleo familiare  | 
          Coefficiente 
              di  
              Equivalenza  | 
          Valore - Soglia 
              in Euro  | 
         
         
          1 componente  | 
          1,00  | 
          3.961,00  | 
         
         
          2 componenti  | 
          1,57  | 
          6.219,00  | 
         
         
          3 componenti  | 
          2,04  | 
          8.080,00  | 
         
         
          4 componenti  | 
          2,46  | 
          9.744,00  | 
         
         
          5 componenti  | 
          2,85  | 
          11.289,00  | 
         
         
          6 componenti  | 
          3,20  | 
          12.675,00  | 
         
       
      Per ogni componente eccedente le 6 unità, il valore del 
        coefficiente di equivalenza è incrementato di 0,35.  
        Per ogni componente con handicap psico-fisico permanente di cui all’art.3, 
        comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104 oppure con invalidità superiore 
        al 66%, il valore del coefficiente di equivalenza è incrementato di 0,5. 
         
        Nel caso di nucleo familiare composto da figli minori e da un solo genitore, 
        il valore del coefficiente di equivalenza è incrementato di 0,2. Stesso 
        incremento viene applicato nel caso di nuclei composti da un solo componente 
        ultrasessantenne.  
        Nel caso di nucleo familiare in cui almeno uno dei componenti sia impegnato 
        in programmi di recupero terapeutico per problemi di tossicodipendenza 
        o alcolismo, certificati ed incompatibili con l’attività lavorativa, oppure 
        sia o sia stato sottoposto a misure detentive ed attualmente inoccupato, 
        il valore del coefficiente di equivalenza è incrementato di 0,2.  
        I coefficienti di equivalenza si applicano sempre alla soglia di reddito 
        riferita al nucleo familiare con un solo componente (3.961 euro)  
         
       |