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Regione Emilia Romagna

L'Assessore
Gianluca Borghi

Prot.n. ASS/ASF/04/2606 Bologna 26 gennaio '04

LM/lm
Ai Presidenti delle Associazioni in indirizzo
Ai Componenti della Consulta regionale per le politiche a favore delle persone disabili

Loro sedi

Oggetto: Esenzione tassa automobilistica a favore dei disabili

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Sono lieto di informare che è stata recentemente approvata dal Consiglio regionale la legge, d'iniziativa della Giunta, n.30/2003 recante "Norme in materia di tributi regionali", che prevede un'estensione dell'esenzione dal pagamento del bollo auto a tutte le persone nella situazione di handicap grave di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 104/92, che potranno così godere dell'esenzione anche in presenza di un veicolo non adattato ed indipendentemente dal tipo di disabilità, purché in possesso del certificato di gravità dell'handicap rilasciato dalla Commissione sanitaria presente in ogni Azienda USL.
La norma regionale senza modificare le norme ed i benefici vigenti estende, infatti, a tutte le persone in situazione di handicap grave le esenzioni previste dall'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n.449 e dall'articolo 30 comma 7 della legge 23 dicembre 2000, n.388 ritenendo tale situazione di handicap grave "necessariamente incidente sulla possibilità di spostamento mediante l'utilizzo di un mezzo soggetto alla tassa automobilistica". La legge regionale introduce, dunque, un principio di universalità ed equità di accesso in quanto utilizza, al di fuori di una distinzione per singole patologie, la categoria di handicap grave prevista dalla legge quadro nazionale n.104/92. La norma comporterà, in particolare, benefici per le persone con disabilità mentale o psichica che fino ad oggi potevano accedere all'esenzione del bollo solo se titolari di indennità di accompagnamento ed infine porterà ad una riduzione e semplificazione del numero di certificazioni richieste per l'accesso all'esenzione. Le nuove disposizioni si applicano solo per le scadenze ed i pagamenti, successivi alla data di pubblicazione della legge regionale avvenuta il 23 dicembre 2003 sul BUR n.194.
Ricordo, infine, che a partire dal 1° ottobre 2002 la Regione Emilia-Romagna si avvale dell'ACI per la gestione delle attività connesse al bollo auto. Le domande di esenzione dal pagamento della tassa automobilistica devono, pertanto, essere presentate presso qualsiasi sportello ACI del territorio della regione Emilia-Romagna. Gli sportelli ACI forniscono anche consulenza e assistenza nella predisposizione della documentazione necessaria. Ulteriori informazioni sull'esenzione saranno disponibili su www.aci.it.
E' gradita l'occasione per porgere cordiali saluti.

Gianluca Borghi