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"Riccometro" ed obbligazione alimentare (torna all'indice informazioni)Ufficio legislativo, Ministro per la solidarietà sociale Riportiamo la nota dell'Ufficio legislativo del Ministro per la solidarietà sociale inviata in data 15 ottobre 1999 all'ANCI in merito alla "applicazione del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109, in relazione all'obbligazione agli alimenti di cui all'articolo 433 del codice civile" In riferimento alla nota di codesta Associazione n. 740/PSA/LB/rs dell'8 ottobre 1999, con la quale si chiede di conoscere l'avviso del Dipartimento per gli affari sociali in ordine a questioni connesse alla disciplina dell'ISEE e a quella prevista dal codice civile in materia di obbligazioni alimentari (articoli 433 e seguenti c.c.); si fa presente quanto segue. 1. La disciplina relativa ai criteri unificati di valutazione delle condizioni economiche di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate (decreto legislativo n. 109 del 1998 e successivi decreti applicativi) non interferisce in alcun modo con la disciplina relativa all'obbligazione patrimoniale agli alimenti, prevista dagli articoli 433 e seguenti del codice civile. Infatti, il nucleo familiare del richiedente viene in considerazione unicamente per il calcolo dell'ISEE del richiedente medesimo, e non per altri fini, e men che mai per l'individuazione dei soggetti obbligati alla prestazione degli alimenti. Per inciso, si osserva che il nucleo familiare rilevante per l'ISEE è composto tipicamente dal richiedente la prestazione agevolata, dalla sua famiglia anagrafica e dai soggetti a carico a fini IRPEF, mentre l'articolo 433 del codice civile considera altre relazioni che possono o meno coincidere con la famiglia anagrafica. In ogni caso i due piani non possono essere confusi; così, per individuare il soggetto obbligato alla prestazione degli alimenti, dovrà sempre farsi riferimento all'articolo 433 del codice civile, indipendentemente dal fatto che il medesimo soggetto sia presente o meno nel nucleo familiare del richiedente. Del contrario non c'è traccia (e non poteva esserci, vista la finalità dell'ISEE e i principi di delega) né nel decreto legislativo n. 109 del 1998, né, ovviamente, nei decreti attuativi. I testi normativi richiamati non offrono alcun margine per una diversa interpretazione. In tale contesto, si condivide l'avviso del Ministero dell'interno, espresso nella nota n. 190 e 412B.5 dell'8.6.99, circa il fatto che l'adempimento dell'obbligazione patrimoniale agli alimenti di cui all'articolo 433 del codice civile debba essere richiesto dal soggetto interessato e non dalle pubbliche amministrazioni. 2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 109 del 1998, è possibile, da parte dell'ente erogatore, individuare un nucleo familiare diverso da quello tipizzato dall'articolo 2 del decreto medesimo (come successivamente precisato dall'articolo 2 del DPCM 7 Maggio 1999, n. 221). Dette disposizioni stabiliscono solo che ciò possa avvenire "per particolari prestazioni", richiedendosi, pertanto, l'adeguata motivazione della diversa identificazione del nucleo-tipo, da assumere invece a riferimento per la generalità delle altre prestazioni; per le suddette particolari prestazioni è pertanto possibile che sia assunto a riferimento un nucleo composto da una sola persona. Del resto, esiste già nell'ordinamento (decreto legislativo 24 aprile 1998, n. 124, sulla partecipazione degli utenti al costo delle prestazioni sanitarie) un caso che va in tal senso (anziano convivente, di età superiore ai 65 anni), quantunque corretto dalla necessaria presenza nel nucleo familiare del coniuge non legalmente ed effettivamente separato. 3. Si ritiene, corretta (e necessaria) l'interpretazione secondo la quale il diretto beneficiario di prestazioni assistenziali costituisce di norma il soggetto richiedente la prestazione agevolata. In tal senso, nel modello di dichiarazione sostitutiva, adottato con DM luglio 1999, è espressamente previsto il caso della dichiarazione (e quindi della domanda di prestazione sociale agevolata) effettuata dal tutore per conto dell'incapace. L'identificazione di un soggetto quale richiedente la prestazione sociale agevolata deve rispondere ad obiettivi criteri di ragionevolezza, e non può essere effettuata al fine di aggirare la disciplina dell'ISEE. Pertanto, ad esempio, mentre per servizi e prestazioni rivolti ai minori, laddove la prestazione sia collegata all'adempimento di una obbligazione di tipo familiare, è ragionevole identificare in via esclusiva il richiedente nel soggetto esercente la podestà genitoriale, per altre prestazioni ciò non appare possibile, soprattutto quando il beneficiario del servizio o della prestazione (l'assistito) è persona maggiorenne, quantunque incapace. Ciò non vuol dire escludere necessariamente dal novero dei soggetti richiedenti anche altri soggetti componenti del nucleo familiare identificato ai fini ISEE; vuol dire, però, che l'assistito deve essere considerato sempre nel novero dei richiedenti, lasciando così a lui, o al suo tutore, la possibilità di richiedere direttamente la prestazione, risultando pertanto direttamente obbligato verso la pubblica amministrazione nel caso in cui sussista l'obbligo di partecipazione al costo del servizio. 4. E' utile ricordare che il sistema dell'ISEE non sopprime gli attuali spazi di autonomia sulle scelte politico-amministrative connesse all'estensione dell'intervento pubblico in materia di assistenza; l'ISEE obbliga unicamente a seguire un metodo più equo per valutare l'effettiva situazione economica delle persone da ammettere al godimento di prestazioni sociali agevolate, quando cioè un'agevolazione sia prevista in relazione all'erogazione di un servizio, dotando il sistema di valutazione della necessaria forza giuridica dal punto di vista dei controlli su redditi e patrimoni. Risulta, perciò evidente che l'introduzione dell'ISEE non comporta alcuna automatica diminuzione dei livelli generali di assistenza o il disimpegno finanziario degli enti erogatori. In realtà, la responsabilità di restringere o ampliare lo spazio dell'impegno finanziario pubblico sui servizi sociali è in capo agli enti erogatori, e ciò è indipendente dall'ISEE, ed attiene invece alla individuazione delle soglie di accesso. Si tratta, per l'appunto, di una scelta politico-amministrativa, a fronte della quale il sistema di valutazione delle condizioni economiche dell'utenza può essere più o meno efficace (ed è auspicabile che lo sia, per evitare ingiustizie nel trattamento degli utenti ), ma ha un effetto "neutro" può cioè essere sempre lo stesso ed essere utilizzato per politiche di maggiore o minore favore verso la generalità degli utenti. In altri termini non è il sistema di valutazione ad essere più o meno restrittivo, quanto la scelta politica e di bilancio che è alla base della sua utilizzazione, e che si realizza principalmente, come si è detto, attraverso l'individuazione delle soglie di eccesso alle prestazioni agevolate. |