Modifiche alla legge 4 maggio
1983, n. 184, recante "Disciplina dell’adozione e dell’affidamento
dei minori", nonché al titolo VIII del libro primo del codice
civile
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DISEGNO DI LEGGE
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Approvato dalla Camera dei deputati
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TITOLO I
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DIRITTO DEL MINORE
ALLA PROPRIA FAMIGLIA
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Art. 1.
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1. Il titolo della legge 4 maggio 1983, n. 184, di seguito
denominata "legge n. 184", è sostituito dal seguente:
"Diritto del minore ad una famiglia".
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2. La rubrica del Titolo I della legge n. 184 è
sostituita dalla seguente: "Princìpi generali".
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3. L’articolo 1 della legge n. 184 è sostituito
dal seguente:
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"Art. 1. – 1. Il minore ha diritto di crescere
ed essere educato nell’ambito della propria famiglia.
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2. Le condizioni di indigenza dei genitori
o del genitore esercente la potestà genitoriale non possono essere
di ostacolo all’esercizio del diritto del minore alla propria famiglia.
A tal fine a favore della famiglia sono disposti interventi di sostegno
e di aiuto.
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3. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell’ambito
delle proprie competenze, sostengono, con idonei interventi, nel
rispetto della loro autonomia e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili,
i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire l’abbandono e di consentire
al minore di essere educato nell’ambito della propria famiglia. Essi promuovono
altresì iniziative di formazione dell’opinione pubblica sull’affidamento
e l’adozione e di sostegno all’attività delle comunità di
tipo familiare, organizzano corsi di preparazione ed aggiornamento professionale
degli operatori sociali nonché incontri di formazione e preparazione
per le famiglie e le persone che intendono avere in affidamento o in adozione
minori. I medesimi enti possono stipulare convenzioni con enti o associazioni
senza fini di lucro che operano nel campo della tutela dei minori e delle
famiglie per la realizzazione delle attività di cui al presente
comma.
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4. Quando la famiglia non è in grado
di provvedere alla crescita e all’eduzione del minore, si applicano gli
istituti di cui alla presente legge.
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5. Il diritto del minore a vivere, crescere ed
essere educato nell’ambito di una famiglia è assicurato senza distinzione
di sesso, di etnia, di età, di lingua, di religione e nel rispetto
della identità culturale del minore e comunque non in contrasto
con i princìpi fondamentali dell’ordinamento".
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TITOLO II
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AFFIDAMENTO DEL MINORE
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Art. 2.
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1. All’articolo 2 della legge n. 184 sono premesse le
seguenti parole: "Titolo I-bis. Dell’affidamento del minore".
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2. L’articolo 2 della legge n. 184 è sostituito
dal seguente:
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"Art. 2. – 1. Il minore temporaneamente privo
di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di sostegno
e aiuto disposti ai sensi dell’articolo 1, è affidato ad una famiglia,
preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, in grado di
assicurargli il mantenimento, l’educazione, l’istruzione e le relazioni
affettive di cui egli ha bisogno.
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2. Ove non sia possibile l’affidamento nei termini
di cui al comma 1, è consentito l’inserimento del minore in una
comunità di tipo familiare o, in mancanza, in un istituto di assistenza
pubblico o privato, che abbia sede preferibilmente nel luogo più
vicino a quello in cui stabilmente risiede il nucleo familiare di provenienza.
Per i minori di età inferiore a sei anni l’inserimento può
avvenire solo presso una comunità di tipo familiare.
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3. In caso di necessità e urgenza l’affidamento
può essere disposto anche senza porre in essere gli interventi
di cui all’articolo 1, commi 2 e 3.
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4. Il ricovero in istituto deve essere superato
entro il 31 dicembre 2006 mediante affidamento ad una famiglia e, ove
ciò non sia possibile, mediante inserimento in comunità
di tipo familiare caratterizzate da organizzazione e da rapporti interpersonali
analoghi a quelli di una famiglia.
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5. Le regioni, nell’ambito delle proprie competenze
e sulla base di criteri stabiliti dalla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
definiscono gli standard minimi dei servizi e dell’assistenza che
devono essere forniti dalle comunità di tipo familiare e dagli
istituti e verificano periodicamente il rispetto dei medesimi".
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Art. 3.
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1. L’articolo 3 della legge n. 184 è sostituito
dal seguente:
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"Art. 3. – 1. I legali rappresentanti delle
comunità di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici
o privati esercitano i poteri tutelari sul minore affidato, secondo le
norme del capo I del titolo X del libro primo del codice civile, fino
a quando non si provveda alla nomina di un tutore in tutti i casi nei
quali l’esercizio della potestà dei genitori o della tutela sia
impedito.
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2. Nei casi previsti dal comma 1, entro trenta
giorni dall’accoglienza del minore, i legali rappresentanti devono proporre
istanza per la nomina del tutore. Gli stessi e coloro che prestano anche
gratuitamente la propria attività a favore delle comunità
di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici o privati non
possono essere chiamati a tale incarico.
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3. Nel caso in cui i genitori riprendano l’esercizio
della potestà, le comunità di tipo familiare e gli istituti
di assistenza pubblici o privati chiedono al giudice tutelare di fissare
eventuali limiti o condizioni a tale esercizio".
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Art. 4.
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1. L’articolo 4 della legge n. 184 è sostituito
dal seguente:
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"Art. 4. – 1. L’affidamento familiare è
disposto dal servizio sociale locale, previo consenso manifestato dai
genitori o dal genitore esercente la potestà, ovvero dal tutore,
sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di
età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento.
Il giudice tutelare del luogo ove si trova il minore rende esecutivo il
provvedimento con decreto.
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2. Ove manchi l’assenso dei genitori esercenti
la potestà o del tutore, provvede il tribunale per i minorenni.
Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile.
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3. Nel provvedimento di affidamento familiare
devono essere indicate specificatamente le motivazioni di esso, nonché
i tempi e i modi dell’esercizio dei poteri riconosciuti all’affidatario,
e le modalità attraverso le quali i genitori e gli altri componenti
il nucleo familiare possono mantenere i rapporti con il minore. Deve altresì
essere indicato il servizio sociale locale cui è attribuita la
responsabilità del programma di assistenza, nonché la vigilanza
durante l’affidamento con l’obbligo di tenere costantemente informati
il giudice tutelare o il tribunale per i minorenni, a seconda che si tratti
di provvedimento emesso ai sensi dei commi 1 o 2. Il servizio sociale
locale cui è attribuita la responsabilità del programma
di assistenza, nonché la vigilanza durante l’affidamento, deve
riferire senza indugio al giudice tutelare o al tribunale per i minorenni
del luogo in cui il minore si trova, a seconda che si tratti di provvedimento
emesso ai sensi dei commi 1 o 2, ogni evento di particolare rilevanza
ed è tenuto a presentare una relazione semestrale sull’andamento
del programma di assistenza, sulla sua presumibile ulteriore durata e
sull’evoluzione delle condizioni di difficoltà del nucleo familiare
di provenienza.
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4. Nel provvedimento di cui al comma 3, deve inoltre
essere indicato il periodo di presumibile durata dell’affidamento che
deve essere rapportabile al complesso di interventi volti al recupero
della famiglia d’origine. Tale periodo non può superare la durata
di ventiquattro mesi ed è prorogabile, dal tribunale per i minorenni,
qualora la sospensione dell’affidamento rechi pregiudizio al minore.
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5. L’affidamento familiare cessa con provvedimento
della stessa autorità che lo ha disposto, valutato l’interesse
del minore, quando sia venuta meno la situazione di difficoltà
temporanea della famiglia d’origine che lo ha determinato, ovvero nel
caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore.
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6. Il giudice tutelare, trascorso il periodo di
durata previsto, ovvero intervenute le circostanze di cui al comma 5,
sentiti il servizio sociale locale interessato ed il minore che ha compiuto
gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione
della sua capacità di discernimento, richiede, se necessario, al
competente tribunale per i minorenni l’adozione di ulteriori provvedimenti
nell’interesse del minore.
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7. Le disposizioni del presente articolo si applicano,
in quanto compatibili, anche nel caso di minori inseriti presso una comunità
di tipo familiare o un istituto di assistenza pubblico o privato".
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Art. 5.
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1. L’articolo 5 della legge n. 184 è sostituito
dal seguente:
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"Art. 5. – 1. L’affidatario deve accogliere
presso di sé il minore e provvedere al suo mantenimento e alla
sua educazione e istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori
per i quali non vi sia stata pronuncia ai sensi degli articoli 330 e 333
del codice civile, o del tutore, ed osservando le prescrizioni stabilite
dall’autorità affidante. Si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni dell’articolo 316 del codice civile. In ogni caso l’affidatario
esercita i poteri connessi con la potestà parentale in relazione
agli ordinari rapporti con la istituzione scolastica e con le autorità
sanitarie. L’affidatario deve essere sentito nei procedimenti civili in
materia di potestà, di affidamento e di adottabilità relativi
al minore affidato.
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2. Il servizio sociale, nell’ambito delle proprie
competenze, su disposizione del giudice ovvero secondo le necessità
del caso, svolge opera di sostegno educativo e psicologico, agevola
i rapporti con la famiglia di provenienza ed il rientro nella stessa del
minore secondo le modalità più idonee, avvalendosi anche
delle competenze professionali delle altre strutture del territorio e
dell’opera delle associazioni familiari eventualmente indicate dagli affidatari.
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3. Le norme di cui ai commi 1 e 2 si applicano,
in quanto compatibili, nel caso di minori ospitati presso una comunità
di tipo familiare o che si trovino presso un istituto di assistenza pubblico
o privato".
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4. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell’ambito
delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilità finanziarie
dei rispettivi bilanci, intervengono con misure di sostegno e di aiuto
economico in favore della famiglia affidataria".
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TITOLO III
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DELL’ADOZIONE
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Capo I
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DISPOSIZIONI GENERALI
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Art. 6.
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1. L’articolo 6 della legge n. 184 è sostituito
dal seguente:
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"Art. 6. – 1. L’adozione è consentita
a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni. Tra i coniugi non deve
sussistere e non deve avere avuto luogo negli ultimi tre anni separazione
personale neppure di fatto.
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2. I coniugi devono essere affettivamente idonei
e capaci di educare, istruire e mantenere i minori che intendano
adottare.
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3. L’età degli adottanti deve superare
di almeno diciotto e di non più di quarantacinque anni l’età
dell’adottando.
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4. Il requisito della stabilità del rapporto
di cui al comma 1 può ritenersi realizzato anche quando i coniugi
abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio
per un periodo di tre anni, nel caso in cui il tribunale per i minorenni
accerti la continuità e la stabilità della convivenza, avuto
riguardo a tutte le circostanze del caso concreto.
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5. I limiti di cui al comma 3 possono essere
derogati, qualora il tribunale per i minorenni accerti che dalla
mancata adozione derivi un danno grave e non altrimenti evitabile per
il minore.
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6. Non è preclusa l’adozione quando
il limite massimo di età degli adottanti sia superato da uno solo
di essi in misura non superiore a dieci anni, ovvero quando essi siano
genitori di figli naturali o adottivi dei quali almeno uno sia in età
minore, ovvero quando l’adozione riguardi un fratello o una sorella del
minore già dagli stessi adottato.
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6. Ai medesimi coniugi sono consentite più
adozioni anche con atti successivi e costituisce criterio preferenziale
ai fini dell’adozione l’avere già adottato un fratello dell’adottando
o il fare richiesta di adottare più fratelli, ovvero la disponibilità
dichiarata all’adozione di minori che si trovino nelle condizioni indicate
dall’articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente
l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate".
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8. Nel caso di adozione dei minori di età
superiore a dodici anni o con handicap accertato ai sensi dell’articolo
4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, lo Stato, le regioni e gli enti
locali possono intervenire, nell’ambito delle proprie competenze e nei
limiti delle disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci,
con specifiche misure di carattere economico, eventualmente anche mediante
misure di sostegno alla formazione e all’inserimento sociale, fino all’età
di diciotto anni degli adottati".
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Art. 7.
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1. L’articolo 7 della legge n. 184 è sostituito
dal seguente:
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"Art. 7. – 1. L’adozione è consentita
a favore dei minori dichiarati in stato di adottabilità ai sensi
degli articoli seguenti.
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2. Il minore, il quale ha compiuto gli anni quattordici,
non può essere adottato se non presta personalmente il proprio
consenso, che deve essere manifestato anche quando il minore compia l’età
predetta nel corso del procedimento. Il consenso dato può comunque
essere revocato sino alla pronuncia definitiva dell’adozione.
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3. Se l’adottando ha compiuto gli anni dodici
deve essere personalmente sentito; se ha un’età inferiore, deve
essere sentito, in considerazione della sua capacità di discernimento".
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Capo II
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DELLA DICHIARAZIONE
DI ADOTTABILITÀ
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Art. 8.
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1. L’articolo 8 della legge n. 184 è sostituito
dal seguente:
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"Art. 8. – 1. Sono dichiarati in stato di
adottabilità dal tribunale per i minorenni del distretto nel quale
si trovano, i minori di cui sia accertata la situazione di abbandono perché
privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti
tenuti a provvedervi, purchè la mancanza di assistenza non sia
dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio.
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2. La situazione di abbandono sussiste, sempre
che ricorrano le condizioni di cui al comma 1, anche quando i minori si
trovino presso istituti di assistenza pubblici o privati o comunità
di tipo familiare ovvero siano in affidamento familiare.
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3. Non sussiste causa di forza maggiore quando
i soggetti di cui al comma 1 rifiutano le misure di sostegno offerte dai
servizi sociali locali e tale rifiuto viene ritenuto ingiustificato dal
giudice.
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4. Il procedimento di adottabilità deve
svolgersi fin dall’inizio con l’assistenza legale del minore e dei genitori
o degli altri parenti, di cui al comma 2 dell’articolo 10".
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Art. 9.
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1. L’articolo 9 della legge n. 184 è sostituito
dal seguente:
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"Art. 9. – 1. Chiunque ha facoltà
di segnalare all’autorità pubblica situazioni di abbandono di minori
di età. I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio,
gli esercenti un servizio di pubblica necessità debbono riferire
al più presto al procuratore della Repubblica presso il tribunale
per i minorenni del luogo in cui il minore si trova sulle condizioni
di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano a conoscenza
in ragione del proprio ufficio.
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2. Gli istituti di assistenza pubblici o privati
e le comunità di tipo familiare devono trasmettere semestralmente
al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni
del luogo ove hanno sede l’elenco di tutti i minori collocati presso
di loro con l’indicazione specifica, per ciascuno di essi, della località
di residenza dei genitori, dei rapporti con la famiglia e delle condizioni
psicofisiche del minore stesso. Il procuratore della Repubblica presso
il tribunale per i minorenni, assunte le necessarie informazioni, chiede
al tribunale, con ricorso, di dichiarare l’adottabilità
di quelli tra i minori segnalati o collocati presso le comunità
di tipo familiare o gli istituti di assistenza pubblici o privati o presso
una famiglia affidataria, che risultano in situazioni di abbandono,
specificandone i motivi.
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3. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale
per i minorenni, che trasmette gli atti al medesimo tribunale con relazione
informativa, ogni sei mesi, effettua o dispone ispezioni negli istituti
di assistenza pubblici o privati ai fini di cui al comma 2. Può
procedere a ispezioni straordinarie in ogni tempo.
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4. Chiunque, non essendo parente entro il quarto
grado, accoglie stabilmente nella propria abitazione un minore, qualora
l’accoglienza si protragga per un periodo superiore a sei mesi, deve,
trascorso tale periodo, darne segnalazione al procuratore della Repubblica
presso il tribunale per i minorenni. L’omissione della segnalazione può
comportare l’inidoneità ad ottenere affidamenti familiari o adottivi
e l’incapacità all’ufficio tutelare.
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5. Nello stesso termine di cui al comma 4,
uguale segnalazione deve essere effettuata dal genitore che affidi stabilmente
a chi non sia parente entro il quarto grado il figlio minore per un periodo
non inferiore a sei mesi. L’omissione della segnalazione può comportare
la decadenza dalla potestà sul figlio a norma dell’articolo 330
del codice civile e l’apertura della procedura di adottabilità".
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Art. 10.
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1. L’articolo 10 della legge n. 184 è sostituito
dal seguente:
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"Art. 10. – 1. Il presidente del tribunale
per i minorenni o un giudice da lui delegato, ricevuto il ricorso di cui
all’articolo 9, comma 2, provvede all’immediata apertura di un procedimento
relativo allo stato di abbandono del minore. Dispone immediatamente, all’occorrenza,
tramite i servizi sociali locali o gli organi di pubblica sicurezza, più
approfonditi accertamenti sulle condizioni giuridiche e di fatto del minore,
sull’ambiente in cui ha vissuto e vive ai fini di verificare se sussiste
lo stato di abbandono.
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2. All’atto dell’apertura del procedimento, sono
avvertiti i genitori o, in mancanza, i parenti entro il quarto grado che
abbiano rapporti significativi con il minore. Con lo stesso atto il presidente
del tribunale per i minorenni li invita a nominare un difensore e li informa
della nomina di un difensore di ufficio per il caso che essi non vi provvedano.
Tali soggetti, assistiti dal difensore, possono partecipare a tutti gli
accertamenti disposti dal tribunale, possono presentare istanze anche
istruttorie e prendere visione ed estrarre copia degli atti contenuti
nel fascicolo previa autorizzazione del giudice.
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3. Il tribunale può disporre in ogni momento
e fino all’affidamento preadottivo ogni opportuno provvedimento provvisorio
nell’interesse del minore, ivi compresi il collocamento temporaneo presso
una famiglia o una comunità di tipo familiare, la sospensione della
potestà dei genitori sul minore, la sospensione dell’esercizio
delle funzioni del tutore e la nomina di un tutore provvisorio.
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4. In caso di urgente necessità, i provvedimenti
di cui al comma 3 possono essere adottati dal presidente del tribunale
per i minorenni o da un giudice da lui delegato.
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5. Il tribunale, entro trenta giorni, deve confermare,
modificare o revocare i provvedimenti urgenti assunti ai sensi del comma
4. Il tribunale provvede in camera di consiglio con l’intervento del pubblico
ministero, sentite tutte le parti interessate ed assunta ogni necessaria
informazione. Deve inoltre essere sentito il minore che ha compiuto gli
anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione
della sua capacità di discernimento. I provvedimenti adottati debbono
essere comunicati al pubblico ministero ed ai genitori. Si applicano le
norme di cui agli articoli 330 e seguenti del codice civile".
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Art. 11.
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1. All’articolo 11, primo comma, della legge n. 184,
dopo le parole: "parenti entro il quarto grado" sono inserite
le seguenti: "che abbiano rapporti significativi con il minore".
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Art. 12.
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1. All’articolo 12, quinto comma, della legge n. 184,
le parole "ai sensi del secondo comma dell’articolo 10" sono
sostituite dalle seguenti: "ai sensi del comma 3 dell’articolo 10".
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Art. 13.
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1. L’articolo 14 della legge n.184 è sostituito
dal seguente:
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"Art. 14. – 1. Il tribunale per i minorenni
può disporre, prima della dichiarazione di adottabilità,
la sospensione del procedimento, quando da particolari circostanze emerse
dalle indagini effettuate risulta che la sospensione può riuscire
utile nell’interesse del minore. In tal caso la sospensione è disposta
con ordinanza motivata per un periodo non superiore a un anno.
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2. La sospensione è comunicata ai servizi
sociali locali competenti perché adottino le iniziative opportune".
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Art. 14.
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1. L’articolo 15 della legge n.184 è sostituito
dal seguente:
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"Art. 15. – 1. A conclusione delle indagini
e degli accertamenti previsti dagli articoli precedenti, ove risulti la
situazione di abbandono di cui all’articolo 8, lo stato di adottabilità
del minore è dichiarato dal tribunale per i minorenni quando:
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a) i genitori ed i parenti convocati ai sensi
degli articoli 12 e 13 non si sono presentati senza giustificato motivo;
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b) l’audizione dei soggetti di cui alla lettera
a) ha dimostrato il persistere della mancanza di assistenza morale
e materiale e la non disponibilità ad ovviarvi;
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c) le prescrizioni impartite ai sensi dell’articolo
12 sono rimaste inadempiute per responsabilità dei genitori.
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2. La dichiarazione dello stato di adottabilità
del minore è disposta dal tribunale per i minorenni in camera di
consiglio con sentenza, sentito il pubblico ministero, nonché il
rappresentante dell’istituto di assistenza pubblico o privato o della
comunità di tipo familiare presso cui il minore è collocato
o la persona cui egli è affidato. Devono essere, parimenti, sentiti
il tutore, ove esista, ed il minore che abbia compiuto gli anni dodici
e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua
capacità di discernimento.
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3. La sentenza è notificata per esteso
al pubblico ministero, ai genitori, ai parenti indicati nel primo comma
dell’articolo 12, al tutore, nonché al curatore speciale ove esistano,
con contestuale avviso agli stessi del loro diritto di proporre impugnazione
nelle forme e nei termini di cui all’articolo 17".
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Art. 15.
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1. L’articolo 16 della legge n. 184 è sostituito
dal seguente:
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"Art. 16. – 1. Il tribunale per i minorenni,
esaurita la procedura prevista nei precedenti articoli e qualora ritenga
che non sussistano i presupposti per la pronuncia per lo stato di adottabilità
dichiara che non vi è luogo a provvedere.
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2. La sentenza è notificata per esteso
al pubblico ministero, ai genitori, ai parenti indicati nel primo comma
dell’articolo 12, nonché al tutore e al curatore speciale ove esistano.
Il tribunale per i minorenni adotta i provvedimenti opportuni nell’interesse
del minore.
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3. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del
codice civile".
|
Art. 16.
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1. L’articolo 17 della legge n. 184 è sostituito
dal seguente:
|
"Art. 17. – 1. Avverso la sentenza il pubblico
ministero e le altre parti possono proporre impugnazione avanti la Corte
d’appello, sezione per i minorenni, entro trenta giorni dalla notificazione.
La Corte, sentite le parti e il pubblico ministero ed effettuato ogni
altro opportuno accertamento, pronuncia sentenza in camera di consiglio
e provvede al deposito della stessa in cancelleria, entro quindici giorni
dalla pronuncia. La sentenza è notificata d’ufficio al pubblico
ministero e alle altre parti.
|
2. Avverso la sentenza della Corte d’appello è
ammesso ricorso per Cassazione, entro trenta giorni dalla notificazione,
per i motivi di cui ai numeri 3, 4 e 5 del primo comma dell’articolo 360
del codice di procedura civile. Si applica altresì il secondo comma
dello stesso articolo.
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3. L’udienza di discussione dell’appello e del
ricorso deve essere fissata entro sessanta giorni dal deposito dei rispettivi
atti introduttivi".
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Art. 17.
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1. L’articolo 18 della legge n. 184 è sostituito
dal seguente:
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"Art. 18. – 1. La sentenza definitiva che
dichiara lo stato di adottabilità è trascritta, a cura del
cancelliere del tribunale per i minorenni, su apposito registro conservato
presso la cancelleria del tribunale stesso. La trascrizione deve essere
effettuata entro il decimo giorno successivo a quello della comunicazione
che la sentenza di adottabilità è divenuta definitiva. A
questo effetto, il cancelliere del giudice dell’impugnazione deve inviare
immediatamente apposita comunicazione al cancelliere del tribunale per
i minorenni".
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Art. 18.
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1. L’articolo 21 della legge n. 184 è sostituito
dal seguente:
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"Art. 21. – 1. Lo stato di adottabilità
cessa altresì per revoca, nell’interesse del minore, in quanto
siano venute meno le condizioni di cui all’articolo 8, comma 1, successivamente
alla sentenza di cui al comma 2 dell’articolo 15.
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2. La revoca è pronunciata dal tribunale
per i minorenni d’ufficio o su istanza del pubblico ministero, dei genitori,
del tutore.
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3. Il tribunale provvede in camera di consiglio,
sentito il pubblico ministero.
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4. Nel caso in cui sia in atto l’affidamento preadottivo,
lo stato di adottabilità non può essere revocato".
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Capo III
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DELL’AFFIDAMENTO PREADOTTIVO
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Art. 19.
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1. L’articolo 22 della legge n.184 è sostituito
dal seguente:
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"Art. 22. – 1. Coloro che intendono adottare
devono presentare domanda al tribunale per i minorenni, specificando l’eventuale
disponibilità ad adottare più fratelli ovvero minori che
si trovino nelle condizioni indicate dall’articolo 3, comma 1, della legge
5 febbraio 1992, n. 104, concernente l’assistenza, l’integrazione sociale
e i diritti delle persone handicappate. È ammissibile la presentazione
di più domande anche successive a più tribunali per i minorenni,
purchè in ogni caso se ne dia comunicazione a tutti i tribunali
precedentemente aditi. I tribunali cui la domanda è presentata
possono richiedere copia degli atti di parte ed istruttori, relativi ai
medesimi coniugi, agli altri tribunali; gli atti possono altresì
essere comunicati d’ufficio. La domanda decade dopo tre anni dalla presentazione
e può essere rinnovata.
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2. In ogni momento a coloro che intendono adottare
devono essere fornite, se richieste, notizie sullo stato del procedimento.
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3. Il tribunale per i minorenni, accertati previamente
i requisiti di cui all’articolo 6, dispone l’esecuzione delle adeguate
indagini di cui al comma 4, ricorrendo ai servizi socio-assistenziali
degli enti locali singoli o associati, nonché avvalendosi delle
competenti professionalità delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere,
dando precedenza nella istruttoria alle domande dirette all’adozione
di minori di età superiore a cinque anni o con handicap
accertato ai sensi dell’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
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4. Le indagini, che devono essere tempestivamente
avviate e concludersi entro centoventi giorni, riguardano
in particolare la capacità di educare il minore, la situazione
personale ed economica, la salute, l’ambiente familiare dei richiedenti,
i motivi per i quali questi ultimi desiderano adottare il minore. Con
provvedimento motivato, il termine entro il quale devono concludersi le
indagini può essere prorogato una sola volta e per non più
di centoventi giorni.
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5. Il tribunale per i minorenni, in base alle
indagini effettuate, sceglie tra le coppie che hanno presentato domanda
quella maggiormente in grado di corrispondere alle esigenze del minore.
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6. Il tribunale per i minorenni, in camera di
consiglio, sentiti il pubblico ministero, gli ascendenti dei richiedenti
ove esistano, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche il
minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità
di discernimento, omessa ogni altra formalità di procedura, dispone,
senza indugio, l’affidamento preadottivo, determinandone le modalità
con ordinanza. Il minore che abbia compiuto gli anni quattordici deve
manifestare espresso consenso all’affidamento alla coppia prescelta.
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7. Il tribunale per i minorenni deve in ogni caso
informare i richiedenti sui fatti rilevanti, relativi al minore, emersi
dalle indagini. Non può essere disposto l’affidamento di uno solo
di più fratelli, tutti in stato di adottabilità, salvo che
non sussistano gravi ragioni. L’ordinanza è comunicata al
pubblico ministero, ai richiedenti ed al tutore. Il provvedimento di affidamento
preadottivo è immediatamente, e comunque non oltre dieci
giorni, annotato a cura del cancelliere a margine della trascrizione di
cui all’articolo 18.
|
8. Il tribunale per i minorenni vigila sul buon
andamento dell’affidamento preadottivo avvalendosi anche del giudice tutelare
e dei servizi locali sociali e consultoriali. In caso di accertate difficoltà,
convoca, anche separatamente, gli affidatari e il minore, alla presenza,
se del caso, di uno psicologo, al fine di valutare le cause all’origine
delle difficoltà. Ove necessario, dispone interventi di sostegno
psicologico e sociale".
|
Art. 20.
|
1. L’articolo 23 della legge n.184 è sostituito
dal seguente:
|
"Art. 23. – 1. L’affidamento preadottivo
è revocato dal tribunale per i minorenni d’ufficio o su istanza
del pubblico ministero o del tutore o di coloro che esercitano la vigilanza
di cui all’articolo 22, comma 8, quando vengano accertate difficoltà
di idonea convivenza ritenute non superabili. Il provvedimento relativo
alla revoca è adottato dal tribunale per i minorenni, in camera
di consiglio, con decreto motivato. Debbono essere sentiti, oltre al pubblico
ministero ed al presentatore dell’istanza di revoca, il minore che abbia
compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in
considerazione della sua capacità di discernimento, gli affidatari,
il tutore e coloro che abbiano svolto attività di vigilanza o di
sostegno.
|
2. Il decreto è comunicato al pubblico
ministero, al presentatore dell’istanza di revoca, agli affidatari ed
al tutore. Il decreto che dispone la revoca dell’affidamento preadottivo
è annotato a cura del cancelliere entro dieci giorni a margine
della trascrizione di cui all’articolo 18.
|
3. In caso di revoca, il tribunale per i minorenni
adotta gli opportuni provvedimenti temporanei in favore del minore ai
sensi dell’articolo 10, comma 3. Si applicano gli articoli 330 e seguenti
del codice civile".
|
Capo IV
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DELLA DICHIARAZIONE DI ADOZIONE
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Art. 21.
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1. L’articolo 25 della legge n. 184 è sostituito
dal seguente:
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"Art. 25. – 1. Il tribunale per i minorenni
che ha dichiarato lo stato di adottabilità, decorso un anno dall’affidamento,
sentiti i coniugi adottanti, il minore che abbia compiuto gli anni dodici
e il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità
di discernimento, il pubblico ministero, il tutore e coloro che abbiano
svolto attività di vigilanza o di sostegno, verifica che ricorrano
tutte le condizioni previste dal presente capo e, senza altra formalità
di procedura, provvede sull’adozione con sentenza in camera di consiglio,
decidendo di fare luogo o di non fare luogo all’adozione. Il minore che
abbia compiuto gli anni quattordici deve manifestare espresso consenso
all’adozione nei confronti della coppia prescelta.
|
2. Qualora la domanda di adozione venga proposta
da coniugi che hanno discendenti legittimi o legittimati, questi, se maggiori
degli anni quattordici, debbono essere sentiti.
|
3. Nell’interesse del minore il termine di cui
al comma 1 può essere prorogato di un anno, d’ufficio o su domanda
dei coniugi affidatari, con ordinanza motivata.
|
4. Se uno dei coniugi muore o diviene incapace
durante l’affidamento preadottivo, l’adozione, nell’interesse del minore,
può essere ugualmente disposta ad istanza dell’altro coniuge nei
confronti di entrambi, con effetto, per il coniuge deceduto, dalla data
della morte.
|
5. Se nel corso dell’affidamento preadottivo interviene
separazione tra i coniugi affidatari, l’adozione può essere disposta
nei confronti di uno solo o di entrambi, nell’esclusivo interesse del
minore, qualora il coniuge o i coniugi ne facciano richiesta.
|
6. La sentenza che decide sull’adozione è
comunicata al pubblico ministero, ai coniugi adottanti ed al tutore.
|
7. Nel caso di provvedimento negativo viene meno
l’affidamento preadottivo ed il tribunale per i minorenni assume gli opportuni
provvedimenti temporanei in favore del minore ai sensi dell’articolo 10,
comma 3. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile".
|
Art. 22.
|
1. L’articolo 26 della legge n. 184 è sostituito
dal seguente:
|
"Art. 26. – 1. Avverso la sentenza che dichiara
se fare luogo o non fare luogo all’adozione, entro trenta giorni dalla
notifica, può essere proposta impugnazione davanti alla sezione
per i minorenni della Corte d’appello da parte del pubblico ministero,
dagli adottanti e dal tutore del minore. La Corte d’appello, sentite le
parti ed esperito ogni accertamento ritenuto opportuno, pronuncia sentenza.
La sentenza è notificata d’ufficio alle parti per esteso.
|
2. Avverso la sentenza della Corte d’appello è
ammesso ricorso per Cassazione, che deve essere proposto entro trenta
giorni dalla notifica della stessa, solo per i motivi di cui al primo
comma, numero 3, dell’articolo 360 del codice di procedura civile.
|
3. L’udienza di discussione dell’appello e del
ricorso per Cassazione deve essere fissata entro sessanta giorni dal deposito
dei rispettivi atti introduttivi.
|
4. La sentenza che pronuncia l’adozione, divenuta
definitiva, è immediatamente trascritta nel registro di cui all’articolo
18 e comunicata all’ufficiale dello stato civile che la annota a margine
dell’atto di nascita dell’adottato. A questo effetto, il cancelliere del
giudice dell’impugnazione deve immediatamente dare comunicazione della
definitività della sentenza al cancelliere del tribunale per i
minorenni.
|
5. Gli effetti dell’adozione si producono dal
momento della definitività della sentenza".
|
Art. 23.
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1. All’articolo 27, secondo comma, della legge n. 184,
le parole "ai sensi dell’articolo 25, quinto comma" sono sostituite
dalle seguenti "ai sensi dell’articolo 25, comma 5".
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Art. 24.
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1. L’articolo 28 della legge n. 184 è sostituito
dal seguente:
|
"Art. 28. – 1. Il minore adottato è
informato di tale sua condizione ed i genitori adottivi vi provvedono
nei modi e termini che essi ritengono più opportuni.
|
2. Qualunque attestazione di stato civile riferita
all’adottato deve essere rilasciata con la sola indicazione del nuovo
cognome e con l’esclusione di qualsiasi riferimento alla paternità
e alla maternità del minore e dell’annotazione di cui all’articolo
26, comma 4.
|
3. L’ufficiale di stato civile, l’ufficiale di
anagrafe e qualsiasi altro ente pubblico o privato, autorità o
pubblico ufficio debbono rifiutarsi di fornire notizie, informazioni,
certificazioni, estratti o copie dai quali possa comunque risultare il
rapporto di adozione, salvo autorizzazione espressa dell’autorità
giudiziaria. Non è necessaria l’autorizzazione qualora la richiesta
provenga dall’ufficiale di stato civile, per verificare se sussistano
impedimenti matrimoniali.
|
4. Le informazioni concernenti l’identità
dei genitori biologici possono essere fornite ai genitori adottivi, quali
esercenti la potestà dei genitori, su autorizzazione del tribunale
per i minorenni, solo se sussistono gravi e comprovati motivi. Il tribunale
accerta che l’informazione sia preceduta e accompagnata da adeguata preparazione
e assistenza del minore. Le informazioni possono essere fornite anche
al responsabile di una struttura ospedaliera o di un presidio sanitario,
ove ricorrano i presupposti della necessità e della urgenza e vi
sia grave pericolo per la salute del minore.
|
5. L’adottato, raggiunta l’età di venticinque
anni, può accedere a informazioni che riguardano la sua origine
e l’identità dei propri genitori biologici. Può farlo anche
raggiunta la maggiore età, se sussistono gravi e comprovati motivi
attinenti alla sua salute psico-fisica. L’istanza deve essere presentata
al tribunale per i minorenni del luogo di residenza.
|
6. Il tribunale per i minorenni procede all’audizione
delle persone di cui ritenga opportuno l’ascolto; assume tutte le informazioni
di carattere sociale e psicologico, al fine di valutare che l’accesso
alle notizie di cui al comma 5 non comporti grave turbamento all’equilibrio
psico-fisico del richiedente. Definita l’istruttoria, il tribunale per
i minorenni autorizza con decreto l’accesso alle notizie richieste.
|
7. L’accesso alle informazioni non è consentito
se l’adottato non sia stato riconosciuto alla nascita dalla madre naturale
e qualora anche uno solo dei genitori biologici abbia dichiarato di non
voler essere nominato, o abbia manifestato il consenso all’adozione a
condizione di rimanere anonimo.
|
8. Fatto salvo quanto previsto dai commi precedenti,
l’autorizzazione non è richiesta per l’adottato maggiore di età
quando i genitori adottivi sono deceduti o divenuti irreperibili".
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TITOLO IV
|
DELL’ADOZIONE IN CASI
PARTICOLARI
|
Capo I
|
DELL’ADOZIONE IN CASI
PARTICOLARI E DEI SUOI EFFETTI
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Art. 25.
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1. L’articolo 44 della legge n. 184 è sostituito
dal seguente:
|
"Art. 44. – 1. I minori possono essere adottati
anche quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1 dell’articolo
7:
|
a) da persone unite al minore da vincolo di parentela
fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo, quando
il minore sia orfano di padre e di madre, o anche quando sia figlio
di genitori in gravi e irreversibili condizioni di salute;
|
b) dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio
anche adottivo dell’altro coniuge;
|
c) quando il minore si trovi nelle condizioni
indicate dall’articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
e sia orfano di padre e di madre;
|
|
e) quando vi sia la constatata impossibilità
di affidamento preadottivo.
|
2. L’adozione, nei casi indicati nel comma 1,
è consentita anche in presenza di figli legittimi.
|
3. Nei casi di cui alle lettere a), c),
e d) del comma 1 l’adozione è consentita, oltre che
ai coniugi, anche a chi non è coniugato. Se l’adottante è
persona coniugata e non separata, l’adozione può essere tuttavia
disposta solo a seguito di richiesta da parte di entrambi i coniugi.
|
4. Nei casi di cui alle lettere a) e d)
del comma 1 l’età dell’adottante deve superare di almeno diciotto
anni quella di coloro che egli intende adottare".
|
Art. 26.
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1. L’articolo 45 della legge n. 184 è sostituito
dal seguente:
|
"Art. 45. – 1. Nel procedimento di adozione
nei casi previsti dall’articolo 44 si richiede il consenso dell’adottante
e dell’adottando che abbia compiuto il quattordicesimo anno di età.
|
2. Se l’adottando ha compiuto gli anni dodici
deve essere personalmente sentito; se ha una età inferiore,
deve essere sentito, in considerazione della sua capacità
di discernimento.
|
3. In ogni caso, se l’adottando non ha compiuto
gli anni quattordici, l’adozione deve essere disposta dopo che sia stato
sentito il suo legale rappresentante.
|
4. Quando l’adozione deve essere disposta nel
caso previsto dall’articolo 44, comma 1, lettera c), deve
essere sentito il legale rappresentante dell’adottando in luogo di questi,
se lo stesso non può esserlo o non può prestare il proprio
consenso ai sensi del presente articolo a causa delle sue condizioni di
minorazione".
|
Art. 27.
|
1. L’articolo 47 della legge n. 184 è sostituito
dal seguente:
|
"Art. 47. – 1. L’adozione produce i suoi
effetti dalla data della sentenza che la pronuncia. Finché la sentenza
non è emanata, tanto l’adottante quanto l’adottando possono revocare
il loro consenso.
|
2. Se uno dei coniugi muore dopo la prestazione
del consenso e prima della emanazione della sentenza, si può procedere,
su istanza dell’altro coniuge, al compimento degli atti necessari per
l’adozione.
|
3. Se l’adozione è ammessa, essa produce
i suoi effetti dal momento della morte dell’adottante".
|
Art. 28.
|
1. L’articolo 49 della legge n. 184 è sostituito
dal seguente:
|
"Art. 49. – 1. L’adottante deve fare l’inventario
dei beni dell’adottato e trasmetterlo al giudice tutelare entro trenta
giorni dalla data della comunicazione della sentenza di adozione. Si osservano,
in quanto applicabili, le disposizioni contenute nella sezione III del
capo I del titolo X del libro primo del codice civile.
|
2. L’adottante che omette di fare l’inventario
nel termine stabilito o fa un inventario infedele può essere privato
dell’amministrazione dei beni dal giudice tutelare, salvo l’obbligo del
risarcimento dei danni".
|
Capo II
|
DELLE FORME DELL’ADOZIONE
IN CASI PARTICOLARI
|
Art. 29.
|
1. La lettera a) del terzo comma dell’articolo
57 della legge n. 184 è sostituita dalla seguente:
|
"a) l’idoneità affettiva e la capacità
di educare e istruire il minore, la situazione personale ed economica,
la salute, l’ambiente familiare degli adottanti;".
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TITOLO V
|
MODIFICHE AL TITOLO VIII DEL
LIBRO PRIMO DEL CODICE CIVILE
|
Art. 30.
|
1. L’articolo 313 del codice civile è sostituito
dal seguente:
|
"Art. 313. - (Provvedimento del tribunale) –
Il tribunale, in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero
e omessa ogni altra formalità di procedura, provvede con sentenza
decidendo di far luogo o non far luogo alla adozione.
|
L’adottante, il pubblico ministero, l’adottando, entro
trenta giorni dalla comunicazione, possono proporre impugnazione avanti
la Corte d’appello, che decide in camera di consiglio, sentito il pubblico
ministero".
|
Art. 31.
|
1. L’articolo 314 del codice civile è sostituito
dal seguente:
|
"Art. 314. - (Pubblicità) – La sentenza
definitiva che pronuncia l’adozione è trascritta a cura del cancelliere
del tribunale competente, entro il decimo giorno successivo a quello della
relativa comunicazione, da effettuarsi non oltre cinque giorni dal deposito,
da parte del cancelliere del giudice dell’impugnazione, su apposito registro
e comunicata all’ufficiale di stato civile per l’annotazione a margine
dell’atto di nascita dell’adottato.
|
Con la procedura di cui al primo comma deve essere altresì
trascritta ed annotata la sentenza di revoca della adozione, passata in
giudicato.
|
L’autorità giudiziaria può inoltre ordinare
la pubblicazione della sentenza che pronuncia l’adozione o della sentenza
di revoca nei modi che ritiene opportuni".
|
TITOLO VI
|
NORME FINALI, PENALI
E TRANSITORIE
|
Art. 32.
|
1. All’articolo 35, comma 4, della legge n. 184, le parole:
"può essere sentito ove sia opportuno e" sono sostituite
dalle seguenti: "deve essere sentito".
|
2. All’articolo 52, secondo comma, della legge n. 184,
le parole: "e, se opportuno, anche di età inferiore"
sono sostituite dalle seguenti: "e anche di età inferiore,
in considerazione della sua capacità di discernimento".
|
3. All’articolo 79, terzo comma, della legge n. 184,
le parole: ", se opportuno," sono sostituite dalle seguenti:
", in considerazione della loro capacità di discernimento,".
|
Art. 33.
|
1. All’articolo 43, primo comma, della legge n. 184,
le parole: "di cui al sesto, settimo e ottavo comma dell’articolo
9" sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 4 e 5 dell’articolo
9".
|
Art. 34.
|
1. L’articolo 70 della legge n. 184 è sostituito
dal seguente:
|
"Art. 70. – 1. I pubblici ufficiali o gli
incaricati di un pubblico servizio che omettono di riferire alla procura
della Repubblica presso il tribunale per i minorenni sulle condizioni
di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano a conoscenza
in ragione del proprio ufficio, sono puniti ai sensi dell’articolo 328
del codice penale. Gli esercenti un servizio di pubblica necessità
sono puniti con la pena della reclusione fino ad un anno o con la multa
da lire 500.000 a lire 2.500.000.
|
2. I rappresentanti degli istituti di assistenza
pubblici o privati che omettono di trasmettere semestralmente alla procura
della Repubblica presso il tribunale per i minorenni l’elenco di
tutti i minori ricoverati o assistiti, ovvero forniscono informazioni
inesatte circa i rapporti familiari concernenti i medesimi, sono puniti
con la pena della reclusione fino ad un anno o con la multa da lire 500.000
a lire 5.000.000".
|
Art. 35.
|
1. Il primo comma dell’articolo 71 della legge n. 184
è sostituito dal seguente:
|
"Chiunque, in violazione delle norme di legge in
materia di adozione, affida a terzi con carattere definitivo un minore,
ovvero lo avvia all’estero perché sia definitivamente affidato,
è punito con la reclusione da uno a tre anni".
|
2. Il sesto comma dell’articolo 71 della legge n. 184
è sostituito dal seguente:
|
"Chiunque svolga opera di mediazione al fine di
realizzare l’affidamento di cui al primo comma è punito con la
reclusione fino ad un anno o con multa da lire 500.000 a lire 5.000.000."
|
Art. 36.
|
1. Il primo comma dell’articolo 73 della legge n. 184
è sostituito dal seguente:
|
"Chiunque essendone a conoscenza in ragione del
proprio ufficio fornisce qualsiasi notizia atta a rintracciare un minore
nei cui confronti sia stata pronunciata adozione o rivela in qualsiasi
modo notizie circa lo stato di figlio legittimo per adozione è
punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire 200.000
a lire 2.000.000".
|
Art. 37.
|
1. All’articolo 330, secondo comma, del codice civile,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero l’allontanamento
del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore".
|
2. All’articolo 333, primo comma, del codice civile,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero l’allontanamento
del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore".
|
3. All’articolo 336 del codice civile è aggiunto,
in fine, il seguente comma:
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"Per i provvedimenti di cui ai commi precedenti,
i genitori e il minore sono assistiti da un difensore, anche a spese dello
Stato nei casi previsti dalla legge".
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Art. 38.
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1. L’articolo 80 della legge n. 184 è sostituito
dal seguente:
|
"Art. 80. – 1. Il giudice, se del caso ed
anche in relazione alla durata dell’affidamento, può disporre che
gli assegni familiari e le prestazioni previdenziali relative al minore
siano erogati temporaneamente in favore dell’affidatario.
|
2. Le disposizioni di cui all’articolo 12 del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,
all’articolo 6 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, e alla legge 8 marzo
2000, n. 53, si applicano anche agli affidatari di cui al comma 1.
|
3. Alle persone affidatarie si estendono tutti
i benefici in tema di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro,
di permessi per malattia, di riposi giornalieri, previsti per i genitori
biologici.
|
4. Le regioni determinano le condizioni e modalità
di sostegno alle famiglie, persone e comunità di tipo familiare
che hanno minori in affidamento, affinchè tale affidamento si possa
fondare sulla disponibilità e l’idoneità all’accoglienza
indipendentemente dalle condizioni economiche".
|
Art. 39.
|
1. Dopo i primi due anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge e successivamente con cadenza triennale, il Ministro
della giustizia e il Ministro per la solidarietà sociale, di concerto
con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, nell’ambito delle rispettive competenze, trasmettono
al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge,
al fine di verificarne la funzionalità in relazione alle finalità
perseguite e la rispondenza all’interesse del minore, in particolare per
quanto attiene all’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo
6, commi 3 e 5, della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituito dall’articolo
6 della presente legge.
|
Art. 40.
|
1. Per le finalità perseguite dalla presente legge
è istituita, entro e non oltre centottanta giorni dalla data della
sua entrata in vigore, anche con l’apporto dei dati forniti dalle singole
regioni, presso il Ministero della giustizia, una banca dati relativa
ai minori dichiarati adottabili, nonché ai coniugi aspiranti all’adozione
nazionale e internazionale, con indicazione di ogni informazione atta
a garantire il miglior esito del procedimento. I dati riguardano anche
le persone singole disponibili all’adozione in relazione ai casi di cui
all’articolo 44 della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituito dall’articolo
25 della presente legge.
|
2. La banca dati è resa disponibile, attraverso
una rete di collegamento, a tutti i tribunali per i minorenni e deve essere
periodicamente aggiornata con cadenza trimestrale.
|
3. Con regolamento del Ministro della giustizia sono
disciplinate le modalità di attuazione e di organizzazione della
banca dati, anche per quanto attiene all’adozione dei dispositivi necessari
per la sicurezza e la riservatezza dei dati.
|
4. Dall’attuazione del presente articolo non debbono
derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
|
Art. 41.
|
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
|