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Raccolta delle principali normative nazionali pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale a partire dal 15 dicembre 1999
e delle principali normative della regione Marche pubblicate nel Bollettino Ufficiale a partire dal 15 dicembre 1999
Tipo
  Nazionale: - Regionale (MARCHE):
Parole
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REGIONALE (Marche)

Legge regionale 23 marzo 2000, n. 21, Provvedimento generale di rifinanziamento e modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2000). (B.U.R., n. 36 del 31.03.2000).
Tra gli interventi per i quali è previsto il finanziamento: iniziative per la cooperazione allo sviluppo (art. 6) per complessivi 200 milioni; interventi per incentivare l’uso della bicicletta (art. 15) 200 milioni; interventi a favore di minori a rischio di devianza (art. 26) 2 miliardi; prosecuzione dell’attività dell’Osservatorio sulla condizione dell’infanzia e dell’adolescenza (art. 27) 300 milioni; contributi agli enti locali nelle spese di parte corrente per l’erogazione di servizi socio assistenziali (art. 28) 39 miliardi, progetti pilota “Oltre la strada” a sostegno delle donne vittime della tratta e dello sfruttamento a fini sessuali (art. 29) 150 milioni; interventi di assistenza economica penitenziaria e post-penitenziaria (art. 30) 20 milioni.
Legge regionale 16 marzo 2000, n. 20, Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, accreditamento istituzionali e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private (B.U.R. n. 30 del 23.3.2000).
La Regione attraverso gli istituti dell’autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio dell’attività sanitaria e sociosanitaria, dell’accreditamento istituzionale e degli accordi contrattuali intende garantire l’erogazione di prestazioni efficaci e sicure, il miglioramento continuo della qualità e lo sviluppo del servizio sanitario regionale. La legge definisce il ruolo della regione e dei comuni in materia di autorizzazione e accreditamento. Vengono inoltre definite le strutture che sono soggette all’autorizzazione, i requisiti e le modalità per la richiesta. Anche per quanto riguarda l’accreditamento la legge ne definisce i requisiti e la procedura per l’ottenimento. Un capitolo specifico viene dedicato all’adeguamento delle strutture esistenti (autorizzazione ed accreditamento provvisori). Nota: Per autorizzazione: si intendono i provvedimenti che consentono la realizzazione di strutture e l’esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie da parte di soggetti pubblici e privati. Per accreditamento istituzionale: si intende il provvedimento con il quale si riconosce alle strutture pubbliche e private già autorizzate lo status di potenziali erogatori di prestazioni nell’ambito e per conto del servizio sanitario nazionale.
Legge regionale 16 marzo 2000, n. 19, Norme concernenti l’assistenza sanitaria di base (B.U.R. n. 30 del 23.3.2000).
Il provvedimento permette di poter usufruire dell’assistenza sanitaria di base a quella parte della popolazione del territorio regionale che per periodi prolungati risiede in un territorio diverso da quello di residenza (studenti, lavoratori stagionali o per missione, ospiti di strutture residenziali). A questo fine presso le Aziende sanitarie della regione sono istituiti appositi elenchi per assistiti non residenti..
Legge regionale 16 marzo 2000, n. 18, Modificazioni ed integrazioni della Legge Regionale 30 ottobre 1998 n. 36: “Sistema di emergenza sanitaria” (B.U.R. n. 30 del 23.3.2000).
La modifica prevede l’istituzione presso l’Azienda ospedaliera Torrette - Umberto I di Ancona del Centro iperbarico polivalente quale struttura a valenza regionale per il trattamento delle urgenze curabili con ossigenoterapia iperbarica. Il Centro è dotato di camera iperbarica con almeno 8 posti.
Deliberazione amministrativa n. 306 del 1º marzo 2000, Piano regionale per un sistema integrato di interventi e servizi sociali 2000/2002 (Sup. n. 15 al B.U.R. n. 35 del 30.3.2000).
Il “Piano” è un importante Atto programmatorio, di durata triennale, ed è il primo approvato dalla regione Marche. Si compone di 12 capitoli. 1) Popolazione, territorio e diffusione dei servizi sociali nelle Marche; 2) Filosofia ed assi portanti del piano; 3) La individuazione dell’assetto territoriale per la pianificazione sociale: gli ambiti territoriali; 4) La programmazione dal basso: i Piani territoriali; 5) L’integrazione socio-sanitaria; 6) La rete dei servizi essenziali; 7) L’accesso al sistema dei servizi; 8) Le scelte strategiche; 9) Il sistema di regolazione sociale; 10)La sperimentazione di progetti integrati; 11) Il sistema informativo; 12) Le risorse finanziarie e organizzative per le politiche sociali nella Regione marche. Si segnalano alcuni aspetti del Piano. L’obiettivo è il “miglioramento della ‘qualità di vita’ per tutte le persone che operano e vivono nei territorio di riferimento (..) Gli assi portanti del Piano sono dunque da identificarsi nell’approccio universalistico, nell’enfasi promozionale (più che riparativa), nella scelta della sussidiarietà e nell’ottica del riequilibrio territoriale e dell’equità sociale”. Tale obiettivo trova realizzazione in ambiti territoriali (individuati dalla Conferenza dei sindaci di ogni AUSL) di dimensioni non superiori ai 100.000 abitanti coincidenti in via preferenziale con le sedi di attuazione delle politiche sanitarie. Ogni ambito deve essere dotato di una “rete di servizi essenziali”(cap. 6); l’ambito deve coincidere con i distretti sanitari o loro multipli; per ogni ambito territoriale verrà nominato un Coordinatore della rete dei servizi dell’Ambito Territoriale. Agli Ambiti Territoriali sono assegnate le seguenti funzioni: - raccordo tra Regione e Comuni (costituzione del Comitato dei Sindaci) ai fini della programmazione degli interventi; - luogo di Coordinamento tra i Comuni e tra questi e altri soggetti pubblici; - attuazione e verifica della programmazione regionale. I Comuni dell’A.T. “adottano il Piano Territoriale” degli interventi, nel quale prevedere la realizzazione della rete dei servizi essenziali; - il livello sul quale ripartire il FSR (ripartito tra i singoli Comuni sulla base del pro-capite). Viene inoltre previsto un Fondo annuo incentivante finalizzato a cofinanziare progetti dell’A.T. che riguardano servizi innovativi e di nuova istituzione. - il livello dell’integrazione tra i servizi socio-assistenziali con quelli sanitari. Il Piano territoriale sarà lo strumento che i Comuni utilizzeranno per la progettazione e realizzazione della rete essenziale dei servizi. Il “Piano è adottato mediante un accordo tra i comuni associati nelle forme previste dalla legge” ed è “trasmesso alla giunta entro sei mesi dalla approvazione del Piano. Il “P.T. ha validità triennale. Gli A.T. che non hanno predisposto il Piano nel 2000 possono presentarlo l’anno successivo”. La rete dei servizi essenziali. Vengono identificate cinque aree organizzative delle prestazioni: Ufficio di promozione sociale (per bacini di popolazione di 10.000-15.000 abitanti; Servizi a domicilio, Servizi semi-residenziali, Servizi residenziali (residenze alberghiere, case famiglia, gruppi appartamento, residenze protette); Interventi per l’emergenza.
Legge regionale 23 febbraio 2000, n. 11, Interventi a favore dei soggetti non udenti (B.U.R. n. 24 del 2.3.2000).
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Legge regionale 23 febbraio 2000, n. 10, Modificazione della legge regionale 10 agosto 1998, n. 30 concernente “Interventi a favore della famiglia” (B.U.R. n. 24 del 2.3.2000).
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Legge regionale 23 febbraio 2000, n. 16, Modificazione della legge regionale 17 novembre 1997, n. 65 concernente “Provvidenze a favore dei soggetti sottoposti a trapianto d’organi”, così come modificata dalla legge regionale 31 agosto 1999, n. 24 (B.U.R. n. 24 del 2.3.2000).
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Legge regionale 14 febbraio 2000, n. 7, Provvidenze a favore di soggetti sottoposti a terapia iperbarica (BUR n. 19 del 24.2.2000).
La legge prevede rimborsi per i soggetti sottoposti a terapia iperbarica (su prescrizione specialistica) i cui oneri non sono posti a carico del fondo sanitario regionale. I rimborsi sono corrisposti nella misura del 50% della tariffa stabilita dal nomenclatore tariffario per le prestazioni di ossigenoterapia iperbarica. L’elenco delle patologie sottoposte a terapia che prevedono il rimborso sarà definito da un successivo Atto della giunta regionale. Per l’anno 2000 lo stanziamento è pari a 100 milioni. Le modalità di presentazione delle domande di rimborso saranno determinate dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge.
D.G.R., n. 175 del 31.01.2000, Art. 33 - L.R. 32/99 - inclusione sociale delle popolazioni zingare, criteri e modalità per l’assegnazione di contributi. L. 300.000 (B.U.R. n. 12 del 10.2.2000).
Anche questa delibera da attuazione alla legge di bilancio nella quale all’art. 33 si stabilisce un contributo regionale pari a 300 milioni per il finanziamento di interventi rivolti alla popolazione zingara. Tra questi: miglioramento standards abitativi, inserimento lavorativo, alfabetizzazione, intercultura. Previsto anche il finanziamento per uno studio regionale per la conoscenza della situazione nelle marche.

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