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Raccolta delle principali normative nazionali pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale a partire dal 15 dicembre 1999
e delle principali normative della regione Marche pubblicate nel Bollettino Ufficiale a partire dal 15 dicembre 1999
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NAZIONALE

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Circolare 5 settembre 2008, Decreto-legge n. 112 del 2008 convertito in legge n. 133 del 2008 – “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria” – articolo 71 – assenza dal servizio dei pubblici dipendenti – ulteriori chiarimenti (G.U. n. 249 del 23.10.2008)
Il provvedimento interessa i soli dipendenti delle pubbliche amministrazioni e integra le disposizioni normative introdotte dal Decreto Legge 112/2008 approvate con l’intento di contenere fenomeni di assenteismo o presunti tali - restrizioni e controlli in materia di assenze per malattia o per visite mediche specialistiche e per i permessi retribuiti per l’assistenza ai familiari con handicap grave e per i lavoratori con grave disabilità - . Viene confermato quanto previsto dalla Legge 104/1992: Il lavoratore disabile, in possesso di certificazione di handicap ha diritto alternativamente a due ore di permesso giornaliero (una sola ora se l’orario è inferiore alle 6 ore giornaliere) o a tre giorni di permesso lavorativo al mese. Il limite delle 18 ore mensili previsto dalla Legge 133/2008, precisa il Ministero, è da prendere in considerazione solo nel caso in cui i tre giorni vengano frazionati in ore; inoltre tale limitazione è per ora applicabile solo nel caso i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di riferimento abbiano già previsto una corrispondenza in ore dei tre giorni di permesso. Pertanto ad oggi il lavoratore che fruisce dei permessi lavorativi in ore giornaliere, non può vedersi opporre il limite delle 18 ore mensili. La stessa considerazione riguarda i lavoratori che assistano familiari (coniuge o parenti e affini fino al terzo grado) con handicap grave. Il limite delle 18 ore mensili è da applicarsi solo nel caso in cui il dipendente pubblico decida di frazionare in ore i tre giorni di permesso mensili e solo nel caso il suo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento abbia già previsto una corrispondenza in 18 ore dei tre giorni di permesso; in tutti gli altri casi non va effettuato alcun limite di ore. Pertanto il lavoratore che sceglie di fruire dei permessi di tre giorni di lavoro, il cui orario corrisponda ad un totale superiore alle 18 ore, non può essere limitato.
Decreto legislativo n. 159 del 3 ottobre 2008, Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, recante attuazione della direttiva 2005/85/CE 2008, n. 25 relativa alle norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato (G.U. n. 247 del 21.10.2008)
Il provvedimento inserisce modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 25/2008, con il quale è stata definita l’attuazione delle procedure CE in materia di attribuzione a cittadini di Paesi terzi o apolidi della qualifica di rifugiato o di persona bisognosa di protezione internazionale e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio di uno Stato. Queste le principali modifiche: art. 1 sulla definizione e finalità delle Commissioni territoriali – composte da un funzionario della carriera prefettizia, con funzioni di presidente, da un funzionario della Polizia di Stato, da un rappresentante di un ente territoriale designato dalla Conferenza Stato - città ed autonomie locali e da un rappresentante dell'ACNUR; si stabilisce che in situazione di urgenza, il Ministero dell’Interno può nominare il rappresentante dell’ente locale, su indicazione del sindaco del comune presso cui ha sede la commissione territoriale; - art. 7: riguardante l’autorizzazione del rifugiato a rimanere nel territorio dello Stato, ai fini esclusivi della procedura, si integra stabilendo che il prefetto competente può stabilire un luogo di residenza o un’area geografica ove i richiedenti asilo possono circolare; art, 11: obblighi del richiedente asilo: si stabilisce che il rifugiato ha l’obbligo, se convocato, di comparire personalmente davanti alla Commissione territoriale e consegnare i documenti in suo possesso pertinenti ai fini della domanda e non solo (come precedentemente indicato) di cooperare con le autorità preposte alle singole fasi della procedura; art. 32 che riguarda la decisione della Commissione territoriale: si aggiunge che la commissione può rigettare la domanda non solo, qualora non sussistano i presupposti per il riconoscimento della protezione, o ricorra una delle cause di cessazione o esclusione dalla protezione internazionale previste dal medesimo decreto legislativo, o il richiedente provenga da un Paese di origine sicuro e non abbia addotto i gravi motivi di cui al comma, ma può anche rigettare la domanda qualora risulti che è stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l’esecuzione di un provvedimento di espulsione o respingimento.
Decreto legislativo n. 160 del 3 ottobre 2008, Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5, recante attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare (G.U. n. 247 del 21.10.2008)
Il provvedimento inserisce modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 5/2007, con il quale veniva attuata ala direttiva CE relativa al diritto del ricongiungimento familiare dei rifugiati. (Art. 29-bis). In particolare viene sostituito il precedente comma riguardante le categorie di familiari per le quali lo straniero al quale è stato riconosciuto lo status di rifugiato può richiedere il ricongiungimento familiare; questo l’elenco dei familiari: coniuge non legalmente separato e di età non inferiore a ai diciotto anni; figli minori anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati a condizione che l’altro genitore abbia dato il suo consenso; figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale; genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel paese di origine o di provenienza, o nel caso di genitori ultrasessanticinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi, motivi di salute. Inoltre si precisa che lo straniero che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà dell’importo dell’assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere (prima si stabiliva che tale importo doveva essere doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiedeva il ricongiungimento di due o tre familiari, al triplo dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiedeva il ricongiungimento di quattro o piu' familiari); per il ricongiungimento di due o piu' figli di eta' inferiore agli anni quattordici e' richiesto, in ogni caso, un reddito minimo non inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale; rimane invariata la parte che stabilisce che ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente. Si aggiunge inoltre che lo straniero deve essere in possesso di una assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo a garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale a favore dell’ascendente ultrasessantacinquenni ovvero della sua iscrizione al Servizio sanitario nazionale.
Decreto – legge n. 151 del 2 ottobre 2008, Misure urgenti in materia di prevenzione e accertamento di reati, di contrasto alla criminalità organizzata e all'immigrazione clandestina (G.U. n. 231 del 2.10.2008)
Il provvedimento individua misure urgenti per fronteggiare l’intensificarsi del fenomeno dell’immigrazione clandestina al fine di evitare pregiudizi nell’attività di accertamento e repressione dei reati. Vengono introdotte alcune modifiche del decreto legislativo 109 del 30 maggio 2008, precisando che tale decreto ha effetto a decorrere dal 31 dicembre 2008 (e non decorsi tre mesi dall’entrata in vigore, come precedentemente indicato). Con tali interventi si vuole inoltre garantire una più efficace e rapida attuazione della normativa europea in materia, attraverso l’ampliamento e il miglioramento della disponibilità dei centri di identificazione ed espulsione. Per tale scopo viene autorizzato un finanziamento di euro 3.000.000 per l’anno 2008, euro 37.500.000 per il 2009, 40.470.000 per l’anno 2010 destinati alla costruzione di nuovi centri di identificazione ed espulsione.
Ministero della salute, Decreto del 15 aprile 2008, Individuazione dei Centri interregionali per le malattie rare a bassa prevalenza (G.U. n.227 del 27.09.2008)
Il decreto individua i Centri interregionali di riferimento per le malattie rare; tale centri svolgono una funzione di coordinamento regionale/interregionale e di presidi assistenziali sovraregionali per patologie a bassa prevalenza e devono provvedere all’attivazione di registri regionali, che andranno a costituire il Registro nazionale delle malattie rare – istituito presso l’Istituto superiore di Sanità, non ancora pienamente operativo. Il documento riporta la denominazione dei centri - specificando in quale provincia sono ubicati - in corrispondenza di ciascuna malattia. Queste alcune patologie arare: malattia di Whipple, lipodistrofia totale, xantomatosi cerebrotendinea, atrofia essenziale dell’iride, degenerazioni della cornea, malattia del fegato policistico, apnea infantile. . .
Ministero del Lavoro, della salute e delle Politiche sociali, decreto del 30 giugno 2008, Concessione dei contributi alle associazioni di volontariato ed Onlus per l'acquisto di ambulanze, beni strumentali e beni da donare a strutture sanitarie pubbliche, in materia di attività di utilità sociale ai sensi dell'articolo 96 della legge 21 novembre 2000, n. 342, e del decreto ministeriale attuativo 28 agosto 2001, n. 3888, per l'anno 2007 (G.U. n. 207 del 04.09.08, suppl. ord. n. 209)
Il provvedimento definisce le quote di contributo per l’annualità 2007, in favore di associazioni di volontariato ed Onlus che hanno presentato le richieste per acquisti di ambulanze, beni strumentali e beni da donare a favore a strutture sanitarie pubbliche. L’importo complessivo del finanziamento per contributi alle associazioni di volontariato per il 2007 è pari a euro 7.750.000,00, così ripartito: 6.200.000,00 euro alle organizzazioni per l’acquisto di ambulanze (di questa quota, sulla base delle domande dichiarate ammissibili vengono attribuiti complessivamente 4.026.537,46 euro); 1.162.5000,00 euro alle organizzazioni per l’acquisto di beni strumentali; 387.500,00 alle organizzazioni per l’acquisto di beni da donare a strutture sanitarie pubbliche. Come precisato nelle tabelle, in allegato al decreto, Alla regione Marche sono stati destinati: 129.666,24 euro per l’acquisto di ambulanze; 41.272.54 euro per l’acquisto di beni strumentali e 2.894,36 euro per donazioni.
Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca, decreto del 29 luglio 2008, Fornitura gratuita o semigratuita libri di testo, ripartizione finanziamenti per l’anno 2008, in applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2006, n. 211, modificato ed integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2000, n. 226 (G.U. n. 174 del 7.08.08)
Il decreto definisce, per l’anno scolastico 2008-2009, gli importi - ripartiti tra le regioni e le province autonome di Bolzano e Trento - per la fornitura dei libri di testo in favore degli alunni meno abbienti delle scuole dell’obbligo e secondarie superiori. La somma complessiva stanziata è di euro 103.291.000,00. La ripartizione delle somme è definita secondo la distribuzione degli alunni meno abbienti stimata sulla base della percentuale delle famiglie con reddito disponibile netto. Alla regione Marche sono stati attribuiti 929.496,00 euro per la fornitura dei libri di testo (anche in comodato) in favore degli alunni delle scuole dell’obbligo e 456.918,00 euro per gli alunni della scuola secondaria superiore.
Ministero dell’interno, decreto del 22 luglio 2008, Linee-guida per la presentazione delle domande di contributo per i Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo; modello di domanda di contributo relativa alla ripartizione delle risorse iscritte nel Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo comprensivo del piano finanziario preventivo; schema descrittivo delle strutture di accoglienza; modalità da seguire per il dettaglio del co-finanziamento obbligatorio offerto dall’ente locale presentatore della domanda di contributo a valere sul Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo in modifica del decreto 27 giugno 2007 (G.U. n. 183 del 6.08.2008)
Il documento disciplina i criteri per la presentazione da parte degli enti locali all’utilizzo delle risorse iscritte nel Fondo nazionale per le politiche e i servizi d’asilo, stabilendo le linee guida ed il formulario per la presentazione delle domande di contributo, i punteggi per la formazione della graduatoria, le modalità di verifica della corretta gestione del contributo, nonché le condizioni per l’eventuale revoca. Possono presentare domanda gli enti locali (anche eventualmente associati) che prestano servizi finalizzati: all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e dei loro familiari; alla tutela dei rifugiati, dei titolari di protezione sussidiaria e degli stranieri beneficiari di protezione umanitaria. Gli enti locali che presentano domanda devono destinare al “Sistema di protezione una percentuale minima del 70 per cento di posti disponibili nelle strutture di accoglienza. Si precisa che per gli enti locali dove sono presenti centri di accoglienza (CDA) e centri di accoglienza per richiedenti asilo (CARA) la domanda può essere presentata anche per progetti per l’attivazione di insegnamento della lingua italiana, attività di animazione, informazione, orientamento legale, sostegno psicologico. La domanda deve essere presentata in carta libera, utilizzando i modelli riportati come allegati al decreto; ogni ente locale può presentare una sola domanda. Il decreto fissa inoltre un termine per la presentazione delle domande. A decorrere del 1° giugno ed entro e non oltre la data del 1à luglio dell’anno precedente all’annualità o alla pluriannualità per cui si richiede il contributo; per il biennio 2009/2010 le domande di contributo devono essere presentate entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto.
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Decreto del 9 luglio 2008, Ingresso di cittadini stranieri per la partecipazione ai corsi di formazione professionale e tirocini formativi per l’anno 2008 (G.U. n. 187 del 11.08.2008)
Il provvedimento fissa per l’anno 2008 il limite di 1000 unità per gli ingressi in Itali di stranieri per la partecipazione a corsi di formazione professionale e tirocini formativi (gli stranieri devono essere in possesso in possesso dei requisiti per il rilascio del visto di studio). Di questi: 5000 unità sono destinati alla frequenza di corsi di formazione professionale finalizzati al riconoscimento di una qualifica o certificazione di durata non superiore a 24 mesi, organizzati da enti di formazione accreditati; 5.000 unità per lo svolgimento di tirocini di formazione e d’orientamento promossi per il completamento di un percorso di formazione professionale.
Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento per le politiche della famiglia, Rideterminazione dell’assegno per i nuclei familiari con almeno un componente inabile e per i nuclei orfanili (G.U. n. 132 del 07.06.2008)
Il decreto individua le tabelle relative all’assegno per i nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore o con un solo genitore e almeno un figlio minore, in cui sia presente almeno un componente inabile e le tabelle relative all’assegno per i nuclei familiari, con entrambi i genitori o con un solo genitore, senza figli minori e con almeno un figlio maggiorenne inabile. Le tabelle hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2008: sulla base degli importi annuali indicati nelle tabelle, l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) calcola gli importi mensili, giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione. Come definito nelle tabelle (che sono parte integrante del documento) gli importi annuali dell’assegno per i nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore in cui sia presente almeno un inabile e per i nuclei familiari con entrmabi i genitori senza figli minori e con almeno un figlio maggiorenne inabile sono i seguenti: 2.020 euro per i componente oltre i genitori, fino a 22.300 euro di reddito; 3920 euro per 2 componenti; 5.640 euro per 3 componenti; 7.690 euro per 4 componenti (e un reddito fino a 28.00 euro); 9.700 euro per 5 componenti. Per i nuclei familiari con un solo genitore e almeno un figlio minore in cui sia presente almeno un inabile e per i nuclei familiari con un solo genitore senza figli minori e con almeno un figlio maggiorenne inabile gli importi sono così definiti: 2.020 euro per i componente oltre il genitore, fino a 22.300 euro di reddito; 3920 euro per 2 componenti; 6.280 euro per 3 componenti; 8.450 euro per 4 componenti (e un reddito fino a 28.00 euro); 11.040 euro per 5 componenti, 13.590 euro per 5 componenti. Nella tabella è definito anche l’importo massimo del reddito familiare entro il quale vengono assegnati questi importi e si definisce anche in che misura l’assegno decresce all’aumentare del reddito familiare.

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