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Raccolta delle principali normative nazionali pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale a partire dal 15 dicembre 1999
e delle principali normative della regione Marche pubblicate nel Bollettino Ufficiale a partire dal 15 dicembre 1999
Tipo
  Nazionale: - Regionale (MARCHE):
Parole
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NAZIONALE

C.I.P.E., Deliberazione 22 marzo 2006, Fondo sanitario nazionale 2005 – parte corrente – Finanziamenti mutui pre – riforma contratti con la Cassa depositi e prestiti. (Deliberazione n. 36/2006) (G.U. n. 133 del 10.06.2006)
Viene assegnata alla Cassa depositi e prestiti S.p.a. la somma di 1.584.472,18 euro per il finanziamento delle rate di ammortamento dei mutui preriforma per opere di edilizia sanitaria.
C.I.P.E, Deliberazione 22 marzo 2006, Fondo sanitario nazionale 2005 – Assegnazione fondi per la prevenzione e cura della fibrosi cistica, legge n. 548/1993. Deliberazione 32/2006 (G.U. n. 132 del 09.06.2006)
Per l'anno 2005 viene assegnata alle regioni la somma complessiva di € 4.390.000,00 per le finalità di cura e prevenzione della fibrosi cistica; la ripartizione del finanziamento viene effettuata in base al numero di pazienti ed alla popolazione residente e in base alla documentata funzione dei Centri specializzati di riferimento per la ricerca. La somma assegnata alla regione Marche è di € 121.060,00.
C.I.P.E, Deliberazione 22 marzo 2006, Programma di interventi urgenti per la lotta contro l’AIDS – legge 5 giugno 1990, n. 135 – Assegnazione quote residue per emergenze epidemiologiche. (Deliberazione 36/2006) (G.U. n. 133 del 10.06.2006)
Viene stabilita la ripartizione delle disponibilità residue (pari a € 16.542.414,77) del programma nazionale di interventi urgenti per la lotta contro l’AIDS. Vengono assegnati 12.100.000,00 euro all’Istituto nazionale per le malattie infettive “Lazzaro Spallanzani” di Roma per il completamento del Servizio di accettazione per alto isolamento previsto nel “Piano di emergenza SARS/bioterrorimo”; 2.618.480,22 euro all’Azienda ospedaliera “Luigi Sacco” di Milano per il completamento dei lavori di adeguamento al “Piano di emergenza SARS/bioterrorismo”; 1.823.934,55 euro per far fronte ad ulteriori emergenze per le regioni in campo epidemiologico.
C.I.P.E, Deliberazione 22 marzo 2006, Fondo sanitario nazionale 2005 – Parte corrente: assistenza sanitaria agli stranieri presenti nel territorio nazionale (articolo 33 legge 6 marzo 1998, n. 40). Deliberazione 31/2006 (G.U. n. 132 del 09.06.2006)
Il fondo riguarda l’assistenza sanitaria rivolta agli stranieri non residenti (temporaneamente presenti nel territorio nazionale) non iscritti al Servizio sanitario nazionale. La somma complessiva assegnata alle regioni per l’anno 2004 è di € 30.990.000,00. La somma assegnata alla regione Marche è di € 566.222,00.
C.I.P.E., Deliberazione 22 marzo 2006, Fondo sanitario nazionale 2005 – parte corrente – Ripartizione tra le regioni delle risorse accantonate per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale, ai sensi dell’articolo 1, comma 34, della legge n. 662/1996 (Deliberazione n. 34/2006) (G.U. n. 133 del 10.06.2006)
Viene stabilita la ripartizione della somma di 1.228.848.000,00 euro assegnata alle regioni per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale previsti dal Piano sanitario nazionale 2003 – 2005 (sviluppo della politica dei livelli essenziali di assistenza, Cure primarie, Rete integrata dei servizi sanitari e sociali per la non autosufficienza, potenziamento dei Centri di eccellenza; promozione della Comunicazione istituzionale) (definiti con l’accordo Stato – Regioni del 24 luglio 2003). La somma assegnata alla Regione Marche è di euro 34.846.860,00.
DPCM del 23 febbraio 2006, n. 185, Regolamento recante modalità e criteri per l’individuazione dell’alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell’articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (G.U. n. 115 del 19.05.2006)
Il decreto stabilisce modalità e criteri per l’individuazione dell’alunno come soggetto in situazione di handicap. Riguarderà le certificazioni utili per le iscrizioni all'anno scolastico 2007/2008, giacché quelle per l'anno scolastico 2006/2007 sono già scadute e sono state effettuate sulla base della normativa precedente. Il nuovo regolamento prevede che non sarà più uno specialista singolo a provvedere alle certificazioni, ma dovrà essere un organismo collegiale che ciascuna Regione individuerà nell'ambito delle AA.SS.LL. Si stabilisce inoltre che le deroghe, rispetto all'organico di diritto, verranno concesse nei soli casi di certificazione di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge n. 104/92. E' bene ricordare che sulla norma del decreto che consente le deroghe nei soli casi di "gravità" e sull'art 35 comma 7 L. n. 289/02 che ha introdotto questa limitazione, il Consiglio di Stato, nel suo specifico parere dell'Agosto 2005 aveva avanzato seri dubbi di costituzionalità. L'art. 3 commi 1 e 3 porta una innovazione al decreto del Presidente della Repubblica del 24 febbraio 1994, laddove si prevede che tutti gli adempimenti concernenti diagnosi funzionale, profilo dinamico funzionale e PEI debbano avvenire entro e non oltre il 31 luglio dell'anno precedente la frequenza degli alunni interessati (mentre il DPR del 1994 prevedeva che tali adempimenti dovessero essere compiuti nei primi 3 mesi dall'inizio della frequenza dell'alunno). Ciò per consentire una programmazione seria delle risorse, evitando che gli alunni interessati rimangano privi delle necessarie risorse, addirittura per alcuni mesi a partire dall'inizio del nuovo anno scolastico. L'art. 3 comma 3 del nuovo decreto sottolinea la necessità di accordi fra Regioni, Ufficio Scolastico Regionale e ASL per coordinare i rispettivi interventi, ovviamente in funzione di una migliore qualità dell'integrazione scolastica.
Ministero dell’economia e delle finanze, Decreto 5 aprile 2006, Adeguamento, per l’anno 2006, degli importi delle pensioni, degli assegni e delle indennità a favore dei mutilati ed invalidi civili, ciechi civili e sordomuti nonché dei limiti di reddito prescritti per la concessione delle provvidenze stesse (G.U. n. 92 del 20.04.2006)
Il provvedimento stabilisce gli importi dei limiti di reddito per l’anno 2006 per il conseguimento o mantenimento del diritto a pensione o assegno in favore dei mutilati ed invalidi civili, ciechi civili, sordomuti e rende noti alle categorie di beneficiari gli importi delle stesse pensioni, degli assegni e delle indennità. Questi i limiti di reddito individuati per avere diritto alle provvidenze economiche: 13.973,26 annui per la pensione spettante a i ciechi civili assoluti, ai ciechi civili parziali, ai mutilati ed invalidi civili totali e sordomuti; - 4.089,54 annui per l’assegno mensile spettante ai mutilati ed invalidi civili parziali e all’indennità mensile di frequenza spettante ai minori invalidi civili; - 6.717,94 annui per l’assegno a vita spettante ai ciechi civili decimisti. Il decreto specifica inoltre gli importi mensili delle indennità e delle provvidenze economiche a favore dei minorati civili: 689,56 € per l’indennità di accompagnamento da erogare ai ciechi civili assoluti, 450,78 € per l’indennità di accompagnamento da erogare ai ciechi civili totali, 226,53 € per l’indennità di comunicazione da erogare ai sordomuti, 164,96 € per la speciale indennità da erogare ai ciechi ventesimisti; - 257,47 € per la pensione spettante ai ciechi civili assoluti, - 238,07 € per la pensione di inabilità (invalidi civili totali e parziali, indennità mensile di frequenza per i minori invalidi civili, sordomuti, ciechi civili assoluti ricoverati e ciechi civili ventisimisti); - 176,67 € per l’assegno a vita spettante ai ciechi civili decimisti. E’ prevista inoltre una maggiorazione di 60,23 € mensili dell’importo della pensione spettante ai ciechi civili con età pari o superiore a sessantacinque anni e una maggiorazione di 10,33 € mensili per gli invalidi civili, ciechi civili, sordomuti titolari di pensione, di assegno di invalidità o frequenza con età inferiore a sessantacinque anni (specificando i requisiti economici e di reddito necessari).
Decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, Disciplina dell’impresa sociale, a norma della legge 13 giugno 2005, n. 118 (G.U. n. 97 del 27.04.2006)
Il provvedimento stabilisce che possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutte le organizzazioni private che esercitano stabilmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale. Per quanto concerne gli enti ecclesiastici e di confessioni religiose, con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, si applicano le attuali norme limitatamente allo svolgimento di determinate attività, e a condizione che per tali attività adottino un regolamento, in forma di scrittura privata autenticata, che recepisca le norme del nuovo decreto. Viene inoltre precisato che nei regolamenti aziendali o negli atti costitutivi devono essere previste forme di coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività, ossia qualsiasi meccanismo mediante il quale lavoratori e destinatari delle attività possono esercitare un'influenza sulle decisioni che devono essere adottate nell'ambito dell'impresa. E’ prevista da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali la promozione di attività di raccordo degli uffici competenti, al fine di sviluppare azioni di sistema e svolgere attività di monitoraggio e ricerca, esercitando altresì le funzioni ispettive, al fine di verificare il rispetto delle disposizioni da parte delle imprese sociali.
Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, Provvedimento 9 febbraio 2006, Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per un Piano nazionale di preparazione e risposta per una pandemia influenzale (G.U. n. 77 del 01.04.2006, supplemento n. 81)
Valutato il rischio concreto di una pandemia influenzale in conseguenza della diffusione di focolai endemici di influenza aviaria da virus A/H5N1 nell’area estremo orientale e della comparsa di infezioni gravi anche negli uomini, l’OMS ha raccomandato a tutti i Paesi di mettere a punto un Piano Pandemico e di aggiornarlo costantemente. Il Ministero della Salute, con questo provvedimento, intende aggiornare e sostituire il precedente Piano Italiano Multifase per una Pandemia Influenzale – pubblicato nel 2002, individuando il riferimento nazionale in base al quale saranno messi a punto i Piani operativi regionali, al fine di concordare con le Regioni le attività sanitarie sia di tipo è preventivo che assistenziale. Questi alcuni degli obiettivi principali del Piano per rafforzare la preparazione alla pandemia: identificare rapidamente casi di influenza causati da nuovi sottotipi virali attraverso una maggiore sorveglianza epidemologica e virologica, - minimizzare il rischio di trasmissione attuando misure di prevenzione e controllo (sanità pubblica, profilassi con antivirali, vaccinazione), - garantire il trattamento e l’assistenza dei casi (assicurando un’adeguata formazione del personale), - garantire informazioni aggiornate e tempestive per operatori sanitari i media e il pubblico. Come previsto dalle linee guida dell’OMS, il provvedimento si sviluppa secondo sei fasi pandemiche (periodo interpandemico – fase1 e 2 -, periodo di allerta – fasi 3,4 e 5 – periodo pandemico – fase 6 -, periodo postpandemico) prevedendo per ogni fase e livello, obiettivi, azioni e aspetti fondamentali della gestione e del coordinamento.
Legge 1 marzo 2006, n. 67, Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni (G.U. n. 54 del 06.03.2006)
La legge, richiamando il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza etnica o da altre condizioni potenzialmente marginalizzanti, promuove la tutela giudiziaria delle persone con disabilità stabilendo che non può essere praticata alcuna discriminazione in pregiudizio delle persone con disabilità. Il provvedimento precisa che si ha discriminazione diretta quando, per motivi connessi alla disabilità, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata una persona non disabile in situazione analoga; . discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono una persona con disabilità in posizione di svantaggio rispetto ad altre persone; - anche le molestie ovvero comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi connessi alla disabilità che violano la dignità e la libertà del disabile e creano un clima di intimidazione, umiliazione o ostilità sono considerati discriminazione. Il testo stabilisce che il ricorrente può dedurre in giudizio elementi di fatto al fine di dimostrare la sussistenza di un comportamento discriminatorio a proprio danno; nel caso di esito favorevole al disabile, il giudice provvede al risarcimento del danno, anche non patrimoniale, e ordina la cessazione del comportamento, della condotta o dell’atto discriminatorio. Il giudice, come ulteriore modalità di riparazione del danno, può inoltre ordinare la pubblicazione della sentenza su un quotidiano a tiratura nazionale. La legge introduce la possibilità per la persona disabile di farsi rappresentare in giudizio da associazioni o enti.

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