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Raccolta delle principali normative nazionali pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale a partire dal 15 dicembre 1999
e delle principali normative della regione Marche pubblicate nel Bollettino Ufficiale a partire dal 15 dicembre 1999
Tipo
  Nazionale: - Regionale (MARCHE):
Parole
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NAZIONALE

Legge 21 febbraio 2006, n. 49, Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, recante misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell’Amministrazione dell’interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi (G.U. n. 48 del 27.02.2006, supplemento ordinario n. 45/L)
La legge porta sostanziali modificazioni al testo unico in materia di stupefacenti di cui al D.P.R. 309/90 (di seguito definito "testo unico"). La nota Ministeriale reca anche la nuova tabellazione di tutte le sostanze stupefacenti operata con la nuova legge, con l'indicazione della corrispondenza, per ogni sostanza, alle vecchie tabelle e criteri di immediata applicazione, relativamente alle modalità di prescrizione, dispensazione e registrazione dei medicinali rientranti nell'ambito di applicazione della norma. Queste alcune disposizioni emanate al fine della prescrizione dei medicinali elencati in allegato al provvedimento (di cui alla Tab. II Sez. A): - medicinali di cui alla Tab. II Sezione A devono essere prescritti con il ricettario a madre-figlia (ricetta gialla ) precedentemente in uso, rilasciato dagli ordini provinciali dei medici: è consentita la prescrizione di 1 medicinale per cura di durata non superiore a trenta giorni di terapia (si sottolinea che il computo temporale ai fini della validità di tali ricette inizia dalla data di prescrizione) - si evidenzia che sono assoggettati a tali disposizioni prescrittive, cioè devono essere prescritti con la ricetta gialla , i medicinali inclusi nell'allegato III bis della Tab. II sez. A , quando destinati ad impiego terapeutico diverso dal trattamento del dolore in corso di patologia neoplastica o degenerativa - ; - medicinali di Tab. II – Sezione A, di cui all'Allegato III-bis, destinati al trattamento del dolore in corso di patologia neoplastica o degenerativa, continuano ad essere prescritti con il ricettario in triplice copia a ricalco attualmente in uso: la prescrizione può comprendere fino a due medicinali diversi tra loro o dosaggi differenti dello stesso medicinale per una cura di durata non superiore a trenta giorni (di tutte le prescrizioni di medicinali di Tab. II Sez. A deve essere conservata copia da parte dell'assistito - e dal proprietario dell'animale ammalato, in caso di prescrizione veterinaria, come giustificativo del medicinale di cui è in possesso). medicinali di cui alla Tab. II Sez. b), c), d) sono da prescriversi con ricetta non ripetibile; - I medicinali di cui alla Tab. II Sez. a), b) e c) sono soggetti a registrazione in entrata e uscita nel registro di cui all'art. 60 ( Il Farmacista deve conservare le relative ricette per due anni (non più cinque) a partire dalla data dell'ultima registrazione). Si precisa inoltre che I medici chirurghi e i medici veterinari sono autorizzati ad approvvigionarsi attraverso autoricettazione, a trasportare e detenere i medicinali compresi nell'Allegato III - bis (buprenorfina, codeina, diidrocodeina, fentanyl, idrocodone, idromorfone, metadone, morfina, ossicodone, ossimorfone) per uso professionale urgente utilizzando per tali prescrizioni il nuovo ricettario previsto dalla norma; una copia della autoricettazione è conservata dal sanitario che tiene un registro delle prestazioni effettuate. Il Registro non è di modello ufficiale, deve essere conservato per due anni dalla data dell'ultima registrazione. Le copie dell'autoricettazione vengono conservate dal sanitario per la durata di conservazione del registro.
Legge 20 febbraio 2006, n. 95, Nuova disciplina in favore dei minorati auditivi (G.U. n. 63 del 16.03.2006)
La legge stabilisce che la sostituzione del termine «sordomuto» con l'espressione «sordo» in tutte le disposizioni legislative vigenti. Il provvedimento precisa che agli effetti della presente legge si considera sordo il minorato sensoriale dell'udito affetto da sordita' congenita o acquisita durante l'eta' evolutiva che gli abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato, purche' la sordita' non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio. In base alla nuova disposizione le parole “'accertamento del sordomutismo” sono sostituite dalle seguenti: “L'accertamento della condizione di sordo come definita dal secondo comma dell'articolo 1”.
D.P.C.M. 15 febbraio 2006, Programmazione dei flussi d’ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato, per l’anno 2006 (G.U. n. 55 del 07.03.2006)
Il decreto fissa la quota massima di 170.000 unità per l’ingresso di cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero ammessi in Italia nel 2006 per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo. Tale quota viene ripartita tra le regioni e le province autonome a cura del Ministero delle Politiche sociali (45.000 unità sono riservate agli ingressi per motivi di lavoro domestico o di assistenza alla persona, 2.500 per il settore della pesca marittima, 1.000 dirigenti o personale altamente qualificato, 2000 per la conversione di permessi di soggiorno per studio in permessi per lavoro; 2.000 cittadini che abbiano completato dei programmi di formazione e di istruzione nel Paese di origine). Sono inoltre ammessi 500 lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay e Venezuela.
D.P.C.M. 14 febbraio 2006, Programmazione dei flussi d’ingresso dei lavoratori cittadini dei nuovi Stati membri dell’Unione europea nel territorio dello Stato, per l’anno 2006 (G.U. n. 55 del 07.03.2006)
Il provvedimento stabilisce che per l’anno 2006 sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale, cittadini dei nuovi Stati membri dell’Unione europea entro il limite massimo di 170.000 ingressi (Repubblica Ceca, Repubblica di Estonia, Repubblica di Lettonia, Repubblica di Lituania, Repubblica di Polonia, Repubblica Slovacca, Repubblica di Slovenia e Repubblica di Ungheria).
Legge 8 febbraio 2006, n. 54, Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli (G.U. n. 50 del 01.03.2006)
Il testo modifica in modo sostanziale il sistema attuale in materia di affidamento in base al quale i figli sono affidati o all'uno o all'altro dei genitori secondo il prudente apprezzamento del presidente del tribunale o del giudice o secondo le intese raggiunte dai coniugi. Le nuove norme attuano il principio della bigenitorialità; principio affermatosi da tempo negli ordinamenti europei e presente altresì nella Convenzione sui diritti del fanciullo sottoscritta a New York il 20 novembre 1989, e resa esecutiva in Italia con la legge n. 176 del 1991. In questo modo si intende garantire il diritto dei figli, anche in caso di separazione die genitori, di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori che assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per i figli (relative all’istruzione, all’educazione e alla salute) e provvederanno al loro mantenimento in misura proporzionale al proprio reddito. Si precisa che il giudice può disporre l’affidamento esclusivo ad un solo dei genitori qualora ritenga – con provvedimento motivato – che l’affidamento all’altro genitore sia contrario all’interesse del minore e può modificare i provvedimenti in vigore nel caso di gravi inadempienze o di atti che ostacolano il corretto svolgimento delle modalità di affidamento.
Legge 27 gennaio 2006, n. 22, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto – legge 3 gennaio 2006, n. 1, recante disposizioni urgenti per l’esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l’ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche (G.U. n. 23 del 28.01.2006)
Con questo provvedimento viene convertito in legge il decreto n. 1 del 3gennaio 2006. In particolare si stabilisce che gli elettori affetti da grave infermità (tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano) e che si trovino in condizione di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali sono ammessi al voto nella propria dimora. Per esercitare il diritto di voto domiciliare, devono far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti – non oltre il quindicesimo giorno antecedente la data della votazione -, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimorano, indicandone il completo indirizzo e allegando copia della tessera elettorale e un certificato medico (da cui risulti l’esistenza di un’infermità fisica che comporta la dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali (tale da impedire all’elettore di recarsi al seggio). Si precisa inoltre che il sindaco provvede ad includere i nomi degli elettori ammessi al voto a domicilio in appositi elenchi distinti per sezioni, che consegna nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni al presidente di ciascuna sezione; sulla base delle richieste pervenute, viene pianificato ed organizzato il supporto tecnico – operativo a disposizione degli uffici elettorali di sezione per la raccolta del voto domiciliare, che viene effettuata durante le ore in cui è aperta la votazione, dal presidente dell’ufficio elettorale di sezione in cui l’elettore è iscritto. La legge definisce anche modalità per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l’ammissione ai seggi di osservatori OSCE (Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa).
Presidente del consiglio dei Ministri, Decreto 20 gennaio 2006, Definizione della modalità di destinazione della quota pari al cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, in base alla scelta del contribuente, per finalità di volontariato, ricerca scientifica e dell’università, ricerca sanitaria e attività sociali svolte dal comune di residenza (G.U. n. 22 del 27.01.2006)
La delibera definisce i criteri e le modalità di destinazione in base alla scelta del contribuente di una quota pari al 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche a finalità di sostegno del volontariato, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale e delle associazioni di promozione sociale, di finanziamento della ricerca sanitaria, nonché ad attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente, come previsto dall’art. 1 della legge n. 266 del 23 dicembre 2005. Il provvedimento stabilisce che i soggetti che intendono partecipare al riparto della quota si devono iscrivere in un apposito elenco tenuto dalla Agenzia delle entrate, presentando domanda entro e non oltre il 10 febbraio 2006 - con autodichiarazione relativa al possesso dei requisiti- (il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ed il Ministro della salute redigono la lista dei soggetti che effettuano ricerca scientifica e delle Università); l’Agenzia delle entrate pubblica l’elenco dei soggetti iscritti entro il 20 febbraio 2006. Viene precisato che i contribuenti effettueranno la scelta di destinazione del 5 per mille della loro imposta sul reddito utilizzando il modello CUD 2006 ed il modello 730/1-bis, apponendo la firma in uno dei quattro appositi riquadri ed esprimendo una sola scelta di destinazione; nel caso delle ONLUS e associazioni e fondazioni di promozione sociale, il contribuente deve anche indicare il codice fiscale dello specifico soggetto cui intende destinare la quota.
PCM, Commissione per le adozioni internazionali, Deliberazione 19 dicembre 2005, Finanziamento di progetti di sussidiarietà per gli anni 2006 – 2007 da realizzarsi nell’ambito dello stanziamento di competenza previsto per l’anno finanziario 2005 (Deliberazione n. 18/2005/SG) (G.U. n. 304 del 31.12.2005)
La Delibera prevede lo stanziamento di euro 1.400.000,00 stabilito dalla Commissione per le Adozioni Internazionali per finanziare processi di sussidiarietà per gli anni 2006 – 2007, proseguendo la collaborazione avviata con gli enti autorizzati negli anni 2001-2005. Possono presentare i progetti tutti gli enti autorizzati alla data del 31 dicembre 2005 (anche con il concorso di più enti per ogni progetto e con la partecipazione di soggetti pubblici e privati). Il provvedimento precisa che i progetti presentati dagli enti devono essere finalizzati alla prevenzione e al contrasto del fenomeno dell’abbandono dei minori nel paese di origine – mediante la realizzazione di interventi che permettano loro dai rimanere nella propria famiglia e nella comunità di appartenenza -. I progetti, che devono essere inviati alla Commissione per le Adozioni Internazionali entro e non oltre il 31 marzo 2006, si articolano in una prima parte illustrativa e in una seconda parte con l’indicazione degli enti autorizzati realizzatori, le altre organizzazioni concorrenti alla realizzazione, l’esatta localizzazione dell’intervento, le amministrazioni interessate dei paesi stranieri, eventuali organismi stranieri coinvolti, il costo e la durata del progetto (fasi iniziali, intermedie e data prevista per la conclusione). Infine vengono precisate modalità e tempi di erogazione dei contributi per i progetti ammessi a finanziamento (di cui verrà data comunicazione anche nel sito web della Commissione per le Adozioni Internazionali).
Legge 9 gennaio 2006, n. 7, Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile (G.U. n. 14 del 18.01.2006)
La legge definisce le misure necessarie per prevenire, contrastare e reprimere le pratiche di mutilazione genitale femminile quali violazioni dei diritti fondamentali all’integrità della persona e alla salute delle donne e delle bambine (come stabilito dalla Dichiarazione e dal Programma di azione adottati a Pechino il 15 settembre 1995 nella quarta Conferenza mondiale delle Nazioni Unite sulle Donne). Il provvedimento prevede: - la realizzazione di campagne informative rivolte agli immigrati dai Paesi in cui sono effettuate le pratiche di mutilazione genitale femminile, al momento della concessione del visto presso i consolati italiani e del loro arrivo alle frontiere italiane, dirette a diffondere la conoscenza dei diritti fondamentali della persona, in particolare delle donne e delle bambine e del divieto vigente in Italia delle suddette pratiche; - la promozione di iniziative di sensibilizzazione (con la partecipazione delle organizzazioni di volontariato, delle organizzazioni no profit, delle strutture sanitarie e con le comunità di immigrati) per sviluppare l’integrazione socio – culturale nel rispetto dei diritti fondamentali della persona; - l’organizzazione di corsi di informazione per le donne infibulate in stato di gravidanza, finalizzati ad una corretta preparazione al parto; - programmi di aggiornamento per gli insegnanti delle scuole dell’obbligo; - il monitoraggio presso le strutture sanitarie e i servizi sociali, - l’organizzazione di progetti di formazione e informazione diretti a scoraggiare tali pratiche, nonché a creare centri antiviolenza presso le popolazioni locali di Paesi dove continuano ad essere praticate le mutilazioni genitali femminili (con il coinvolgimento di Governi interessati). Si stabilisce inoltre, entro tre mesi dall’entrata in vigore del provvedimento, l’emanazione di linee guida destinate alle figure professionali sanitarie (con un finanziamento di euro 2,5 milioni) e l’istituzione di un numero verde finalizzato a ricevere segnalazioni da parte di chiunque venga a conoscenza della effettuazione, sul territorio italiano, delle pratiche di mutilazione genitale femminile (con un finanziamento di euro 0,5 milioni). La legge stabilisce l’inserimento degli art. 583-bis (indicazione delle pene per chi cagiona mutilazioni degli organi genitali femminili) e art. 583-ter (pena accessoria dell’interdizione dalla professione contro l’esercente una professione sanitaria per questi delitti).
Legge 28 dicembre 2005, n. 278, Contributo straordinario alla Federazione nazionale delle istituzioni pro ciechi per la realizzazione di un Centro polifunzionale sperimentale di alta specializzazione per la ricerca tesa all’integrazione sociale e scolastica dei ciechi pluriminorati (G.U. n. 3 del 04.01.2006)
Con questo provvedimento viene concesso alla Federazione nazionale delle istituzioni pro ciechi un contributo pari a 2.500.000 euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 per la realizzazione di un Centro polifunzionale sperimentale di alta specializzazione per la ricerca tesa all’integrazione sociale e scolastica dei ciechi pluriminorati (è previsto anche l’utilizzo delle più avanzate tecnologie multimediali). Come stabilito dalla legge, il coordinamento delle attività del Centro polifunzionale è affidato ad un Comitato composto da cinque membri: uno designato dalla Federazione nazionale delle istituzioni pro ciechi, uno dall’Unione italiana dei ciechi – ONLUS, due dalle associazioni delle persone disabili (indicati rispettivamente dalla Federazione tra le associazioni nazionali dei disabili – FAND – e dalla Federazione italiana per il superamento dell’handicap – FISH -) ed uno in rappresentanza della regione in cui è ubicato il Centro.

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