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Raccolta delle principali normative nazionali pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale a partire dal 15 dicembre 1999
e delle principali normative della regione Marche pubblicate nel Bollettino Ufficiale a partire dal 15 dicembre 1999
Tipo
  Nazionale: - Regionale (MARCHE):
Parole
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NAZIONALE

C.I.P.E, Deliberazione 27 maggio 2005, Servizio sanitario nazionale 2005 – Ripartizione quota di parte corrente (Deliberazione n. 47/05) (G.U. n. 261 del 09.11.05)
La delibera individua le quote di riparto del Fondo sanitario nazionale per l’anno 2005, sulla base della disponibilità finanziaria complessiva ammontante a 88.195.000.000 euro. Questi le risorse assegnate: -85.972930.000 euro tra le regioni per il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza; - 32.763.760 euro per l’Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta; - 168.353.902 euro per l’ospedale Bambino Gesù; - 275.000.000 euro per il concorso alla copertura degli oneri contrattuali; - 6.840.000 euro per la medicina penitenziaria; - 163.200.000 euro per gli Istituti zooprofilattici sperimentali; - 116.350.000 euro per la Croce Rossa Italiana; - 50.000.000 euro (ulteriore somma) per l’ospedale Bambino Gesù. Restano accantonati, in attesa di proposte del Ministero della salute): 1.228.848.00 euro per i programmi speciali e 381.832.000 euro per attività a destinazione vincolata. La somma assegnata alla Regione Marche è di 2.246.249.132 euro .
Legge 21 ottobre 2005, n. 249, Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati (G.U. n. 251 del 27.10.2005)
Il provvedimento delinea i princìpi fondamentali in materia di attività trasfusionali allo scopo di: - raggiungere l’autosufficienza regionale e nazionale di sangue, emocomponenti e farmaci emoderivati; - tutelare la salute dei cittadini attraverso il conseguimento dei più alti livelli di sicurezza raggiungibili nell’ambito di tutto il processo finalizzato alla donazione ed alla trasfusione del sangue; - garantire condizioni uniformi del servizio trasfusionale su tutto il territorio nazionale; promuovere lo sviluppo della medicina trasfusionale, del buon uso del sangue e di specifici programmi di diagnosi e cura che si realizzano in particolare nell’ambito dell’assistenza a pazienti ematologici ed oncologici, del sistema urgenza-emergenza e dei trapianti. Le disposizioni della legge riguardano: - i livelli essenziali di assistenza sanitaria del servizio trasfusionale; - i princìpi generali per l’organizzazione, autorizzazione ed accreditamento delle strutture trasfusionali; - le attività delle associazioni e federazioni dei donatori di sangue e di cellule staminali emopoietiche, nonché delle associazioni e federazioni delle donatrici di sangue da cordone ombelicale; - le misure per la programmazione e il coordinamento del settore; - le misure per il raggiungimento dell’autosufficienza; - le norme per la qualità e la sicurezza del sangue e dei suoi prodotti.
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direttiva 13 ottobre 2005, Modalità per la presentazione di progetti sperimentali da parte delle associazioni di promozione sociale, nonché per assicurare il sostegno ad iniziative formative e di informatizzazione, ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383, articolo 12, comma 3, lettere d) ed f). Anno 2005 (G.U. n. 249 del 25.10.2005)
La direttiva stabilisce criteri di ammissione e modalità per la presentazione delle domande di finanziamento per i progetti sperimentali di promozione sociale; possono richiedere il contributo le associazioni di promozione sociale che risultino iscritte negli appositi registri nazionali, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano 8istituiti ai sensi della legge 383/2000. Il provvedimento precisa che le domande possono essere presentate sia da singole associazioni, sia da più organizzazioni congiuntamente, sia in collaborazione con enti locali. La direttiva indica gli ambiti operativi dei progetti (sostegno ed integrazione rivolti alle persone con disabilità, sostegno a misure in favore di minori, adolescenti e giovani; interventi di sostegno alle famiglie in condizioni di disagio socio – economico, interventi di sostegno agli anziani ed ai soggetti in condizioni di marginalità sociale), durata (non superiore a dodici mesi), requisiti, le indicazioni dei costi (disponibilità finanziaria per il 2005 è pari a euro 11.000.000,00), le modalità di valutazione dei progetti e la documentazione da allegare. Le domande devono pervenire alla Direzione Generale per il volontariato, l’associazionismo e le formazioni sociali – Osservatorio Nazionale dell’Associazionismo entro il 21 novembre 2005.
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Direttiva n. 2 del 1 agosto 2005, Tirocini formativi e di orientamento, (G.U. n. 246 del 21.10.2005)
Il provvedimento stabilisce finalità e modalità di realizzazione dei tirocini formativi e di orientamento nelle pubbliche amministrazioni. Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha evidenziato, infatti, l’opportunità di instaurare un rapporto di collaborazione con il mondo della ricerca e della formazione universitaria al fine di acquisire nuove e sempre più aggiornate e qualificate professionalità, in grado di garantire una riforma della pubblica amministrazione rispondente ai bisogni della collettività e del sistema economico. Nella Direttiva si precisa che le disposizioni che disciplinano i tirocini formativi appartiene alla competenza normativa delle regioni (pertanto la normativa nazionale troverà applicazione solo in assenza di una specifica disciplina a livello regionale). I tirocini formativi e di orientamento promossi dagli atenei devono prevedere un periodo di formazione professionale dei giovani universitari orientata all’acquisizione delle competenze gestionali, organizzative, progettuali e strategiche necessarie agli amministratori delle pubblica amministrazione, sulla base di un progetto formativo e/o di orientamento. L’attivazione del tirocinio formativo avviene tramite la stipula di una convenzione fra ateneo promotore e datore di lavoro ospitante, con la definizione del progetto formativo (obiettivi, modalità di effettuazione, durata, periodo di svolgimento, tutor incaricato dall’ateneo, responsabile incaricato dall’amministrazione). Vengono evidenziati gli obblighi dell’ateneo promotore e della amministrazioni pubbliche ospitanti e del tirocinante. Si chiariscono inoltre i criteri per la possibilità dei datori di lavoro (amministrazioni ospitanti) di essere ammessi al rimborso totale o parziale degli oneri finanziari connessi all’attuazione dei progetti di tirocinio.
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Circolare 8 settembre 2005, Doveri degli enti di servizio civile e infrazioni punibili con le sanzioni amministrative, previste dall’articolo 3 – bis della legge 6 marzo 2001 n. 64 (G.U. n. 225 del 27.09.2005)
La circolare fornisce un elenco di regole e doveri che gli enti devono osservare nella gestione del servizio civile (sin dal momento di avvio delle procedure di selezione dei volontari) e durante la realizzazione dei progetti, sia in relazione alle condotte illecite alle quali conseguono le sanzioni previste dalla legge, sia in merito al procedimento sanzionatorio. Per quanto riguarda i doveri, queste le principali disposizioni cui gli enti si devono attenere per assicurare una efficiente gestione del progetto di servizio civile: - rispettare, nelle procedure per la selezione dei volontari da impiegare in attività di servizio civile, i principi di imparzialità, pubblicità e trasparenza; - avviare il progetto nel giorno indicato nel provvedimento di approvazione della graduatoria (dei selezionati e degli idonei non selezionati), - assicurare al volontario la corresponsione del vitto e dell’alloggio, secondo le modalità previste nel progetto; - garantire al volontario la formazione (generale e specifica) secondo le indicazioni previste nel progetto; - garantire la presenza, in sede, almeno per dieci ore settimanali dell’operatore di progetto, designato quale referente del volontario; - portare a termine il progetto ponendo in essere il complesso delle attività volte al raggiungimento degli obiettivi prefissati. In merito alle sanzioni amministrative, queste alcune delle condotte illecite degli enti di servizio civile nazionale alle quali conseguono procedimenti sanzionatori: - sanzione amministrativa della diffida per iscritto, si applica nel caso di infrazioni di lieve entità da parte degli enti: inosservanza delle procedure selettive, mancato rispetto dell’orario, mancata comunicazione delle assenze dei volontari . . . ; - sanzione amministrativa della revoca dell’approvazione del progetto nel caso in cui gli enti pongano in essere i seguenti comportamenti: mancata corresponsione al volontario del vitto e dell’alloggio, impiego del volontario in attività non previste dal progetto o in altri sedi . ..; - sanzione amministrativa della cancellazione dall’albo provvisorio degli enti di servizio civile nazionale: atti gravemente lesivi della dignità del volontario, richiesta ai volontari di somme di denaro, mancato avvio del progetto senza un giustificato motivo.
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Decreto 8 luglio 2005, Requisiti tecnici e i diversi livelli per l’accessibilità agli strumenti informatici (G.U. n. 183 del 08.08.2005)
Il decreto stabilisce i requisiti tecnici e i diversi livelli per l’accessibilità (erogazione servizi e fornitura informazioni fruibili senza discriminazioni) agli strumenti informatici da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari. Il regolamento (in allegato al decreto) definisce le caratteristiche che gli strumenti informatici devono possedere per facilitare il loro utilizzo da parte dei diversamente abili, e la metodologia e i criteri di valutazione per la verifica dell’accessibilità - delle applicazioni basate su tecnologie internet, - dei personal computer (di tipo dekstop e portatili); - degli ambienti operativi, le applicazioni e i prodotti a scaffale. Il provvedimento prevede un tempo di dodici mesi per permettere alle Amministrazioni pubbliche di adeguare i loro apparati nel rispetto dei principi e delle linee guida indicate dal regolamento; anche i soggetti privati possono uniformarsi alle disposizioni facendo richiesta di certificazione di qualità presso il Cnipa (Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica amministrazione) e pagando un corrispettivo per lo svolgimento della verifica tecnica. E’ previsto inoltre l’utilizzo di un logo – si tratta della sagoma di un personal computer di colore rosso Siena unito a tre figure stilizzate - che attesta l’adeguamento delle tecnologie ai criteri esposti nel decreto; il logo è corredato da una serie di asterischi che indicano i diversi livelli di qualità del servizio.
Decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, Attuazione della direttiva 2003/9/CE che stabilisce norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri (G.U. n. 168 del 21.07.2005)
Con questo decreto legge, che entrerà in vigore passati 90 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta, viene attuata una direttiva europea sulle norme minime per l’accoglienza degli stranieri richiedenti asilo (richiedente quindi il riconoscimento dello status di rifugiato) negli Stati membri. Per quanto riguarda l’informazione e la documentazione si stabilisce che la questura, che riceve la domanda di asilo, provvede entro quindici giorni ad informare sulle condizioni di accoglienza il richiedente asilo tramite la consegna di un opuscolo e rilascia al medesimo un attestato nominativo che certifica la sua qualità di richiedente asilo. Si precisa che i richiedenti asilo e i loro familiari vengono iscritti al Servizio sanitario nazionale a cura del gestore del servizio di accoglienza e che per quanto riguarda l’istruzione dei minori richiedenti asilo o i minori figli di richiedenti asilo sono soggetti all’obbligo scolastico. Il provvedimento introduce un’innovazione sul tema del lavoro: passati sei mesi dalla presentazione della domanda, qualora la decisione non sia stata ancora adottata ed il ritardo non possa essere attribuito al richiedente asilo, il permesso di soggiorno è rinnovato per la durata di sei mesi e i richiedenti asilo potranno lavorare fino alla conclusione della procedura di riconoscimento (la vigente normativa vieta ai richiedenti asilo di lavorare fino al riconoscimento dello status di rifugiati).
Decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 2005, Approvazione del documento programmatico relativo alla politica dell’immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, per il triennio 2004 – 2006 (G.U. n.169 del 22.07.2005, supplemento ordinario n. 128)
Il documento stabilisce le linee guida per la programmazione degli interventi in materia di immigrazione – applicando il testo unico sull’immigrazione come modificato dalla legge 189/2002 - per il triennio 2004 – 2006, con lo scopo di adeguarsi alle politiche dei paesi europei (contrasto all’immigrazione clandestina e alle richieste pretestuose di asilo e, allo stesso tempo, rafforzamento delle iniziative di integrazione) di semplificare le procedure amministrative (istituzione, presso ogni Prefettura dello sportello Unico per l’immigrazione). Nodo centrale dello strumento programmatico, è costituito dalle politiche per il lavoro degli stranieri e dalle linee generali per la definizione dei flussi di ingresso nel territorio italiano, al fine di assicurare l’equivalenza tra ingresso nel territorio dello stato e svolgimento di un lavoro legale. Vengono stabilite le modalità di lotta all’economia sommersa tramite la regolarizzazione del lavoro nero e la regolamentazione dei nuovi ingressi (tramite contratto di soggiorno e iniziative di formazione professionale e linguistica all’estero prima della partenza). Altre azioni di carattere prioritario previste dal documento riguardano il contrasto e la prevenzione dei flussi migratori illegali verso l’Italia (cooperazione con gli stati di transito e di provenienza dell’immigrazione, rafforzamento dei controlli alle frontiere) e l’integrazione della popolazione immigrata per favorire la piena partecipazione economica, sociale e culturale dei cittadini stranieri (inserimento nel mondo del lavoro, apprendimento e conoscenza della lingua, rapporto con i servizi pubblici e con le comunità locali). Per favorire puntuali politiche di integrazione è prevista l’istituzione dei Consigli Territoriali per l’Immigrazione – organismi a livello provinciale – e il ricorso alla figura professionale del mediatore linguistico e culturale.
Legge 4 luglio 2005, n. 123, Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia (G.U. n. 156 del 07.07.2005)
Il provvedimento, dopo aver riconosciuto la malattia celiaca (o celiachia) – intolleranza permanente al glutine – come malattia sociale, definisce degli interventi per favorire il normale inserimento nella vita sociale dei soggetti affetti da celiachia, affrontando alcuni dei problemi pratici e psicologici che i celiaci e le loro famiglie hanno dovuto finora affrontare. La legge prevede che le regioni e le province autonome i Trento e di Bolzano predispongano, nell’ambito dei rispettivi piani sanitari, progetti obiettivo, azioni programmatiche e altre iniziative dirette a fronteggiare la malattia. Vengono definiti gli obiettivi principali cui sono rivolti gli interventi: - effettuare la diagnosi precoce e della prevenzione delle complicanze della malattia celiaca e della dermatite erpetiforme; - migliorare le modalità di cura dei cittadini celiaci; - erogare i prodotti senza glutine: al fine di garantire un’alimentazione equilibrata, ai soggetti celiaci è riconosciuto il diritto all’erogazione gratuita dei prodotti dietoterapeutici senza glutine, secondo i limiti di spesa fissati dal Ministero della Salute- agevolare l’inserimento dei celiaci nelle attività scolastiche, sportive e lavorative attraverso un accesso equo e sicuro ai servizi di ristorazione collettiva: nelle mense scolastiche e ospedaliere e nelle mense delle strutture pubbliche devono essere somministrati, previa richiesta degli interessati, anche pasti senza glutine; - migliorare l’educazione sanitaria del cittadino celiaco e della sua famiglia; - preparare aggiornamenti professionali del personale sanitario (il foglietto illustrativo dei prodotti farmaceutici deve indicare con chiarezza se il prodotto può essere assunto senza rischio dai soggetti affetti da celiachia).
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 giugno 2005, Istituzione del Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali, ai sensi dell’articolo 1, comma 152, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (G.U. n. 161 del 13.07.2005)
Con questo decreto viene concesso il rimborso delle spese sostenute per l’espletamento della procedura di adozione ai genitori adottivi, residenti sul territorio nazionale, con reddito complessivo fino a 70.000,00 euro, che abbiano adottato uno o più minori stranieri nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2004. Le istanze di rimborso devono essere presentate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – commissione per le adozioni internazionali, entro il 31 agosto 2005, con allegati: copia dell’autorizzazione all’ingresso e alla residenza permanente in Italia del minore, certificazione rilasciata dall’ente autorizzato che ha curato l procedura di adozione – attestante le spese sostenute -, copia della dichiarazione dei redditi relativa agli anni di riferimento, autocertificazione delle spese (nel caso in cui l’adozione sia stata conclusa senza l’assistenza di un ente autorizzato). L’ammontare delle spese rimborsabili (con esclusione del 50 % portate in deduzione ai sensi dell’art. 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917) viene così suddiviso: - il 50 % (fino ad un limite massimo di 5.000,00 €) per i genitori adottivi che abbiano un reddito complessivo fino a € 29.000,00; - il 30 % (fino ad un limite massimo di 3.000,00 €) per i genitori che abbiano un reddito complessivo compreso tra 29.000,00 € e 70.000,00 €. Si precisa infine che l’importo del rimborso ricevuto non è soggetto ad imposizione fiscale.

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