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Raccolta delle principali normative nazionali pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale a partire dal 15 dicembre 1999
e delle principali normative della regione Marche pubblicate nel Bollettino Ufficiale a partire dal 15 dicembre 1999
Tipo
  Nazionale: - Regionale (MARCHE):
Parole
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NAZIONALE

Legge 13 giugno 2005, n. 118, Delega al Governo concernente la disciplina dell’impresa sociale (G.U. n. 153 del 04.07.2005)
Con questo provvedimento, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per disciplinare ed integrare le norme relative alle “imprese sociali”. Viene precisato che per imprese sociali si intendono le organizzazioni private senza scopo di lucro che esercitano in via stabile e principale un’attività economica di produzione o di scambio di beni o di servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale. Il testo individua gli obiettivi principali che la riforma intende perseguire: - definizione del carattere sociale dell’impresa (nel rispetto del quadro normativo e della specificità propria degli organismi di promozione sociale e della disciplina generale delle associazioni, delle fondazioni, delle società e delle cooperative, e delle norme concernenti la cooperazione sociale e gli enti ecclesiastici); - previsione di disposizioni omogenee in ordine all’assetto dell’impresa sociale (elettività cariche sociali, responsabilità degli amministratori, obbligo di iscrizione nel registro delle imprese, previsione di organi di controllo . . .); - attivazione presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di funzioni e servizi permanenti di monitoraggio e di ricerca necessari alla verifica della qualità delle prestazioni rese dalle imprese sociali; - definizione della disciplina dei gruppi di imprese sociali secondo i principi di trasparenza e tutela delle minoranze, regolando i conflitti di interesse e le forme di abuso da parte dell’impresa dominante.
Ministero dell’istruzione dell’Università e della ricerca, Decreto 21 marzo 2005, Disposizioni sulla determinazione degli organici del personale docente, per l’anno scolastico 2004 – 2005 (G.U. n. 138 del 16.06.2005)
Il decreto definisce le consistenze delle dotazioni organiche nazionali e regionali del personale docente per l’anno scolastico 2004/2005 – riportate nelle tabelle allegate al testo -; le consistenze sono state stabilite in base alla previsione dell’entità della popolazione scolastica e con riguardo alle esigenze degli alunni portatori di handicap, tenendo conto del grado di densità demografica delle varie province di ciascuna regione, della distribuzione della popolazione tra i comuni di ogni circoscrizione provinciale, delle caratteristiche geo – morfologiche dei territori interessati, delle condizioni socio – economiche e di disagio sociale delle diverse realtà. Il provvedimento stabilisce che i direttori generali degli uffici scolastici regionali provvedano alla ripartizione delle consistenze organiche tra le circoscrizioni provinciali di competenza; gli stessi direttori regionali (previa informativa alle organizzazioni sindacali) possono operare compensazioni tra le dotazioni organiche dei vari gradi di istruzione, nonché disporre, l’accantonamento di un’aliquota di posti delle dotazioni regionali (per far fronte a situazioni di particolare criticità, anche ai fini della prosecuzione di progetti di rilevanza didattica e/o sociale).
Decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, Definizione delle norme generali sul diritto – dovere all’istruzione e alla formazione, a norma dell’articolo 2, comma 1, lettera c9, della legge 28 marzo 2003, n. 53 (G.U. n. 103 del 05.05.2005)
Il decreto illustra i principi generali del diritto – dovere all’istruzione e formazione, che ridefinisce ed amplia le norme dell’obbligo scolastico (articolo 34 della Costituzione) e dell’obbligo formativo (introdotto dall’articolo 68 della legge 144/99). Viene precisato che si assicura a tutti il diritto all’istruzione e alla formazione per almeno dodici anni (o sino al conseguimento di una qualifica almeno triennale entro il diciottesimo anno di età; tale diritto inizia con l’iscrizione alla prima classe della scuola primaria, prosegue nelle scuole secondarie. Terminato il primo ciclo, i giovani che hanno conseguito il titolo conclusivo sono iscritti ad un istituto del sistema dei licei o del sistema di istruzione e formazione professionale, fino al conseguimento del diploma liceale o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età (secondo ciclo). Al fine di garantire tale diritto è stata realizzata un’anagrafe nazionale degli studenti presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, per il trattamento dei dati sui percorsi scolastici, formativi e in apprendistato dei singoli studenti a partire dal primo anno della scuola primaria. Il provvedimento stabilisce altresì, che responsabili dell’adempimento del dovere di istruzione e formazione sono i genitori dei minori (che sono tenuti ad iscriverli alle istituzioni scolastiche o formativa), mentre alla vigilanza sull’adempito del dovere provvedono il comune, il dirigente dell’istituzione scolastica, la provincia (attraverso i servizi per l’impiego), i soggetti che assumono con il contratto di apprendistato i giovani; il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali effettuano annualmente il monitoraggio sullo stato di attuazione del diritto – dovere all’istruzione e alla formazione.
Decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, Definizione delle norme generali relative all’alternanza scuola – lavoro, a norma dell’articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53 (G.U. n. 103 del 05.05.2005)
Il provvedimento disciplina l’alternanza scuola – lavoro, vale a dire la realizzazione dei corsi del secondo ciclo, nel sistema dei licei, sia nel sistema dell’istruzione e della formazione professionale, per assicurare ai giovani, oltre alle conoscenze di base, l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro. In base a tale decreto, gli studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno di età, possono presentare la richiesta di svolgere l’intera formazione dai 15 ai 18 anni o parte di essa, attraverso l’alternanza di periodi di studio e di lavoro, sotto la responsabilità dell’istituzione scolastica o formativa. Le stesse istituzioni scolastiche e formative provvedono a progettare, attuare e verificare i percorsi in alternanza, sulla base di apposite convenzioni con le imprese, o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con gli enti pubblici e privati disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa (che non costituiscono rapporto individuale di lavoro). Si precisa inoltre che è istituito il Comitato per il monitoraggio e la valutazione dell’alternanza scuola – lavoro per verificare la realizzazione dei percorsi, che si articolano in periodi di formazione in aula e in periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro (che possono essere svolti anche in periodi diversi da quelli fissati nel calendario delle lezioni); a conclusione dei percorsi le istituzioni scolastiche o formative rilasciano una certificazione relativa alle competenze acquisite, che costituisce crediti, sia ai fini del conseguimento del diploma o della qualifica, sia per gli eventuali passaggi tra i sistemi.
C.I.P.E, Deliberazione 20 dicembre 2004, Fondo sanitario nazionale 2004 – Finanziamento per borse di studio in medicina generale prima annualità triennio 2004 – 2006 bando D.M. 11 settembre 2003 Deliberazione 61/2004 (G.U. n. 114 del 18.05.2005)
Su proposta del Ministero della Salute è viene assegnata alle regioni un finanziamento complessivo per l’anno 2004 di € 37.654.872,00 per borse di studio per la formazione specifica in medicina generale; il finanziamento riguarda la prima annualità del triennio 2004- 2006. La somma assegnata alla regione Marche è di € 1.358.144,00.
C.I.P.E, Deliberazione 20 dicembre 2004, Fondo sanitario nazionale 2004 – Assegnazione fondi ai sensi della legge 23 dicembre 1993, n. 548 (Prevenzione e cura della fibrosi cistica) Deliberazione 60/2004 (G.U. n. 114 del 18.05.2005)
Per l'anno 2004 viene assegnata alle regioni la somma complessiva di € 4.390.000,00 per le finalità di cura e prevenzione della fibrosi cistica; la ripartizione del finanziamento viene effettuata in base al numero di pazienti ed alla popolazione residente. La somma assegnata alla regione Marche è di € 117.616,00.
C.I.P.E, Deliberazione 20 dicembre 2004, Fondo sanitario nazionale 2004 – Ripartizione del finanziamento per l’assistenza agli Hanseniani e loro familiari a carico. Deliberazione 62/2004 (G.U. n. 115 del 18.05.2005)
Sulle disponibilità del Fondo sanitario nazionale 2001 (accantonate dalla delibera 32/2001 in attesa di proposte da parte del Ministero della salute per la ripartizione delle quote), viene assegnata alle regioni la somma complessiva di € 2.086.539,00 per le esigenze relative all’assistenza agli hanseniani ed ai loro familiari a carico. La somma assegnata alla regione Marche è di € 3.603,00.
C.I.P.E, Deliberazione 20 dicembre 2004, Fondo sanitario nazionale 2004 – Parte corrente: assistenza sanitaria agli stranieri presenti nel territorio nazionale (articolo 33 legge 6 marzo 1998, n. 40). Deliberazione 56/2004 (G.U. n. 113 del 17.05.2005)
Il fondo riguarda l’assistenza sanitaria rivolta agli stranieri non residenti (temporaneamente presenti nel territorio nazionale) non iscritti al Servizio sanitario nazionale. La somma complessiva assegnata alle regioni per l’anno 2004 è di € 30.990.000,00. La somma assegnata alla regione Marche è di € 593.409,00.
C.I.P.E, Deliberazione 20 dicembre 2004, Fondo sanitario nazionale 2004, finanziamento interventi legge 5 giugno 1990, n. 135 (Prevenzione e lotta contro l’AIDS). Deliberazione n. 58/2004 (G.U. n. 113 del 17.05.2005)
Sulle disponibilità del Fondo sanitario nazionale per l’anno 2004 viene assegnato alle regioni un finanziamento complessivo pari a 49.063.000,00 €; di cui 18.076.000,00 € assegnato per lo svolgimento di corsi di formazione ed aggiornamento professionale; 30.987.000,00 € per il trattamento a domicilio a favore di malati di AIDS. La somma complessiva assegnata alla regione Marche è di 1.035.143,00 € (466.067,00 + 569.076,00).
C.I.P.E, Deliberazione 20 dicembre 2004, Programma di interventi urgenti per la lotta contro l’AIDS – legge 5 giugno 1990, n. 135 – Assegnazione quote residue. Deliberazione 64/2004 (G.U. n. 124 del 30.05.2005)
Viene stabilita la ripartizione delle disponibilità residue (pari a € 100.092.747,99) del programma nazionale di interventi urgenti per la lotta contro l’AIDS. Vengono assegnati 64.222.875,07 € alla regione Sicilia e 19.327.458,15 € alla regione Campania per il completamento del Programma di interventi per la lotta contro l’AIDS e per la realizzazione di strutture ospedaliere per malattie infettive.

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