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Raccolta delle principali normative nazionali pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale a partire dal 15 dicembre 1999
e delle principali normative della regione Marche pubblicate nel Bollettino Ufficiale a partire dal 15 dicembre 1999
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  Nazionale: - Regionale (MARCHE):
Parole
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NAZIONALE

Decreto del Presidente della Repubblica, 16 settembre 2004, n. 303, Regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato (G.U. n. 299 del 22.12.2004)
E’ stato messo a punto il nuovo regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato che entra in vigore il 6 gennaio 2005. Il regolamento prevede che l’ufficio di polizia di frontiera che riceve la domanda d’asilo prende nota delle generalità fornite dal richiedente e lo autorizza a recarsi presso la questura competente per territorio. La questura redige un verbale delle dichiarazioni del richiedente e avvia le procedure, disponendo l’invio del richiedente asilo nei centri idi identificazione (sono stati istituiti sette centri di identificazione nelle province individuate con decreto del Ministero dell’interno) e rilasciando un attestato nominativo che certifica la qualità di richiedente lo status di rifugiato. Qualora la richiesta di asilo sia presentata da un minore non accompagnato, viene immediatamente contattato il Tribunale per i minorenni competente. Tutte le comunicazioni al richiedente asilo concernenti il procedimento sono rese il lingua comprensibile al richiedente (se ciò non è possibile, in lingua francese, inglese, spagnola o araba) – incluso l’opuscolo redatto dalla Commissione nazionale -. Il prefetto della provincia presso cui è istituito il centro di identificazione può affidarne la gestione, attraverso apposite convenzioni, ad enti locali, ad enti pubblici o privati che operano nel settore dell’assistenza sociale. Il direttore del centro può concedere permessi temporanei di allontanamento (dalle ore otto alle ore venti); è inoltre garantita la separazione fra uomini e donne durante le ore notturne (salvo il caso di nuclei familiari). Sono state istituite sette Commissioni territoriali presso le prefetture di Gorizia, Milano, Roma, Foggia, Siracusa, Crotone, Trapani. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore del regolamento la Commissione nazionale (che opera presso il Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’interno) provvede alla nomina dei componenti della commissione Territoriale. La convocazione per l’audizione - che ha luogo in seduta non pubblica - presso la Commissione territoriale viene comunicata all’interessato tramite la questura territorialmente competente; il richiedente ha facoltà di farsi assistere da un avvocato e può esprimersi nella propria lingua o in una lingua a lui nota. La Commissione territoriale, entro i tre giorni feriali successivi alla data dell’audizione rende nota la decisone; qualora al richiedente sia riconosciuto lo status di rifugiato la Commissione territoriale rilascia apposito certificato. In caso la domanda sia rigettata, il richiedente trattenuto presso uno dei centri di identificazione può presentare, entro cinque giorni dalla decisione, domanda di riesame. In questo caso il Presidente della Commissione Territoriale chiede al Presidente della Commissione nazionale di provvedere all’integrazione della Commissione territoriale con un componente di una speciale sezione della Commissione nazionale e si procede ad una nuova audizione con il richiedente. E’ prevista da parte della Commissione nazionale la realizzazione delle linee guida per la valutazione delle domande di asilo e l’organizzazione di corsi di formazione e di aggiornamento per i Componenti delle Commissioni territoriali. La nuova procedura deve essere in vigore a partire dal 21 aprile 2005.
Legge 30 dicembre 2004, n. 311, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) (Sup. n. 192/L G.U. n. 306 del 31.12.2004)
Si indicano alcune delle novità contenute nella finanziaria, approvata in via definitiva dal Senato il 29 dicembre 2004. Spesa pubblica. Scatta il tetto del 2% per  tutte le amministrazioni, ed è previsto il blocco del tourn-over. Sanità. Sono stanziati 2 miliardi per il 2005 per ripianare il disavanzo delle Regioni del Servizio sanitario nazionale, negli anni 2001, 2002, 2003. Nel caso i cui le Regioni “sforeranno” anche quest’anno, entro aprile dovranno aumentare le addizionali Irap e Irpef. Congedi per mamme di disabili. Sono stati ripristinati 300 milioni di euro per finanziare il congedo retribuito fino a due anni per i genitori di ragazzi con gravi handicap (previsto dalla Finanziaria del governo Amato). Adozioni internazionali. E’ prevista l’istituzione di un Fondo di 10 milioni per sostenere le famiglie che procedono con l’adozione internazionale. Lavori socialmente utili.  I fondi complessivi salgono da 531 a 688, compresi quelli per Napoli e Palermo. Sicurezza. E’ prevista l’assunzione di 1.324 agenti di polizia e di 1.400 carabinieri per un incremento complessivo del personale di 2.724 unità da realizzare entro la fine del 2006. Saranno inoltre assunti 500 Vigili del fuoco. Imposte e bolli. Scattano le tre aliquote del 23,33 e 39%. Per i redditi oltre i 100.000 euro scatta il contributo di solidarietà del 4%. Per l’Irap è prevista una riduzione sulle spese per la ricerca, sulle nuovi assunzioni e per il Sud, e l’innalzamento della franchigia da 7.500 a 8.000 euro per le imprese con una base imponibile inferiore a 180.759,91 euro. Previste deduzioni per ciascun nuovo assunto pari a 20.000 euro che sale a 40.000 per i nuovi assunti nel Mezzogiorno e delle aree disagiate del Paese. Aumentano però gli acconti che il fisco chiederà sulle imposte da pagare per l’anno 2006. In alcuni casi - per l’Irap e l’Ires - l’aumento trasformerà di fatto l’acconto nel pagamento integrale dell’imposta. L’acconto Irpef sarà invece del 99%. L’effetto sarà un incremento delle entrate di 640 milioni di euro. La manovra prevede anche un aumento di bolli, imposte di registro, tasse di concessione governative, imposte ipotecarie e catastali. Tra questi tributi figurano le marche per il passaporto e per i brevetti, il bollo applicato sui conti correnti e i tributi speciali richiesti per le misure catastali. L’importo degli aumenti verrà stabilito a gennaio. Assegno casalinghe. L’assegno per il coniuge a carico, per i dipendenti a basso reddito, non sarà più nella busta paga del marito ma dovrà essere versato direttamente alla moglie-casalinga che quindi potrà gestirlo in modo autonomo. Certificato di malattia telematico. Dal primo giugno 2005 sarà il medico a inviare per via telematica all’Inps il certificato di malattia del lavoratore. Questo dovrà spedirlo per raccomandata al proprio datore di lavoro. Cassa integrazione. Le risorse vengono poste a carico del fondo per l’occupazione da destinare entro il 2005 alla concessione di cassa integrazione straordinaria e mobilità, disoccupazione per la gestione di crisi occupazionali attraverso accordi raggiunti entro il 30 giugno 2005. Richiesto però un taglio del 10% dei soggetti interessati e del 10-30% delle risorse.
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Circolare 30 dicembre 2004, n. 90, Iscrizione nelle scuole dell’infanzia e alle classi di ogni ordine e grado, per l’anno scolastico 2005/2006 (G.U. n. 8 del 12.01.2005)
E’ stato fissato al 25 gennaio il termine di scadenza per la presentazione delle domande di iscrizione alle scuole dell’infanzia e alle classi delle scuole di ogni ordine e grado, per il prossimo anno scolastico. Il provvedimento sottolinea l’importanza del momento delle iscrizioni non solo per le famiglie – come occasione di incontro e collaborazione con le istituzioni scolastiche – ma anche come attività propedeutica al regolare svolgimento delle procedure scolastiche. Per quanto riguarda la scuola dell’infanzia viene stabilita l’attuazione dell’istituto degli anticipi – e possono essere iscritti al primo anno - per le bambine e i bambini che compiono i tre anni di età entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento. All’atto dell’iscrizione inoltre le famiglie dovranno esprimere la loro opzione per gli orari annuali di funzionamento – compreso tra un minimo di 875 ore e un massimo di 1.700 ore -. Per la scuola primaria l’istanza di iscrizione anticipata alla prima classe riguarda tutte le bambine e i bambini nati entro il 31 marzo 2000. Le famiglie, all’atto dell’iscrizione, possono scegliere il solo orario obbligatorio (891 ore), l’orario obbligatorio integrato con quello facoltativo e opzionale (ulteriore quota di 999 ore annue), - e il tempo dedicato a mensa e dopo mensa (limite massimo di 330 ore annue). Le scuole, in occasione delle iscrizioni, presentano alle famiglie il repertorio di insegnamenti ed attività opzionali tra i quali scegliere. Le prime e seconde classi delle scuola secondaria di I grado sono interessate dall’attuazione della riforma, che prevede, tra l’altro, un orario di funzionamento obbligatorio annuale di 891 ore (corrispondenti ad una media settimanale di 27 ore) ed ulteriori 198 ore annue, opzionali, facoltative e gratuite per gli alunni. Le famiglie, pertanto, all’atto dell’iscrizione potranno esercitare facoltà di scelta tra l’orario annuale obbligatorio delle lezioni e l’orario articolato sul tempo aggiuntivo di ulteriori 198 ore annue, nonché sul tempo eventualmente dedicato alla mensa e al dopo mensa. Le stesse famiglie esprimono opzione tra le diverse tipologie di insegnamenti e di attività previsti dalla scuola. Gli alunni che frequentano l’ultimo anno della scuola secondaria di I grado negli istituti statali, paritari e legalmente riconosciuti, ai fini della prosecuzione del percorso di studi, devono presentare le domande di iscrizione alla prima classe, indirizzate al dirigente scolastico dell’istituto secondario di II grado prescelto, tramite il dirigente scolastico della scuola secondaria di I grado frequentata, il quale, entro i cinque giorni successivi della scadenza del 25 gennaio, provvederà a trasmetterle alle scuole di destinazione. Da quest’anno è prevista anche la possibilità di iscrizione on – line.
Agenzia Italiana del Farmaco, Determinazione 16 dicembre 2004, Prontuario Farmaceutico Nazionale 2005. – Elenco dei medicinali di classe A) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale ai sensi dell’articolo 48, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (G.U. n. 299 del 22.12.2004, supplemento ordinario n. 184)
L’Agenzia Italiana del Farmaco ha realizzato il nuovo Prontuario Farmaceutico, in vigore dal primo gennaio 2005. Il Prontuario riporta l’elenco dei medicinali – autorizzati e in commercio alla data del 14 dicembre – che sono rimborsabili dal Servizio Sanitario nazionale, in quanto inseriti nella fascia A); contine4474 specialità medicinali (gratuiti per il cittadino) e circa 950 in fascia H, distribuiti gratuitamente nei centri pubblici ospedalieri. Per l’aggiornamento del Prontuario sono stati utilizzati i dati forniti dall’Osservatorio Nazionale sull’impiego dei Medicinali. Tale aggiornamento prevede un ampliamento del numero di farmaci ammessi alla rimborsabilità /erogati gratuitamente ai cittadini) senza alcuna esclusione di medicinali precedentemente rimborsabili - quindi senza alcuna riclassificazione in fascia C-, ma si pone anche l’obiettivo di far fronte all’incremento della spesa farmaceutica 2004 rispetto al tetto programmato. E’ stato infatti adottato un sistema di riduzione dei prezzi applicato ai 56 principi attivi (294 confezioni di medicinali) che nel primo semestre 2004 hanno determinato un aumento del volume di spesa superiore al valore medio dell’intero settore. Viene inoltre aumentato il numero dei farmaci generici che, consentono, a parità di efficacia e sicurezza, un contenimento della spesa. Con l’introduzione nell’aggiornamento del Prontuario Farmaceutico l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) prevede una riduzione della spesa pari a 218 milioni di euro.
Decreto legge 19 novembre 2004, n. 276, Disposizioni urgenti per snellire le strutture ed incrementare la funzionalità della Croce Rossa (G.U. n. 273 del 20.11.2004)
Il provvedimento introduce modificazioni ed integrazioni ai DPR 613/80 (disposizioni sul riordino della Croce Rossa) e DPC 208/02 (approvazione del nuovo statuto della C.R.I.) al fine di favorire l’assolvimento dei compiti e il riordino dell’organizzazione. Tra le attività della C.R.I. vengono introdotte anche la promozione della diffusione della coscienza trasfusionale tra la popolazione e l’organizzazione dei donatori volontari e la possibilità di svolgere altri servizi sociali ed assistenziali in materia sanitaria (indicati nello statuto della C.R.I. e nel rispetto della normativa). Il decreto stabilisce modifiche alla struttura della Croce Rossa Italiana fornendo le indicazioni per la composizione degli organi: - organizzazione centrale (Presidente nazionale, assemblea nazionale, consiglio direttivo nazionale, collegio unico dei revisori di conti); - organizzazione regionale composta dai comitati regionali (presidente regionale, assemblea ragionale, consiglio direttivo regionale); - organizzazione provinciale composta dai comitati provinciali (presidente provinciale, assemblea provinciale, consiglio direttivo provinciale); - organizzazione locale composta dai comitati locali (presidente locale, assemblea locale, consiglio locale direttivo). Si precisa che il libro dei soci deve essere aggiornato ogni sei mesi. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente atto viene disposta l’approvazione della revisione del vigente statuto della Croce Rossa Italiana.
Legge 12 novembre 2004, n. 271, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto – legge 14 settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione (G.U. n. 267 del 13.11.2004)
Con la legge 271/04 viene convertito in legge il decreto legislativo n. 241 del 14 settembre 2004 “Disposizioni urgenti in materia di immigrazione”, approvando le modifiche agli articoli 13 e 14 (dichiarati incostituzionali dalla Corte Costituzionale) della legge Bossi – Fini (Testo Unico sull’immigrazione). Per quanto riguarda l’espulsione di extracomunitari “irregolari” (vale a dire in possesso di documenti ma senza permesso di soggiorno) l’ufficio immigrazione della Questura chiede al giudice di pace la convalida del provvedimento di allontanamento con l’accompagnamento alla frontiera. L’udienza di convalida da parte del giudice di pace viene disposta entro le 48 ore successive, ha luogo in camera di consiglio con la partecipazione dello straniero, del difensore e dell’interprete (durante i tempi di realizzazione del procedimento l’extracomunitario viene ospitato in Centro di Permanenza). Per gli immigrati clandestini (privi di permesso di soggiorno e di documento d’identità) è disposto il soggiorno (per un massimo di 60 giorni) presso i Ctp in attesa degli accertamenti dell’identità e della nazionalità e dell’ordine del Questore di uscita dall’Italia entro tre giorni. Le sanzioni in caso di mancato adempimento del decreto di espulsione vengono inasprite: viene previsto, infatti, l’arresto dello straniero anche in mancanza dei casi di flagranza del reato. Al fine di contrastare l’immigrazione clandestina la legge prevede il finanziamento di circa 14 milioni per la realizzazione di progetti nei paesi di provenienza. In materia di diritto all’unità familiare l’extracomunitario può chiedere di essere raggiunto dal coniuge, dal figlio minore, dai figli maggiorenni (a carico e non in condizione di provvedere al proprio sostentamento) e dei genitori con un’età superiore a 65 anni (nel caso in cui non ci siano altri familiari che possano provvedere al loro mantenimento); l’interessato può presentare ricorso al pretore di competenza nel caso di diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare. Si stabilisce che l’accesso ai corsi delle Universita’, a parita’ di condizioni, per gli stranieri titolari di permessi di soggiorno riguarda anche i corsi delle scuole di specializzazione. Per le famiglie che occupano alle proprie dipendenze personale di origine extracomunitaria per l’assistenza a soggetti affetti da patologie o handicap non- autosufficienti è prevista la possibilità presentare una dichiarazione di emersione e richiedere il rilascio del permesso di soggiorno. Per semplificare le procedure amministrative, il Ministero dell’Interno stipula convenzioni con concessionari di pubblici servizi o altri soggetti non pubblici per la raccolta e l’inoltro agli uffici di immigrazione delle domande, dichiarazioni o atti dei privati indirizzati alle medesime amministrazioni (con oneri a carico dello straniero).
Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2004, Disciplina dei rapporti tra enti e volontari del Servizio civile nazionale (G.U. n. 239 del 11.10.2004)
Il provvedimento presente norme, impegni e responsabilità che reciprocamente enti e volontari si devono assumere nel rapporto di servizio civile nazionale. Vengono fissate le regole su: presentazione in servizio, orario di servizio, permessi, esclusione, sostituzione dei volontari a seguito di rinunce o interruzioni del servizio, malattie, maternità ed infortuni. Per quanto riguarda le malattie l circolare prevede, che, durante i primi quindici giorni di assenza, spetta al volontario l’assegno mensile per l’intero importo. In caso di assenza per infortunio avvenuto durante e per effetto delle attività svolte nel servizio, al volontario spetta l’intera retribuzione. Per le volontarie in stato di gravidanza si adottano le disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità (come previsto dal decreto legislativo 151/2001). Nell’arco di attuazione dei dodici mesi del progetto il volontario può usufruire di venti giorni di permesso retribuito per esigenze personali
Decreto del Presidente della Repubblica, 16 settembre 2004, n. 303, Regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato (G.U. n. 299 del 22.12.2004)
E’ stato messo a punto il nuovo regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato che entra in vigore il 6 gennaio 2005. Il regolamento prevede che l’ufficio di polizia di frontiera che riceve la domanda d’asilo prende nota delle generalità fornite dal richiedente e lo autorizza a recarsi presso la questura competente per territorio. La questura redige un verbale delle dichiarazioni del richiedente e avvia le procedure, disponendo l’invio del richiedente asilo nei centri idi identificazione (sono stati istituiti sette centri di identificazione nelle province individuate con decreto del Ministero dell’interno) e rilasciando un attestato nominativo che certifica la qualità di richiedente lo status di rifugiato. Qualora la richiesta di asilo sia presentata da un minore non accompagnato, viene immediatamente contattato il Tribunale per i minorenni competente. Tutte le comunicazioni al richiedente asilo concernenti il procedimento sono rese il lingua comprensibile al richiedente (se ciò non è possibile, in lingua francese, inglese, spagnola o araba) – incluso l’opuscolo redatto dalla Commissione nazionale -. Il prefetto della provincia presso cui è istituito il centro di identificazione può affidarne la gestione, attraverso apposite convenzioni, ad enti locali, ad enti pubblici o privati che operano nel settore dell’assistenza sociale. Il direttore del centro può concedere permessi temporanei di allontanamento (dalle ore otto alle ore venti); è inoltre garantita la separazione fra uomini e donne durante le ore notturne (salvo il caso di nuclei familiari). Sono state istituite sette Commissioni territoriali presso le prefetture di Gorizia, Milano, Roma, Foggia, Siracusa, Crotone, Trapani. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore del regolamento la Commissione nazionale (che opera presso il Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’interno) provvede alla nomina dei componenti della commissione Territoriale. La convocazione per l’audizione - che ha luogo in seduta non pubblica - presso la Commissione territoriale viene comunicata all’interessato tramite la questura territorialmente competente; il richiedente ha facoltà di farsi assistere da un avvocato e può esprimersi nella propria lingua o in una lingua a lui nota. La Commissione territoriale, entro i tre giorni feriali successivi alla data dell’audizione rende nota la decisone; qualora al richiedente sia riconosciuto lo status di rifugiato la Commissione territoriale rilascia apposito certificato. In caso la domanda sia rigettata, il richiedente trattenuto presso uno dei centri di identificazione può presentare, entro cinque giorni dalla decisione, domanda di riesame. In questo caso il Presidente della Commissione Territoriale chiede al Presidente della Commissione nazionale di provvedere all’integrazione della Commissione territoriale con un componente di una speciale sezione della Commissione nazionale e si procede ad una nuova audizione con il richiedente. E’ prevista da parte della Commissione nazionale la realizzazione delle linee guida per la valutazione delle domande di asilo e l’organizzazione di corsi di formazione e di aggiornamento per i Componenti delle Commissioni territoriali. La nuova procedura deve essere in vigore a partire dal 21 aprile 2005.
Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 15 settembre 2004, Determinazione del costo medio orario del lavoro dei dipendenti delle cooperative del settore socio – sanitario assistenziale – educativo e di inserimento lavorativo, a valere da gennaio e novembre 2004 (G.U. n. 241 del 13.10.2004)
Il provvedimento definisce l’aggiornamento del costo orario del lavoro per i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario, assistenziale, educativo e di inserimento lavorativo riferiti al mese di gennaio 2004 e novembre 2004. Si precisa che le cifre presentate prescindono da eventuali benefici previsti da norme di legge di cui l’impresa può usufruire, da accordi di gradualità stipulati a livello locale, dagli oneri derivanti della gestione aziendale e dagli oneri derivanti da specifici adempimenti connessi alla normativa sulla sicurezza del lavoro.
Decreto Legge 14 settembre 2004, n. 241, Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, (G.U. n. 216 del 14.09.2004)
Il decreto corregge il Testo unico sull’immigrazione introducendo nuove regole e modifiche in materia di espulsione di immigrati clandestini, a seguito dell’intervento della Corte Costituzionale. Il provvedimento introduce una nuova procedura che rende necessario un giudizio di convalida da parte del giudice di pace territorialmente competente, alla presenza di un difensore, per lo straniero che abbia ricevuto dal questore un provvedimento di espulsione. In attesa della definizione del procedimento di convalida lo straniero è trattenuto in CPT (centro permanenza temporanea): il giudice potrà provvedere – entro le successive quarantotto ore – a convalidare, con decreto motivato, il procedimento, facendo diventare esecutivo il provvedimento di accompagnamento alla frontiera; qualora la convalida non è concessa dal giudice di pace il provvedimento del questore perde ogni effetto. Viene cancellato l’arresto obbligatorio nei casi di mancato rispetto del termine dei 5 giorni per l’allontanamento dell’espellendo non trattenibile in CPT.

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