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Raccolta delle principali normative nazionali pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale a partire dal 15 dicembre 1999
e delle principali normative della regione Marche pubblicate nel Bollettino Ufficiale a partire dal 15 dicembre 1999
Tipo
  Nazionale: - Regionale (MARCHE):
Parole
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NAZIONALE

      Decreto Ministero dell’interno 3 agosto 2004, Regole tecniche e di sicurezza relative al permesso ed alla carta di soggiorno (G.U. n. 235 del 06.10.2004)
Il decreto (firmato dal Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero per l’innovazione e le tecnologie) introduce l’utilizzo di permesso di soggiorno elettronico e carta di soggiorno elettronica per cittadini stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato. I documenti, costituiti da una carta plastica, saranno integrati da un supporto informatico, contenente un microchip e una banda a memoria ottica per la memorizzazione di dati identificativi dello straniero titolare della carta (e di eventuali figli minorenni) necessarie alla procedura di autenticazione in rete – con modalità informatiche di sicurezza -. Il provvedimento stabilisce i criteri di produzione e formazione del permesso di soggiorno elettronico (PSE) da parte dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, e le procedure di sicurezza per la consegna e l’attivazione del documento da parte degli Enti (amministrazioni competenti). Vengono precisati gli obiettivi dell’introduzione del permesso di soggiorno elettronico: - rispondere alle esigenze di produrre uno strumento sicuro (per limitare le contraffazioni del documento e consentire una identificazione certa da parte delle istituzioni competenti), - fornire uno standard in linea con le indicazioni dell’Unione Europea, - consentire un migliore monitoraggio dei confini del Paese.
Decreto Ministero della salute, 21 luglio 2004, Linee guida in materia di procreazione medicalmente assistita (G.U. n. 191 del 16.08.2004)
Il decreto definisce le linee guida contenenti le indicazioni delle procedure e delle tecniche di procreazione medicalmente assistita. Vengono stabilite le modalità vincolanti per gli operatori delle strutture autorizzate riguardanti: il ricorso alle tecniche di procreazione assistita, la gradualità nel ricorso alle tecniche, il consenso informato da parte di coloro che si sottopongono alle stesse, l’accertamento dei requisiti previsti per le coppie alle quali si applicano, le disposizioni concernenti la sperimentazione sugli embrioni umani, i limiti dell’applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita sugli embrioni. Il provvedimento vieta, tra l’altro, la fecondazione eterologa, ossia con il seme di un donatore diverso dal partner, così come ogni forma di sperimentazione sugli embrioni umani. Permette la ricerca clinica e sperimentale sull’embrione esclusivamente a scopo di diagnosi e terapia finalizzate a tutelare la salute dell’embrione. Sono inoltre vietati interventi sull’embrione tesi ad alterarne il patrimonio genetico, ad eccezione di quelli eseguiti a scopo di diagnosi o terapia.
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Decreto 12 luglio 2004, Ripartizione del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell’art. 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68 (G.U. n. 227 del 27.09.2004)
Il Decreto ripartisce la somma complessiva di 30.987.414,00 € del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili tra le regioni e le province autonome. La quota assegnata per la Regione Marche è di € 1.715.992,02.
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Decreto 1 luglio 2004, Ripartizione, per settori di intervento e aree territoriali, delle risorse finanziarie affluenti al Fondo nazionale per le politiche sociali, per l’anno 2004 (G.U. n. 228 del 28.09.2004)
Vengono ripartite le risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali per l’anno 2004. Il provvedimento attribuisce un totale complessivo di € 1.884.346.940,00 precisando gli importi da destinare ai diversi settori di intervento: - 808.630.000,00 € all’Istituto nazionale di Previdenza, - 1.000.000.000,00 € alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, - 44.466,939,00 € ai comuni, - 14.000.000,00 € al Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, - 17.250.001,00 € al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per interventi di carattere sociale.
Decreto legge 24 giugno 2004, n. 156, Interventi urgenti per il ripiano della spesa farmaceutica, (G.U. n. 147 del 25.06.2004)
Considerato che i dati della spesa farmaceutica posta a carico del Servizio sanitario nazionale hanno evidenziato un notevole incremento rispetto all’analogo periodo dell’anno 2003, il decreto prevede l’emanazione di misure urgenti per il contenimento della spesa farmaceutica, per evitare un ulteriore sfondamento rispetto al tetto programmato. Valutato lo scostamento previsto per il 2004, il provvedimento stabilisce di effettuare uno sconto sulla quota dell’onere da attribuirsi a carico del produttore; impone, inoltre, al produttore di applicare uno sconto sul prezzo dei medicinali ai grossisti (che lo trasferiranno, a loro volta, alle farmacie).
Ordinanza del Ministero della salute, 16 giugno 2004, Tutela delle persone anziane, (G.U. n. 140 del 17.06.2004)
Il Ministero della Salute ha emanato un’Ordinanza a tutela dei rischi per la salute della popolazione anziana derivanti da anomali innalzamenti delle temperature climatiche e dei tassi di umidità ambientale. Il provvedimento (valido fino alla data del 30 settembre 2004), considerata la necessità di intervenire tempestivamente su tutto il territorio nazionale al fine di attivare ulteriori interventi, preventivi ed assistenziali, stabilisce che le Amministrazioni comunali trasmettano alle Aziende unità sanitarie locali (ASL) gli elenchi delle persone di età pari o superiore a sessantacinque anni iscritte nella anagrafi della popolazione residente. Questi dati verranno utilizzati dalle ASL per intraprendere, in collaborazione con la Protezione civile, interventi per prevenire e monitorare danni gravi e irreversibili a causa delle anomale condizioni climatiche legate alla stagione estiva, specie in favore di soggetti bisognosi, non autosufficienti o incapaci. L’ordinanza prevede, inoltre, che le Amministrazioni comunali intervengano anche attraverso servizi di assistenza economica o domiciliare, di telesoccorso, di accompagnamento e di trasporto.
Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 3 giugno 2004, Applicazione delle disposizioni di cui al comma 6, dell’art. 50, del decreto - legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concernente l’avvio del sistema di monitoraggio della spesa nel settore sanitario (G.U. n. 153 del 02.07.2004)
Il decreto stabilisce le disposizioni per l’avvio del nuovo sistema di monitoraggio della spesa nel settore sanitario. Con il nuovo sistema viene introdotta la Tessera sanitaria e la nuova Ricetta. La Tessera sanitaria, che contiene i dati anagrafici dell’assistito e il codice fiscale, potrà essere utilizzata anche nei Paesi dell’Unione europea per l’assistenza sanitaria. La tessera sarà distribuita, gradualmente, a tutti cittadini muniti di codice fiscale e titolari del diritto all’assistenza sanitaria. La nuova Ricetta sarà standardizzata, a lettura ottica e riporterà un codice collegato al medico prescrittore. Dal 1° gennaio 2005, tutte le prescrizioni di prestazioni sanitarie dovranno essere effettuate impiegando questo nuovo strumento.
D.P.C.M. 31 maggio 2004, Linee di indirizzo amministrativo in tema di promozione e coordinamento delle politiche, per prevenire e contrastare il diffondersi delle tossicodipendenze e delle alcooldipendenze correlate, (G.U. n. 132 del 08.06.2004)
Il decreto fissa le priorità politiche, amministrative e di gestione del Dipartimento nazionale per le politiche antidroga. Vengono stabiliti i compiti del Dipartimento: assicurare il necessario supporto amministrativo alla funzione di indirizzo e coordinamento del Comitato nazionale di coordinamento per l’azione antidroga; attuare le strategie di contrasto al fenomeno della tossicodipendenza; collaborare con le regioni, gli enti locali e le organizzazioni del privato sociale operanti nel settore della prevenzione, recupero e reinserimento sociale e lavorativo dei tossicodipendenti; predisporre un piano di interventi pluriennale di contrasto alla diffusione del fenomeno della droga; predisporre le opportune iniziative legislative da sottoporre al Comitato nazionale di coordinamento per l’azione antidroga; promuovere e coordinare progetti finalizzati alla prevenzione delle tossicodipendenze e al recupero delle persone tossicodipendenti; promuovere campagne informative sugli effetti negativi per la salute derivanti dall’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope; raccogliere informazioni e documentazione scientifica sulle tossicodipendenze, elaborando indicazioni utili ad indirizzare le politiche di settore e la divulgazione. Il provvedimento precisa gli obiettivi che dovranno essere conseguiti entro l’anno 2004: ampliare la collaborazione con le strutture del privato sociale per realizzare un sistema di interventi integrato con il settore pubblico; sviluppare progetti di prevenzione delle dipendenze, soprattutto tra le giovani generazioni, a partire dalle scuole elementari alle superiori, con il particolare coinvolgimento delle famiglie.
D.P.C.M. 20 aprile 2004, Programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori cittadini dei nuovi Stati membri della Unione europea nel territorio dello Stato, per l’anno 2004 (G.U. n. 102 del 03.05.2004)
Il decreto fissa per il primo biennio dalla data del 1° maggio 2004 la quota massima di 20.000 lavoratori cittadini degli Stati membri di nuova adesione all’Unione europea (Repubblica Ceca, Repubblica di Estonia, Repubblica di Lettonia, Repubblica di Lituania, Repubblica di Polonia, Repubblica Slovacca, Repubblica di Slovenia e Repubblica di Ungheria) da ammettere nel territorio dello Stato italiano per motivi di lavoro subordinato. Tale quota è in aggiunta a coloro già ammessi prima del 1° maggio 2004 in conformità ai due D.P.C.M. del 19 dicembre 2003.
Decreto 24 febbraio 2004, n.91, Regolamento recante modalità di attuazione e organizzazione della banca di dati relativa ai minori dichiarati adottabili, istituita dall’articolo 40 della legge 28 marzo 2001, n. 149 (G.U. n. 84 del 09.04.2004).
Il decreto disciplina le modalità di attuazione e di organizzazione della banca dati costituita presso il Ministero della Giustizia - Dipartimento per la giustizia minorile, relativa ai dati dei minori dichiarati adottabili, ai coniugi aspiranti all’adozione nazionale e internazionale, nonché alle persone singole disponibili all’adozione. Titolari del trattamento dei dati sono gli Uffici della giurisdizione minorile, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze. Il provvedimento precisa che la banca dati è organizzata in modo da assicurare la integrità, la riservatezza, la disponibilità dei dati e l’identificazione dei soggetti che accedono agli stessi, previa registrazione. La banca dati è tenuta in modo informatizzato secondo regole procedurali di carattere tecnico operativo ed è alimentata automaticamente dai registri informatizzati presso gli Uffici di giurisdizione minorile tramite la Rete Unica della Giustizia. Vengono illustrate le modalità di accesso alla banca dati, il contenuto dei dati - dati personali da aggiornare con scadenza trimestrale - e gli obblighi di conservazione e custodia. Le regole procedurali di carattere tecnico operativo per la definizione di dettaglio della gestione della banca di dati, in ossequio alle esigenze relative alla integrità fisica e logica dei dati, saranno emanati entro centoventi giorni dall’entrata in vigore del regolamento.

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