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Raccolta delle principali normative nazionali pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale a partire dal 15 dicembre 1999
e delle principali normative della regione Marche pubblicate nel Bollettino Ufficiale a partire dal 15 dicembre 1999
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  Nazionale: - Regionale (MARCHE):
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NAZIONALE

C.I.P.E, Deliberazione 5 dicembre 2003, Fondo sanitario nazionale 2003 - Parte corrente - Assistenza sanitaria agli stranieri presenti nel territorio nazionale (art. 33, legge n. 40/1998) (G.U. n. 66 del 19.03.2004).
Il Fondo riguarda l’assistenza sanitaria rivolta agli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale. La somma assegnata alle regioni per l’anno 2003 per tale intervento, su proposta del Ministero della salute, è di 30.987.413,95 €. La somma assegnata alla regione Marche è di 459.866,22 €.
C.I.P.E, Deliberazione 5 dicembre 2003, Fondo sanitario nazionale 2003, finanziamento interventi legge 5 giugno 1990, n. 135 (Prevenzione e lotta contro l’AIDS). Deliberazione n. 102/2003 (G.U. n. 93 del 21.04.2004)
Sulle disponibilità del Fondo sanitario nazionale per l’anno 2003 viene assegnato alle regioni un finanziamento complessivo pari a 49.063.405,41 €; di cui 18.075.991,46 € assegnato per lo svolgimento di corsi di formazione ed aggiornamento professionale; 30.987.413,95 € per il trattamento a domicilio a favore di malati di AIDS. La somma complessiva assegnata alla Regione Marche è di 1.027.161,59 € (470.698,02 + 556.463,57).
D.P.C.M. 28 novembre 2003, Modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, recante “Definizione dei Livelli essenziali di assistenza” in materia di certificazioni (G.U. n. 286 del 10.12.2003)
Il decreto stabilisce che rientrano tra il Livelli Essenziali di Assistenza (e dunque saranno gratuiti) le certificazioni: richieste dalle istituzioni scolastiche ai fini della pratica sportiva non agonistica nell’ambito scolastico, rilasciate dal medico di medicina generale; di idoneità di minori e disabili alla pratica sportiva agonistica nelle società dilettantistiche; di idoneità all’affidamento e all’adozione di minori; di idoneità al servizio civile. Diventano gratuiti anche tutti gli accertamenti (visite specialistiche, analisi cliniche, indagini strumentali) richiesti dal medico per valutare l’idoneità.
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, decreto 19 novembre 2003, Criteri e modalità per la concessione e l’erogazione dei contributi di cui all’art. 96 della legge n. 342/2000, in materia di attività di utilità sociale, in favore delle associazioni di volontariato ed organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Sup. G.U. n. 54 del 05.03.2004)
Il decreto stabilisce i criteri per la concessione ed erogazione dei contributi in favore delle associazioni di volontariato ed organizzazioni non lucrative di utilità sociale, come previsto dall’art. 96 della legge n.342/2000. Sono previsti contributi a favore: - delle organizzazioni di volontariato “Pubblica assistenza Grottaminarda”, “Pubblica assistenza Croce d’oro Montespertoli” e “Pubblica assistenza e soccorso Castelnovo di Sotto – Casteldelbosco Sopra”; - delle associazioni di volontariato e alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale per gli acquisti, effettuati nel corso dell’anno 2002, di autoambulanze, beni strumentali e beni da donare a strutture sanitarie pubbliche; - alle province autonome di Trento e Bolzano sono concesse le quote di pertinenza del Fondo nazionale per le politiche sociali, onde consentire alle medesime l’erogazione dei contributi in favore delle associazioni di volontariato e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale. Le associazioni di volontariato e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale beneficiarie dei contributi sono tenute, ove non vi avessero già provveduto, ad inviare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro il termine di trenta giorni a decorrere dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, la documentazione comprovante l’acquisto delle ambulanze o dei veicoli per i quali si è già chiesta concessione di contributo, o apposita autocertificazione.
Ministero della salute, Circolare 4 novembre 2003, I farmaci analgesici oppiacei nella terapia del dolore (G.U. n. 7 del 10.1.2004)
Meno problemi per la prescrizione dei farmaci contro il dolore. La circolare arriva dopo alcune analisi sul consumo dei farmaci oppiacei per i malati terminali. Per semplificare la prescrizione dei farmaci è stato predisposto un nuovo ricettario, in triplice copia autocopiante, che sostituirà in modo graduale quelli usati finora. Basta una dichiarazione sottoscritta dal medico di famiglia, che attesti continuità assistenziale, o dal medico ospedaliero che ha in cura il paziente. Potranno farlo anche gli infermieri professionali che fanno assistenza domiciliare nei distretti, mentre i familiari dei pazienti, identificati dal medico o dal farmacista, potranno ritirare e consegnare a domicilio le sostanze.
Decreto Legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell’articolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, (G.U. n. 250 del 27.10.2003)
Il Decreto prevede la trasformazione degli Istituti in Fondazioni e ne definisce natura, finalità e modalità di funzionamento. Nuove regole sono previste per il regime patrimoniale degli enti, per la definizione delle funzioni e delle attività strumentali (stipula di accordi e convenzioni, partecipazione in consorzi e società), salvaguardando l’autonomia degli Irccs di diritto privato. Le Fondazioni di natura pubblica avranno tra gli enti fondatori il Ministero della salute, la Regione e il comune in cui l’istituto ha sede.
Legge 15 ottobre 2003, n. 289, Modifiche all’articolo 70 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di indennità di maternità per le libere professioniste (G.U. n. 251 del 28.10.2003)
Dal 29 ottobre scorso sono cambiate le regole per l’indennità di maternità per le neo mamme che svolgono un lavoro da libere professioniste. La legge n.289, ha modificato il testo unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità. In particolare, le modifiche introducono un tetto alle prestazioni. L’indennità non può essere superiore a cinque volte l’importo minimo già prescritto dalla legge, ferma restando la potestà di ogni singola Cassa di stabilire un importo massimo più elevato. Il provvedimento prevede anche altre due modifiche. La prima riguarda la base imponibile per il calcolo dell’indennità e la seconda l’anno di produzione del reddito.
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direttiva 23 settembre 2003, Disciplina dei criteri e delle modalità di concessione di finanziamenti per la realizzazione di progetti sperimentali, di cui all’art. 41-ter della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (GU n. 263 del 12-11-2003)
Considerate le indicazioni contenute nel Libro bianco sul Welfare, in relazione all’esigenza di sviluppare programmi e progetti che aiutino le persone con disabilità alla partecipazione alla vita del lavoro, sociale e collettiva, recuperando il massimo grado di autonomia, e di promuovere azioni specifiche per le persone in situazioni di grave non autosufficienza si prevede di finanziare con un importo pari a 15 milioni di euro progetti sperimentali per la realizzazione, potenziamento e ampliamento di strutture residenziali per persone in situazione di handicap grave, prive di adeguata assistenza familiare. Possono presentare la richiesta di finanziamento i comuni, le province, le ASL ed altri enti territoriali, anche in associazione tra di loro I progetti sono finanziati fino ad un massimo del 50% del costo complessivo e devono essere completati entro due anni dall’assegnazione delle risorse.
Legge 1º agosto 2003, n. 207, Sospensione condizionata dell’esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di due anni (G.U. n. 182 del 7.8.2003).
Il cosiddetto “indultino” (ovvero lo sconto di due anni di carcere) si applica a chi vi ha già trascorso almeno metà della pena. Lo sconto di pena, potrà essere applicato una sola volta. Questi i principali contenuti. Periodo di sorveglianza. Dura cinque anni dall’uscita dal carcere: se in questo arco di tempo si commette un nuovo delitto per il quale scatta una condanna a più di sei mesi si torna in carcere. Chi lo può chiedere. Chi è in carcere al momento dell’entrata in vigore della legge, che abbia però scontato la metà della pena. Nessuno sconto per chi e’ condannato per reati particolarmente gravi: mafia, terrorismo, omicidio, contrabbando, traffico di stupefacenti, sequestro di persona, rapina aggravata, violenza sessuale, pedofilia, riduzione in schiavitù, turismo sessuale. Niente sconti nemmeno per i delinquenti abituali, professionali o per tendenza. Per accedere ai benefici occorre inoltrare domanda (può farlo il detenuto o il legale) al magistrato di sorveglianza. Per tutto il periodo di sospensione (al massimo quindi per due anni) ci si deve presentare all’ufficio di polizia giudiziaria, non ci si può allontanare dal comune di residenza ne’ si può espatriare.
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direttiva 1º agosto 2003, Modalità per la presentazione di progetti sperimentali da parte delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri delle organizzazioni di promozione sociale, nonché per assicurare il sostegno ad iniziative formative e di informatizzazione, ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383, art. 12, lettera d) ed f. Anno 2003 (G.U. n. 222 del 24.9.2003).
La direttiva del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali stabilisce le modalità per la presentazione di progetti sperimentali da parte delle associazioni di promozione sociale. Il provvedimento definisce, da un lato, i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti per la presentazione delle iniziative, dall’altro priorità e criteri di valutazione dei progetti. Le domande dovranno pervenire al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Le modalità di spedizione, il formulario per la presentazione del progetto e i documenti da allegare alla domanda a pena di inammissibilità sono specificati nel testo della direttiva. Il termine per la consegna è fissato alle ore 12.00 del 45° giorno successivo alla pubblicazione della direttiva sulla Gazzetta Ufficiale.

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