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Raccolta delle principali normative nazionali pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale a partire dal 15 dicembre 1999
e delle principali normative della regione Marche pubblicate nel Bollettino Ufficiale a partire dal 15 dicembre 1999
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NAZIONALE

Legge 30 luglio 2002, n. 189, Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo (Sup. G.U. n. 199 del 26.8.2002)
Accompagnata da forti polemiche la nuova legge sull’immigrazione approvata nel mese di luglio è entrata in vigore il 10 settembre. Segnaliamo alcune delle principali novità: Permesso di soggiorno. Verrà concesso solo allo straniero che ha già un contratto di lavoro, durerà due anni. Se l’immigrato perde il lavoro, dovrà tornare in patria. Inoltre viene elevato da cinque a sei anni il periodo necessario per avere la carta di soggiorno. Sportello Unico. Sarà istituito in ogni provincia presso la prefettura-ufficio territoriale del governo che sarà responsabile dell’iter di assunzione di lavoratori stranieri. Espulsioni. Come per la Turco-Napolitano lo straniero senza permesso di soggiorno viene espulso per via amministrativa; se privo di documenti viene portato in un centro di permanenza per 60 giorni (la legge precedente parlava di 30) durante i quali si cerca di identificarlo. Se non ci si riesce al clandestino viene “intimato” di lasciare il territorio entro 3 giorni (prima erano 15). Lo straniero espulso che rientra in Italia senza permesso commette un reato. Quote. Il decreto del presidente del Consiglio che stabilisce il numero annuale di ingressi diventa facoltativo. Addio allo Sponsor. La figura dello sponsor, che ha caratterizzato la legge Turco-Napolitano, è stata cancellata. Impronte digitali. Agli immigrati che chiedono il permesso di soggiorno nel nostro paese (e anche a chi ne chiede il rinnovo) saranno rilevate le impronte digitali. Casa. Il datore dovrà fornire garanzie sulla disponibilità di un alloggio, una casa le cui caratteristiche devono rientrare nei “parametri minimi” previsti per l’edilizia popolare. Raddoppiano le multe per i datori di lavoro. Chi fa lavorare extracomunitari privi del permesso di soggiorno (o con permessi falsi o scaduti) rischia l’arresto da tre mesi ad un anno e multe fino a cinque mila euro per ogni lavoratore non in regola.Contributi previdenziali. Gli immigrati extracomunitari per i quali sono stati versati anche meno di cinque anni di contributi (una deroga rispetto alla normativa che riguarda gli italiani) potranno riscattarli ma solo quando avranno raggiunto i 65 anni. Ricongiungimenti. Il cittadino extracomunitario, in regola con i permessi, può chiedere di essere raggiunto dal coniuge, dal figlio minore, o dai maggiorenni purché a carico e a condizione che non possono provvedere al proprio sostentamento. Potranno entrare in Italia i genitori degli extracomunitari a condizione che abbiano compiuto i 65 anni e se nessun altro figlio possa provvedere al loro sostentamento. Minori. I minori non accompagnati da parenti ammessi per almeno tre anni ad un progetto di integrazione sociale e civile di un ente pubblico o privato avranno il permesso di soggiorno al compimento dei diciotto anni. Una volta maggiorenne, l’ente gestore del progetto dovrà garantire e provare che il ragazzo/a si trovava in Italia da non meno di quattro anni, aveva seguito il progetto di integrazione da non meno di tre, ha una casa e frequenta corsi di studio oppure lavora, o che è in possesso di un contratto di lavoro anche se non ha ancora iniziato l’attività. I permessi di soggiorno a minori ed ex minori vanno sottratti alle quote d’ingresso definite annualmente. Colf e badanti. Ciascuna famiglia potrà regolarizzare una sola colf, ma non è stato posto un limite per le “badanti”, cioè chi assiste handicappati o anziani. Fino all’11 novembre potranno essere regolarizzate le persone di origine extracomunitaria che, nei tre mesi antecedenti l’entrata in vigore della legge, hanno svolto attività di assistenza a componenti della famiglia del datore di lavoro affetti da patologie o handicap (più conosciute con il nome di badanti) e di lavoro domestico (le colf). Ciascuna famiglia può procedere alla regolarizzazione di un solo lavoratore che si occupa del lavoro domestico, mentre nessun limite è posto per i lavoratori che assistono persone malate.
Presidenza del Consiglio dei ministri, Commissione per le adozioni internazionali, Deliberazione 26 giugno 2002, Finanziamento di progetti di sussidiarietà per gli anni 2002-2003 da realizzarsi nell’ambito dello stanziamento ci competenza previsto per l’anno finanziario 2001 (G.U., n. 190 del 14.8.2002).
Viene deliberato il finanziamento di tre progetti da parte di enti autorizzati per l’adozione internazionale per interventi che hanno come obiettivo la deistituzionalizzazione e l’accoglienza del minore in affido o in casa famiglia, la lotta al fenomeno dei “bambini di strada”, la valorizzazione delle risorse locali e delle istituzioni del Paese di origine.
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Decreto 22 maggio 2002, Determinazione per l’anno 2002 di un’ulteriore quota massima di ingresso di lavoratori stagionali stranieri non comunitari (G.U. n. 131 del 6.6.2002).
Il decreto incrementa di altre 6.600 unità la quota di lavoratori stagionali stranieri non comunitari. Gli ingressi riguardano 11 regioni. Per le Marche la quota aggiuntiva è di 60 unità.
Ministero dell’economia e delle finanze, decreto 17 maggio 2002, Deducibilità delle spese di partecipazione alla gestione dei micro-asili e dei nidi nei luoghi di lavoro (G.U. n. 128 del 27.5.2002).
Per gli anni 2002, 2003, 2004, viene prevista la deducibilità delle spese di partecipazione alla gestione dei micro asili e nidi nei luoghi di lavoro. Per ogni bambino al nido le famiglie possono usufruire di una agevolazione fiscale pari a 2000 euro. Anche i datori di lavoro potranno dedurre un importo di 2mila euro dal reddito d’impresa o da quello di lavoro autonomo per ciascun bambino ospitato negli asili. Per usufruire delle agevolazioni è necessario che l’asilo nido sia gestito dal Comune.
DPCM 16 aprile 2002, Linee guida sui criteri di priorità per l’accesso alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche e sui tempi massimi di attesa (G.U. n. 122 del 27.5.2002).
Il provvedimento impone alle regioni di indicare entro il 31 maggio i criteri di priorità per l’accesso alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche sulla base di valutazioni di appropriatezza e di urgenza. Sulla base di tali indicazioni le regioni e le province autonome adottano iniziative per la responsabilizzazione dei medici prescrittori al fine di ottimizzare il rapporto tra domanda e offerta. I direttori generali sono responsabili delle attuazioni delle indicazioni regionali. Le regioni e le province autonome sono chiamate a disciplinare le situazioni caratterizzate da particolare urgenza.
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, Provvedimento 10 aprile 2002, Atto di indirizzo generale per la presentazione da parte delle Amministrazioni dello Stato dei progetti da finanziare con le risorse del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga (G.U., n. 100 del 30.4.2002
L’Atto di indirizzo indica le caratteristiche riguardanti i criteri cui devono ispirarsi i progetti da finanziare con il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga. a) Carattere sperimentale; b) Carattere di indirizzo metodologico (azioni trasversali rivolte alla creazione di un sistema organico di servizi integrati, diffusione di indicatori, modelli, linee guida, procedure di gestione innovative); c) Principio del coordinamento e dell’integrazione; d) La valutazione della qualità e l’autovalutazione (standard di qualità delle strutture, delle competenze degli operatori, del contenuto delle prestazioni). Vengono poi indicate le aree di intervento progettuale con la previsione di interventi mirati riguardanti: a) Sostanze di nuovo consumo; b) Riduzione della cronicità; c) Tossicodipendenza femminile, d) Formazione ed aggiornamento degli operatori e loro salvaguardia dal rischio di “burn-out”; e) Valutazione dei programmi finanziati con il Fondo nazionale; f) Reinserimento professionale e lavorativo; g) Sperimentazione da sviluppare in collaborazione con latri Paesi dell’Unione Europea in una logica trasnazionale.
Decreto Legislativo 5 aprile 2002, n. 77, Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell’art. 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64 (G.U. n. 99 del 29.4.2002).
Il Decreto legislativo da attuazione all’art. 2 della legge 64/2001 che conferiva al Governo la delega ad emanare, disposizioni aventi ad oggetto: la individuazione dei soggetti ammessi a prestare volontariamente servizio civile; la definizione delle modalità di accesso a detto servizio; la durata del servizio stesso, in relazione alle differenti tipologie di progetti di impiego; i correlati trattamenti giuridici ed economici. Il Decreto ad eccezione degli art. 2 e 4 (Ufficio nazionale per il servizio civile cui è affidato il fondo nazionale per il servizio civile), entrerà in vigore il 1º giugno 2004. Sono ammessi a svolgere il servizio civile (di durata di dodici mesi con un orario compreso tra le 30 e le 36 ore settimanali), i cittadini italiani, muniti di idoneità fisica, che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il ventottesimo. Non possono essere ammessi gli appartenenti a corpi militari o alle forze di polizia. L’Ufficio nazionale per il servizio civile determina, in base alla programmazione annuale delle risorse il numero massimo di giovani che possono essere ammessi a prestare servizio civile su base volontaria nell’anno solare successivo, tenendo conto del numero di giovani da impiegare sulla base dei progetti approvati a livello nazionale e regionale. Agli ammessi a prestare attività in un progetto di servizio civile compete un assegno per il servizio civile, pari al trattamento economico previsto per i volontari di truppa in ferma annuale. Il periodo di servizio civile effettivamente prestato, è valutato nei pubblici concorsi con le stesse modalità e lo stesso valore del servizio prestato presso enti pubblici. Le università possono riconoscere crediti formativi ai fini del conseguimento di titoli di studio da esse rilasciati, per attività formative prestate nel corso del servizio civile, rilevanti per il curriculum degli studi.
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Decreto 4 aprile 2002, Attuazione dell’art. 80, comma 12, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Tutela relativa alla maternità ed agli assegni al nucleo familiare per gli iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (G.U. n. 136 del 12.6.2002).
Possono usufruire dell’indennità di maternità (due mesi antecedenti al parto e tre mesi successivi) le lavoratrici assunte con contratto di collaborazione continuata e continuativa. L’indennità è corrisposta alle lavoratrici in favore delle quali nei 12 mesi precedenti i due mesi anteriori alla data del parto, risultino attribuite almeno tre mensilità della contribuzione. In caso di adozione e affidamento il bambino non deve aver superato i sei anni di età (in caso di affidamento preadottivo o adozione internazionale i sei anni possono essere superati), ma solo per tre mesi successivi all’ingresso in famiglia. Anche il padre può beneficiare dell’indennità per casi definiti (morte o grave infermità della madre, abbandono del bambino da parte della madre, affidamento al padre). L’assegno per il nucleo familiare può essere richiesto dagli iscritti alla gestione separata dell’INPS. Condizione per ricevere l’assegno è che il reddito derivante dalla collaborazione risulti superiore del 70% di quello complessivo del nucleo familiare.
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Decreto 13 marzo 2002, n. 89, Regolamento concernente la disciplina del fondo di cui all’articolo 17, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 269, in materia di interventi a favore dei minori vittime di abusi, a norma dell’articolo 80, comma 15, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (G.U. n. 108 del 10.5.2002).
La legge 269/1998 (Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù), prevedeva la costituzione di un fondo per il finanziamento di programmi di prevenzione assistenza e recupero psicoterapeutico dei minori di anni 18 vittime di abusi. Per l’anno 2001 Il fondo è integrato con la somma di 20 miliardi di lire, come previsto dalla legge finanziaria 388/2000. Le regioni e le province autonome predispongono programmi di intervento finalizzati alla realizzazione di progetti di prevenzione, azioni di presa in carico, azioni formative e informative anche rivolte alle vittime e agli autori di reato. Gli interventi sono gestiti sia da enti pubblici che privati. Questi ultimi devono dimostrare di aver svolto per almeno due anni attività di assistenza ai minori.
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Decreto 12 marzo 2002, Determinazione per l’anno 2002 di un ulteriore quota massima di ingresso di lavoratori stagionali stranieri non comunitari e di una quota massima di ingresso di lavoratori stranieri non comunitari e per lavoro autonomo (G.U. n. 63 del 15.3.2002).
Con decreto 4 febbraio 2002 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali aveva determinato per il 2002 la quota massima di ingresso di 33.000 lavoratori stagionali (quota identica a quella dello scorso anno). A seguito del malcontento espresso dalle regioni del sud per la esigua quota loro riservata, il presente decreto fissa ulteriori 6.400 nuovi ingressi quasi tutti destinati alle regioni del sud (eccetto 189 ingressi riguardanti l’Umbria).

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