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Raccolta delle principali normative nazionali pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale a partire dal 15 dicembre 1999
e delle principali normative della regione Marche pubblicate nel Bollettino Ufficiale a partire dal 15 dicembre 1999
Tipo
  Nazionale: - Regionale (MARCHE):
Parole
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NAZIONALE

C.I.P.E, Deliberazione 21 dicembre 2001, Fondo sanitario nazionale 2001 parte corrente 1999, ripartizione finanziamento per l’assistenza agli hanseniani e loro familiari a carico. Deliberazione n. 116/2001 (G.U. n. 68 del 21.3.2002).
Sulle residue disponibilità del FSN, relativamente al 1999 sono state assegnate alle regioni per le esigenze relative all’assistenza agli hanseniani e loro familiari a carico la somma di L. 3.046.183.640 pari a 1.573.222,56 euro. Il fondo destinato alla regione marche è stato di L. 8.931.620, pari a 4.612,80 euro.
C.I.P.E, Deliberazione 21 dicembre 2001, Fondo sanitario nazionale 2001 - Parte corrente - integrazione fondo sanitario 1999. Deliberazione n. 115/2001 (G.U. n. 68 del 21.3.2002).
A causa del minore introito regionale derivante a titolo di IRAP e di addizionale IRPEF; quale integrazione per l’anno 1999 vengono assegnati alle regioni L. 9.810.595.911.336 (euro 5.066.749.942, 59). La quota assegnata alla regione Marche è stata di L. 295.482.402.244, pari a 152.603.935,20 euro.
C.I.P.E, Deliberazione 21 dicembre 2001, Fondo sanitario nazionale 2001 - Parte corrente - Ripartizione tra le regioni di somme accantonate per l’anno 2001 per la riqualificazione dell’assistenza sanitaria, ai sensi dell’art. 72, legge n. 448/1998. Deliberazione n. 119/2001 (G.U. n. 67 del 20.3.2002).
Alle regioni, per l’anno 2001, è stata stanziata una somma pari a 1129,5 miliardi (583.338.067, 52 euro) per interventi di riqualificazione dell’assistenza sanitaria. 379,5 Md sono stati assegnati al fine di attivare controlli riguardo l’appropriatezza dell’erogazione delle prestazioni. 750 Md per il potenziamento dell’attività libero professionale. Alla regione marche sono stati assegnati 32,035 miliardi di lire (circa 16 milioni di euro).
C.I.P.E, Deliberazione 21 dicembre 2001, Fondo sanitario nazionale 2000-2001 - Parte corrente - Finanziamento interventi legge 5 giugno 1990, n. 135. Deliberazione n. 118/2001 (G.U. n. 67 del 20.3.2002).
La legge 135/1990 prevede interventi di per la prevenzione e la cura dell’AIDS. Per ognuno degli anni 2000 e 2001 sono stati assegnati alle regioni la somma di 95 miliardi (oltre 49 milioni di euro) per: a) interventi rivolti alla formazione e aggiornamento professionale degli operatori (35 miliardi); b) trattamenti domiciliari (60 miliardi). Per la regione Marche la somma complessiva annuale stanziata è stata di 1 miliardo 984 milioni. 907 milioni per la formazione del personale e 1 miliardo e 77 milioni per gli interventi domiciliari.
C.I.P.E, Deliberazione 21 dicembre 2001, Fondo sanitario nazionale 2000 - Parte corrente - Assistenza sanitaria agli stranieri presenti nel territorio nazionale. (Art. 33, legge 6 marzo 1998, n. 40) Deliberazione n. 117/2001 (G.U. n. 67 del 20.3.2002).
Il Fondo riguarda l’assistenza sanitaria rivolta agli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale. La somma assegnata alle regioni per tale intervento, su proposta del Ministero della salute, è di L. 60 miliardi (30, 987 milioni di €) . La somma assegnata alla regione Marche è di 967 milioni di lire.
DPCM 29 novembre 2001, Definizione dei livelli essenziali di assistenza (Sup. G.U. n. 33 del 8.2.2002).
Dal 23 febbraio è in vigore il Decreto che recepisce l’intesa tra governo, regioni e province autonome del 22 novembre 2001 sui livelli essenziali di assistenza sanitaria (LEA). Il Decreto definisce quali prestazioni sono ricompresse nei LEA (a titolo gratuito o con la partecipazione della spesa così come previsto dalla normativa vigente). Si stabilisce inoltre un elenco di prestazioni totalmente escluse (medicine non convenzionali, chirurgia estetica, vaccinazioni non obbligatorie, ecc..); parzialmente escluse (parte dell’assistenza odontoiatrica, densitometria ossea limitatamente ad alcune condizioni, alcune prestazioni di medicina fisica e riabilitazione) in quanto erogabili solo secondo specifiche indicazioni cliniche dai LEA; per altre prestazioni, infine, attualmente incluse nei LEA si specifica che presentano “un profilo organizzativo potenzialmente inappropriato, o per le quali occorre comunque individuare modalità più appropriate di erogazione”. Si tratta di un 43 tipologie di ricoveri per i quali non si ritiene necessaria la degenza ospedaliera ordinaria ma si reputa sufficiente l’intervento in day hospital o in ambulatorio.
DPCM 21 novembre 2001, n. 453, Regolamento generale di disciplina relativa agli obiettori di coscienza, a norma dell’articolo 8, comma 2, della legge 8 luglio 1998, n. 230 (G.U., n. 301 del 29.12.2001).
Il provvedimento elenca i doveri degli obiettori e il corrispondente sistema sanzionatorio, oltre alla disciplina della gestione delle licenze e dei permessi. In particolare l’obiettore ha il dovere di svolgere il servizio civile mediante adeguati comportamenti di impegno sociale, responsabilità, tolleranza, equilibrio. Deve inoltre seguire le istruzioni e le direttive impartite, rispettando i luoghi e le persone con cui viene in contatto. Le sanzioni disciplinari vengono disposte in caso di violazione dei doveri dell’obiettore (ad esempio: puntualità nella presentazione in servizio, produrre al responsabile degli odc il certificato di idoneità, recupero delle ore di attività non prestate, tempestiva comunicazione, in caso di malattia, dell’assenza dal servizio, rispetto dell’orario di svolgimento del servizio, non esercitare altre attività se non nell’ambito previsto dalla legge, non divulgare dati riservati). Sono previste: la diffida per iscritto, la multa, la sospensione di servizi e licenze, il trasferimento ad altro incarico , la sospensione del servizio fino ad un massimo di tre mesi. La sanzione deve essere preceduta da contestazione scritta entro dieci giorni e può essere impugnata entro un mese presso l’Ufficio nazionale per il servizio civile, il quale ha potere di sospendere il provvedimento sanzionatorio.
Legge 16 novembre 2001, n. 405, Conversione in legge, con modifiche, del decreto legge 18 settembre 2001, n. 347, recante Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria (G.U. n. 268 del 17.11.2001).
Il provvedimento recepisce sostanzialmente l’accordo dell’8 agosto tra governo e regioni. (G.U. n. 207/2001). Tra i principali contenuti si segnala: La definizione dell’ammontare della spesa sanitaria (146.376 miliardi nel 2002, 152.122 nel 2003, 157.371 nel 2004); per il 2001 il FSN viene incrementato di quasi 8 miliardi per complessivi 138mila miliardi. 6mila miliardi vengono destinati al riapiano dei disavanzi regionali. La spesa sanitaria viene portata al 5,8 del PIL. Dal prossimo anno lo stato non provvederà più al ripiano dei disavanzi regionali. Spetterà alle regioni, con provvedimenti autonomi, provvedere, al ripiano. Dal 2002 il tetto per la spesa farmaceutica non dovrà superare il 13% della spesa sanitaria complessiva; dal 1º dicembre il prezzo di riferimento per il rimborso dei farmaci viene calcolato sul medicinale meno caro. Non potranno essere prescritte più di tre confezioni per ricetta (contro le sei attuali); Fanno eccezione gli antibiotici in confezioni monodose, l’interferone per i malati di epatite cronica e medicinali somministrati per fleboclisi. E’ prevista la riduzione dello 0,5 per mille abitanti dei posti letto ospedalieri per acuti (passaggio dal 4,5 al 4 per 1000 abitanti). Confermato l’uno per mille destinato alla riabilitazione e lungodegenza. Slitta di un anno la riduzione e l’eliminazione dei ticket sulla diagnostica e la specialistica.
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Decreto 14 novembre 2001, n. 471, Regolamento recante norme circa l’iscrizione e la cancellazione delle associazioni a carattere nazionale nel Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale, a norma dell’art. 8, comma 1, della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (G.U. n. 21 del 25.1.2002).
In applicazione della legge 383/2000, nella parte riguardante l’istituzione di un registro nazionale presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il decreto fissa le procedure per l’iscrizione e cancellazione nel registro. L’iscrizione è condizione necessaria per stipulare convenzioni e per usufruire dei benefici previsti dalla legge. Le associazioni devono presentare: atto costitutivo, statuto, diffusione territoriale (operante in almeno 5 regioni e 20 province), relazione sulla fisionomia istituzionale dell’associazione (organizzazione, iscritti, ambiti prevalenti di attività …). Entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda il dirigente preposto alla direzione generale per il volontariato iscrive l’associazione (vale la regola del silenzio assenso). Con periodicità biennale il Ministero effettua controlli per verificare la sussistenza dei requisiti dichiarati. Le associazioni possono fare ricorso contro provvedimenti di rifiuto; il Ministero sarà chiamato a decidere dopo l’acquisizione del parere vincolante dell’Osservatorio nazionale previsto dalla legge 383.
Decreto legge 12 novembre 2001, Disposizioni urgenti in materia di personale sanitario (G.U. n. 263 del 12.11.2001).
Il decreto prevede il richiamo in servizio dei lavoratori andati volontariamente in pensione, il ricorso a contratti a tempo determinato e la possibilità di remunerare prestazioni libero-professionali aggiuntive rispetto quelle proprie del rapporto di dipendenza. Per applicare tali misure deve esserci l’autorizzazione regionale. Si prevede inoltre che l’operatore socio sanitario, potrà essere formato con corsi organizzati e finanziati dalle regioni.

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