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Raccolta delle principali normative nazionali pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale a partire dal 15 dicembre 1999
e delle principali normative della regione Marche pubblicate nel Bollettino Ufficiale a partire dal 15 dicembre 1999
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NAZIONALE

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Decreto 25 maggio 2001, n. 337, Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro per la solidarietà sociale 21 dicembre 2000, n. 452, in materia di as­segni di maternità e per i nuclei familiari con tre figli minori (G.U. n. 193 del 21.8.2001).
Riprendiamo la nota dal sito www.affarisociali.it riportante le principali novità del Regolamento. Disciplina dell’ISE. Il nuovo decreto stabilisce anzitutto la decorrenza dei nuovi criteri di calcolo dell’indicatore della situazione economica (ISE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130, e ai relativi decreti attuativi. In particolare, è previsto che la nuova disciplina dell’ISE si applica: - per l’assegno per i nuclei familiari con tre figli minori, di cui all’art. 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni ed integrazioni, da erogarsi per l’anno 2001; - per l’assegno di maternità, di cui all’art. 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni ed integrazioni, da erogarsi per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti in data non anteriore al 1° luglio 2001. Ne consegue che: a) per le domande di concessione dell’assegno per il nucleo familiare relative all’anno 2001 e presentate nel corso del medesimo anno prima dell’entrata in vigore del nuovo regolamento, i comuni dovranno: - provvedere a richiedere agli interessati la presentazione della nuova dichiarazione sostitutiva unica, di cui al d.p.c.m. 18 maggio 2001, in sostituzione di quella presentata; - procedere, in alcuni casi, alla revoca dei provvedimenti di concessione già disposti o modificarli sulla base della nuova dichiarazione presentata; - verificare che le domande presentate prima dell’entrata in vigore del nuovo regolamento, e rigettate, non possano essere accolte, sulla base delle nuove disposizioni relative alla composizione del nucleo familiare. b) L’assegno di maternità relativo alle nascite, agli affidamenti preadottivi e alle adozioni senza affidamento avvenuti fino alla data del 30 giugno 2001, è concesso ed erogato ai sensi delle disposizioni di cui al decreto 452/2000, vigenti prima dell’entrata in vigore del nuovo regolamento. Nucleo familiare. Il nucleo familiare rilevante per il calcolo dell’ISE del richiedente gli assegni per il nucleo familiare e di maternità è individuato secondo le disposizioni dell’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 109 del 1998, come modificato dal decreto legislativo n. 130 del 2000, e dei relativi decreti attuativi. Altre disposizioni. - E’ prevista la possibilità di concedere l’assegno per il nucleo familiare, qualora la domanda è proposta dal genitore che risulta nello stesso nucleo familiare dei tre minori e che, tuttavia, non possiede i requisiti soggettivi di cui all’art. 16 del decreto 452/2000, in favore dell’altro genitore componente il medesimo nucleo familiare che risulti averne diritto, se questi manifesti la sua disponibilità a ricevere l’assegno entro una certa data (non oltre il termine ordinario di presentazione della domanda, ovvero, se più favorevole, entro trenta giorni dalla comunicazione al primo genitore richiedente del rigetto della sua domanda). - La potestà concessiva dell’Inps, prevista dall’art. 80, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è esercitata dall’Istituto dalla data di stipula degli accordi ivi previsti. - In via di prima applicazione, ma entro il termine perentorio di sessanta giorni, i soggetti che hanno perso il diritto di presentare la domanda di concessione dell’assegno per il nucleo familiare prima dell’entrata in vigore del nuovo regolamento per il venir meno del requisito della presenza dei tre figli minori nella famiglia anagrafica, possono ugualmente proporre domanda per il periodo in cui si è verificato il citato requisito.
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della solidarietà sociale, Decreto 21 maggio 2001, n. 308, Regolamento concernente “Requisiti minimi strutturali e organizzativi per l’autorizzazione all’esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, a norma dell’articolo 11 della legge 8 novembre 2000, n. 328 (G.U., n. 174 del 28.7.2001).
L’importante atto applicativo della riforma fissa i requisiti minimi strutturali e organizzativi ai fini dell’autorizzazione al funzionamento dei servizi diurni e residenziali già operanti e quelli di nuova istituzione. I servizi sono quelli rivolti a minori per interventi socio assistenziali ed educativi integrativi o sostitutivi della famiglia, disabili e anziani per interventi socio assistenziali o socio sanitari, finalizzati al mantenimento o al recupero dell’autonomia, persone affette da AIDS e con problematiche psico sociali che necessitano di assistenza continua e risultano prive del necessario supporto familiare. Compito delle regioni sarà quello di recepire e integrare, in base alle esigenze locali, i requisiti fissati dal decreto. Fino all’entrata in vigore della disciplina regionale i comuni rilasciano autorizzazioni all’esercizio dei servizi diurni e residenziali verificando il possesso dei requisiti minimi strutturali previsti dal decreto. Vengono poi indicate: le strutture e i servizi soggetti ai requisiti minimi per l’autorizzazione; le strutture classificabili di tipo familiari e le comunità di accoglienza di minori; i requisiti comuni alle strutture e ai servizi a ciclo diurno e residenziale.
Ministero della sanità, Decreto 18 maggio 2001, n. 279, Regolamento di istituzione della rete nazionale delle malattie rare e di esenzione dalla partecipazione al costo delle relative prestazioni sanitarie, ai sensi dell’articolo 5, comma 1 , lettera b), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124 (Sup. G.U. n. 160 del 12.7.2001).
Viene istituita la Rete nazionale per la prevenzione, la sorveglianza, la diagnosi e la terapia delle malattie rare, costituita da presidi accreditati individuati dalle regioni. Tali strutture (preferibilmente presidi ospedalieri) dovranno avere specifica esperienza nella diagnostica e nella terapeutica delle malattie rare e dovranno essere dotati di strutture di supporto, di servizi complementari, per l’emergenza e per la diagnostica biochimica e genetico molecolare. I presidi dovranno assicurare l’erogazione gratuita delle prestazioni per la per la diagnosi e qualora riguardassero patologie di origine ereditaria le indagini genetiche, sempre gratuite, saranno estese ai familiari dell’assistito. Il regolamento riconosce 284 malattie rare per le quali i malti non dovranno più pagare ticket. Con lo stesso provvedimento è stato anche istituito presso L’Istituto superiore di sanità il Registro nazionale delle malattie rare.
Decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell’articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328 (G.U. n. 126 del 1.6.2001)
Il Decreto legislativo, applicativo dell’art. 10 della legge di riforma, prevede la trasformazione entro due anni delle IPAB in Aziende Pubbliche dei servizi alla persona (con personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia statutaria, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica) o in ONLUS oppure in Fondazioni private (con autonomia statutaria e gestionale e con il perseguimento di scopi di utilità sociale attraverso le modalità consentite dalla loro natura giuridica). Ampi compiti sono affidati alle regioni, in particolare, oltre ad una funzione di controllo, dovranno disciplinare le modalità con le quali le Istituzioni partecipano alla programmazione socio sanitaria a livello territoriale.
D.P.R. 3 maggio 2001, Piano nazionale degli interventi e servizi sociali 2001-2003 (Sup. G.U. n. 181 del 6.8.2001).
Il Piano sociale nazionale per gli anni 2001-2003 in applicazione della legge di riforma dell’assistenza (L. 328/2000) è diviso in tre parti. Nella prima vengono indicati gli elementi fondanti le nuove politiche sociali; nella seconda si evidenziano gli obiettivi prioritari, nella terza, infine, vengono date indicazioni per lo sviluppo del sistema integrato di interventi e servizi sociali. Il Piano delinea inoltre le modalità e gli strumenti per il suo monitoraggio e per la verifica dei processi in atto e dei risultati conseguiti. Gli obiettivi prioritari del Piano sociale nazionale sono stati così individuati: a) valorizzare e sostenere le responsabilità familiari; b) rafforzare i diritti del minore; c) potenziare gli interventi a contrasto della povertà; d) sostenere con servizi domiciliari le persone non autosufficienti (in particolare persone anziane e le disabilità gravi). Per quanto riguarda il Fondo nazionale delle politiche sociali nel triennio 2001-2003 le risorse che confluiscono nel fondo sono quelle determinate dalle leggi di settore. Per l’anno 2001 il fondo è di circa 3.500.000.000.000 L.
D.P.C.M. 9 aprile 2001, Programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l’anno 2001 (G.U. n. 113 del 17.5.2001).
Per l’anno 2001 la quota d’ingresso di lavoratori extracomunitari è stata fissata in 83.000 (la quota non include i ricongiungimenti familiari e i richiedenti asilo politico per i quali non esiste alcun tetto prefissato. Di questi 68.000 possono prevenire da qualsiasi Paese extracomunitario; 15.000 da Paesi con i quali l’Italia ha già sottoscritto o potrà sottoscrivere intese in materia migratoria. 50.000 sono i lavoratori che possono entrare per lavoro (subordinato o autonomo) non stagionale. 33.000 i lavoratori per lavoro subordinato a carattere stagionale.
Legge 4 aprile 2001, n. 154, Misure contro la violenza nelle relazioni familiari (G.U. n. 97 del 27.4.2001).
La legge introduce modifiche al codice di procedura penale e a quello civile; tra le norme inserite quelle che prevedono la prescrizione da parte del giudice dell’allontanamento da casa di colui che ha attentato all’incolumità di un familiare e l’impossibilità di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa (lavoro, domicilio della famiglia di origine, parenti).
D.P.C.M., 4 aprile 2001, n. 242, Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, in materia di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate e di individuazione del nucleo familiare per casi particolari, a norma degli articoli 1, comma 3 e 2, comma 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130 (G.U. n. 146 del 26.6.2001).
Il decreto introduce alcuni ulteriori elementi ai fini dell’applicazione dell’ISEE (più conosciuto come riccometro); in particolare vengono chiariti alcuni aspetti riguardanti la composizione del nucleo familiare (ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare. Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica ai sensi del DPR 30.5.1989). Altre modifiche sono state apportate ai criteri per il calcolo della situazione economica equivalente. Si resta in attesa di un altro decreto attuativo applicativo del D.lgs 130/2000 nella parte in cui si stabilisce che per determinate situazioni (handicappati in situazione di gravità e soggetti ultrasessantacinqueni non autosufficienti certificati dalle ASL) per la fruizione di servizi domiciliari, diurni e residenziali per la contribuzione al costo del servizio deve essere preso a riferimenti il solo reddito del richiedente la prestazione e non quella del nucleo familiare o dei parenti tenuti agli alimenti.
Ministero del Tesoro del bilancio e della programmazione economica, Decreto 4 aprile 2001, n. 185, Regolamento recante norme di attuazione della legge 25 luglio 2000, n. 209, concernente Misure per la riduzione del debito estero dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati (G.U. n. 116 del 21.5.2001).
Vengono fissati i criteri e le modalità per la stipula degli accordi intergovernativi bilaterali con i singoli Paesi interessati dagli interventi di annullamento, riduzione, rinegoziazione o conversione del debito previsti dalla legge 209/2000, nonché le modalità per la sospensione degli stessi interventi nei confronti dei Paesi beneficiari nei quali risulti accertato un uso illecito degli aiuti.
Legge 3 aprile 2001, n. 142, Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore (G.U. n. 94 del 23.4.2001).
Tra le novità previste dalla nuova normativa si segnalano: la distinzione tra rapporto di lavoro e rapporto associativo. Il rapporto di lavoro può essere: subordinato, autonomo, di collaborazione coordinata e continuativa. Ai soci legati da un rapporto di lavoro subordinato si applica lo Statuto dei lavoratori con esclusione dell’articolo 18, riguardante il licenziamento, quando viene a cessare, oltre al rapporto di lavoro, anche quello associativo. Il trattamento retributivo non può essere inferiore ai minimi del CCNL di categoria. In caso di controversie: se relative al rapporto di associazione è il giudice civile; se legate al rapporto di lavoro è competente il giudice del lavoro. Ogni cooperativa dovrà entro nove mesi dall’emanazione della legge approvare un Regolamento interno riguardante la tipologia dei rapporti di lavoro.

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