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Raccolta delle principali normative nazionali pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale a partire dal 15 dicembre 1999
e delle principali normative della regione Marche pubblicate nel Bollettino Ufficiale a partire dal 15 dicembre 1999
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  Nazionale: - Regionale (MARCHE):
Parole
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NAZIONALE

Legge 30 marzo 2001, n. 125, Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati (G.U. n. 90 del 18.4.2001).
La legge ha come finalità quella di favorire il recupero delle persone che abusano di sostanze alcoliche, di promuovere l’informazione, la ricerca, la prevenzione e le attività delle associazioni non profit e quelle di mutuo-aiuto. La legge stabilisce cosa si intende per bevanda alcolica. Si prevede con successivo Atto da emanare entro sessanta giorni di definire i requisiti minimi dei servizi che svolgono attività di prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale. Viene istituita un a consulta nazionale sull’alcol e sui problemi alcolcorrelati. Il Codice della strada viene modificato abbassando da 0,8 a 0,5gr/l la soglia dello “stato di ebbrezza”. Viene inoltre vietata la vendita al banco di superalcolici nelle stazioni di servizio delle autostrade dalle 22 alle 6. Altre norme riguardano il divieto di pubblicità di bevande alcoliche nei programmi televisivi e sui giornali rivolti a minori.
Legge 30 marzo 2001, n. 152, Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale (G.U. n. 97 del 27.4.2001).
Gli enti di patronati vengono definiti dalla nuova legge come “persone giuridiche di diritto privato che svolgono un servizio di pubblica utilità”. Gli Istituti di patronato possono essere costituiti da Confederazioni o associazioni nazionali di lavoratori che rispondono a determinati requisiti: operare da almeno tre anni, avere sedi in almeno un terzo delle regioni e delle province, dimostrare di avere i mezzi finanziari per costituzione e gestione degli istituti di patronato e di assistenza sociale. La domanda di costituzione o riconoscimento è presentata al Ministero del lavoro e previdenza sociale. Per quanto riguarda le funzioni oltre a quelle storiche in campo previdenziale e assistenziale ne vengono assegnate di nuove (art. 7-11) in materia di sicurezza sociale e di immigrazione ed emigrazione. La genericità della definizione consente agli Istituti di occuparsi di tutte le prestazioni riferite ai sistemi previdenziali, sanitari e assistenziali. Ai Patronati viene inoltre conferita la possibilità di svolgere, senza fine di lucro, attività di sostegno, informative, di servizio e di assistenza tecnica. Il patronato può svolgere attività finalizzate alla diffusione della conoscenza della legislazione e alla promozione dell’interesse dei cittadini in materia di sicurezza sociale, previdenza, lavoro, mercato del lavoro, risparmio previdenziale, diritto di famiglia e delle successioni, informazione sulla legislazione fiscale.
D.P.C.M. 30 marzo 2001, Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell’art. 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328 (G.U. n. 188 del 14.8.2001).
Un nuovo Atto previsto dalla legge di riforma dell’assistenza volto ad indicare le linee sulle quali gli enti locali devono muoversi per interventi più efficaci in materia di servizi sociali. Vengono considerati “soggetti del terzo settore” tutte le organizzazioni senza fine di lucro (dalle organizzazioni di volontariato fino agli enti di patronato). Ai fini delle aggiudicazioni dei servizi le amministrazioni non dovranno procedere con il metodo del massimo ribasso; ma dovranno fare riferimento all’offerta economicamente più vantaggiosa che tiene conto di alcuni elementi di qualità. Alle regioni è affidato il compito di adottare specifici indirizzi per regolamentare i rapporti tra comuni e soggetti del terzo settore.
Ministero della sanità, Decreto 29 marzo 2001, n. 182, Regolamento concernente la individuazione della figura del tecnico della riabilitazione psichiatrica (G.U. n. 115 del 19.5.2001).
Dopo l’individuazione dei profili professionali dell’assistente sanitario, del terapista occupazionale, e dell’educatore professionale, viene soppressa la figura professionale di tecnico dell’educazione e della riabilitazione psichiatrica e psicosociale e individuata una nuova figura professionale definita come “Tecnico della riabilitazione psichiatrica” (equipollente a quello di educatore professionale). Tale operatore, in possesso del diploma universitario abilitante svolge, nell’ambito di un progetto terapeutico elaborato da un’équipe multidisciplinare, interventi riabilitativi ed educativi sui soggetti con disabilità psichica.
Legge 28 marzo 2001, n. 149, Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante “Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori”, nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile (G.U. n. 96 del 26.4.2001).
La nuova legge introduce modifiche sostanziali alla precedente legge riguardante affidamento e adozione. L’adozione è consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni. Tra i coniugi non deve sussistere e non deve aver avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale neppure di fatto. Il requisito della stabilità del rapporto può ritenersi realizzato anche quando i coniugi abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di tre anni. Rimane quindi la norma della possibilità di adozione solo per le coppie sposate. Viene previsto l’ampliamento del limite della differenza di età tra genitori e figli adottivi, “L’età degli adottandi deve superare di almeno diciotto e di non più di almeno di quarantacinque anni l’età dell’adottando”. Vale a dire una coppia di quarantacinquenni può adottare un neonato (prima il limite era di quarant’anni). A questi limiti sono previste alcune deroghe nei seguenti casi: 1) “qualora il tribunale per i minori accerti che dalla mancata adozione derivi un danno grave e non altrimenti evitabili per il minore”; 2) se il limite massimo di età è superato da solo uno dei genitori adottanti in misura non superiore a dieci anni; 3) se nella famiglia c’è già un minore, figlio naturale o adottivo; 4) se l’adozione riguarda un fratello o una sorella di un altro minore già adottato dalla stessa famiglia. Ogni adozione deve passare per la dichiarazione dello stato di adottabilità del minore e dell’affidamento preadottivo a una famiglia ritenuta idonea. La legge cerca di sveltire le procedure e semplificare le regole. Nel procedimento i minori devono essere ascoltati. Se il minore ha più di 14 anni, partecipa attivamente alla decisione: l’affidamento non ci sarà senza il suo espresso consenso. Non si potranno separare fratelli e sorelle, se sono tutti in stato di adottabilità. Dopo un anno, in assenza di opposizioni o problemi accertati dal tribunale, dai servizi sociali o sollevati dallo stesso minore, l’affidamento preadottivo si trasforma in adozione. La legge dispone nuove regole per la riservatezza dei dati sull’origine del minore adottato e per la loro ricerca nel caso di esigenze mediche e cliniche. Chi è stato adottato potrà conoscere l’identità dei suoi genitori biologici. Tale diritto potrà essere esercitato solo dopo i 25 anni e con il nulla osta del Tribunale dei minorenni. In alcuni casi (al fine di tutelare l’equilibrio psico fisico del minore) l’accesso potrà essere concesso a partire dai 18 ani. La legge cerca di sveltire le procedure per l’affidamento, che comunque non potrà durare più di 24 mesi. Il ricovero in istituto deve essere superato entro il 2006 mediante l’affidamento ad una famiglia o ad una comunità di tipo familiare.
Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000 n. 53 (Sup. G.U. n. 96 del 26.4.2001).
Il provvedimento da attuazione all’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53, recante delega al Governo per l’emanazione di un decreto legislativo contenente un testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità, con il compito di coordinare le disposizioni vigenti in materia, apportando, eventuali modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa, anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo. Il Testo Unico disciplina i congedi, i riposi, i permessi e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori connessi alla maternità e paternità di figli naturali, adottivi e in affidamento, nonché il sostegno economico alla maternità e alla paternità.
D.P.R. 26 marzo 2001, n. 176, Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali (G.U. n. 114 del 18.5.2001).
Il “Ministero del Welfare” è articolato in quattro dipartimenti: a) ordinamento sanitario; b) tutela della salute umana e salute veterinaria, c) politiche del lavoro, dell’occupazione e tutela dei lavoratori, d) politiche sociali e previdenziali. L’articolato disciplina le modalità di funzionamento e l’organizzazione dei dipartimenti.
D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329, Regolamento recante norme per l’Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (G.U., n. 190 del 17.8.2001)
L’Agenzia è un organismo di controllo, indirizzo e promozione dell’attività del terzo settore. L’agenzia è è composta da un presidente e dieci membri nominati dal Presidente del Consiglio (tre su proposta del ministero delle finanze, sei da quello del welfare e uno dalla Conferenza Stato Regioni). Eserciterà poteri di indirizzo, vigilanza e ispezione per la uniforme e corretta osservanza da parte degli enti non profit di tutte le leggi e regolamenti che ne disciplinano l’attività, formula osservazioni e proposte in ordine alla normativa, promuove iniziative di studio, ricerca e formazione sul Terzo settore e vigila sulle attività di raccolta fondi. L’agenzia corrisponde con le Amministrazioni Pubbliche, consulta periodicamente gli organismi rappresentativi del terzo settore, promuove indagini conoscitive ed istruttorie nei confronti delle organizzazioni non profit.
D.P.C.M. 14 marzo 2001, Modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 luglio 1995, n. 502, concernente il trattamento economico del direttore generale, del direttore sanitario e del direttore amministrativo delle aziende sanitarie (G.U. n. 182 del 7.8.2001)
Il Decreto modifica le norme riguardanti il compenso dei direttori generali, sanitari e amministrativi delle Aziende sanitarie. Stabilisce per i direttori generali un massimo di 300 milioni annui (200 prevedeva la normativa precedente) più una integrazione massima del 20% secondo gli obiettivi fissati dalle regioni. Per il direttore sanitario e amministrativo il compenso non può superare l’80% del compenso base fissato per il direttore generale.
Legge 8 marzo 2001, n. 40, Misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto tra detenute e figli minori (G.U. n. 56 del 8.3.2001).
La legge stabilisce che l’esecuzione della pena (che non sia pecunaria) viene differita nel casi di: donna incinta, madre di un bambino di età inferiore ad un anno, persona affetta da AIDS conclamata, da grave deficienza immunitaria o da altra malattia particolarmente grave. La pena viene differita nel caso in cui la madre abbia un figlio di età non superiore ai 3 anni. Le condannate madri con figli di età non superiore ai 10 anni, se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti e se vi è la possibilità di ripristinare la convivenza con i figli, possono essere ammesse alla detenzione domiciliare (sarà compito dei Tribunali di sorveglianza fissare le modalità di attuazione della detenzione domiciliare). Vengono inoltre definite le condizioni per la revoca della detenzione domiciliare.

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