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Raccolta delle principali normative nazionali pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale a partire dal 15 dicembre 1999
e delle principali normative della regione Marche pubblicate nel Bollettino Ufficiale a partire dal 15 dicembre 1999
Tipo
  Nazionale: - Regionale (MARCHE):
Parole
  e (and) - o (or)
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NAZIONALE

Legge 7 marzo 2001, n. 58, Istituzione del Fondo per lo sminamento umanitario (G.U. n. 66 del 20.3.2001).
A partire dal 2001 viene istituito un “Fondo per lo sminamento umanitario” destinato alla realizzazione di programmi di sminamento quali: campagne di educazione preventiva sulla presenza di mine, censimento, mappatura, demarcazione e bonifica di campi minati, assistenza alle vittime, ricostruzione e sviluppo delle comunità che convivono con la presenza di mine, sostegno all’acquisizione di tecnologie per lo sminamento, sensibilizzazione contro l’uso delle mine terrestri s in favore dell’adesione alla totale messa la bando delle mine. Con un decreto del Ministero degli esteri verranno definiti i criteri per la ripartizione dei fondi, le modalità di eventuale partecipazione a programmi di sminamento, le indicazioni circa il monitoraggio, il supporto, l’assistenza e la valutazione degli interventi. La dotazione finanziaria è di L. 5 miliardi per il 2001, 19 per il 2002, 5 per il 2003.
Legge 6 marzo 2001, n. 64, Istituzione del servizio civile nazionale (G.U. n. 68 del 22.3.2001).
Al servizio civile, con decorrenza 2006, verranno ammessi uomini e donne tra i 18 e i 26 anni. I ragazzi considerati inabili per il servizio militare potranno presentare domanda per il servizio civile purché non abbiano compiuto più di 26 anni. La durata del servizio che sarà prestato nei settori dell’ambiente, forestale, solidarietà, cultura, protezione civile, sarà di 12 mesi - con retribuzione - di circa 1 milione al mese. Si potrà svolgere il servizio all’estero con l’istituzione di Corpi di pace. La legge, applicativa da subito, sarà completamente attuata entro 4 anni. Fino al 2006 sarà in vigore la leva miliare, si potrà fino a quel periodo scegliere fra servizio civile e militare. Il servizio verrà gestito dall’Ufficio nazionale per il servizio civile, successivamente dall’Agenzia nazionale per il servizio civile. Ulteriori informazioni: Ufficio nazionale servizio civile: 06.49224289.
Conferenza stato-regioni, Provvedimento 22 febbraio 2001, Accordo tra il Ministro della solidarietà sociale e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per la individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell’operatore socio sanitario e per la definizione dell’ordinamento didattico dei corsi di formazione (G.U, n. 91 del 19.4.2001).
Al fine di attivare i corsi di formazione di operatore socio-sanitario vengono definite: la figura, il profilo professionale e l’ordinamento didattico dell’operatore socio-sanitario. Nell’Accordo vengono inoltre definite: a) L’elenco delle principali attività previste per l’operatore socio sanitario, b) le competenza dell’operatore, c) gli obiettivi di modulo e le materie di insegnamento.
D.P.C.M. 14 febbraio 2001, Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie (G.U. n. 129 del 6 .6.2001)
L’atto di indirizzo, previsto dalla riforma ter (D. lgs 229/99) individua le prestazioni da ricondurre alle competenze (ed ai relativi oneri) delle unità sanitarie locali e dei comuni. Il decreto individua inoltre le prestazioni sociosanitarie a elevata integrazione sanitaria interamente a carico del servizio sanitario. Allegato al decreto la scheda con le prestazioni ed i criteri di finanziamento riferite alle seguenti aree: materno infantile, disabili, anziani e persone non autosufficienti con patologie cronico-degenerative, dipendenze da droga, alcool e farmaci, patologie psichiatriche, patologie per infezioni da HIV, pazienti terminali.
DPCM 9 febbraio 2001, Determinazione, per l’anno 2001, della consistenza massima degli obiettori in servizio e gli aspetti applicativi delle condizioni per la concessione della dispensa e per l’invio in licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo, emanato ai sensi dell’art. 9 della legge 8 luglio 1998, n. 230, e successive modificazioni (G.U. n. 41 del 19.2.2001).
Il Decreto fissa in 85.000 unità il numero massimo di obiettori di coscienza che può entrare in servizio nell’anno 2001. Vengono poi definite le condizioni che danno diritto alla dispensa (difficoltà economiche o familiari, responsabilità lavorative di conduzione d’impresa). Possono presentare istanza di dispensa i giovani ammessi a prestare servizio civile che hanno inoltrato domanda sino al 31 dicembre 2000 nonché i giovani dichiarati abili arruolati alla visita di leva nel corso del primo, secondo e terzo trimestre del 2001 che abbiano presentato domanda di obiezione di coscienza.
Legge 8 febbraio 2001, n. 12, Norme per agevolare l’impiego dei farmaci analgesici oppiacei nella terapia del dolore (G.U. n. 41 del 19.2.2001).
La nuova normativa modifica il testo unico delle leggi in materia di stupefacenti semplificando le procedure che limitano l’utilizzo a scopo terapeutico degli oppiodi. La legge interessa tutti coloro che sono affetti da “dolore severo in corso di patologia neoplastica o degenerativa ad esclusione del trattamento domiciliare degli stati di tossicodipendenza da oppiacei”. I farmaci possono essere prescritti dal medico di famiglia, dal medico ospedaliero e comunque da quelli che prestano la loro opera in regime di continuità assistenziale. Viene abolito l’obbligo del ricettario speciale. La prescrizione può comprendere fino a due preparazioni o dosaggi per cura di durata non superiore a trenta giorni (contro i dieci della normativa precedente).
D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 194, Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile (G.U. n. 120 del 25.5.2001).
Le organizzazioni di volontariato di protezione civile per poter essere impiegate possono chiedere l’iscrizione nell’elenco nazionale dell’Agenzia di protezione civile che provvede a verificare l’idoneità tecnico operativa in relazione agli impieghi per gli eventi calamitosi. L’Agenzia può concedere alle organizzazioni contributi finalizzati al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi e al miglioramento della preparazione tecnica e per la formazione dei cittadini. Le associazioni possono partecipare alla predisposizione e attuazione dei Piani di protezione civile. Ai volontari aderenti relativamente al periodo di effettivo impiego (30 giorni continuativi e fino ad un massimo di 90 nell’arco dell’anno) viene garantito: il mantenimento del posto di lavoro e del trattamento economico e la copertura assicurativa. Viene inoltre costituito il Comitato nazionale di volontariato di protezione civile.
Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 febbraio 2001, Anticipazione di una quota dei flussi d’ingresso per l’anno 2001 relativa ai lavoratori stagionali non comunitari (G.U. n. 52 del 3.3.2001).
In considerazione della mancanza di lavoratori nel settore turistico-alberghiero e agricolo, la Direttiva autorizza come anticipazione delle quote massime d’ingresso per l’anno 2001 una quota di 13.000 lavoratori stagionali non comunitari.
Ministero dell’Interno, Decreto 15 gennaio 2001, Modalità di utilizzo dei servizi telefonici, telegrafici e postali dei centri di permanenza temporanea e assistenza nonché limiti di contribuzione alle spese da parte dell’Amministrazione dell’interno (G.U. n. 63 del 16.3.2001).
Il Decreto disciplina l’utilizzo dei servizi telefonici, telegrafici e postali da parte degli stranieri trattenuti ai sensi dell’art. 14 del testo unico sull’immigrazione (D. lgs 286/1998), nonché i limiti di contribuzione da parte del Centri di permanenza temporanea e assistenza. Si prevede l’installazione di un telefono per uso pubblico per un numero non inferiore ad un telefono ogni 25 persone trattenute. Per ogni cittadino trattenuto è fornita una scheda telefonica di importo pari a L. 10.000 per ogni 10 giorni di permanenza. Viene garantito anche il servizio postale e telegrafico pari all’affrancatura di 3 lettere e 3 telegrammi per un ammontare complessivo non superiore a 30.000 L.
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) (Sup. G.U. n. 302 del 29.12.2000).
Composta di 158 articoli la legge finanziaria per il 2001 prevede interventi in moltissimi settori (ambiente, assistenza, sanità, previdenza, lavoro, fisco, trasporti, protezione civile, ecc..). segnaliamo alcune importanti norme riguardanti la sanità, le politiche sociali, la psichiatria. Sanità: abolizione dei tickets dal 1º gennaio 2001 sulle ricette dei medicinali inclusi nelle fasce A e B; sempre dalla stessa data sono escluse dalla partecipazione al costo le prestazioni specialistiche, diagnostico strumentali e di laboratorio finalizzate alla diagnosi precoce dei tumori dell’apparato genitale femminile, del carcinoma e dei precancerosi del colon retto. Sempre senza tickets sono erogati gli accertamenti diagnostici specifici per le patologie tumorali in soggetti a rischio di età inferiore di 45 anni. Dal 1º gennaio 2003 viene abolito ogni forma di partecipazione degli assistiti al costo delle prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale. Viene inoltre stabilito che decorso il termine di 60 giorni nei ricoveri presso i reparti ospedalieri di lungodegenza (ove siano assicurati programmi di assistenza domiciliare integrata e centri residenziali per le cure palliative), le regioni nella definizione delle tariffe di assistenza ospedaliera devono prevedere una riduzione tariffaria pari almeno al 30% della tariffa giornaliera piena. Politiche sociali: passa da 300.000 a 500.000 L. al mese per cinque mesi l’assegno per le neo-mamme che non abbiano tutela previdenziale e con un reddito familiare inferiore ai 50 milioni. Viene modificata la legge 53/2000 sui congedi parentali prevedendo che nel caso questi congedi siano motivati dall’assistenza ad una persona con handicap grave, debbano essere retribuiti con un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione e coperti da contribuzione figurativa. L’indennità e la contribuzione figurativa spettano fino ad un importo complessivo massimo di lire 70 milioni annue per il congedo di durata annuale. Il congedo, della durata massima di due anni, spetta alternativamente ad uno dei genitori, anche adottivi, o, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o delle sorelle conviventi di soggetto con handicap. La nuova disposizione non prevede l’estensione ad altri parenti o affini (es. la moglie del disabile), né consente l’applicazione del beneficio ad lavoratori diversi dai genitori nel caso questi siano anziani o impossibilitati fisicamente all’assistenza. Per poter accedere ai congedi il disabile deve essere in possesso della certificazione di handicap grave da almeno cinque anni. Viene previsto inoltre che i lavoratori sordomuti e agli invalidi per qualsiasi causa (ai quali sia stata riconosciuta un’invalidità superiore al 74 per cento o assimilabile), possono richiedere per ogni anno di lavoro effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa; il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell’anzianità contributiva. Psichiatria: è istituito presso il Ministero della sanità un fondo di tre miliardi per la realizzazione di un programma nazionale per la realizzazione in ciascuna regione di progetti di prevenzione per la salute mentale, aventi ad oggetto, in particolare, interventi in ambiente scolastico e interventi di promozione per la collaborazione stabile tra medici di base e dipartimenti di salute mentale. Un ulteriore miliardo è destinato per la realizzazione di un programma nazionale di comunicazione e di informazione contro lo stigma e il pregiudizio sulla salute mentale. Le Asl non potranno più occupare, abbandonare, o regalare l’ingente patrimonio costituito da circa 80 ex manicomi, spesso situati in zone pregiate di grandi città con spazi amplissimi e di notevole valore architettonico. Con la nuova finanziaria sono infatti obbligate a destinare i beni mobili e immobili degli ex ospedali psichiatrici alla produzione di reddito attraverso la vendita anche parziale degli stessi, con diritto di prelazione per gli enti pubblici, o la locazione. I redditi prodotti sono utilizzati prioritariamente per la realizzazione di strutture territoriali, in particolare residenziali, nonché di centri diurni con attività riabilitative destinate ai malati mentali, in attuazione degli interventi previsti dal progetto obiettivo “Tutela della salute mentale 1998-2000”.

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