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Raccolta delle principali normative nazionali pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale a partire dal 15 dicembre 1999
e delle principali normative della regione Marche pubblicate nel Bollettino Ufficiale a partire dal 15 dicembre 1999
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  Nazionale: - Regionale (MARCHE):
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NAZIONALE

Legge 22 giugno 2000, n. 193, Norme per favorire l’attività lavorativa dei detenuti (G.U. n. 162 del 13.7.2000)
Le cooperative di inserimento lavorativo (tipo b) disciplinate dalla legge 381/91 “disciplina delle cooperative sociali” devono essere costituite per almeno il 30% da persone svantaggiate. La presente legge, modifica la l. 381/1991 inserendo tra i soggetti svantaggiati anche le “persone detenute o internate negli istituti penitenziari”. La norma consente inoltre al datore di lavoro che assume detenuti ed ex detenuti di ridurre il carico degli oneri sociali così da favorire maggiori possibilità lavorative agli stessi.
D.P.R. 13 giugno 2000, Approvazione del Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva per il biennio 2000/2001 (G.U. n. 194 del 21.8.2000).
Il Piano contiene le linee strategiche di fondo che il Governo intende perseguire per sviluppare un’adeguata politica per l’infanzia e l’adolescenza e gli impegni concreti, che si aggiungono ai programmi, da portare a compimento, contenuti nel precedente documento del 1996. E’ prevista l’elaborazione di proposte di riforme legislative, volte a rendere più coerente l’ordinamento giuridico nazionale con la Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989. Sono previsti, inoltre, impegni per interventi volti a migliorare le condizioni di vita dei minori e degli adolescenti , per tutelare i minori vittime di abusi e sfruttamento sessuale, per combattere lo sfruttamento dei minori nel lavoro, per favorire un rapporto educativo con il mondo delle comunicazioni sociali. Particolare attenzione viene data agli interventi di protezione e integrazione dei minori stranieri, compreso il sostegno nei confronti dell’infanzia in difficoltà in altri Paesi nel mondo e all’attuazione della legislazione in materia di adozioni internazionale. Il Piano contiene inoltre l’indicazione di un programma di azioni mirate per il periodo maggio 2000-giugno 2001.
DPCM 9 giugno 2000, Determinazione, per l’anno 2000, della consistenza massima degli obiettori in servizio e degli aspetti applicativi delle condizioni per la concessione della dispensa e per l’invio in licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo, emanato ai sensi dell’art. 9 della legge 8 luglio 1998, n. 230, come integrato dall’art. 2 del decreto legge 16 settembre 1999, n. 324, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1999, n. 424 (G.U. n. 143 del 1.6.2000).
Il Decreto fissa in 80.000 unità il numero massimo di obiettori di coscienza che può entrare in servizio nell’anno 2000. Vengono poi definite le condizioni che danno diritto alla dispensa (difficoltà economiche o familiari, responsabilità lavorative di conduzione d’impresa). Possono presentare istanza di dispensa i giovani ammessi a prestare servizio civile che hanno inoltrato domanda nel corso del 1999 nonché i giovani dichiarati abili arruolati alla visita di leva nel corso del primo trimestre del 2000 che abbiano presentato domanda di obiezione di coscienza e che siano ammessi allo svolgimento del servizio civile.
Decreto Legislativo 7 giugno 2000, n. 168, Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, in materia di principi e criteri per l’organizzazione delle Aziende sanitarie locali e di limiti dell’esercizio del potere sostitutivo statale, nonché di formazione delle graduatorie per la disciplina dei rapporti di medicina generale (G.U. n. 144 del 22.6.2000).
Il Decreto integra e corregge alcune disposizioni della riforma sanitaria. Le modifiche prevedono: - che gli atti aziendali (presupposto per l’applicazione di alcune previsioni della riforma) potranno essere stabiliti anche attraverso un atto non legislativo; - il possibile ricorso all’esercizio del potere legislativo statale nel caso di accertate e gravi inadempienze che non consentano di assicurare un’omogenea tutela di alcuni standard di prestazioni sanitarie considerati essenziali dagli atti di indirizzo e di programmazione; - disposizioni riguardanti la formazione dei medici di medicina generale.
Decreto Legislativo 3 maggio 2000, n. 130, Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, in materia di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate (G.U. n. 118 del 23 maggio 2000).
Il Decreto legislativo corregge e modifica il Dlg 109/98 più conosciuto come “riccometro”. Viene specificato che le disposizioni del decreto non modificano la disciplina relativa ai soggetti tenuti agli alimenti ai sensi dell’articolo 433 del codice civile. Viene stabilito (art. 2) che “ciascun soggetto puo’ appartenere ad un solo nucleo familiare. Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica. I soggetti a carico ai fini I.R.P.E.F. fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico. I coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini I.R.P.E.F. di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare. Il figlio minore di 18 anni, anche se risulta a carico ai fini I.R.P.E.F. di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive”. In deroga a queste disposizioni si stabilisce che per le prestazioni sociali “erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo, rivolte a persone con handicap permanente grave di cui all’articolo 3 della legge 104/1992, nonché a soggetti ultrasessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalle Aziende Unità Sanitarie” verrà presa in considerazione la situazione economica del solo assistito. In sostanza, per le prestazioni sociali riguardanti i soggetti con handicap grave, i malati di Alzheimer e gli anziani cronici non autosufficienti, il trattamento previsto è uguale a quello stabilito dalle leggi per la concessione delle pensioni sociali e di invalidità e per l’integrazione al minimo delle pensioni INPS: in tutti questi casi, infatti, non si fa mai riferimento al reddito familiare, ma esclusivamente a quello della persona interessata. La modifica prevede inoltre che i cittadini potranno presentare un’unica dichiarazione con una validità annuale (si eviterà di presentare così la dichiarazione ogni volta che si chiede una prestazione sociale). All’INPS viene delegata la gestione di una Banca dati alla quale gli enti erogatori dei servizi potranno rivolgersi in tempo reale per conoscere la situazione economica di quanti richiedono la prestazione. Il decreto stabilisce inoltre anche un aumento delle detrazioni sia per chi abita in affitto sia per chi ha una casa di proprietà.
DPCM 26 maggio 2000, Individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni in materia di funzioni di concessione dei trattamenti economici a favore degli invalidi civili, ai sensi dell’art. 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (G.U. n. 239 del 12.10.2000).
A decorrere dal 1º gennaio 2001 le regioni a statuto ordinario esercitano le funzioni in materia di concessione dei trattamenti economici a favore degli invalidi civili. Resta attribuita all’INPS la funzione di erogazione dei trattamenti economici in favore dei minorati civili già trasferiti ai sensi del Dlgs 112/98, all’art. 130, comma 1. Vengono inoltre trasferite alle regioni il personale e le risorse finanziarie per l’esercizio delle funzioni delegate.
Legge 25 maggio 2000, n. 148, Ratifica ed esecuzione della Convenzione n. 182 relativa alla proibizione delle forme peggiori di lavoro minorile e all’azione immediata per la loro eliminazione, nonché della Raccomandazione n. 190 sullo stesso argomento, adottate dalla Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del lavoro durante la sua ottantasettesima sessione tenutasi a Ginevra il 17 giugno 1999 (G.U. n. 135 del 12.6.2000).
La legge ratifica la Convenzione 182 e la Raccomandazione 190 adottate dall’OIL (Organizzazione internazionale del lavoro) il 17 giugno 1999. Viene specificato che ogni membro che ratifichi la Convenzione deve prendere misure immediate ed efficaci atte a garantire la proibizione e l’eliminazione delle forme peggiori di lavoro minorile. Per “forme peggiori di lavoro minorile” la Convenzione intende: forme di schiavitù o pratiche analoghe, quali la vendita o tratta di minori, la servitù per debiti e l’asservimento, il lavoro forzato obbligatorio compreso il reclutamento forzato ai fini di un loro impegno in conflitti armati; l’impiego, l’ingaggio o l’offerta del minore a fini di: prostituzione, di produzione di materiale pornografico o di spettacoli pornografici, di attività illecite quali, in particolare, quelle per la produzione o il traffico di stupefacenti; qualsiasi altro tipo di lavoro che rischi di compromettere la salute, la sicurezza o la moralità del minore. Ogni membro deve, conseguentemente, definire e attuare programmi d’azione volti ad eliminare prioritariamente le forme peggiori di lavoro minorile.
Ministero della sanità, Decreto ministeriale 24 aprile 2000, Adozione del progetto obiettivo materno-infantile relativo al “Piano sanitario nazionale per il triennio 1998-2000” (Sup. G.U. n. 131 del 7.6.2000).
Il Piano sanitario nazionale 1998-2000 prevedeva l’emanazione di uno specifico progetto obiettivo materno infantile nel quale sviluppare anche un Piano di azioni dirette alla tutela della salute della donna, in tutte le fasi della vita e negli ambienti di vita. Il P.O. propone di adottare un modello organizzativo di tipo dipartimentale capace di svolgere adeguatamente una funzione di coordinamento in tutte le fasi del progetto e unitariamente agli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione. Gli obiettivi che il P.O. persegue sono: ridurre la mortalità perinatale a livelli inferiori all’otto per mille in tutte le regioni entro il 2000; estendere l’offerta del Pediatra a tutti i bambini; incrementare la fruizione dei servizi da parte dei preadolescenti; promuovere il soddisfacimento dei bisogni socio sanitari e assistenziali dei minori in particolare in tutte le situazioni di disagio, maltrattamento, abuso; garantire un servizio di urgenza - emergenza ostetrico -ginecologico 24/24 ore; garantire la tutela della donna in tutte le fasi della vita; assicurare interventi volti ad una sempre maggiore umanizzazione dell’intervento nascita; attivare progetti di assistenza domiciliare puerperale con lo scopo di sostenere le fasce socialmente più deboli; promuovere programmi di prevenzione dei tumori della sfera genitale femminile e di interventi per l’età post-fertile.
Ministero della sanità, Decreto 21 aprile 2000, Approvazione del progetto obiettivo per la tutela della salute in ambito penitenziario (G.U. n. 120 del 25.5.2000).
Il Decreto legislativo 230/99 “Riordino della medicina penitenziaria”, prevedeva al comma 5 l’emanazione di un Progetto obiettivo, di durata triennale, per la tutela della salute in ambito penitenziario con lo scopo di fornire alle regioni e province autonome indicazioni e indirizzo per lo svolgimento delle funzioni sanitarie negli istituti penitenziari. Vengono forniti alcuni dati riguardanti la situazione carceraria (50.000 detenuti, nonostante una disponibilità massima di 35.000, in 200 Istituti. Dei 50.000 detenuti13.000 sono extracomunitari, 15.000 tossicodipendenti, 2.500 sieropositivi per HIV, oltre 4.000 i sofferenti di turbe psichiche anche molto gravi). Il P.O. individua le aree prioritarie di intervento per la tutela della salute dei detenuti indicando i programmi per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle malattie maggiormente diffuse. Vengono fornite indicazioni riguardo: le attività di prevenzione; le attività di cura; la medicina generale; l’assistenza farmaceutica; la medicina specialistica; la medicina d’urgenza; l’assistenza ai tossicodipendenti; l’assistenza sanitaria alle persone immigrate detenute; le patologie infettive; la tutela della salute mentale; Istituti o sezioni speciali per gli infermi e i minorati psichici; Centri di osservazione e istituti minorili; le attività di riabilitazione; i modelli organizzativi; il ricovero nelle unità operative di degenza; l’organizzazione per il governo della sanità in ambito penitenziario; compito dello stato, delle regioni e delle aziende sanitarie, la formazione e l’informazione. Tra i compiti istituzionali le regioni esercitano le competenze riguardo le funzioni di programmazione e organizzazione dei servizi sanitari negli istituti penitenziari e il controllo sul funzionamento degli stessi servizi. Le stesse approvano entro 60 giorni dall’approvazione del P.O., il Progetto obiettivo regionale. Le AUSL in riferimento agli obiettivi indicati nel Progetti obiettivo nazionale e regionale svolgono compiti di gestione e di controllo dei servizi sanitari che operano negli istituti penitenziari. I contenuti del P.O. trovano piena attuazione nelle regioni che attuano la sperimentazione prevista dal D.lgs 230/99 (Toscana, Lazio, Puglia, vedi Decreto 20.4.2000, G.U. 126 del 1.6.2000). Nelle altre regioni il P.O. si applica con riferimento alle funzioni effettivamente trasferite e costituisce orientamento generale sulla materia.
Decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, Disposizioni per agevolare l’incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell’articolo 45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144 (G.U. n. 154 del 4.7.2000).
Il Decreto da attuazione all’art. 45 della legge 144/1999 (Riforma degli incentivi all’occupazione e degli ammortizzatori sociali nonché in materia di lavori socialmente utili) che prevedeva l’emanazione di norme volte alla revisione dei criteri per l’accertamento dei requisiti individuali di appartenenza dei soggetti alle diverse categorie, allo scopo di renderli più adeguati alla valutazione e al controllo dell’effettiva situazione di disagio. Le disposizioni contenute nel decreto individuano i soggetti potenziali destinatari delle misure di promozione all’inserimento nel mercato del lavoro e definiscono a tal fine le condizioni di disoccupazione, dettando criteri di indirizzo in materia anche per adeguare il sistema di incontro tra domanda ed offerta di lavoro agli indirizzi comunitari intesi a promuovere strategie preventive della disoccupazione giovanile e della disoccupazione di lunga durata.

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