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Raccolta delle principali normative nazionali pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale a partire dal 15 dicembre 1999
e delle principali normative della regione Marche pubblicate nel Bollettino Ufficiale a partire dal 15 dicembre 1999
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  Nazionale: - Regionale (MARCHE):
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NAZIONALE

Decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, Incentivi all’autoimprenditorialità e all’autoimpiego, in attuazione dell’articolo 45, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144 (G.U. n. 156 del 6.7.2000).
Il Decreto da attuazione all’art. 45 della legge 144/1999 (Riforma degli incentivi all’occupazione e degli ammortizzatori sociali nonché in materia di lavori socialmente utili) che al comma 1, delega il governo ad emanare norme intese a ridefinire il sistema degli incentivi all’occupazione compresi quelli relativi all’autoimprenditorialità e all’autoimpiego. Le disposizioni del decreto sono dirette a favorire l’ampliamento della base produttiva e occupazionale, lo sviluppo di nuova imprenditorialità nelle aree più economicamente svantaggiate del Paese, la creazione e lo sviluppo dell’impresa sociale ed a sostenere l’impresa agricola; le norme tendono inoltre a favorire la diffusione di forme di autoimpiego attraverso strumenti di promozione del lavoro autonomo e dell’autoimprenditorialità.
Ministero della sanità, Decreto 20 aprile 2000, Individuazione delle regioni nelle quali avviare il graduale trasferimento, in forma sperimentale, delle funzioni sanitarie svolte dall’amministrazione penitenziaria al Servizio sanitario nazionale. Determinazione della durata della fase sperimentale prevista dall’art. 8, comma 2, del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230 (G.U. n. 126 del 1.6.2000).
Il Decreto legislativo 230/99 di riordino della medicina penitenziaria prevedeva all’art. 8 comma 2 un decreto del Ministero della sanità e della giustizia di concerto con quello del tesoro nel quale individuare almeno tre regioni nelle quali avviare in via sperimentale il trasferimento delle funzioni sanitarie non già trasferite (prevenzione e assistenza ai detenuti e internati tossicodipendenti). Il presente decreto individua tali regioni in Toscana, Lazio, Puglia alle quali sono trasferite tutte le funzioni sanitarie svolte dal Ministero della giustizia ad eccezione di quelle effettuate negli ospedali psichiatrici giudiziari. La fase sperimentale ha durata di 17 mesi a partire dal 1.6.2000.
Ministero della sanità, Decreto 7 aprile 2000, Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti, attuativo delle prescrizioni relative alla dichiarazione di volontà dei cittadini sulla donazione di organi a scopo di trapianti (G.U. n. 89 del 15.4.2000).
Il decreto in attuazione degli articoli 4, 5, 7, 23, della legge 91/1999 riguardante “Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti”, dispone che entro sei mesi dalla realizzazione dell’anagrafe informatizzata degli assistiti del SSN, le ASL devono notificare a tutti i cittadini la richiesta di dichiarare la propria volontà in merito alla donazione degli organi e tessuti del proprio corpo informando che la mancata dichiarazione verrà considerata come assenso (silenzio-assenso). Ricevuta la dichiarazione i cittadini hanno 90 giorni per comunicare la propria decisione. Le dichiarazioni verranno trasmesse al Centro nazionale per i trapianti e ai centri interregionali che sono tenuti a verificare per ciascun soggetto potenziale donatore sottoposto ad accertamento di morte, l’esistenza eventuale di una manifestazione di volontà precedentemente espressa. Le dichiarazioni di assenso al prelievo si considerano inefficaci se i familiari aventi titolo ad opporsi presentino una successiva dichiarazione autografa, del soggetto di cui è accertata la morte, contraria la prelievo.
D.P.C.M 27 marzo 2000, Atto di indirizzo e coordinamento concernente l’attività libero professionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale (G.U. n. 121 del 26.5.2000).
L’Atto di indirizzo fissa i principi e i criteri direttivi cui devono attenersi i direttori generali delle Aziende sanitarie e ospedaliere - fino alla realizzazione di strutture idonee e spazi distinti all’interno delle Aziende - nel reperire fuori dell’Azienda spazi sostitutivi in strutture non accreditate nonché ad autorizzare l’utilizzazione di studi professionali privati per lo svolgimento dell’attività libero professionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria. L’Atto di indirizzo fissa inoltre i criteri per l’attivazione di misure volte a garantire la progressiva diminuzione delle liste d’attesa.
Ministero della sanità, Circolare 24 marzo 2000, n. 5, Indicazioni applicative del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”. Disposizioni in materia di assistenza sanitaria (G.U. n. 126 del 1.6.2000).
La Circolare diretta alle regioni ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione della normativa sull’assistenza sanitaria ai cittadini stranieri non comunitari (art. 34-36 del Dlgs 286/98 “Testo unico sull’immigrazione” e art. 42-44 DPR 394/99 “Regolamento attuativo”) soggiornanti sul territorio nazionale. Il T.U. ha identificato tre categorie di beneficiari. A) Stranieri iscritti al Servizio sanitario nazionale; B) Stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale; C) Stranieri che entrano in Italia per motivi di cura. Gli immigrati e i loro familiari regolarmente e stabilmente soggiornanti in Italia riguardo l’assistenza sanitaria hanno parità di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani. Sono iscritti al SSN (e non devono più rinnovare annualmente l’iscrizione al SSN) e usufruiscono delle prestazioni per tutta la validità del permesso di soggiorno. L’iscrizione cessa alla data di scadenza del permesso di soggiorno salvo il caso di avvenuta richiesta di rinnovo. Gli stranieri che soggiornano per altri motivi (ad es. studio) sono tenuti ad assicurarsi in proprio contro il rischio di malattie, infortunio, maternità; in alternativa possono chiedere l’iscrizione al SSN corrispondendo un contributo annuale a titolo di partecipazione alle spese. Agli stranieri non iscritti al SSN ma regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale sono assicurate le prestazioni ospedaliere urgenti per le quali devono essere corrisposte le relative tariffe alla dimissione ed anche altre prestazioni previo pagamento delle relative tariffe. Per gli stranieri non in regola con le norme relative all’ingresso e al soggiorno (permesso di soggiorno scaduto o clandestini) sono comunque assicurate gratuitamente, nelle strutture accreditate pubbliche o private, le prestazioni urgenti ed essenziali, ancorché continuative, per malattia, infortunio, gravidanza e maternità, vaccinazioni, malattie infettive. All’assistito è assegnato un codice regionale con sigla STP (straniero temporaneamente soggiornante) utilizzato sia per le prescrizioni sul ricettario regionale che per la rendicontazione delle prestazioni erogate da rimborsare.
Legge 22 marzo 2000, n. 69, Interventi finanziari per il potenziamento e la qualificazione dell’offerta di integrazione scolastica degli alunni con handicap (G.U. n. 73 del 28.03.2000).
La legge 18 dicembre 1997, n. 440 stabilisce l’Istruzione del Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi. La legge 69 prevede l’incremento di tale Fondo con ulteriori 25 miliardi e 369 milioni per il 2000 e 21 miliardi e 273 milioni per il 2001 finalizzati al “potenziamento e alla qualificazione dell’offerta di integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap con particolare attenzione per quelli con handicap sensoriali”. Si tratta sostanzialmente di contributi agli istituti per ciechi e sordi.
Decreto legge 16 marzo 2000, n. 60, Disposizioni urgenti per la prosecuzione degli interventi assistenziali in favore dei disabili con handicap intellettivo (G.U. n. 66 del 20.03.2000).
Il decreto stanzia 20 miliardi a favore di una associazione di disabili (ANFFAS, Associazione Nazionale Famiglie di Fanciulli Subnormali) con l’obiettivo di salvaguardare in tutto il territorio nazionale la continuità dei servizi di assistenza ai disabili e alle loro famiglie. Entro trenta giorni l’associazione deve presentare un Piano che assicuri la prosecuzione dei servizi assistenziali sul territorio. Entro sessanta giorni la stessa associazione deve presentare un Piano di risanamento finanziario dell’ente.
Legge 10 marzo 2000, n. 62, Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione (G.U. n. 67 del 21.03.2000).
La legge stabilisce che il sistema nazionale di istruzione “è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali”. Alle scuole non statali è “assicurata piena libertà per quanto concerne l’orientamento culturale e l’indirizzo pedagogico didattico”. L’insegnamento deve essere “improntato ai principi di libertà stabiliti dalla Costituzione”. Le scuole non statali per acquisire la parità devono rispondere ad alcuni requisiti: a) progetto educativo in armonia con i principi della Costituzione, b) dotazione di strutture adeguate, c) istituzione degli organi collegiali, d) iscrizione per tutti gli alunni che ne facciano richiesta compresi gli alunni in situazione di handicap, e) garantire corsi scolastici completi, f) personale docente con titolo di abilitazione ai quali siano applicati i contratti collettivi nazionali di lavoro, g) accettazione della valutazione da parte del servizio nazionale di valutazione dell’istruzione. Alle scuole paritarie, senza fine di lucro, viene riconosciuto il trattamento fiscale delle organizzazioni non profit (ONLUS). Le famiglie degli alunni delle scuole statali e paritarie, in base al reddito, potranno usufruire di borse di studio o di detrazioni fiscali. A tal fine sono stanziati 250 miliardi per il 2000 e 300 a decorrere dal 2001. I fondi statali destinati alle scuole elementari parificate e alle scuole materne sono aumentati, a partire dal prossimo anno finanziario, di 60 e 280 miliardi.
Decreto legge 8 marzo 2000, n. 46, Disposizioni urgenti in materia sanitaria (G.U., n. 56 del 8.03.2000)
Il Decreto legge proroga nuovamente l’entrata in vigore del nuovo sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie (sanitometro) fissata al 1º luglio 2001. Fino a questa data rimane in vigore l’attuale sistema di esenzione. Il provvedimento definisce inoltre la modalità di sperimentazione del sanitometro.
DPR 8 marzo 2000, Progetto obiettivo “AIDS 1998-2000” (Sup. G.U. n. 248 del 23.10.2000).
Da notare che il P.O. valevole per gli anni 1998-2000 è stato emanato a pochi mesi dalla scadenza (ottobre 2000). Il P.O. descrive la situazione epidemiologica, rilevando il miglioramento dell’efficacia dei trattamenti anti-HIV determinando una maggiore sopravvivenza e una migliore qualità della vita delle persone; si sottolinea l’importanza di interventi preventivi (riduzione del danno, progetti di educazione alla salute, istituzione di centri di accoglienza, campagne informative). Rilievo viene data alla qualificazione del personale. Attenzione particolare viene posta all’assistenza alle donne gravide, ai bambini con infezione da HIV, ai detenuti sieropositivi. Un capitolo è dedicato alla Tutela dei diritti delle persone sieropositive.

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