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Raccolta delle principali normative nazionali pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale a partire dal 15 dicembre 1999
e delle principali normative della regione Marche pubblicate nel Bollettino Ufficiale a partire dal 15 dicembre 1999
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NAZIONALE

Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento Affari sociali, Circolare 7 marzo 2000, Modalità per la presentazione di progetti di volontariato di cui all’art. 12, comma 1, lettera d), della legge 11 agosto 1991, n. 266. Fondo per il volontariato istituito ai sensi dell’art. 12, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 266 (G.U. n. 91 del 18.4.2000).
La circolare regolamenta requisiti e modalità di partecipazione al finanziamento pari a 2 miliardi di progetti elaborati dalle organizzazioni di volontariato, iscritte ai registri regionali, aventi il fine di far fronte ad emergenze sociali, nonché di favorire l’applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate. La quota di cui si chiede il finanziamento non potrà superare il 10% dell’ammontare complessivo del fondo e l’organizzazione proponente deve concorrere nella misura del 30% alla copertura dei costi previsti per la realizzazione del progetto. I compensi previsti per le risorse umane non devono superare il 20% dell’ammontare del costo del progetto. Saranno privilegiati i progetti presentati da organizzazioni che non hanno già beneficiato di contributi erogati dal Fondo per il Volontariato. Verranno privilegiati interventi: di contrasto di forme di disagio di soggetti svantaggiati, dedicati alle povertà estreme. La domanda dovrà essere presentata entro 45 giorni dalla pubblicazione della Circolare sulla Gazzetta Ufficiale (3 giugno 2000). In allegato alla circolare: 1) la domanda di contributo, 2) il formulario di presentazione del progetto.
Decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell’articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133 (G.U. n. 62 del 15.3.2000)
Il Decreto stabilisce che a partire dal 2001 verranno soppressi alcuni trasferimenti erariali dallo stato alle regioni; le stesse tratterranno il 25,7% del gettito IVA realizzato nel penultimo anno precedente a quello considerato. Le regioni parteciperanno inoltre all’attività di accertamento dei tributi erariali. Viene inoltre istituito a garanzia delle regioni “meno abbienti” un fondo perequativo di solidarietà interregionale, gestito dal Ministero del tesoro. Il federalismo fiscale entrerà in pieno regime nel 2013.
C.I.P.E, Deliberazione 15 febbraio 2000, Fondo sanitario nazionale 1999 - parte corrente assistenza sanitaria agli stranieri presenti nel territorio nazionale, art. 33 legge 6 marzo 1998, n. 40 (G.U. n. 90 del 17.4.2000).
La delibera del Comitato Interministeriale per la programmazione economica (CIPE) prevede lo stanziamento di 60 miliardi a favore delle regioni per l’assistenza sanitaria agli stranieri temporaneamente presenti in Italia. La somma stanziata si basa sulle domande di regolarizzazione (388.973) e sulla stima del numero di stranieri non in regola (57.134). Per la regione Marche la somma destinata è di 897 milioni.
Legge 10 febbraio 2000, n. 30, Legge quadro in materia di riordino dei cicli dell’istruzione (G.U., n. 44 del 23.2.2000).
La legge quadro di riordino prevede la seguente articolazione del sistema educativo: scuola dell’infanzia, ciclo primario (scuola di base) e ciclo secondario (scuola secondaria). L’obbligo scolastico inizia al sesto anno e termina al quindicesimo anno di età. L’obbligo di frequenza di attività formative fino al diciottesimo anno di età si realizza secondo quanto previsto dall’art. 68 “Obbligo di frequenza di attività formative” della legge n. 144/1999 (l’obbligo può essere assolto in percorsi anche integrati di istruzione e formazione: nel sistema di istruzione scolastica, nel sistema di formazione professionale, nell’esercizio dell’apprendistato. L’obbligo si intende assolto con il conseguimento di un diploma di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale). La scuola dell’infanzia è di durata triennale per i bambini di età compresa tra i tre e i sei anni; la scuola di base ha durata di sette anni e si conclude con un esame di Stato dal quale deve emergere una indicazione orientativa per la successiva scelta dell’area e dell’indirizzo; la scuola secondaria ha durata di cinque anni e si articola in aree classico-umanistica, scientifica tecnica e tecnologica, artistica e musicale. La scuola secondaria si realizza negli attuali istituti di istruzione secondaria di secondo grado che assumono la denominazione di licei. A conclusione del periodo dell’obbligo scolastico è rilasciata una certificazione attestante il percorso didattico svolto e le competenze acquisite. Al termine della scuola secondaria gli studenti sostengono l’esame di stato che assume la denominazione dell’area e dell’indirizzo. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge il Governo presenta al Parlamento un programma quinquiennale di progressiva attuazione della riforma. L’attuazione della legge è verificata dal Parlamento al termine di ogni triennio successivo alla data della sua entrata in vigore.
D.P.C.M. 8 febbraio 2000, Programmazione dei flussi d’ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l’anno 2000 (G.U. n. 62 del 15.3.2000).
Il Decreto stabilisce (ai sensi della legge 286/98 art. 3 comma 4) la quota annuale massima di cittadini stranieri da ammettere nel territorio italiano per lavoro di tipo subordinato, (anche stagionale) o di tipo autonomo. Per l’anno 2000 la quota massima di stranieri non comunitari stabilita è fissata in 63.000 persone.
D.P.C.M., 20 gennaio 2000, Atto di indirizzo e coordinamento recante requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per i centri residenziali di cure palliative (G.U. n. 67 del 21.03.2000)
L’Atto definisce i requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi dei Centri residenziali di cure palliative (hospice). Alle regioni è demandata la verifica della permanenza dei requisiti minimi e della qualità delle prestazioni erogate. Le strutture dovranno essere localizzate in zona urbana o urbanizzata; le dimensioni non dovranno superare i 30 posti letti (con articolazione in moduli). L’articolazione funzionale del centro deve includere le aree destinate alla residenzialità, alla valutazione e terapia e al supporto generale.
Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, Circolare n. 4 del 17 gennaio 2000, Iniziali indicazioni per l’attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante: Norme per il diritto al lavoro dei disabili”.
La nuova legge sul collocamento al lavoro dei disabili approvata lo scorso marzo è entrata definitivamente in vigore il 18 gennaio 2000. La circolare del ministero del Lavoro, si è resa necessaria per la mancata emanazione di alcuni regolamento attuativi senza dei quali non era possibile consentire il passaggio dalla vecchia (l. 482/68) alla nuova normativa (l. 68/99). Tra gli aspetti più importanti del testo da segnalare quelle riguardanti le graduatorie e l’avviamento al lavoro, le convenzioni con le cooperative sociali, gli esoneri parziali. Il testo integrale (non pubblicato in G.U.) della circolare si può consultare nel sito internet del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, decreto 13 gennaio 2000, n. 91, Regolamento recante norme per il funzionamento del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, istituito dall’articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68 (G.U. n. 88 del 14.4.2000).
Le risorse del Fondo finanziano le misure di fiscalizzazione dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro, gli oneri per le assicurazioni contro gli infortuni per i disabili tirocinanti e gli interventi previsti dal comma c, dell’art. 13 (trasformazione del posto di lavoro, apprestamento di tecnologie di telelavoro, rimozione barriere architettoniche in ambito lavorativo). Sono destinatari delle agevolazioni i datori di lavoro privati, le cooperative sociali di tipo b), i consorzi di cooperative e tutti i soggetti che stipulano convenzioni con i servizi per l’inserimento lavorativo (art.11, comma 5, l. 68/99). La ripartizione delle risorse del Fondo è stabilita dal Ministero del lavoro entro il 1º marzo di ogni anno a decorrere dal 2001. I datori di lavoro interessati presentano domanda entro il 30 giugno di ciascun anno. Le regioni comunicano al Ministero del lavoro entro il 30 novembre di ogni anno il numero dei programmi ammessi agli incentivi. Per l’anno 2000 la ripartizione è effettuata entro il 31 maggio. I datori di lavoro interessati presentano domanda entro il 30 giugno e le regioni effettuano gli adempimenti entro il 31 ottobre. Nella valutazione ai fini dell’ammissione sono privilegiati i programmi diretti all’avviamento al lavoro di lavoratori con handicap intellettivo e psichico.
D.P.C.M. 13 gennaio 2000, Atto di indirizzo e coordinamento in materia di collocamento obbligatorio dei disabili, a norma dell’art. 1, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68 (G.U. n. 43 del 22.2.2000).
Il decreto, applicativo dell’art. 1 comma 4 della legge 68/99 fissa le modalità per accertamento delle condizioni di disabilità che danno diritto di accedere al sistema per l’inserimento lavorativo dei disabili e l’effettuazione delle visite sanitarie di controllo della permanenza dello stato invalidante. Gli accertamenti verranno svolti dalle Commissioni delle ASL che già certificano l’handicap (art. 4 legge 104/1992). La Commissione formula una diagnosi funzionale volta ad individuare la capacità globale della persona disabile per il collocamento lavorativo della persona disabile (in allegato al decreto viene proposta una specifica scheda per la definizione delle capacità utili per lo svolgimento di attività lavorative). Oltre alla diagnosi funzionale sarà stilato un profilo socio-lavorativo della persona sulla scorta delle notizie utili per individuare la posizione della persona disabile nel suo ambiente, la sua situazione familiare, di scolarità e di lavoro. Una relazione conclusiva (da inviare anche al Comitato Tecnico di cui all’art. 6 della legge 68/99) proporrà suggerimenti per forme di sostegno eventuale o strumenti tecnici per l’inserimento o il mantenimento del posto di lavoro. Viene infine definita la modalità delle visite di controllo per l’accertamento della permanenza dello stato invalidante.
D.P.C.M. 30 dicembre 1999, Proroga delle misure di protezione temporanea da assicurare agli stranieri presenti sul territorio nazionale con permesso di soggiorno rilasciato ai sensi del DPCM 12 maggio 1999 e predisposizione di programmi coordinati di rimpatrio (G.U., n. 29 del 5.2.2000).
Viene prorogato al 30 giugno 2000 il permesso di soggiorno per motivi umanitari per le persone provenienti dal territorio balcanico e dal Kosovo rimaste ancora in Italia. Si prevede a partire dal 1º aprile 2000 di promuovere una campagna di informazione per realizzare un programma di rimpatrio nel periodo 1º luglio-31 agosto 2000.

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