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Raccolta delle principali normative nazionali pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale a partire dal 15 dicembre 1999
e delle principali normative della regione Marche pubblicate nel Bollettino Ufficiale a partire dal 15 dicembre 1999
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REGIONALE (Marche)

Deliberazione n. 1301 del 15 settembre 2012, L.R. 32/2001 - intesa, sancita in Conferenza Stato Regioni il 21 giugno 2012, sulla direttiva concernente "indirizzi operativi volti ad assicurare l’unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile, volta a razionalizzare ed omogeneizzare la gestione e l’impiego sul territorio nazionale del volontariato stesso". Istituzione dell’albo/elenco territoriale del volontariato di protezione civile, criteri per l’iscrizione, il mantenimento della stessa e la cancellazione delle organizzazioni nell’albo/elenco territoriale (BUR n. 95 del 28.09.2012)
Con questa deliberazione viene istituito l’albo/elenco territoriale del volontariato di protezione civile. Come definito nel provvedimento, all’albo/elenco possono iscriversi: le associazioni di volontariato costituite ai sensi della legge 266/1991 aventi carattere locale; le organizzazioni di altra natura, purché a carattere prevalentemente volontaristico, aventi carattere locale; i gruppi comunali ed intercomunali di protezione civile; le articolazioni a carattere locale delle organizzazioni ricadenti nelle categorie di cui ai numeri 1) e 2) ed aventi diffusione sovra regionale o nazionale (queste ultime al momento della presentazione della domanda di iscrizione, dovranno comunicare alla Regione ed al Comune nel quale hanno sede, la disponibilità a partecipare, per quota parte, al dispositivo di mobilitazione nazionale dell’organizzazione di appartenenza). Nel provvedimento si precisa inoltre che l’iscrizione all’albo/elenco territoriale comporta l’inserimento dell’organizzazione nella banca dati denominata VOLOWEB ed è condizione necessaria e sufficiente per l’impiego da parte delle autorità locali di protezione civile, anche in riferimento all’applicabilità: le organizzazioni iscritte possono essere chiamate ad operare anche in occasione di eventi di rilievo nazionale. Vengono inoltre definiti i requisiti che le organizzazioni devono soddisfare per ottenere l’iscrizione, per ottenere la periodica conferma dell’iscrizione, oltre alla conferma dei predetti requisiti, e i casi in cui è prevista la cancellazione dall’albo/elenco territoriale (o su richiesta dell’organizzazione o per la perdita di uno dei requisiti necessari per l’iscrizione, per provata inattività nel triennio precedente, o per comprovati e gravi motivi). Si precisa infine che entro il 31 dicembre 2013 il dirigente regionale competente per materia, d’intesa con i rappresentanti provinciali e regionali del volontariato di protezione civile individua le organizzazioni che, per preparazione, dotazione di materiali e mezzi e per i tempi di risposta operativa svolgono attività di supporto alla colonna mobile regionale; detta verifica dovrà essere disposta, successivamente, con cadenza biennale.
Deliberazione n. 1285 del 10 settembre 2012, L. 23.12.1998, n. 448, art. 27 - D.P.C.M. 05.08.99, n. 320 - D.P.C.M. 04.07.2000 n. 226 - Indirizzi ai Comuni per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo scolastici (BUR n. 91 del 21/09/2012)
Il provvedimento definisce gli indirizzi ai Comuni per sostenere le famiglie economicamente più disagiate nella spesa per l'acquisto dei libri di testo della scuola secondaria di primo grado e della successiva scuola secondaria di secondo grado. queste le principali indicazioni: l’ente titolare dell'erogazione dei benefici sulla fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo è il Comune di residenza; possono accedere al beneficio i genitori (o chi rappresenta il minore) di famiglie il cui indicatore equivalente (ISEE) non sia superiore ad € 10.632,94; le domande devono essere presentate ai Comuni, che ne valutano l'ammissibilità e trasmettono alla Regione due schede, una con l'elenco dei beneficiari per la scuola secondaria di primo grado e l'altra per la scuola secondaria di secondo grado. viene inoltre stabilita la ripartizione della quota attribuita alla Regione del Fondo statale e la ulteriore somma messa a bilancio: 80 € per la scuola secondaria di secondo grado, dal terzo anno in poi, per il numero di domande ammesse a finanziamento; per la scuola secondaria di primo grado e per il primo e secondo anno della scuola secondaria superiore sarà assegnata la somma richiesta da ciascun Comune, sulla base degli importi scaturiti dal prodotto del numero delle istanze ammissibili a contributo per il prezzo massimo complessivo della dotazione libraria per ciascun anno e tipologia di corso (indicato nel Decreto del ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca), ridotta in misura proporzionale sino alla disponibilità costituita dallo stanziamento residuo dello Stato alla Regione Marche. si precisa infine che l'erogazione dei contributi per la fornitura è subordinata alla presentazione, da parte dei beneficiari.
Deliberazione n. 1301 del 15 settembre 2012, L.R. 32/2001 - intesa, sancita in Conferenza Stato Regioni il 21 giugno 2012, sulla direttiva concernente "indirizzi operativi volti ad assicurare l’unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile, volta a razionalizzare ed omogeneizzare la gestione e l’impiego sul territorio nazionale del volontariato stesso". Istituzione dell’albo/elenco territoriale del volontariato di protezione civile, criteri per l’iscrizione, il mantenimento della stessa e la cancellazione delle organizzazioni nell’albo/elenco territoriale (BUR n. 95 del 28.09.2012)
Con questa delibera vengono istituiti l’albo/elenco territoriale del volontariato di protezione civile, come previsto dall’intesa sancita in Conferenza Stato Regioni il 21 giugno 2012, concernente “indirizzi operativi volti ad assicurare l’unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile, volta a razionalizzare ed omogeneizzare la gestione e l’impiego sul territorio nazionale del volontariato stesso”, nel seguito intesa. All’albo/elenco possono iscriversi: le associazioni di volontariato costituite ai sensi della legge 266/1991 aventi carattere locale; le organizzazioni di altra natura, purché a carattere prevalentemente volontaristico, aventi carattere locale; i gruppi comunali ed intercomunali di protezione civile. Come definito nel provvedimento l’iscrizione all’albo/elenco territoriale comporta l’inserimento dell’organizzazione nella banca dati denominata VOLOWEB ed è condizione necessaria e sufficiente per l’impiego da parte delle autorità locali di protezione civile; le organizzazioni iscritte possono essere chiamate ad operare anche in occasione di eventi di rilievo nazionale. Vengono anche stabiliti i requisiti per accedere all'iscirizione: -l'esplicitazione nello statuto o nell’atto costitutivo dell’assenza di scopo di lucro, dello svolgimento di attività di protezione civile, della presenza prevalente della componente volontaristica, dell'assenza in capo ai rappresentanti legali, agli amministratori ed ai titolari di incarichi operativi direttivi, di condanne passate in giudicato per reati che comportino la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici; la democraticità della struttura ed elettività delle cariche associative. Per ottenere la periodica conferma dell’iscrizione, inoltre le organizzazioni dovranno aver svolto nel triennio precedente attività di protezione civile anche diverse dagli interventi di emergenza, quali informazione alla popolazione sulle tematiche della previsione e prevenzione, la diffusione della moderna coscienza di protezione civile o aver partecipato ad attività formative o esercitative. La cancellazione dall’albo/elenco territoriale viene disposta: o su richiesta dell’organizzazione ovvero per la perdita di uno dei requisiti necessari per l’iscrizione, per provata inattività nel triennio precedente, o per comprovati e gravi motivi. Per quanto riguarda i tempi di realizzazione; nella prima fase di costituzione sono iscritte dell’albo/elenco territoriale al medesimo tutte le organizzazioni inserite nella banca dati VOLWEB; entro il 31 dicembre 2013, verrà verificato il possesso o il mantenimento dei requisiti necessari da parte delle organizzazioni. Tale verifica dovrà essere disposta, successivamente, con cadenza biennale.
Deliberazione n. 1285 del 10 settembre 2012, L. 23.12.1998, n. 448, art. 27 - D.P.C.M. 05.08.99, n. 320 - D.P.C.M. 04.07.2000 n. 226 - Indirizzi ai Comuni per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo scolastici (BUR n. 91 del 21/09/2012)
Nel decreto vengono fornite le indicazioni ai comuni per la raccolta e disamina di istanze, l’erogazione dei contributi per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l’anno scolastico 2012-2013. Possono accedere al contributo, gli alunni della scuola secondaria di primo grado e della scuola secondaria di secondo grado, residenti nelle Marche che frequentano questi cicli di studio in istituti sia statali che paritari, appartenenti a famiglie con ISEE fino a € 10.632,94. Come indicato negli allegati alla delibera, chi esercita la potestà genitoriale dell’alunno dovrà compilare un modello prestampato e consegnarlo, sulla base delle iscrizioni, direttamente al Comune di residenza anagrafica (sia per gli alunni frequentanti istituti scolastici ricadenti nel territorio dello stesso Comune o di Comuni vicini, che per gli studenti frequentanti istituti scolastici ricadenti nel territorio di regioni limitrofe alle Marche). Ai Comuni spetta la valutazione dell’ammissibilità delle domande, con verifica dei requisiti richiesti dalle norme (e per i casi di frequenza extra-regionale, della non sovrapposizione dello stesso beneficio); i Comuni dovranno poi far pervenire alla Regione Marche, l’elenco dei beneficiari distinti per grado e anno di scuola. Come stabilito nel provvedimento, la Regione ripartirà tra i Comuni marchigiani la quota attribuita dal Fondo statale e l’ulteriore somma disponibile a bilancio 2012; questi i criteri per l’assegnazione dei contributi: per la scuola secondaria di primo grado e per il primo e secondo anno della scuola secondaria di secondo grado, sarà assegnata la somma richiesta da ciascun Comune, sulla base degli importi scaturiti dal prodotto del numero delle istanze ammissibili a contributo per il prezzo massimo complessivo della dotazione libraria per ciascun anno e tipologia di corso indicato nel Decreto del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca; per la scuola secondaria di secondo grado, dal terzo anno di corso in poi, sarà assegnato a ciascun Comune l’importo di 80 € per il numero di domande ammesse a contributo da ciascun Comune.
DGR n. 1215 del 01 agosto 2012, Integrazione e modifica delle DGR 1725/2010 e 1646/2011 - Interventi d’inclusione socio-lavorativa a favore di persone svantaggiate tossicodipendenti in trattamento o da attrarre in trattamento (BUR n. 83 del 24/08/2012)
Nel provvedimento vengono stabiliti i criteri di ripartizione del finanziamento complessivo di euro 141.590.36 € disposto a favore dell'ASUR per la continuità del progetto regionale di inclusione socio-lavorativa di tossicodipendenti (approvato con DGR 1725/2010). Con questo fondo vengono finanziati nuovi tirocini semestrali e subordinatamente possono essere finanziati alcuni tirocini in corso (avviati con il fondo stanziato dalla sopracitata determina) fino al completamento dei 12 mesi, comunque non superabili. Vengono inoltre definiti i criteri di ripartizione delle risorse assegnate all'ASUR: 70 % proporzionalmente all'utenza in carico ai DDP e 30 % con proporzionalità inversa alla differenza tra gli interventi finanziati e quelli attivati al mese di maggio 2012. Si precisa inoltre che la durata massima dei tirocini dovrà essere semestrale, rinnovabile per altri sei mesi. Come stabilito dal provvedimento, l'ASUR dovrà raccogliere i progetti dei DDP e trasmetterli alla Regione Marche entro il 30 ottobre 2012; i progetti si dovranno concludere entro il 30 settembre 2012. Nell'allegato 2, la scheda per progetto di inclusione socio-lavorativa di persone tossicodipendenti in trattamento o da attrarre in trattamento.
DGR n. 1222 del 01 agosto 2012, L.R. n. 15 del 30/05/2012 - art. 8. Sostegno alle attività di volontariato, criteri per la concessione dei contributi. Trasferimento risorse finanziarie al Centro Servizi per il Volontariato della Regione Marche (BUR n. 83 del 24/08/2012)
Con questa delibera sono stati approvati i criteri per la concessione di contributi per il sostegno alle attività di volontariato con il trasferimento al Centro di Servizio per il volontariato delle Marche delle risorse finanziarie al fine di contribuire alla realizzazione di specifici progetti di pubblico interesse proposti dalle Organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro regionale delle organizzazioni di volontariato. Spetta alla Commissione Regionale di coordinamento della progettazione sociale definire le aree di intervento, gli obiettivi prioritari, i principi e le procedure di valutazione delle proposte progettuali. Il CSV predisporrà i bandi in conformità agli indirizzi generali stabiliti dalla Commissione regionale e, a conclusione delle attività progettuali, trasmetterà alla Struttura regionale competente una relazione dettagliata contenente per ciascun progetto una sintesi delle attività realizzate, il costo totale sostenuto, l’importo del contributo erogato e l’indicazione del luogo dove sono conservati i documenti contabili oggetto di rendicontazione.
DGR n. 1216 del 01 agosto 2012, L.R. n. 43/1998 s.m.i., art. 50 comma 3 bis - Anno 2012 - Iniziative regionali a supporto delle Politiche Sociali - Individuazione di ulteriori interventi da realizzare (BUR n. 83 del 24/08/2012)
Nel provvedimento vengono stabiliti finanziamenti per ulteriori iniziative regionali a supporto delle Politiche sociali, per l’anno 2012: Contributi agli Ambiti Territoriali Sociali per la realizzazione dei "Centri per le famiglie", quali luoghi fisici dedicati alle famiglie per garantire loro un'offerta di informazioni ed orientamento, di sperimentazione e progettazione di situazione significative (finanziamento € 200.000,00); Contributi alle Associazioni di famiglie, per la realizzazione di progetti speciali per la valorizzazione del nucleo familiare come base essenziale della società, per favorire l'incontro tra famiglie e le reciproche relazioni, per favorire la soluzione di problemi comuni, e prevenire/risolvere situazioni di disagio sociale (finanziamento di € 150.000,00). Per altri interventi è previsto il cofinanziamento: Progetto "Oltre le sbarre", proposto dall'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII finalizzato all'accoglienza di detenuti residenti nelle Marche presso strutture residenziali rieducative (€ limite massimo di finanziamento di € 15.000,00); Progetto "Partecipo quindi sono", proposto dall'Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei Sordi - Sezione provinciale di Ascoli Piceno, finalizzato a promuovere l'accessibilità della cultura ai sordi ed il rafforzamento dell'identità ( € 2.000,00); contributi all'Unione Nazionale Ciechi - Sezione di Ascoli Piceno quale contributo per l'organizzazione del Campionato Europeo 2012 di GoalBall, che verrà organizzato ad Ascoli Piceno nel periodo 23-29 ottobre 2012 (€ 3.000,00); parziale copertura delle spese del progetto ICAM (italiano cantiere aperto, Italiano L2 per adulti stranieri), resasi necessaria a seguito dalla rimodulazione del progetto approvata dal Ministero dell'Interno. Viene quindi stabilito che l'onere complessivo derivante dalla presente deliberazione è pari ad € 470.500,00 - bilancio 2012-.
DGR n. 1014 del 09/07/2012, L.R. 28/2011 - Contributi per l'eliminazione ed il superamento delle barriere architettoniche - Criteri di riparto e di utilizzo dei fondi regionali stanziati nel bilancio di previsione 2012 - Capitolo 42604404 - Importo E 700.000,00 (BUR n. 74 del 27/07/2012)
Con questa delibera la Regione Marche ha stabilito lo stanziamento complessivo di 700 mila euro per l’abbattimento delle barrire architettoniche nella abitazioni private. Le risorse verranno assegnate attraverso i Comuni, sulla base delle richieste pervenute e in funzione del fabbisogno segnalato. Secondo le modalità previste, il riparto dei 700 mila euro disponibili avverrà prendendo in considerazione il fabbisogno comunicato dai Comuni nel 2012, comprensivo delle nuove domande pervenute entro il 1° marzo 2012 e delle precedenti richieste non finanziate. L’assegnazione sarà proporzionale al fabbisogno indicato dai Comuni.
DGR n. 865 dell’11 giugno 2012, Interventi in favore dei minorenni allontanati temporaneamente dalla propria famiglia (BUR n. 61 del 22.06.2012)
Vengono definiti i nuovi criteri per gli interventi a favore dei minorenni allontanati temporaneamente dalla propria famiglia; obiettivo è sostenere la pratica dell'affidamento familiare e fornire ai Comuni - a cui annualmente vengono assegnati contributi economici - indirizzi regionali che stabiliscano in modo omogeneo le tariffe praticate nelle varie soluzioni di accoglienza residenziali messe in atto per la tutela dei minori nelle Marche: vale a dire sia attraverso le comunità d’accoglienza che attraverso le famiglie affidatarie. Per quanto riguarda i criteri di definizione dei contributi economici per l'affidamento familiare è stato individuato come parametro di riferimento la pensione per gli invalidi oltre i 60 anni che per il 2011 è pari a 604 euro, con variazioni previste per situazioni particolari: una maggiorazione del 10% in presenza di neonati e del 50% in presenza di minori disabili. Tale parametro è da considerarsi come parametro medio, che varia a seconda della tipologia di intervento: affido a parenti entro il 4° grado, a tempo pieno; affido etero familiare parziale - diurno con pasto, diurno senza pasto, residenziale saltuario -; affido etero familiare continuativo; affido etero familiare in rete-. La Regione ha inoltre previsto l’istituzione di un registro regionale di associazioni di famiglie affidatarie: la rete - che deve avere un regolamento di gestione - deve essere costituita da almeno cinque famiglie disponibili all'affidamento familiare, di cui almeno due con esperienze di affidamenti familiari. Sono inoltre state stabilite alcune misure di sostegno, con agevolazioni per l’affidamento familiare: esenzione del ticket per i minori o per le cure ortodontiche e protesi dentali; gratuità per i servizi comunali di mensa, trasporto scolastico, nido d’infanzia; contributo per l’acquisto di testi scolastici, facilitazioni ed esoneri per partecipare alle attività sportive e per partecipare a manifestazioni culturali. Per quanto riguarda invece le tariffe delle strutture residenziali di accoglienza sono invece determinate in base al nuovo sistema tariffario regionale delle strutture residenziali e semiresidenziali delle aree sanitaria extraospedaliera, sociosanitaria e sociale (con riferimento alla L.R. 20/02 e al R.R. 1/04). Questi i valori medi della tariffa: 57,50 € per comunità alloggio per adolescenti, 50,76 € per casa famiglia, 50,76 € per comunità familiare, 62,10 € per comunità familiare per minorenni, 84,33 € per comunità educativa per minorenni e 90,00 € per comunità di pronta accoglienza per minorenni. Nell'allegato A alla delibera vengono infine definiti i criteri di riparto dei fondi regionali da destinare ai Comuni per minorenni in situazione familiare multiproblematica e minori stranieri non accompagnati; si precisa che il destinatario del finanziamento è il Comune capofila dell’Ambito territoriale sociale a cui viene assegnata e liquidata la quota spettante per i servizi residenziali. Il contributo viene utilizzato in primo luogo per coprire il 90% dei costi sostenuti per l’affidamento familiare da tutti i Comuni. Il resto viene distribuito agli ATS sulla base dei costi dell’accoglienza residenziale, garantendo la copertura di almeno il 40% delle spese sostenute dai Comuni fino a 5000 abitanti e il 40% per le spese per i minori stranieri non accompagnati; il rimanente va ai Comuni con più di 5000 abitanti, in proporzione alla spesa sostenuta.
Legge regionale n. 15 del 30 maggio 2012, "Norme per la promozione e la disciplina del volontariato" (BUR n. 56 del 07.06.2012)
La legge regionale prevede interventi e disposizioni per consentire alle organizzazioni di volontariato di partecipare, in riferimento ai propri ambiti di attività (vedi articolo 2, comma 2), alla programmazione degli interventi promossi dalla Regione e dagli Enti locali. Il provvedimento individua nell’assemblea regionale del volontariato lo strumento di partecipazione consultiva delle organizzazioni di volontariato alla programmazione e alla realizzazione degli interventi della Regione nei settori di diretto interesse delle organizzazioni stesse; si precisa inoltre che le problematiche evidenziate dall’Assemblea regionale, in relazione alle attività e ai bisogni delle organizzazioni di volontariato, verranno esaminate dalla Conferenza regionale del volontariato. Nel testo legislativo viene evidenziato il ruolo del Centro servizi di volontariato (CSV) come centro di promozione dell’azione di volontariato. La legge abroga la precedente normativa (l. r. 49/1995)

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